Consiglio di Stato – Sezione quinta – ordinanza 22 marzo 2005, n. 1419
Presidente Carboni – estensore Metro
Ricorrente Mussolini ed altri - controricorrente ministero dell’Interno ed altri
... Omissis ...
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2005 per l’annullamento dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma Sezione seconda bis 1541/05, resa tra le parti, concernente esclusione elezioni Presidente giunta e consiglio regionale del Lazio 3-4 aprile 2005;
... Omissis ...
Considerato
che la parte ricorrente rileva che tutte le firme depositate presso l’ufficio elettorale centrale regionale sono state autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati;
che l’articolo 14, comma 2, della legge 53/1990, per l’autentificazione delle firme dei sottoscrittori delle liste rende applicabile l’articolo 20 della legge 15/1968, che dispone «l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio»;
che i pubblici ufficiali che hanno autenticato le firme hanno attestato, tra l’altro, di avere identificato i sottoscrittori mediante i documenti di identità personale segnati a margine di ciascun nominativo, e che di tale dichiarazione, facente fede, non è stata accertata la falsità nei modi previsti dalla legge;
considerato, altresì, che la legislazione in materia elettorale non prevede un potere specifico di revoca dell’ammissione delle liste e che, pertanto, il provvedimento impugnato costituisce esercizio di poteri d’annullamento;
ritenuto quindi che, a prescindere dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 241/90, era comunque indispensabile instaurare un contraddittorio con la parte attuale appellante, in ordine ai fatti che hanno determinato la “revoca” dell’ammissione delle liste;
P.Q.M.
accoglie l’appello (ricorso 2234/05) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado e dispone l’ammissione delle liste alla competizione elettorale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.




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