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Discussione: Il Conclave

  1. #21
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    Verranno utilizzati per la prima volta. Lo scopo è incrementare
    la visibilità delle fumate prodotte dalla bruciatura della schede

    Fumogeni e ventilatore
    utilizzati per le fumate


    CITTA' DEL VATICANO - Per rendere più visibili le fumate con il risultato delle elezioni del conclave, saranno utilizzati, oltre alle schede, dei fumogeni e un tiraggio che può essere aiutato da un sistema di ventilazione. La sala stampa del Vaticano ha dato delle informazioni dettagliate sulla stufa del conclave: "I risultati delle votazioni saranno, come tradizione, resi visibili dal colore delle fumate che usciranno dalla canna fumaria installata sulla copertura della Cappella Sistina: fumata nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per la elezione del nuovo Pontefice".

    Il fumo, come è tradizione, è prodotto dalla bruciatura delle schede e dei documenti di ogni votazione, in una stufa utilizzata per la prima volta durante il Conclave dell'anno 1939. La stufa, in ghisa, di forma cilindrica rastremata, di altezza pari a circa 1 metro di diametro medio pari a circa 0.45 metri è dotata di uno sportello inferiore per l'accensione dell'innesco, con valvola manuale di regolazione del tiraggio e di uno sportello superiore per la introduzione dei documenti da bruciare.

    Sulla calotta superiore della stufa sono riportate, mediante punzonatura, le date (anno e mese):
    - 1939/III Conclave con elezione di Papa Pio XII.
    - 1958/X Conclave con elezione di Papa Giovanni XXIII.
    - 1963/VI Conclave con elezione di Papa Paolo VI.
    - 1978/VIII Conclave con elezione di Papa Giovanni Paolo I.
    - 1978/X Conclave con elezione di Papa Giovanni Paolo II.

    Le fumate nere saranno ottenute con la bruciatura delle schede; la fumata bianca con la bruciatura delle schede e di paglia umida. Per la prima volta, però, verrà anche utilizzata una apparecchiatura ausiliaria a fumogeni, per incrementare la visibilità delle fumate.
    Tale apparato, installato a fianco della antica stufa, è dotato di uno scomparto con sportello, nel quale verranno inserite, a seconda dell'esito della votazione, delle cassette contenenti i fumogeni che verranno avviati da una centralina elettronica, per una durata complessiva di alcuni minuti, durante il corso della bruciatura delle schede.

    Le canne fumarie della stufa e della apparecchiatura elettronica confluiscono in un unico condotto che, partendo dalla Cappella Sistina, sfocia sulla copertura dell'edificio. Per migliorare il tiraggio la canna è preriscaldata mediante resistenze elettriche ed è dotata di un ventilatore da avviare in caso di necessità.

    (17 aprile 2005)

    Fonte: Repubblica

  2. #22
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    Predefinito I preparativi per il Conclave
















  3. #23
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  4. #24
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    UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
    DEL SOMMO PONTEFICE

    NOTIFICAZIONE

    INGRESSO IN CONCLAVE


    Lunedì 18 aprile 2005 alle ore 16.30, secondo quanto stabilito dalla Congregazione generale dei Cardinali avrà luogo l'ingresso in Conclave e il Giuramento per l'elezione del nuovo Romano Pontefice, secondo quanto previsto dall'Ordo Rituum Conclavis. Gli Em.mi Signori Cardinali Elettori vorranno trovarsi alle ore 16.15 nell'Aula della Benedizione, alla prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano, indossando la veste rossa, il rocchetto e la mozzetta.

    Dall'Aula della Benedizione, preceduti dalla Croce e dal Libro dei Vangeli, al canto delle Litanie dei Santi, i Cardinali Elettori si dirigeranno processionalmente alla Cappella Sistina dove, dopo il canto del Veni Creator, pronunzieranno il Giuramento prescritto.

    ***

    Oltre ai Cardinali elettori prenderanno parte alla processione, indossando l'abito loro proprio:

    - il Segretario del Conclave
    - il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie
    - il Segretario del Cardinale Decano
    - l'Ecclesiastico per la meditazione
    - i Cerimonieri
    - il Diacono
    - i Ministranti
    - la Cappella Musicale Pontificia.

    Essi vorranno trovarsi nella Sala regia, alla prima Loggia del Palazzo Apostolico, alle ore 16.

    ***

    Alle ore 16 potranno accedere alla Cappella Sistina le seguenti persone:

    - il Sostituto della Segreteria di Stato
    - il Segretario per i Rapporti con gli Stati
    - il Prefetto della Casa Pontificia
    - i due Religiosi addetti alla Sagrestia
    - i Sacerdoti incaricati per le confessioni
    - il Comandante della Guardia Svizzera.

    Sarà inoltre presente il personale di servizio autorizzato: Guardia Svizzera, Corpo Sanitario, Floreria, fotografi, L’Osservatore Romano, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, Sala Stampa della Santa Sede.

    Città del Vaticano, 7 aprile 2005

    Per mandato del Collegio Cardinalizio

    † PIERO MARINI
    Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie

  5. #25
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    Predefinito Pro eligendo Summo Pontifice

    Súpplici, Dómine, humilitáte depóscimus: ut sacrosánctae Románae Ecclésiae concédat Pontíficem illum tua imménsa píetas; qui et pio in nos stúdio semper tibi plácitus, et tuo pópulo pro sálubri regímine sit assídue ad glóriam tui nóminis reveréndus.

    Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. Amen.

  6. #26
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    Predefinito La storia dei Conclavi, da Onorio III a Giovanni Paolo II

    di Alessandro Gisotti

    L’istituzione del Conclave per l’elezione del Successore di Pietro ha ormai quasi ottocento anni. Alcuni durati poche ore, altri addirittura anni. Nel corso dei secoli, diversi Pontefici hanno provveduto a stabilire norme per le operazioni di voto ed altri aspetti fondamentali sul corretto svolgimento dell’assemblea cardinalizia. Da ultimo, proprio Giovanni Paolo II con la Costituzione Universi Dominici Gregis. Alessandro Gisotti si sofferma su alcuni momenti particolarmente significativi della storia dei Conclavi:

    **********

    “E proprio qui, ai piedi di questa stupenda policromia sistina, si riuniscono i cardinali, una comunità responsabile per il lascito delle chiavi del Regno”. E’ un passo della poesia Il Giudizio di Giovanni Paolo II, tratta dalla raccolta di componimenti poetici del Papa, Trittico Romano . Il Santo Padre narra l’emozione unica, che i cardinali riuniti in Conclave sperimentano nel trovarsi a scegliere il Successore di Pietro. Papa Wojtyla si sofferma sul Giudizio michelangiolesco della Cappella Sistina, luogo dove il Collegio Cardinalizio elegge il Pontefice sin dal 1492.
    Ma la storia di questa straordinaria istituzione affonda le sue radici ancora più indietro nel tempo. Il termine conclave – dal latino cum clave , luogo chiuso a chiave – sembra sia stato utilizzato per la prima volta nel 1216 da Papa Onorio III per descrivere le circostanze della sua elezione al soglio di Pietro. A Perugia, dove in quel periodo risiedeva la Curia romana, i diciannove cardinali elettori vengono, letteralmente, rinchiusi nel Palazzo Pontificio della città, affinché si affrettino ad eleggere il nuovo Papa. L’effetto è immediato: basteranno due giorni per la scelta del cardinale Cencio dei Conti Savelli, che, per 11 anni, regnerà appunto con il nome di Onorio III.
    Quarant’anni prima, con la costituzione Licet de Vitanda , Papa Alessandro III aveva stabilito che ad eleggere il Papa fossero solo i cardinali e che l’elezione avvenisse con una maggioranza dei 2/3. In tutto il secolo XIII, il numero dei porporati rimane sotto i 30. Un secolo, questo, in cui il popolo cristiano tornerà più volte ad usare l’estrema misura della reclusione dei conclavisti per sollecitarli all’elezione del Pontefice. L’ultimo e più clamoroso episodio avviene nel 1268 a Viterbo, alla morte di Papa Clemente IV. I 18 cardinali, riuniti in Conclave nel Palazzo Pontificio, non riescono a trovare un accordo. Passano due anni, risultano vane le pressioni dei re di Francia e di Sicilia. E’ allora che, esortati da San Bonaventura, i fedeli viterbesi murano le porte del Palazzo. Tuttavia, i porporati ancora non si decidono. I fedeli, esasperati, scoperchiano il tetto dell’edificio e forniscono ai cardinali solo pane e acqua. Finalmente viene trovato un accordo. E’ il primo settembre 1271: il cardinale Tebaldo Visconti viene eletto con il nome di Gregorio X. La sede vacante è durata quasi tre anni.
    Sulla scorta di questa drammatica esperienza il nuovo Pontefice, nel 1274, durante il Secondo Concilio di Lione, promulga la costituzione Ubi Periculum , che istituisce ufficialmente il Conclave e ne regola nei dettagli lo svolgimento. La costituzione prescrive che dieci giorni, dopo la morte i cardinali si riuniscano nel Palazzo dove si è spento il Pontefice. Tutti devono abitare in una sala comune, senza contatto alcuno con l’esterno. Non è permesso inviare ai cardinali alcuno scritto, pena la scomunica. Rigidissima la dieta dei cardinali conclavisti: se dopo tre giorni non è stato ancora eletto il Successore di Pietro, nei 5 giorni successivi i porporati potranno mangiare una sola pietanza a pasto. Trascorso invano anche questo periodo, l’alimentazione sarà limitata a pane, vino e acqua. La costituzione gregoriana sortisce i suoi effetti: il Conclave che eleggerà Papa Innocenzo V nel 1276, durerà solo un giorno.
    Passa solo un anno e il nuovo Pontefice, Giovanni XXI, abroga la Costituzione Ubi Periculum: torna a materializzarsi l’incubo di Conclavi lunghi ed estenuanti. Sarà Celestino V, nel 1294, a ripristinare le ferree regole stabilite da Gregorio X. Norme confermate dal suo successore, Bonifacio VIII, eletto in un solo giorno. Nei sette secoli che seguono, le norme sul Conclave vengono sostanzialmente rispettate. Non mancano, tuttavia, interventi normativi per ampliare e definire le operazioni di voto. Nel 1562 Papa Pio IV emana la Bolla In Eligendis . In questo documento si impone l’effettuazione di uno scrutinio al giorno. Inoltre, una commissione permanente – composta dal cardinale Camerlengo e dai tre cardinali capi d’ordine – veglierà sulla chiusura del Conclave e l’amministrazione della Chiesa durante il periodo della Sede Vacante.
    E veniamo al secolo scorso. E’ il 25 dicembre del 1904 quando San Pio X, al secolo Giuseppe Sarto, pubblica la costituzione Vacante Sede Apostolica. Le norme del Conclave sono rese più severe: proibita tassativamente l’ingerenza laica, rafforzate le clausole del segreto, esteso anche dopo l’elezione del Pontefice. Altra integrazione significativa: viene introdotta la duplice votazione mattutina e pomeridiana. Nel 1970, Paolo VI stabilisce nel motu proprio “Ingravescentem Aetatem” che i porporati, compiuti gli 80 anni, perdano il diritto di entrare in Conclave come cardinali elettori. Cinque anni dopo, Papa Montini promulga la Costituzione Romano Pontifici Eligendo. Viene fissato il nuovo tetto del collegio cardinalizio a 120 elettori. Il segreto del Conclave viene esteso alle Congregazioni generali. Una parte della Costituzione regola poi il funzionamento degli uffici di Curia durante la Sede Vacante.
    Da ultimo, nel 1996, Giovanni Paolo II approva la Costituzione Universi Dominici Gregis : la novità più significativa è rappresentata dal quorum per l’elezione. Dopo il 34.mo scrutinio, in cui è necessaria una maggioranza di 2/3 per l’elezione, è infatti possibile eleggere il nuovo Pontefice a maggioranza assoluta dei suffragi o, il voto, sempre a maggioranza assoluta, sui due nomi più votati nell’ultimo scrutinio. Soffermandosi sulla durata dei Conclavi per l’elezione degli ultimi Pontefici si riscontrano sempre tempi piuttosto brevi, rispetto al passato. Per l’elezione di Giovanni XXIII, nell’ottobre del 1958, sono impiegati quattro giorni per undici scrutini. Il cardinale Montini viene eletto Papa nel giugno del 1963, dopo tre giorni. Solo quattro scrutini per eleggere Giovanni Paolo I, nell’agosto del 1978. Infine, Giovanni Paolo II: il 263.mo Successore di Pietro è eletto all’ottavo scrutinio. E’ il 16 ottobre del 1978: dall’inizio del Conclave alla fumata bianca, passano tre giorni.

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    Fonte:
    Radio Vaticana

  7. #27
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    Predefinito Le nuove regole del Conclave

    L’elezione del prossimo Papa avrà regole nuove, rispetto al passato: quelle che Giovanni Paolo II ha stabilito nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, “tenendo conto – come scrisse nel ’96 – delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna”. Il servizio di Andrea Sarubbi:

    **********

    Addio alle vecchie norme, lo impone la storia. No all’elezione per compromesso – per delega, cioè, ad un gruppo di cardinali, come accadde a Giovanni XXII – perché comporterebbe una “deresponsabilizzazione” degli altri porporati. No anche a quella perinspirationem, in cui il nome proposto da un cardinale poteva essere acclamato a gran voce da tutti: fu così per Gregorio XV, ma il passare dei secoli – si legge nellaUniversi Dominici Gregis– ha reso la procedura “inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza”.
    L’unica strada percorribile rimane, dunque, lo scrutinio segreto, a maggioranza, scelto da Giovanni Paolo II per le “garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione” di tutti i cardinali. Una maggioranza di due terzi, che significa – nell’attuale Conclave – 77 voti su 115. Ma che potrebbe anche modificarsi se, dopo 34 scrutini, gli elettori non dovessero trovare un’intesa: a quel punto, si potrebbe optare anche per la sola maggioranza assoluta o per il ballottaggio tra i due nomi più votati nello scrutinio immediatamente precedente.
    Il primo voto è previsto, ma non sicuro, per domani. Poi quattro scrutini al giorno: due alla mattina, due al pomeriggio. Ogni sette votazioni, una pausa di preghiera e liberi colloqui, della durata massima di 24 ore. In ognuna di queste soste si prevede una esortazione, affidata nell’ordine al cardinale Protodiacono– attualmente Medina Estévez –, al Protopresbitero, de Araujo Sales, ed al cardinale primo dell’Ordine dei Vescovi, Ratzinger.
    Le schede, di forma rettangolare, porteranno la scritta “Eligo in summum Pontificem” nella metà superiore. In quella inferiore, ogni cardinale scriverà la propria preferenza: “segretamente”, ribadisce la Universi Dominici Gregis, e “chiaramente”, ma con grafia “quanto più possibile non riconoscibile”. Piegherà la scheda e, tenendola sollevata, la porterà all’altare, dove – prima di riporla nell’urna – dirà: “Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto”. Il resto è noto: il conteggio, le schede forate ed annodate con uno spago prima di essere bruciate nella stufa di ghisa, la tradizionale fumata che quest’anno – in caso di elezione – verrà accompagnata anche dal suono delle campane della Basilica di San Pietro.

    **********
    Fonte: Radio Vaticana

  8. #28
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    Predefinito Le regole

    GIOVANNI PAOLO II
    SOMMO PONTEFICE

    COSTITUZIONE APOSTOLICA

    UNIVERSI DOMINICI GREGIS

    CIRCA LA VACANZA
    DELLA SEDE APOSTOLICA
    E L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE


    ... Omissis ...

    Parte seconda

    L'elezione del Romano Pontefice

    Cap. I - Gli elettori del Romano Pontefice

    Cap. II - Il luogo dell'elezione e le persone ivi ammesse in ragione del loro ufficio

    Cap. III - L'inizio degli atti dell'elezione

    Cap. IV - Osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l'elezione

    Cap. V - Lo svolgimento dell'elezione

    Cap. VI - Ciò che si deve osservare o evitare nell'elezione del Sommo Pontefice

    Cap. VII - Accettazione, proclamazione e inizio del Ministero del nuovo Pontefice

    PARTE SECONDA

    L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

    CAPITOLO I
    GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE

    33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80o anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

    34. Qualora accada che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione di un Concilio Ecumenico o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori, che sono indicati nel numero precedente, e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiaro nulli ed invalidi gli atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare le norme circa l'elezione o il collegio degli elettori. Anzi, restando a tal riguardo confermati il can. 340 nonché il can. 347 § 2 del Codice di Diritto Canonico ed il can. 53 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso Concilio o il Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente ipso iure sospesi, appena si abbia notizia della vacanza della Sede Apostolica. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione, o sessione, e cessare dal compilare o dal preparare qualsiasi decreto o canone, o di promulgare quelli confermati, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.

    35. Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione.

    36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice, a norma del n. 33 della presente Costituzione, anche se ancora non gli sia stato imposto il berretto, né consegnato l'anello, né abbia prestato il giuramento. Non hanno, invece questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Romano Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Collegio dei Cardinali non può riammettere o riabilitare costoro.

    37. Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.

    38. Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali.

    39. Se però dei Cardinali elettori arrivassero re integra, cioè prima che si sia provveduto ad eleggere il Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori della elezione, al punto in cui questi si trovano.

    40. Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla Città del Vaticano per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella suddetta sede dell'elezione, dopo la guarigione od anche prima, deve esservi riammesso.

    Inoltre, se qualche Cardinale elettore esce dalla Città del Vaticano per qualche ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi, per riprendere parte all'elezione.

    CAPITOLO II

    IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE
    IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO

    41. Il Conclave per l'elezione del Sommo Pontefice si svolgerà entro il territorio della Città del Vaticano, in settori ed edifici determinati, chiusi agli estranei, in modo tale da garantire una conveniente sistemazione e permanenza dei Cardinali elettori e di quanti, a titolo legittimo, sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa.

    42. Al momento stabilito per l'inizio delle operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, tutti i Cardinali elettori dovranno aver avuto e preso conveniente sistemazione nella cosiddetta Domus Sanctae Marthae, costruita di recente nella Città del Vaticano.

    Se ragioni di salute, comprovate previamente dall'apposita Congregazione Cardinalizia, esigono che qualche Cardinale elettore abbia presso di sé, anche nel periodo dell'elezione, un infermiere, si dovrà provvedere che anche a questi sia assicurata una dimora opportuna.

    43. Dal momento in cui è stato disposto l'inizio delle operazioni dell'elezione, fino al pubblico annunzio dell'avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l'autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.

    L'intero territorio della Città del Vaticano e anche l'attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l'elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno mentre saranno trasportati dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.

    44. I Cardinali elettori, dall'inizio delle operazioni dell'elezione fino a quando questa sarà avvenuta e pubblicamente annunciata, si astengano dall'intrattenere corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con persone estranee all'ambito dello svolgimento della medesima elezione, se non per comprovata ed urgente necessità, debitamente riconosciuta dalla Congregazione particolare di cui al n. 7. Alla medesima compete riconoscere la necessità e l'urgenza di comunicare con i rispettivi uffici per i Cardinali Penitenziere Maggiore, Vicario Generale per la diocesi di Roma e Arciprete della Basilica Vaticana.

    45. A tutti coloro, che non sono indicati nel numero seguente, e che casualmente, pur presenti nella Città del Vaticano a giusto titolo, come previsto nel n. 43 di questa Costituzione, dovessero incontrare qualcuno dei Cardinali elettori in tempo di elezione, è fatto assoluto divieto di intrattenere colloquio, sotto qualsiasi forma, con qualunque mezzo e per qualsiasi motivo, con i medesimi Padri Cardinali.

    46. Per venire incontro alle necessità personali e d'ufficio connesse con lo svolgimento dell'elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell'assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con due Cerimonieri e due religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.

    Dovranno inoltre essere disponibili alcuni religiosi di varie lingue per le confessioni, nonché due medici per eventuali emergenze.

    Si dovrà poi provvedere in tempo utile perché un congruo numero di persone, addette ai servizi della mensa e delle pulizie, siano disponibili allo scopo.

    Tutte le persone qui indicate dovranno ricevere approvazione previa dal Cardinale Camerlengo e dai tre Assistenti.

    47. Tutte le persone elencate al n. 46 della presente Costituzione, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.

    48. Le persone indicate nel n. 46 della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull'estensione del giuramento da prestare, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Cerimonieri, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:

    Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l'elezione del Sommo Pontefice.

    Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l'ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l'elezione medesima.

    Questo giuramento dichiaro di emettere consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti quelle sanzioni spirituali e canoniche che il futuro Sommo Pontefice (cfr can. 1399 del C.I.C.) riterrà di adottare.

    Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

    CAPITOLO III

    L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE

    49. Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, e preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell'elezione, il giorno stabilito — quindi, il quindicesimo giorno dalla morte del Pontefice, o, secondo quanto previsto al n. 37 della presente Costituzione, non oltre il ventesimo — i Cardinali elettori converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l'opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa (Missale Romanum n. 4, p. 795). Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della presente Costituzione.

    50. Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto del Veni Creator l'assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento dell'elezione.

    51. Conservando gli elementi essenziali del Conclave, ma modificandone alcune modalità secondarie, che il mutamento delle circostanze ha reso irrilevanti allo scopo a cui precedentemente servivano, con la presente Costituzione stabilisco e dispongo che tutte le operazioni dell'elezione del Sommo Pontefice, secondo quanto è prescritto nei numeri seguenti, si svolgano esclusivamente nella Cappella detta Sistina del Palazzo Apostolico Vaticano, che resta quindi luogo assolutamente riservato fino alla avvenuta elezione, in modo tale che sia assicurata la totale segretezza di quanto ivi sarà fatto o detto di comunque attinente, direttamente o indirettamente, all'elezione del Sommo Pontefice.

    Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all'interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l'aiuto dall'esterno del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.

    In special modo si dovranno fare accurati e severi controlli, anche con l'ausilio di persone di sicura fede e provata capacità tecnica, perché in detti locali non siano subdolamente installati mezzi audiovisivi di riproduzione e trasmissione all'esterno.

    52. Giunti i Cardinali elettori nella Cappella Sistina, secondo quanto disposto al n. 50, ancora alla presenza di coloro che hanno fatto parte del solenne corteo, emetteranno il giuramento, pronunciando la formula indicata nel numero seguente.

    Leggerà ad alta voce la formula il Cardinale Decano o il Cardinale primo per Ordine ed anzianità, secondo quanto stabilito al n. 9 della presente Costituzione; alla fine poi ciascuno dei Cardinali elettori, toccando il Santo Vangelo, leggerà e pronuncerà la formula, così come indicato nel numero seguente.

    Dopo che avrà prestato il giuramento l'ultimo dei Cardinali elettori, sarà intimato dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie l'extra omnes e gli estranei al Conclave dovranno lasciare la Cappella Sistina.

    In essa resteranno soltanto il medesimo Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e l'ecclesiastico già scelto per tenere la seconda delle meditazioni ai Cardinali elettori, di cui al n. 13d, circa il gravissimo compito loro incombente e, quindi, sulla necessità di agire con retto intendimento per il bene della Chiesa universale, solum Deum prae oculis habentes.

    53. Secondo quanto disposto nel numero precedente, il Cardinale Decano o il Cardinale primo degli altri per Ordine ed anzianità, pronunzierà la seguente formula di giuramento:

    Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febbraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di Pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice.

    Dopo di che, i singoli Cardinali elettori, secondo l'ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula:

    Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.

    54. Dettata la meditazione, l'ecclesiastico che l'ha tenuta esce dalla Cappella Sistina insieme con il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. I Cardinali elettori, recitate le preci secondo il relativo Ordo, ascoltano il Cardinale Decano (o chi ne fa le veci), il quale sottopone al Collegio degli elettori innanzitutto la questione se si possa ormai procedere ad iniziare le operazioni dell'elezione, o se occorra ancora chiarire dubbi circa le norme e le modalità stabilite in questa Costituzione, senza tuttavia che sia consentito, anche se vi fosse l'unanimità degli elettori, e ciò sotto pena di nullità della medesima deliberazione, che qualcuna di esse, attinente sostanzialmente agli atti dell'elezione stessa, possa essere modificata o sostituita.

    Se poi, a giudizio della maggioranza degli elettori, nulla impedisce che si proceda alle operazioni dell'elezione, si passerà immediatamente ad esse, secondo le modalità indicate in questa medesima Costituzione.

    CAPITOLO IV

    OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIO' CHE ATTIENE L'ELEZIONE

    55. Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.

    In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell'elezione.

    Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta e scoperta, sappiano gli autori di essa che saranno soggetti a gravi pene a giudizio del futuro Pontefice.

    56. Per tutto il tempo in cui dureranno le operazioni dell'elezione, i Cardinali elettori sono tenuti ad astenersi da corrispondenza epistolare e da colloqui anche telefonici o per radio con persone non debitamente ammesse negli edifici a loro riservati.

    Soltanto gravissime e urgenti ragioni, accertate dalla Congregazione particolare dei Cardinali, di cui al n. 7, potranno consentire simili colloqui.

    Dovranno quindi i Cardinali elettori provvedere, prima che sia dato inizio agli atti dell'elezione, a predisporre quanto attiene alle rispettive esigenze d'ufficio o personali e non differibili, in modo tale che non sia necessario ricorrere a simili colloqui.

    57. Parimenti dovranno i Cardinali elettori astenersi dal ricevere o inviare messaggi di qualsiasi genere al di fuori della Città del Vaticano, essendo fatto naturalmente divieto che questi abbiano come tramite qualche persona ivi legittimamente ammessa. In modo specifico è fatto divieto ai Cardinali elettori, per tutto il tempo della durata delle operazioni dell'elezione, di ricevere stampa quotidiana e periodica, di qualsiasi natura, così come di ascoltare trasmissioni radiofoniche o di vedere trasmissioni televisive.

    58. Coloro che, in qualsiasi modo, secondo quanto previsto al n. 46 della presente Costituzione, prestano la loro opera di servizio per le incombenze inerenti all'elezione, e che direttamente o indirettamente potrebbero comunque violare il segreto — riguardi esso parole o scritti, o segni, o qualsiasi altra cosa — dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

    59. In particolare, è proibito ai Cardinali elettori di rivelare a qualunque altra persona notizie, che direttamente o indirettamente riguardino le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle riunioni dei Cardinali, sia prima che durante il tempo dell'elezione. Tale obbligo al segreto concerne anche i Cardinali non elettori partecipanti alle Congregazioni generali a norma del n. 7 della presente Costituzione.

    60. Ordino, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice.

    61. Infine, perché i Cardinali elettori possano tutelarsi dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibisco assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti nei luoghi dove si svolgono le operazioni dell'elezione o, se già ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci, immagini o scritti.

    CAPITOLO V

    LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE

    62. Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d'ora in poi unicamente per scrutinium.

    Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti.

    Nel caso in cui il numero dei Cardinali presenti non possa essere diviso in tre parti uguali, per la validità dell'elezione del Sommo Pontefice è richiesto un suffragio in più.

    63. All'elezione si procederà immediatamente dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al n. 54 della presente Costituzione.

    Qualora ciò avvenga già nel pomeriggio del primo giorno, si avrà un solo scrutinio; nei giorni successivi, poi, se l'elezione non s'è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio, dando sempre inizio alle operazioni di voto all'ora già precedentemente stabilita o nelle Congregazioni preparatorie o durante il periodo dell'elezione, secondo tuttavia le modalità stabilite nei nn. 64 e seguenti della presente Costituzione.

    64. La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri, i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 2) l'estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall'ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell'estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori.

    65. Per questa fase dello scrutinio occorre si tengano presenti le seguenti disposizioni: 1) la scheda deve avere la forma rettangolare, e recare scritte nella metà superiore, possibilmente a stampa, le parole: Eligo in Summum Pontificem, mentre nella metà inferiore si dovrà lasciare il posto per scrivere il nome dell'eletto; pertanto la scheda è fatta in modo da poter essere piegata in due; 2) la compilazione delle schede deve essere fatta segretamente da ciascun Cardinale elettore, il quale scriverà chiaramente, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, giacché in tal caso il voto sarebbe nullo e piegando e ripiegando poi la scheda; 3) durante le votazioni, i Cardinali elettori dovranno rimanere nella Cappella Sistina soli e perciò, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che gli elettori incomincino a scrivere, il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie ed i Cerimonieri devono uscire dall'aula; dopo la loro uscita, l'ultimo Cardinale Diacono chiuda la porta, aprendola e richiudendola tutte le volte che sarà necessario, come ad esempio quando gli Infirmarii escono per raccogliere i voti degli infermi e fanno ritorno in Cappella.

    66. La seconda fase, detta scrutinio vero e proprio, comprende: 1) la deposizione delle schede nell'apposita urna; 2) il mescolamento ed il conteggio delle stesse; 3) lo spoglio dei voti. Ciascun Cardinale elettore, in ordine di precedenza, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare, presso il quale stanno gli Scrutatori e sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto per raccogliere le schede. Giunto colà, il Cardinale elettore pronuncia ad alta voce la seguente formula di giuramento:

    Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto.

    Depone, quindi, la scheda nel piatto e con questo la introduce nel recipiente. Eseguito ciò, fa inchino all'altare e torna al suo posto.

    Se qualcuno dei Cardinali elettori presenti in Cappella non può recarsi all'altare perché infermo, l'ultimo degli Scrutatori gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso Scrutatore, il quale la porta ben visibile all'altare e, senza pronunciare il giuramento, la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente.

    67. Se vi sono dei Cardinali elettori infermi nelle loro stanze, di cui al n. 41 e seguenti di questa Costituzione, i tre Infirmarii si recano da essi con una cassetta, che abbia nella parte superiore un foro, per cui possa esservi inserita una scheda piegata. Gli Scrutatori, prima di consegnare tale cassetta agli Infirmarii l'aprano pubblicamente, in modo che gli altri elettori possano costatare che è vuota, quindi la chiudano e depongano la chiave sull'altare. Successivamente gli Infirmarii con la cassetta chiusa ed un congruo numero di schede su un piccolo vassoio, si recano, debitamente accompagnati, alla Domus Sanctae Marthae presso ciascun infermo il quale, presa una scheda, vota segretamente, la piega e, premesso il suddetto giuramento, la introduce nella cassetta attraverso il foro. Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un altro Cardinale elettore, scelto dall'infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi Infirmarii circa il mantenimento del segreto, esegue le suddette operazioni. Dopo di ciò, gli Infirmarii riportano in Cappella la cassetta, che sarà aperta dagli Scrutatori dopo che i Cardinali presenti avranno depositato il loro voto, contando le schede che vi si trovano e, accertato che il loro numero corrisponde a quello degli infermi, le pongano una ad una sul piatto e con questo le introducano tutte insieme nel recipiente. Per non protrarre troppo a lungo le operazioni di voto, gli Infirmarii potranno compilare e deporre le proprie schede nel recipiente subito dopo il primo dei Cardinali, e recarsi, quindi, a raccogliere il voto degli infermi nel modo sopra indicato, mentre gli altri elettori depongono la loro scheda.

    68. Dopo che tutti i Cardinali elettori avranno deposto la loro scheda nell'urna, il primo Scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dall'urna e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo. Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio così come appresso.

    69. Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, la apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio. Egli stesso annota il nome letto nella scheda. Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano due nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.

    Concluso lo spoglio delle schede, gli Scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai vari nomi, e li annotano su un foglio a parte. L'ultimo degli Scrutatori, man mano che legge le schede, le perfora con un ago nel punto in cui si trova la parola Eligo, e le inserisce in un filo, affinché possano essere più sicuramente conservate. Al termine della lettura dei nomi, i capi del filo vengono legati con un nodo, e le schede così vengono poste in un recipiente o ad un lato della mensa.

    70. Segue quindi la terza ed ultima fase detta anche post-scrutinio, che comprende: 1) il conteggio dei voti; 2) il loro controllo; 3) il bruciamento delle schede.

    Gli Scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto i due terzi, si ha l'elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.

    In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l'elezione, i Revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni fatte dagli Scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.

    Subito dopo la revisione, prima che i Cardinali elettori lascino la Cappella Sistina, tutte le schede siano bruciate dagli Scrutatori, con l'aiuto del Segretario del Collegio e dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo dall'ultimo Cardinale Diacono. Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate solo alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.

    71. Ordino a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggior sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede.

    Stabilisco, inoltre, che alla fine dell'elezione il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione. Questa relazione sarà consegnata al Papa e poi sarà conservata nell'apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.

    72. Confermando le disposizioni dei miei predecessori, san Pio X,(Cfr Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), 76: Pii X Pontificis Maximi Acta III (1908), 280-281) Pio XII (Cfr Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945), 88: AAS 38 (1946), 93) e Paolo VI (Cfr Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 74: AAS 67 (1975), 639), prescrivo che — eccettuato il pomeriggio dell'ingresso in Conclave —, sia al mattino, sia al pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui esprimano nuovamente il loro voto. In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modalità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.

    73. Tutto ciò che è stato sopra stabilito circa lo svolgimento delle votazioni, deve essere diligentemente osservato dai Cardinali elettori in tutti gli scrutini, che si dovranno fare ogni giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo la celebrazione delle sacre funzioni o preghiere, stabilite nel menzionato Ordo rituum conclavis.

    74. Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta al n. 62 e seguenti, questi vengono sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non si è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma, le quali, se non è avvenuta l'elezione, saranno sette.

    75. Se le votazioni non avranno esito, pur dopo aver proceduto secondo quanto stabilito nel numero precedente, i Cardinali elettori saranno invitati dal Camerlengo ad esprimere parere sul modo di procedere, e si procederà secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrà stabilito.

    Tuttavia non si potrà recedere dall'esigere che si abbia una valida elezione o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con il votare soltanto sui due nomi, i quali nello scrutinio immediatamente precedente hanno ottenuto la maggior parte dei voti, esigendo anche in questa seconda ipotesi la sola maggioranza assoluta.

    76. Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l'elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

    77. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

    CAPITOLO VI

    CIO' CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE

    78. Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato — che Dio ce ne scampi — il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo — come già stabilito dai miei Predecessori — non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice (Cfr S. Pio X, Cost. ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), 79: Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), 282; Pio XII, Cost. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 dicembre 1945), 92: AAS 38 (1946), 94; Paolo VI, Cost. ap. Romano Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), 79: AAS 67 (1975), 641).

    79. Confermando pure le prescrizioni dei Predecessori, proibisco a chiunque, anche se insignito della dignità del Cardinalato, di contrattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo Successore, o promettere voti, o prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.

    80. Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed alla attuazione di quanto è necessario per l'elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice.

    81. I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.

    82. Parimenti, vieto ai Cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle e invalide.

    83. Con la stessa insistenza dei miei Predecessori, esorto vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio ed il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che anche fuori del Collegio Cardinalizio avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.

    84. In tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante il periodo in cui si svolge l'elezione del Successore di Pietro, la Chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice, e implora da Dio il nuovo Papa come dono della sua bontà e provvidenza. Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (cfr 1, 14), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve perseverare unanimemente nell'orazione; così l'elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo Collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un'azione di tutta la Chiesa. Stabilisco perciò che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno i più insigni, appena avutasi notizia della vacanza della Sede Apostolica e, in modo particolare, della morte del Pontefice, dopo la celebrazione di solenni esequie per lui, si elevino umili e insistenti preghiere al Signore (cfr Mt 21, 22; Mc 11, 24), affinché illumini l'animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il Popolo di Dio.

    85. Raccomando questo in modo vivissimo e cordialissimo ai venerandi Padri Cardinali che, a ragione dell'età, non godono più del diritto di partecipare all'elezione del Sommo Pontefice. Per lo specialissimo vincolo con la Sede Apostolica che la porpora cardinalizia comporta, si pongano alla guida del Popolo di Dio, radunato particolarmente nelle Basiliche Patriarcali della città di Roma ed anche nei luoghi di culto delle altre Chiese particolari, perché con la preghiera assidua ed intensa, soprattutto mentre si svolge l'elezione, si ottengano dall'Onnipotente Iddio l'assistenza e la luce dello Spirito Santo necessarie ai Confratelli elettori, partecipando così efficacemente e realmente all'arduo compito di provvedere la Chiesa universale del suo Pastore.

    86. Prego, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia ìmpari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo e, nel donargli la dignità, gli concede la forza affinché non venga meno sotto il peso dell'ufficio.

    CAPITOLO VII

    ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE

    87. Avvenuta canonicamente l'elezione, l'ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell'aula dell'elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali e il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per Ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri che saranno chiamati in quel momento, redige un documento circa l'accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.

    88. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.

    Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.

    89. Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall'Ordo rituum conclavis, i Cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice. Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo in attesa l'avvenuta elezione e il nome del nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte l'Apostolica Benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia della Basilica Vaticana.

    Se l'eletto è privo del carattere episcopale, soltanto dopo che sarà stato solennemente ordinato Vescovo gli viene prestato l'omaggio e viene dato l'annuncio.

    90. Se l'eletto risiede fuori della Città del Vaticano, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato Ordo rituum conclavis.

    L'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui si fa menzione ai nn. 88 e 89 della presente Costituzione, viene fatta secondo l'uso della Chiesa dal Decano del Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sottodecano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.

    91. Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l'assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.

    92. Il Pontefice, dopo la solenne cerimonia di inaugurazione del pontificato ed entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto.

    ... Omissis ...

  9. #29
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    Predefinito Per una retrospettiva storica

    COSTITUZIONE APOSTOLICA

    ROMANO PONTIFICI ELIGENDO

    PAULUS PP. VI
    CIRCA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
    E L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE


    L'elezione del Romano Pontefice, che, in quanto Successore di San Pietro nella sede di Roma, è Vicario di Cristo in terra, Supremo Pastore e Capo visibile di tutta la Chiesa, fu sempre oggetto di speciali attenzioni, e appunto per sì grave problema furono emanate provvide disposizioni, tali da garantire la legittimità della stessa elezione e la libertà degli elettori.
    Ed i Sommi Pontefici hanno lungo i secoli considerato loro prerogativa, nonché loro diritto e dovere, quella di determinare nel modo ritenuto migliore l'elezione del Successore, opponendosi alle tendenze che cercavano di sottrarre alla loro esclusiva decisione, mediante mutamenti delle istituzioni ecclesiastiche, la composizione del corpo degli elettori e il modo di esercitare le funzioni del medesimo. Però questa elezione, pur conservando gli originari elementi fondamentali di ogni elezione episcopale, ha subito una graduale evoluzione, determinata dalla costante preoccupazione di impedire in essa indebite ingerenze e garantire la regolarità della procedura.
    In questa evoluzione storica, vennero ad acquistare una parte principale i tre gradi superiori del Clero romano, costituiti dai Vescovi, Presbiteri e Diaconi denominati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Tale loro preminenza nell'elezione papale fu sancita nel celebre Decreto In nomine Domini di Nicolò II nel Sinodo Romano del 1059 (1). Alessandro III, nel terzo Concilio Lateranense (1179), con la Costituzione Licet de evitanda riservò definitivamente l'elezione al Collegio Cardinalizio, che rappresenta la Chiesa Romana, escludendo ogni altra partecipazione (2). Da allora ogni ulteriore disposizione non ha fatto altro che applicare o adattare questo fondamentale ordinamento elettorale del Romano Pontefice.
    Dalla tradizione della Chiesa Romana risulta inoltre che il collegio, cui è affidato il compito di eleggere il Pontefice, è permanente e costituito in modo tale che possa effettivamente agire appena la Sede Apostolica diviene vacante. Poiché è tuttora innegabile la necessità di un corpo elettorale precostituito e non troppo numeroso, che possa essere facilmente e subito convocato, come è apparso talvolta in momenti critici per la Chiesa e per il Papato, si deve escludere che gli elettori del Pontefice possano essere eletti o designati durante la vacanza della Sede Apostolica. Perciò, anche gli ultimi Nostri Predecessori hanno conservato l'antico ordinamento di questa elezione nei suoi elementi fondamentali, e ne hanno salvaguardato l'esercizio; ma, nello stesso tempo, si sono preoccupati di aggiornarlo e di perfezionarlo. Così ha fatto, ad esempio, Pio XII, quando ha chiamato a far parte del Collegio Cardinalizio sempre più numerosi rappresentanti di Chiese del mondo cattolico e di diverse Nazioni, e Giovanni XXIII, quando ne ha aumentato il numero dei componenti ed ha disposto che tutti fossero elevati all'Episcopato (3). Noi stessi, dopo avere, in qualche modo, posto mano a questa materia con alcune disposizioni relative al Sacro Collegio e specialmente con il Motu proprio Ingravescentem aetatem (4), riteniamo di dover procedere alla revisione di alcune norme circa l'elezione del Pontefice, affinché siano conformi alla situazione attuale e corrispondano al bene della Chiesa, riconfermando tuttavia il principio per cui l'elezione del Romano Pontefice, secondo l'antica tradizione, è di competenza della Chiesa di Roma, cioè del Collegio dei Cardinali, che la rappresentano. Pertanto Noi, sull'esempio dei Nostri Predecessori, dopo attento studio e adeguata riflessione e nella pienezza della potestà apostolica, abbiamo stabilito di emanare le norme contenute in questa Costituzione, che vogliamo sostituisca la Costituzione Vacantis Apostolicae Sedis, emanata da Pio XII 1'8 dicembre 1945 (5), e le disposizioni promulgate da Giovanni XXIII col Motu proprio Summi Pontificis electio, del 5 settembre 1962 (6).

    Parte Prima

    Vacanza della Sede Apostolica


    CAP. I

    POTERI DEL SACRO COLLEGIO DEI CARDINALI
    DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

    1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il governo della Chiesa rimane affidato al Sacro Collegio dei Cardinali per il solo disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili, e per la preparazione di tutto ciò che è necessario all'elezione del nuovo Papa, nei termini e nei limiti indicati da questa Nostra Costituzione.

    2. Il Sacro Collegio non ha quindi in tale periodo nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Pontefice, mentre era in vita, le quali dovranno essere riservate tutte ed esclusivamente al futuro Pontefice. Dichiariamo, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione - spettante al Romano Pontefice mentre era in vita - che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non nella misura espressamente consentita in questa Costituzione.

    3. Stabiliamo, inoltre, che il Sacro Collegio dei Cardinali nulla possa disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, né tanto meno lasciar cadere qualche cosa di essi, direttamente o indirettamente, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte del Pontefice. Tutti abbiano a cuore la difesa di tali diritti.

    4. Parimente, in periodo di Sede Vacante non possono essere in alcun modo corrette o modificate le leggi emanate dai Romani Pontefici, né si può aggiungere qualche cosa o dispensare da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice. Che se qualcosa fosse fatto o anche solo tentato contro questa disposizione, lo dichiariamo nullo ed invalido con la Nostra Suprema Autorità.

    5. Qualora sorgessero dubbi circa il significato delle prescrizioni, contenute in questa Nostra Costituzione, o circa il modo di attuarle, disponiamo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetta al Sacro Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuiamo la facoltà di interpretare i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione del Pontefice, sia sufficiente che la maggioranza di Cardinali presenti convenga sulla stessa opinione.

    6. Allo stesso modo, quando vi sia un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Sacro Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.

    CAP. II

    LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI

    7. In periodo di Sede Vacante, fino all'ingresso in Conclave, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali, e di essi soltanto: una generale, cioè dell'intero Sacro Collegio, e l'altra particolare. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia, ai Cardinali che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età è concessa la facoltà di prendervi parte o no.
    La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte fra tutti coloro che hanno il diritto di eleggere il Papa a norma del n. 33 di questa Costituzione. L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa del tutto il terzo giorno dopo l'ingresso in Conclave e al loro posto succedono, sempre mediante sorteggio, altri tre ogni tre giorni.
    Durante il Conclave, poi, le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali. Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa.

    8. Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presenteranno giorno per giorno o momento per momento. Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale. Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; ma il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.

    9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Sacro Collegio o, in sua assenza, il Sottodecano. Che se uno di essi o ambedue non dovessero entrare in Conclave per aver compiuto gli 80 anni, all'assemblea dei Cardinali elettori che eventualmente vi si svolgesse in base al n. 7, presiederà il Cardinale più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.

    10. Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.

    11. Le Congregazioni generali che precedono l'ingresso in Conclave, dette perciò «preparatorie», devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dai tre Cardinali primi in ciascun ordine, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice. Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Sacro Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.

    12. Nelle prime Congregazioni generali sarà letta la prima parte di questa Costituzione, quella concernente la «Vacanza della Sede Apostolica» e, alla fine della lettura, tutti i Cardinali presenti presteranno giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto, Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento, sia letto dal Cardinale Decano, secondo la seguente formula:
    Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, Vescovi, Preti e Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione Apostolica Romano Pontifici eligendo di Papa Paolo VI, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che sarà trattato o deciso nelle Congregazioni dei Cardinali, sia prima che durante il Conclave, e su qualunque cosa che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice.
    Quindi, ciascun Cardinale dirà: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro. E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungerà: Cosi Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

    13. In una delle Congregazioni immediatamente successive, i Cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per l'inizio del Conclave, vale a dire: a) stabilire il giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli;
    b) predisporre tutto il necessario per le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissare l'inizio di esse;
    c) nominare due distinte Commissioni di tre Cardinali ciascuna; la prima designi coloro che entreranno in Conclave per i vari servizi e chi dovrà presiedere ad essi; deliberi accuratamente se sia il caso di ammettere qualche conclavista, a norma del n. 45 di questa Costituzione; e faccia diligenti accertamenti sulla qualità di tutti costoro. L'altra abbia cura dell'allestimento e della chiusura del Conclave, nonché della preparazione delle celle;
    d) preventivare ed approvare le spese per il Conclave;
    e) leggere, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto Pontefice per il Sacro Collegio dei Cardinali;
    f) provvedere a fare spezzare l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le relative Lettere Apostoliche;
    g) distribuire a sorte agli elettori le celle del Conclave, a meno che la malferma salute di qualche elettore non consigli diversamente;
    h) stabilire il giorno e l'ora dell'ingresso in Conclave.

    CAP. III

    CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE VACANTE

    14. Secondo la mente della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, tutti i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia Romana, e lo stesso Cardinale Segretario di Stato, alla morte del Pontefice cessano dal loro ufficio, ad eccezione del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, del Penitenziere Maggiore e del Vicario Generale per la diocesi di Roma, i quali continuano a svolgere i loro compiti ordinari, sottoponendo al Sacro Collegio dei Cardinali ciò che dovrebbe essere riferito al Sommo Pontefice (7).

    15. Qualora alla morte del Pontefice o prima della elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Sacro Collegio dovrà, quanto prima, provvedere ad eleggere il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali che ne terranno la carica fino all'elezione del Pontefice. In ognuno dei casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri, e quindi da essi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Sacro Collegio, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica, colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei voti o suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'ordine più elevato e, nello stesso ordine, chi è stato annoverato per primo al Sacro Collegio. Fino a quando non sia stato eletto il Camerlengo le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Sacro Collegio, il quale può prendere senza alcun indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.

    16. Se, invece, in periodo di Sede Vacante venisse a mancare il Vicario Generale per la diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica avrà tutte e singole le facoltà, l'autorità e il potere, che competevano al medesimo Vicario per l'esercizio del suo ufficio e che lo stesso Pontefice suole concedere temporaneamente al Vicegerente in occasione della vacanza del Vicariato, finché non abbia nominato il nuovo Vicario. Qualora manchi pure o sia impedito il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare, primo per nomina, ne compirà le funzioni.

    17. È compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Sacro Collegio. Perciò, appena ricevuta dal Prefetto della Casa Pontificia la notizia della morte del Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Cerimonie Pontificie, dei Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica e del Segretario-Cancelliere della medesima, il quale compilerà l'atto autentico di morte; deve, inoltre, apporre i sigilli all'appartamento privato del medesimo Pontefice; comunicarne la morte al Cardinale Vicario, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con una speciale notificazione; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Sacro Collegio, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa.

    18. Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal Nostro Predecessore Pio XI nella Costituzione Apostolica Quae Divinitus, del 25 marzo 1935 (8).

    19. Il Decano del Sacro Collegio, invece, appena il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Sacro Collegio, e gli aventi diritto per l'ingresso in Conclave a suo tempo. Parimente, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede e ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.

    20. Come prevede la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, durante la vacanza della Sede Apostolica il Sostituto della Segreteria di Stato o Papale mantiene la direzione dell'Ufficio e ne risponde al Sacro Collegio dei Cardinali (9).

    21. Allo stesso modo, durante la Sede Vacante non cessano l'incarico e i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.

    22. Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Sacro Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Pontefice. Sarà compito del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa emanare il relativo mandato.

    23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Sacro Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.

    CAP. IV

    FACOLTÀ DELLE SACRE CONGREGAZIONI
    E DEI TRIBUNALI DELLA CURIA ROMANA
    DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

    24. In periodo di Sede Vacante, le Sacre Congregazioni Romane non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, esse non possono trattare e compiere se non facto verbo cum Ss.mo, ovvero Ex Audientia Ss.mi, o vigore specialium et extraordinariarum facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai loro Prefetti o Segretari.

    25. Non cessano, invece, con la morte del Pontefice le facoltà ordinarie proprie di ciascuna Sacra Congregazione; stabiliamo, tuttavia, che le Congregazioni ne facciano uso soltanto per concedere i favori di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettessero dilazione, potranno essere affidate dal Sacro Collegio dei Cardinali al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice (10) e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Pontefice le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere per modum provisionis, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.

    26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Sacra Rota, durante la vacanza della Santa Sede, continuano nel disbrigo dei propri affari secondo le leggi loro proprie, osservando però i prescritti del Codice di Diritto Canonico ai canoni 244, § 1, e 1603, § 2.

    CAP. V

    LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE

    27. Dopo la morte del Romano Pontefice, i Cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo l'Ordo exsequiarum Summi Pontificis vita functi, il quale al pari dell'Ordo sacrorum rituum Conclavis, fa parte integrante di questa Costituzione.

    28. Se la tumulazione avviene nella Basilica Vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal Notaio del Capitolo della medesima Basilica. Successivamente, un delegato del Cardinale Camerlengo e un delegato del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione; il primo dinanzi alla Reverenda Camera Apostolica, l'altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.

    29. Se il Romano Pontefice dovesse morire fuori Roma, spetta al Sacro Collegio dei Cardinali disporre tutto il necessario per una degna e decorosa traslazione della salma nella Basilica Vaticana di S. Pietro.

    30. A nessuno è lecito riprendere fotografie del Sommo Pontefice nel suo appartamento, sia egli infermo a letto, sia defunto, né registrarne su nastro magnetico le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali

    31. Prima e durante il Conclave, nessun ambiente dell'appartamento privato del Sommo Pontefice sia abitato.

    32. Se il defunto Sommo Pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto Pontefice. Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo Sommo Pontefice.

    Parte Seconda

    L'elezione del Romano Pontefice


    CAP. I

    GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE

    33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, esclusi, a norma della legge precedentemente pubblicata (11), quelli che al momento dell'ingresso in Conclave hanno già compiuto 1'80° anno di età. Il massimo numero dei Cardinali elettori non deve superare i 120. È assolutamente escluso ogni intervento di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

    34. Qualora il Romano Pontefice morisse durante la celebrazione di un Concilio Generale o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in qualunque altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori sopra indicati e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiariamo nulli e invalidi i loro atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare il sistema o il corpo elettorale. Anzi, lo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono ritenersi immediatamente sospesi ipso iure, appena si abbia notizia certa della morte del Pontefice. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione o sessione, e cessare dal compilare o preparare qualsiasi decreto o canone, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati.

    35. Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione, attiva e passiva, del Sommo Pontefice, a causa o col pretesto di qualunque scomunica, sospensione, interdetto o di altro impedimento ecclesiastico; queste censure dovranno ritenersi sospese soltanto agli effetti di tale elezione.

    36. Un Cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha per ciò stesso e immediatamente il diritto di eleggere il Pontefice, anche se ancora non gli è stato imposto il berretto, né consegnato l'anello proprio dei Cardinali, né ha prestato il consueto giuramento di fedeltà. Non hanno, invece, questo diritto i Cardinali canonicamente deposti o che abbiano rinunciato, col consenso del Pontefice, alla dignità cardinalizia. Inoltre, in periodo di Sede Vacante, il Sacro Collegio non può riammettere o riabilitare costoro.

    37. Stabiliamo, inoltre, che dopo la morte del Pontefice i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lasciamo peraltro al Sacro Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre per alcuni altri giorni l'ingresso in Conclave. Trascorsi però, al massimo, venti giorni, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti ad entrare in Conclave e a procedere all'elezione.

    38. Se però dei Cardinali elettori arrivassero le integra, cioè prima che si sia provveduto all'elezione del Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori di detta elezione al punto in cui questi si trovano.

    39. Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da un altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, e in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato per l'elezione, a meno che non ne siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Sacro Collegio dei Cardinali.

    40. Se, per caso, qualche Cardinale avente diritto al voto non vuole entrare in Conclave o, entratovi, ne esce senza una manifesta ragione di malattia, riconosciuta con giuramento dai medici, e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente all'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente a quella stessa elezione. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dal Conclave per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare in Conclave dopo la guarigione o anche prima, deve esservi riammesso. Inoltre, se qualche Cardinale elettore esce dal Conclave per qualche altra causa grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi durante il suo svolgimento.

    CAP. II

    IL CONCLAVE E COLORO CHE VI PARTECIPANO

    41. L'elezione del Sommo Pontefice deve avvenire nel Conclave - allestito di solito nel Palazzo Vaticano o, per cause particolari, in altro luogo - dopo che è stato chiuso. È tolta però la nullità dell'elezione stabilita a questo riguardo da Gregorio XV o da qualsiasi altro Decreto Pontificio.

    42. Per Conclave si intendono gli ambienti ben determinati, aventi quasi il carattere di sacro rito, dove, invocato Io Spirito Santo, i Cardinali 34 elettori eleggono il Sommo Pontefice, e dove essi e gli altri Officiali e addetti, nonché gli eventuali conclavisti, dimorano notte e giorno fino all'avvenuta elezione, senza alcun rapporto con persone o cose estranee, secondo le modalità e le norme che seguono.

    43. Nel Conclave, oltre i Cardinali elettori, entreranno il Segretario del Sacro Collegio, il quale funge da Segretario del Conclave; il Vicario Generale del Romano Pontefice per la Città del Vaticano, con uno o più aiutanti nell'ufficio di sacrestia, a giudizio del Sacro Collegio; il Maestro delle Cerimonie Pontificie con i Cerimonieri Pontifici, per lo svolgimento delle mansioni loro proprie. Inoltre, è permesso al Cardinale Decano o al Cardinale che ne fa le veci di portare con sé un ecclesiastico che gli faccia da assistente.

    44. Saranno, inoltre, presenti alcuni Religiosi sacerdoti, in modo che ci sia la possibilità di confessarsi nelle principali lingue; due medici, uno chirurgo e l'altro generico, con uno o due infermieri; l'architetto del Conclave e due periti tecnici (cfr. nn. 55 e 61), scelti tutti a maggioranza dai Cardinali, su proposta del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti; ad essi va aggiunto un conveniente numero di altre persone addette alle necessità del Conclave, nominate dall'apposita Commissione Cardinalizia, di cui al n. 13 c.

    45. Non è permesso ai Cardinali elettori di portare con sé conclavisti o inservienti personali, né chierici né laici. Ciò potrà essere concesso soltanto in casi particolari e in via eccezionale, per grave motivo di infermità. In tal caso dovranno farne esplicita e motivata domanda al Cardinale Camerlengo, che la sottoporrà all'esame dell'apposita Commissione Cardinalizia, cui spetterà di decidere in merito e, in caso di favorevole accoglimento, di accertarsi con la massima diligenza circa le qualità delle persone proposte per tale ufficio.

    46. Tutti gli Officiali e gli altri addetti al Conclave, sia ecclesiastici che laici, come pure gli eventuali conclavisti, dovranno, sotto la responsabilità del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, prestare giuramento in latino o in altra lingua, dopo che ciascuno di essi avrà compreso la portata di tale giuramento e il senso della formula. Perciò, un giorno o due prima dell'ingresso in Conclave, essi giureranno davanti al Segretario del Conclave e al Maestro delle Cerimonie Pontificie, a ciò delegati dallo stesso Camerlengo - davanti al quale, a loro volta, anche questi avranno prima prestato giuramento (*) - usando la seguente formula, tradotta secondo l'opportunità in varie lingue:
    Io, N. N., prometto e giuro che osserverò inviolabile segreto su tutte e singole quelle cose che, circa l'elezione del nuovo Pontefice, siano state trattate e definite nelle Congregazioni dei Cardinali, come pure su quanto avvenga nel Conclave o nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente gli scrutini, e su ogni altra cosa che in qualunque modo venissi a sapere. Non violerò in alcun modo questo segreto, né direttamente, né indirettamente, né con segni, né con parole, né con scritti, o in altra qualsiasi maniera. Inoltre, prometto e giuro di non usare nel Conclave qualunque tipo di strumenti trasmittenti o riceventi, e di non usare neppure macchine destinate, in qualunque modo, alla ripresa di immagini; e ciò sotto pena di scomunica «latae sententiae», riservata « specialissimo modo» alla Sede Apostolica, qualora io abbia violato la suddetta norma. Manterrò coscienziosamente e scrupolosamente questo segreto anche dopo avvenuta l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non me ne sia stata concessa dal medesimo Pontefice una speciale facoltà o una esplicita autorizzazione. Parimente, prometto e giuro che non presterò mai aiuto o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento, con cui le autorità civili di qualsiasi ordine e grado, o qualunque gruppo umano o persone singole volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice. Cosi Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

    47. Gli Officiali e tutti gli altri addetti laici, che dovessero uscire dal Conclave unicamente per manifesta e rilevante malattia, riconosciuta sotto giuramento dai medici, e col consenso dato eorum onerata conscientia dal Cardinale Camerlengo e dai tre Cardinali Assistenti, per nessun motivo potranno farvi ritorno; ma, se sarà necessario, al momento stesso in cui i malati escono, altri potranno entrare al loro posto, purché siano legittimamente approvati ed accettati, ed abbiano fatto giuramento.

    48. Qualora un Cardinale elettore, che ha portato con sé un conclavista, morisse in Conclave, il suo conclavista dovrà uscire immediatamente e non potrà essere assunto al servizio di un altro Cardinale elettore durante lo stesso Conclave.

    CAP. III

    INGRESSO IN CONCLAVE

    49. Compiute, secondo le prescrizioni, le esequie del defunto Pontefice e allestito nel. frattempo il Conclave, i Cardinali elettori, nel giorno stabilito, si riuniranno nella Basilica di S. Pietro o, secondo l'opportunità, in altro luogo, dove si svolgeranno le cerimonie, stabilite dall'Ordo sacrorum rituum Conclavis. Subito dopo la celebrazione della S. Messa al mattino o, se sembrerà più opportuno, nel pomeriggio dello stesso giorno, avrà luogo l'ingresso in Conclave.
    Giunti in Cappella, si recita la preghiera conveniente; intimato l'extra omnes dalla Cappella, viene letta la seconda parte di questa Costituzione, quella concernente «L'elezione del Romano Pontefice», e quindi tutti i Cardinali elettori emettono un giuramento secondo la seguente formula, che viene letta ad alta voce dal Decano o dal Cardinale primo per ordine e anzianità:
    Noi tutti e singoli Cardinali elettori presentì in questo Conclave, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo dì osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione Apostolica del Sommo Pontefice Paolo VI, Romano Pontifici eligendo, emanata in data 1° ottobre 1975. Parimente, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, non cesserà di affermare, difendere e, se sarà necessario, rivendicare integralmente e strenuamente ì diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, anche con i nostri eventuali conclavisti, il segreto su tutto ciò, che in ogni modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò, che avviene in Conclave o nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto, sia durante il Conclave, sia anche dopo l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ce ne sia stata concessa una speciale facoltà o una esplicita autorizzazione dallo stesso futuro Pontefice. Parimente, di non ricevere in nessuna maniera, da qualunque autorità civile, sotto qualsiasi pretesto, l'incarico di proporre il «veto» o «esclusiva», anche sotto forma di semplice desiderio, e di non manifestare questo «veto», in qualunque modo da noi conosciuto; di non prestare mai aiuto o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice.
    Quindi, i singoli Cardinali elettori dicano: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungano: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.
    Successivamente, il Cardinale Decano, o il Cardinale primo per ordine ed anzianità, rivolge ai presenti un breve discorso, esortandoli con parole adatte a compiere l'elezione nel modo prescritto e con retta intenzione, avendo dinanzi agli occhi solamente il bene della Chiesa universale.

    50. Compiuti tutti questi atti, il Prefetto della Casa Pontificia, il Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano ed il Comandante della Guardia Svizzera, ai quali, in forza di questa Costituzione, è affidata la custodia del Conclave, presteranno giuramento secondo la formula prescritta (*), davanti al Cardinale Decano o al primo dei Cardinali e alla presenza di tutti i Cardinali elettori. Lo stesso faranno i Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica, i Protonotari apostolici de numero participantium e gli Uditori della Sacra Romana Rota, ai quali è affidata la custodia e la vigilanza di ciò che entra ed esce dal Conclave. Tutti costoro saranno coadiuvati dai Cerimonieri Pontifici.

    51. Quindi, tutti i Cardinali elettori si recano nelle celle loro assegnate, eccetto il Camerlengo e i tre Cardinali Assistenti, i quali rimangono nella Cappella per procedere alla chiusura del Conclave. Frattanto, tutti gli Officiali del Conclave e gli altri addetti, se non l'hanno già fatto, dovranno emettere quanto prima il giuramento sopra prescritto, dinanzi al Segretario del Conclave ed al Maestro delle Cerimonie Pontificie, a ciò delegati dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa.

    52. Finalmente, dopo che per ordine del Cardinale Decano o del primo dei Cardinali sarà stato dato un opportuno segnale, il Camerlengo e i tre Cardinali Assistenti, insieme con il Maestro delle Cerimonie Pontificie, con gli altri Cerimonieri, con l'Architetto del Conclave e con i due periti tecnici, perlustreranno accuratamente i vari luoghi del Conclave, affinché non rimanga dentro nessun estraneo. Perciò, passeranno in rassegna anche gli addetti al Conclave, compresi gli eventuali conclavisti dei Cardinali elettori, affinché nessun estraneo al Conclave si introduca fra di essi. Per tale verifica tutti costoro saranno riuniti in Cappella, dove si farà l'appello nominale.

    53. Mentre viene chiuso dall'interno, il Conclave deve essere chiuso anche dall'esterno, dopo attenta indagine, dal Prefetto della Casa Pontificia, dal Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano e dal Comandante della Guardia Svizzera, alla presenza del Decano dei Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica, insieme con il Segretario Cancelliere, deputato dal Camerlengo, con i Cerimonieri e con gli Architetti. Le chiavi saranno, quindi, consegnate al medesimo Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano.

    54. Dell'avvenuta chiusura interna ed esterna si facciano due distinti documenti: il primo, redatto dal Maestro delle Cerimonie Pontificie, deve essere firmato dal Segretario del Conclave e dallo stesso Maestro delle Cerimonie in funzione di Notaio, alla presenza di due Cerimonieri in qualità di testimoni; l'altro deve essere compilato da uno dei Prelati Chierici della Reverenda Camera Apostolica, su incarico del Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presso l'ufficio del Delegato Speciale della Pontificia Commissione per la Città del Vaticano, con la firma del Prefetto della Casa Pontificia, dello stesso Delegato Speciale e del Comandante della Guardia Svizzera.

    CAP. IV

    OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE AVVIENE IN CONCLAVE

    55. Il Cardinale Camerlengo e i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono tenuti a vigilare attentamente, visitando spesso, personalmente o per mezzo di altri, i vari luoghi, affinché non sia violata in nessun modo la clausura del Conclave. In tale visita siano sempre presenti anche due periti tecnici che, usando, se necessario, le opportune apparecchiature moderne, indaghino circa l'eventuale presenza degli strumenti, di cui al n. 61. Qualora si venisse a trovare qualcosa del genere, i responsabili siano espulsi dal Conclave e colpiti da gravi pene a giudizio del futuro Pontefice.

    56. Dopo la chiusura del Conclave, nessuno può essere ammesso a parlare con i Cardinali elettori o con le altre persone aventi parte al Conclave, se non alla presenza dei Prelati, cui è affidata la custodia dello stesso, e a voce alta ed in lingua comprensibile. Che se, per caso, qualcuno entrerà in Conclave di nascosto, sia ipso facto privato di ogni onore, grado, ufficio e beneficio ecclesiastico oppure, secondo la condizione della persona: sia sottoposto a pene adeguate.

    57. Stabiliamo, parimente, che non si possano mandare lettere o scritti di qualunque genere, anche stampati, a coloro che sono in Conclave, non esclusi i Cardinali elettori, e, specialmente, dal Conclave a coloro che sono fuori, se prima tutti e singoli tali scritti non siano stati esaminati dal Segretario del Conclave, con i Prelati delegati alla custodia del Conclave. Tuttavia, da questa regola va esente lo scambio di lettere, che sarà libero e senza intralci, fra il Tribunale della Sacra Penitenzieria Apostolica ed il Cardinale Penitenziere Maggiore residente in Conclave; perciò tali lettere, munite del timbro del suddetto Ufficio, non saranno soggette ad alcun esame e ispezione. Inoltre proibiamo espressamente di inviare stampa quotidiana o periodica in Conclave o fuori del Conclave.

    58. Gli addetti al Conclave sono obbligati ad evitare attentamente tutto ciò che, in qualunque modo, potrebbe violare direttamente o indirettamente il segreto, come parole, scritti, segni o qualsiasi altra cosa, sotto pena di scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica.

    59. In particolare, proibiamo ai Cardinali elettori di rivelare ai loro eventuali inservienti o a qualunque altra persona notizie che direttamente o indirettamente riguardano le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle Congregazioni dei Cardinali, sia prima che durante il Conclave.

    60. Ordiniamo, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice. Questo comando vogliamo sia esteso a tutti gli altri partecipanti al Conclave, i quali, per caso, in buona o mala fede, siano venuti a conoscenza di ciò che è stato in esso compiuto.

    61. Infine, perché i Cardinali elettori possano tutelarsi dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibiamo assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti in Conclave o, se ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci ed immagini.

    CAP. V

    LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE

    62. La mattina seguente alla chiusura del Conclave, dopo il segnale, i Cardinali elettori non impediti da infermità si riuniscono nella Cappella designata, ove concelebrano la Santa Messa o vi assistono. Terminata la celebrazione e invocato lo Spirito Santo, si procede immediatamente alla elezione,, la quale deve essere fatta soltanto in uno dei tre modi o forme, qui sotto descritti; altrimenti deve ritenersi invalida e nulla, fermo restando quanto è stabilito nel n. 76.

    63. Il primo modo, che si può chiamare per acclamazione o per ispirazione, si ha quando i Cardinali elettori, come ispirati dallo Spirito Santo, liberamente e spontaneamente proclamano uno, all'unanimità e a viva voce, Sommo Pontefice. Questa forma di elezione, però, può essere usata soltanto in Conclave e dopo la sua chiusura, e deve esser fatta mediante la parola eligo, pronunciata in modo intelligibile o espressa per iscritto, se qualcuno non può proferirla. Si richiede, inoltre, che tale forma di elezione sia accettata unanimemente da tutti e singoli i Cardinali elettori presenti in Conclave, compresi gli infermi che fossero degenti nelle loro celle, senza il dissenso di alcuno e con la precauzione, altresì, che non ci sia stata in precedenza nessuna speciale trattativa sul nome della persona da eleggere. Così, ad esempio, se qualcuno dei Cardinali elettori, spontaneamente e senza precedenti e speciali trattative, dicesse: Eminentissimi Padri, attesa la singolare virtù e probità del Reverendissimo N. N., lo giudico degno di essere eletto Romano Pontefice e fin d'ora lo eleggo Papa, e tutti gli altri Padri, nessuno escluso, accedessero al suo parere, ripetendo in modo intelligibile la parola eligo o, nell'impossibilità, esprimendola per iscritto, la persona, unanimemente così indicata senza precedente trattativa, sarebbe il Papa canonicamente eletto secondo questa forma di elezione.

    64. Il secondo modo è quello che si chiama per compromesso, quando cioè, in certe circostanze particolari, i Cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere, al posto di tutti, il Pastore della Chiesa Cattolica. Anche in questo caso, tutti e singoli i Cardinali elettori presenti nel Conclave già chiuso, decisi - nessuno dissenziente - a procedere per compromesso, affidano l'elezione ad alcuni Padri, che siano in numero dispari, da un minimo di nove a un massimo di quindici, sottoscrivendo, ad esempio, la seguente formula: Nel nome del Signore. Amen. Nell'anno... mese... giorno . . . . noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questo Conclave (seguono i nomi di ciascun Cardinale elettore) abbiamo deciso e decidiamo di procedere all'elezione per compromesso; e pertanto concordemente, unanimemente, senza alcun dissenso, eleggiamo compromissari gli Em.mi Padri . . . . ai quali attribuiamo la piena facoltà e potestà di provvedere la Santa Romana Chiesa del suo Pastore, sotto questa forma, vale a dire . . . E qui bisogna che i Cardinali elettori, i quali fanno il compromesso, indichino chiaramente il modo e la forma, secondo cui i compromissari debbano procedere all'elezione e che cosa si richieda affinché essa sia valida, come ad esempio se debbano prima proporre all'intero corpo elettorale la persona che intendono eleggere, o se debbano compiere direttamente l'elezione; se tutti i compromissari debbano convenire sulla stessa persona o se sia sufficiente che si trovino d'accordo i due terzi; se debbano nominare soltanto uno del corpo elettorale o anche qualcuno al di fuori di esso, ecc. Occorrerà, inoltre, precisare per quanto tempo i Cardinali elettori intendano lasciare ai compromissari la potestà di eleggere; quindi si aggiungeranno le seguenti parole o altre simili: E noi pro mettiamo di ritenere Sommo Pontefice colui che i compromissari avranno giudicato di eleggere secondo la forma predetta.
    Ricevuto tale mandato con le dette prescrizioni, i compromissari si recano in un luogo separato e chiuso, premettendo chiaramente, per essere più liberi nel parlare, che non intendono dare il loro consenso per mezzo di qualunque pronunciamento a parole se non lo pongono espressamente anche in iscritto. Dopo che i compromissari avranno proceduto all'elezione secondo la forma loro prescritta, ed essa sarà stata promulgata in Conclave, colui, che è stato così eletto, è canonicamente e veramente Papa.

    65. Il terzo e ordinario modo di eleggere il Romano Pontefice è quello per scrutinio. A questo riguardo confermiamo in pieno la legge anticamente sancita e da allora osservata scrupolosamente, la quale stabilisce che per la valida elezione del Sommo Pontefice sono necessari due terzi dei voti. Parimente, vogliamo mantenere in vigore la norma, stabilita dal Nostro Predecessore Pio XII, la quale prescrive che ai due terzi dei voti deve aggiungersi sempre un altro suffragio (12).

    66. L'elezione per scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri, i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 2) l'estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall'ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) la compilazione delle schede, che deve essere fatta segretamente da ciascun Cardinale elettore, il quale scriverà, con grafia quanto più possibile non riconoscibile, il nome di chi elegge, evitando di scrivere più nomi, poiché il voto sarebbe nullo; 4) la piegatura delle schede, che va fatta al centro di ciascuna scheda, in modo che essa si riduca alla larghezza di circa un pollice.

    67. Per questa fase dell'elezione per scrutinio, occorre tenere presenti le seguenti disposizioni: a) la scheda deve avere la forma rettangolare, e recare scritte nella metà superiore, possibilmente a stampa, le parole: Eligo in Summum Pontificem, mentre nella metà inferiore si dovrà lasciare il posto per scrivere il nome dell'eletto; pertanto, la scheda è fatta in modo che possa essere piegata in due; b) se nell'estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengono estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori; c) durante le votazioni, i Cardinali elettori dovranno rimanere in Cappella soli e perciò, subito dopo la distribuzione delle schede e prima che gli elettori incomincino a scrivere, il Segretario del Conclave, il Maestro delle Cerimonie Pontificie e i Cerimonieri devono uscire dall'aula e, dopo la loro uscita, l'ultimo Cardinale Diacono chiuda la porta, aprendola e richiudendola tutte le volte che sarà necessario, come ad esempio quando gli Infirmarii escono per raccogliere i voti degli infermi e fanno ritorno in Cappella.

    68. La seconda fase, detta scrutinio vero e proprio, comprende: 1) la deposizione delle schede nell'apposito recipiente; 2) il mescolamento ed il conteggio delle stesse; 3) lo spoglio dei voti. Ciascun Cardinale elettore, in ordine di precedenza, dopo aver scritto e piegato la scheda, tenendola sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare, presso il quale stanno gli Scrutatori e sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto per raccogliere le schede. Giunto colà, il Cardinale elettore genuflette, prega alquanto e, alzatosi, pronuncia ad alta voce la seguente formula di giuramento: Chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto. Depone, quindi, la scheda nel piatto e con questo la introduce nel recipiente. Eseguito ciò, fa inchino all'altare e torna al suo posto.
    Se qualcuno dei Cardinali elettori presenti in Cappella non può recarsi all'altare perché infermo, l'ultimo degli Scrutatori gli si avvicina ed egli, premesso il suddetto giuramento, consegna la scheda piegata allo stesso Scrutatore, il quale la porta ben visibile all'altare e, senza l'orazione e il giuramento, la depone sul piatto e con questo la introduce nel recipiente.

    69. Se vi sono dei Cardinali elettori infermi rimasti nelle loro celle, i tre Infirmarii si recano da essi con una cassetta, che abbia nella parte superiore un foro, per cui possa esservi inserita una scheda piegata. Gli Scrutatori, prima di consegnare tale cassetta agli Infirmarii, l'aprano pubblicamente, in modo che gli altri elettori possano costatare che è vuota, quindi la chiudano e depongano la chiave sull'altare. Successivamente, gli Infirmarii, con la cassetta chiusa ed un congruo numero di schede su un piccolo vassoio, si recano da ciascun infermo il quale, presa una scheda, vota segretamente, la piega e, premesso il suddetto giuramento, la introduce nella cassetta attraverso il foro. Se qualche infermo non è in grado di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un altro Cardinale elettore, scelto dall'infermo, dopo aver prestato giuramento nelle mani degli stessi Infirmarii circa il mantenimento del segreto, esegue le suddette operazioni. Dopo di ciò, gli Infirmarii riportano la cassetta in Cappella, e gli Scrutatori, apertala, contino le schede che vi si trovano e, accertato che il loro numero corrisponde a quello degli infermi, le pongano una ad una sul piatto e con questo le introducano tutte insieme nel recipiente. Per non protrarre troppo a lungo le operazioni di voto, gli Infirmarii potranno compilare e deporre le proprie schede nel recipiente subito dopo il primo dei Cardinali, e recarsi, quindi, a raccogliere il voto degli infermi nel modo sopra indicato, mentre gli altri elettori depongono la loro scheda.

    70. Dopo che tutti i Cardinali avranno deposto la loro scheda nel recipiente, il primo Scrutatore l'agita più volte per mescolare le schede e, subito dopo, l'ultimo Scrutatore procede al conteggio di esse, prendendole in maniera visibile una ad una dal recipiente e riponendole in un altro recipiente vuoto, già preparato a tale scopo. Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, bisogna bruciarle tutte e procedere subito ad una seconda votazione; se invece corrisponde al numero degli elettori, segue lo spoglio delle schede, che avviene nel seguente modo:

    71. Gli Scrutatori siedono ad un tavolo posto davanti all'altare: il primo di essi prende una scheda, l'apre, osserva il nome dell'eletto, e la passa al secondo Scrutatore che, accertato a sua volta il nome dell'eletto, la passa al terzo, il quale la legge a voce alta e intelligibile, in modo che tutti gli elettori presenti possano segnare il voto su un apposito foglio. Egli stesso annota il nome letto nella scheda. Qualora nello spoglio dei voti gli Scrutatori trovassero due schede piegate in modo da sembrare compilate da un solo elettore, se esse portano lo stesso nome vanno conteggiate per un solo voto, se invece portano nomi diversi, nessuno dei due voti sarà valido; tuttavia, in nessuno dei due casi viene annullata la votazione.
    Concluso lo spoglio delle schede, gli Scrutatori fanno la somma dei voti ottenuti dai vari nomi, e li annotano su un foglio a parte. L'ultimo degli Scrutatori, man mano che legge le schede, le perfora con un ago nel punto in cui si trova la parola Eligo, e le inserisce in un filo, affinché possano essere più sicuramente conservate. Al termine della lettura dei nomi, i capi del filo vengono legati con un nodo, e le schede così unite vengono poste in un recipiente vuoto o ad un lato della mensa.

    72. Segue quindi la terza ed ultima fase, detta anche post-scrutinio, che comprende: 1) il conteggio dei voti; 2) il loro controllo; 3) il bruciamento delle schede.
    Gli Scrutatori fanno la somma di tutti i voti, che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi più uno, il Papa, in quella votazione, non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto due terzi dei voti più uno, si ha l'elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.
    In ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o no l'elezione, i Revisori devono procedere al controllo sia delle schede sia delle annotazioni dei voti fatte dagli Scrutatori, per accertare che questi abbiano eseguito esattamente e fedelmente il loro compito.
    Subito dopo la revisione, prima che i Cardinali elettori lascino l'Aula, tutte le schede siano bruciate dagli Scrutatori, con l'aiuto del Segretario del Conclave e dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo dall'ultimo Cardinale Diacono. Se però si dovesse procedere immediatamente ad una seconda votazione, le schede della prima votazione saranno bruciate soltanto alla fine, insieme con quelle della seconda votazione.

    73. Ordiniamo a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggiore sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati insieme con le schede.
    Stabiliamo, inoltre, che alla fine del Conclave il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni di ciascuna sessione. Questa relazione, da conservarsi in archivio, dovrà essere chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.

    74. Confermando le disposizioni dei Nostri Predecessori, S. Pio X (13) e Pio XII,(14) prescriviamo che, sia al mattino, sia nel pomeriggio, subito dopo una votazione in cui non abbia avuto luogo l'elezione, i Cardinali elettori procedano immediatamente ad una seconda, in cui diano nuovamente il loro voto, senza computare i voti dati nel precedente scrutinio. In questo secondo scrutinio devono essere osservate tutte le modulità del primo, con la differenza che gli elettori non sono tenuti ad emettere un nuovo giuramento, né ad eleggere nuovi Scrutatori, Infirmarii e Revisori, valendo a tale scopo anche per il secondo scrutinio ciò che è stato fatto nel primo, senza alcuna ripetizione.

    75. Tutto ciò che è stato sopra stabilito circa lo svolgimento delle votazioni, deve essere diligentemente osservato dai Cardinali elettori in tutti gli scrutini, che si dovranno fare ogni giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo la celebrazione delle sacre funzioni o preghiere, stabilite nel menzionato Ordo sacrorum rituum Conclavis.

    76. Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta (cfr. nn. 65 SS.), questi vengono sospesi al massimo per un giorno per una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'ordine dei Preti. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non s'è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'ordine dei Vescovi, A questo punto il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa consulterà gli elettori circa il modo di procedere. Non dovrà essere abbandonato il criterio di esigere, per una votazione efficace, i due terzi dei voti più uno; salvo che tutti i Cardinali elettori, all'unanimità, cioè nessuno eccettuato, si pronuncino per un diverso criterio, che può consistere nel compromesso (cfr. n. 64) o nella maggioranza assoluta dei voti, più uno, o nel ballottaggio fra i due, che nello scrutinio immediatamente precedente hanno riportato il maggior numero di suffragi.

    77. Qualora l'elezione fosse fatta in modo diverso dai sopra descritti (cfr. nn. 63 SS.), o senza le condizioni stabilite per ciascuno di essi, è per ciò stesso nulla e invalida (cfr. n. 62), senza bisogno di alcuna dichiarazione, e non dà alcun diritto a colui che fosse stato eletto in tal modo.

    78. Stabiliamo che le disposizioni, concernenti tutto ciò che precede l'elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice.

    CAP. VI

    CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE
    NELL'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

    79. Anche Noi. come i Nostri Predecessori, riproviamo e condanniamo il detestabile crimine della simonia nell'elezione del Romano Pontefice, e infliggiamo la scomunica latae sententiae a tutti coloro che se ne rendessero colpevoli; ma, in pari tempo, confermiamo la disposizione del Nostro Predecessore San Pio X, con la quale è stata tolta la nullità dell'elezione simoniaca stabilita da Giulio II o da qualunque altro Decreto Pontificio, affinché per tale motivo non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice (15).

    80. Confermando pure le prescrizioni dei Nostri Predecessori, proibiamo a chiunque, anche se insignito della dignità cardinalizia, di trattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo Successore, di promettere voti, o di prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.

    81. Allo stesso modo, vogliamo ribadire ciò che fu sancito dai Nostri Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibiamo a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Conclave e a tutti gli altri aventi parte al Conclave, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero corpo elettorale riunito insieme, sia a singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima che durante il Conclave. Tale proibizione intendiamo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice.

    82. I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse o altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decretiamo che sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora infliggiamo la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendiamo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.

    83. Parimente, vietiamo ai Cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiariamo nulle e invalide.

    84. Con la stessa insistenza dei Nostri Predecessori, esortiamo vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dal rispetto verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca della popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio e il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.

    85. Durante la celebrazione del Conclave la Chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri Pastori e specialmente con i Cardinali elettori del Sommo Pontefice, e implora da Dio il nuovo Capo come un dono della sua bontà e provvidenza. Infatti, sull'esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (16), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve «perseverare unanimemente nell'orazione»; così l'elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un'azione di tutta la Chiesa. Pertanto, stabiliamo che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno nei più importanti, dopo la notizia della morte del Papa e dopo la celebrazione di solenni esequie per lui, si elevino umili e insistenti preghiere al Signore, affinché illumini l'animo degli èlettori e li renda così concordi nel loro compito, che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come esige la salute delle anime ed il bene di tutto il mondo cattolico.

    86. Preghiamo, poi, colui che sarà eletto di non sottrarsi all'ufficio, cui è chiamato, per il timore del suo peso, ma di sottomettersi umilmente al disegno della volontà divina. Dio, infatti, nell'imporgli l'onere, lo sostiene con la sua mano, affinché egli non sia impari a portarlo; nel conferirgli il gravoso incarico, gli dà anche l'aiuto per compierlo, e, nel donargli la dignità, gli concede la forza, affinché egli non venga meno sotto il peso dell'ufficio.

    CAP. VII

    ACCETTAZIONE , PROCLAMAZIONE E INCORONAZIONE
    DEL NUOVO PONTEFICE

    87. Avvenuta canonicamente l'elezione, l'ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell'aula del Conclave il Segretario del medesimo, il Maestro delle Cerimonie e i Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il collegio degli elettori chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E, appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora, il Maestro delle Cerimonie Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l'accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.

    88. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla. Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.

    89. Eseguite frattanto le altre formalità, previste dall'Ordo sacrorum rituum Conclavis, i Cardinali elettori, secondo i modi stabiliti, si accostano per prestare atto di ossequio e di obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice. Successivamente si rendono grazie a Dio, e quindi il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo in attesa il nuovo Pontefice, il quale, subito dopo, imparte 1'Apostolica Benedizione Urbi et Orbi.
    Se l'eletto è privo del carattere episcopale, l'ossequio e l'obbedienza gli vengono prestati, e l'annuncio al popolo viene dato soltanto dopo la sua ordinazione episcopale.

    90. Se l'eletto risiede fuori del Conclave, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato Ordo sacrorum rituum Conclavis.
    L'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui ai nn. 88 e 89, viene fatta, secondo l'usanza della Chiesa, dal Decano del Sacro Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sotto-Decano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.

    91. Stabiliamo che il Conclave, per quanto riguarda gli effetti canonici di cui al n. 56, abbia fine subito dopo che è stato eletto il nuovo Sommo Pontefice ed egli abbia dato l'assenso alla sua elezione; e, se non è Vescovo, dopo la sua ordinazione episcopale (cfr. nn. 88 e 89). Perciò stabiliamo che fin da quel momento possano accedere al Sommo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato o Papale, il Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare col Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.

    92. Infine il Pontefice sarà incoronato dal Cardinale Protodiacono e, entro un tempo conveniente, prenderà possesso della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, secondo il rito prescritto.

    Pertanto, dopo attenta e matura riflessione, stabiliamo e prescriviamo queste norme e dichiarando abrogati, come è stato sopra previsto, le Costituzioni Apostoliche e gli Ordinamenti emanati a questo riguardo dai Romani Pontefici, vogliamo che questa Nostra Costituzione abbia piena efficacia ora e in futuro, in modo che quanto in essa è stato esposto e stabilito sia esattamente osservato da tutti gli interessati ed ottenga, quindi, il suo adempimento, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di specialissima menzione. Se poi, consapevolmente o inconsapevolmente, si agirà in maniera diversa da come abbiamo prescritto, dichiariamo che ciò sarà del tutto privo di valore.

    Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 1° del mese di ottobre 1975, anno tredicesimo del Nostro Pontificato.

    PAULUS PP. VI

    _________________________________________________

    (1) Cfr. GRATIANI Decr., Dist. 23, c. 1

    (2) Cfr. MANSI, Conciliorum amplissima collectio, t. XXII, 217-218

    (3) Cfr. Cum gravissima: AAS 54, 1962, pp. 256-258

    (4) Cfr. AAS 62, 1970, pp. 810-813

    (5) Cfr. Ibid. 38, 1946, pp. 65-99

    (6) Cfr. Ibid. 5 4 , 1962 , pp. 612-640

    (7) Cfr. Regimini Ecclesiae Univevsae, Proemium et n. 2, § 5: AAS 59, 1967, pp. 889 et 891

    (8) Cfr. Quae Divinitus, 12: AAS 27, 1935, pp. 112 s.

    (9) Cfr. Regimini Ecclesiae Universae, 19, § 2: AAS 59, 1967, p. 895

    (10) Cfr. Ibid., Proemium: AAS 59, 1967, p. 889

    (11) Cfr. Ingravescentem Aetatem, II, 2: AAS 62, 1970, p. 811

    * Formula di giuramento da prestarsi dal Segretario del Conclave e dal Maestro delle Cerimonie Pontificie: Io N. N., toccando i Santi Evangeli, prometto e giuro che sarò fedele a tutte e singole le disposizioni del Sacro Collegio dei Cardinali e che compirò diligentemente e scrupolosamente il mio ufficio. Parimente, prometto e giuro che osserverò inviolabile segreto su tutte e singole . . . (segue il testo della formula di giuramento degli Officiali del Conclave, sopra riportata).

    * Formula di giuramento: Io N. N. prometto e giuro di compiere diligentemente e scrupolosamente il mio ufficio, secondo le norme stabilite dai Sommi Pontefici e le disposizioni date dal Sacro Collegio dei Cardinali. Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

    (12) Cfr. Vacantis Apostolicae Sedis, 68: AAS 38, 1946, p. 87

    (13) Cfr. Vacante Sede Apostolica, 76: Pii X Pontificis Maximi Acta, III, pp. 280-281

    (14) Cfr. Vacantis Apostolicae Sedis, 88: AAS 38, 1946, p.93

    (15) Cfr. Vacante Sede Apostolica, 79: Pii X Pontificis Maximi Atta, III, p. 282

    (16) Cfr. Act. 1, 14.

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    18 aprile 2005

    Leggende

    «De gloaria olivae»: la profezia sul successore di Wojtila
    Secondo Malachia sarà il penultimo Pontefice della storia. Enigmi e presagi da Merlino a Nostradamus


    Prima di un’elezione papale indovini e astrologi hanno avuto sempre lavoro. Ancor oggi, giorno dell’apertura del Conclave, interpretano profezie più o meno apocrife. Diremo subito che una prima raccolta del genere è fatta risalire a Merlino e di essa si comincia ad avere notizia verso la fine del XIII secolo. Il presagio numero 164 recita: «Quando la Santa Madre del signore comparirà in più parti e quando Pietro avrà due nomi, sarà tempo di prepararsi perché l’ora sesta sarà vicina». Va da sé che «l’ora sesta» è quella in cui morì Gesù e che il successore di Pietro con due nomi è caratteristica del papato dopo Paolo VI. Le apparizioni mariane, infine, non mancano.

    Il testo più famoso è però legato al nome di Malachia. C’è chi lo ritiene scritto dal santo omonimo, amico di San Bernardo, morto nel novembre 1148 e canonizzato già nel 1190. La sua profezia sulla successione dei romani pontefici comincia nel 1143, con Celestino II, e indicando il numero di 111 papi giunge sino alla fine dei tempi. Ogni vicario di Cristo è individuato con un breve motto. Tuttavia, è ormai impossibile attribuire il testo in questione al santo; si deve parlare di uno pseudo Malachia, anche perché - come ha notato Ludwig von Pastor nella sua monumentale Storia dei papi - questa profezia cominciò a circolare nel 1595 allorché il benedettino Arnold Wion la ospitò nel suo Lignum vitae , edito in quell’anno a Venezia. Il carattere apocrifo si deduce anche dal fatto che i motti per le previsioni da Celestino II a Gregorio XIV (papa tra il 1590 e il 1591) furono ricavati dallo stemma o dal casato o addirittura dal nome di battesimo; a volte si conformavano al titolo cardinalizio o al paese d’origine. Dopo Gregorio XIV le frasi si fanno più enigmatiche e «solo a forza», sottolinea il Pastor, possono essere messe d’accordo con la storia reale. Si può supporre che il testo fosse fabbricato dopo la metà del XVI secolo (il teologo Harnack lo mette in rapporto al Conclave del 1590), prendendo spunto dal compendio - è del 1557 - che il Panvinio fece alla Storia dei papi del Platina.

    Comunque sia, ammettendo che questa serie di profezie avesse qualche valore, ricordiamo che Giovanni XXIII fu definito da Malachia «Pastor et nauta» (è stato Patriarca di Venezia), Paolo VI «Flos florum», cioè «fiore dei fiori» (nello stemma di Montini c’erano tre gigli), e l’appena scomparso Giovanni Paolo II «De Labore solis», ovvero «dallo sforzo del sole» (veniva da Est). Il prossimo - che, stando al computo, dovrebbe essere il penultimo successore di Cristo - è indicato come «De gloria olivae». E tale «gloria dell’ulivo» può essere letta in molti modi: sia in relazione alla pace, sia dipendere dal colore della pelle olivastra del futuro pontefice, sia ricadere in un più generale senso biblico, dove l’ulivo è simbolo dei giudei. L’ultimo pontefice è indicato come «Pietro romano»: vale a dire che il papa conclusivo della successione apostolica dovrebbe chiamarsi Pietro II, disobbedendo in tal modo alla tradizione che non ha mai visto riprendere il nome dell’apostolo. Ma la fine dei vicari di Cristo coincide, per la profezia, anche con quella del mondo. Così il testo del Legnum vitae (Malachia, in tal caso, ha dedicato alcuni versi e non soltanto un motto ): « Nell’ultima persecuzione della Santa Chiesa, risiederà Pietro il Romano che farà pascolare le sue pecore fra le tribolazioni. Passate queste, Roma sarà distrutta e il giudice temibile giudicherà il suo popolo». La catastrofe della città eterna si legge anche in un messaggio del XVI secolo, attribuito a tale «Monaco di Padova», il quale profetizza che «quando l’uomo salirà sulla luna, grandi cose staranno per maturare sulla terra. Roma verrà abbandonata, come gli uomini abbandonano una vecchia megera, e del Colosseo non rimarrà che una montagna di pietre avvelenate». Nostradamus con le sue celebri Centurie non ci aiuta meglio di Malachia. Versi oscuri, sovente rivelano particolari a seconda della traduzione. La seguente quartina è stata indicata come quella che potrebbe riguardare il futuro pontefice: «Non dalla Spagna, ma dall’antica Francia / Non sarà eletto per la tremante navicella / Al nemico sarà fatta intesa / Che dentro suo regno sarà peste crudele». Sul futuro del papato c’è anche un fatto riferito da Stephen Skinner nel suo Millenium Prophecies .

    Egli sostiene che Pio X, durante un’udienza del 1909 con il Capitolo generale dei Francescani, cadde in trance e quando rinvenne con sguardo sgomento proferì parole come queste: «Ciò che ho visto è terribile...Sarà me stesso? Sarà il mio successore? Ciò che è certo è che il papa lascerà Roma, e nel fuggire dal Vaticano dovrà camminare sui corpi morti dei suoi sacerdoti. Non ditelo a nessuno fintanto che sono vivo». Vi sono inoltre le profezie che si leggono nel De Magnis tribolationibus et Statu Ecclesiae , stampato a Venezia nel 1527. Meno note delle ricordate, parlano di un papa che «verrà da lontano e macchierà con il suo sangue la pietra». L’attentato a Giovanni Paolo II ci può stare; dopo di lui sono previsti soltanto due pontefici: il primo sarà un «seminatore di pace e di speranza, in un mondo che vive l’ultima speranza»; il secondo verrà a Roma per «incontrare tribolazione e morte». Che aggiungere? Una profezia romanzata è del 1968: in quell’anno il vaticanista Emilio Cavaterra pubblicava nelle edizioni del Borghese Il papa negro . La fascetta del libro recitava: «Sarà il prossimo?». L’ipotesi faceva eleggere, dopo lungo Conclave, il cardinale Anacleto Wenthombu, figlio del re africano Tsinghila Nzomba, con il nome di Leone XIV. La sua elezione, però, era prevista per il 1987. Sulla sorte della Chiesa in molti hanno azzardato profezie, da Merlino, con una raccolta apocrifa di cui si ha notizia nel XIII secolo, alle Millenium Prophecies di Stephen Skinner, pubblicate nel 1994 Il monaco cistercense Malachia visse tra il 1094 e il 1148. Vescovo e primate d’Irlanda, a lui si attribuisce il De summis pontificibus , una lista di 112 papi con altrettanti motti profetici. Nel 2026 la fine del mondo Michel de Nostre-Dame (noto come Nostradamus, 1503-66), astrologo di Caterina de’ Medici e medico di Carlo IX, scrisse le Centurie astrologiche, profezie in quartine che predicono il futuro fino al 3797.

    Armando Torno

    Fonte: Corriere della Sera

 

 
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