Oh povere vittime! Oh povera eroica lega nord che come cavaliere dalla scintillante armatura combatte contro il drago terrone per liberare la principessa padania dalle grinfie del male!![]()
![]()


Oh povere vittime! Oh povera eroica lega nord che come cavaliere dalla scintillante armatura combatte contro il drago terrone per liberare la principessa padania dalle grinfie del male!![]()
![]()


_____________________________________________In Origine Postato da Dario
Avanti Popolo, allora!!!!![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sub-comandante, ti trovo simpatico e sei uno dei pochi avversari che non offendono...non è poco.
Ognuno ha le sue idee ed i suoi ideali, ed anche all'interno del nostro movimento ci sono diverse sensibilità. Un esempio:
il Sindaco di Treviso, Gentilini, quando la Lega era in pieno periodo secessionista, era l'unico a portare la fascia tricolore, con nostro grande sconcerto, bè, nessuno gli ha detto di toglierla.
Io sono per l'indipendenza e la secessione della Padania, altri nella Lega sono per un semplice federalismo.


Mai sentita questa... ma se fosse vero chissà a quanti di voi rodeva il culoIn Origine Postato da GENYO
_____________________________________________
il Sindaco di Treviso, Gentilini, quando la Lega era in pieno periodo secessionista, era l'unico a portare la fascia tricolore, con nostro grande sconcerto, bè, nessuno gli ha detto di toglierla.
![]()


Oh, ma poverino... lui non offende mai nessuno. Lui è un mittelleuropeo, non è come i "mittellafricani" (cit. GENYO) meridionaliIn Origine Postato da GENYO
_____________________________________________
Sub-comandante, ti trovo simpatico e sei uno dei pochi avversari che non offendono...non è poco.
![]()


E' l'unica che ha un solo obiettivo! Quello di mantenere le risorse per le regioni che ne hanno di più. Senza alcnu compromesso e incurandosi di chi viene danneggiato da tali scelte.In Origine Postato da axel03
Spero che riconosciate, almeno, che la Lega è l'unico e solo partito che ha uno scopo, un Federalismo forte, su cui punta dalla sua esistenza.
Qualsiasi altro partito italiano (della Storia della nostra Repubblica) ha cambiato il proprio programma ad ogni elezione.
Faccio notare che la Lega è, in fondo, un "Movimento Federalista"; ciò, per i meno esperti, significa che è un movimento che si prefigge di trasformare l'Italia in una Repubblica Federale.
Raggiunto tale scopo la Lega non avrebbe più ragione d'esistere.
Il Sud continua a dire che il Federalismo proposto dalla Lega è sinonimo di secessione.
Esorto, allora, i meridionali a proporre e chiedere ai propri governanti un Federalismo vero e solidale nei confronti delle Regioni meno ricche.
Il Sud dovrebbe organizzarsi e ribellarsi, unito, alla criminalità, al disagio sociale, etc.
A me sembra che agli attuali partiti non freghi proprio niente del Sud, se non in periodo di elezioni.
Quindi:
Perchè al Sud non si fonda un Partito che faccia gli interessi del Sud?
(Attenzione: ho detto fare gli interessi. Che non significa arrivare a Roma e dire: "Vogliamo più soldi e dipendenti pubblici!")
Veramente il Sud si sente tutelato da AN, FI, Unione, Rifondazione?
Siete messi bene allora...
Gli altri partiti di destra o di sinistra devono necessariamente cercare di mediare cercando di non scontentare l'uno o l'altro.
Questo vuol dire non capire nulla di politica e del bisogno di soddisfare le necessità di tutto un popolo o della sua maggioranza!
Facile parlare quando si hanno tutte le risorse necessarie per poter fare qualsiasi cosa!
Le infrastrutture, le risorse, la vicinanza ai ricchi mercati europei, ecc. tutto agevola certe regioni nei confronti delle altre!
Il federalismo come lo ha voluto la Lega lascia ad altre leggi o norme, su cui contano ovviamente di intervenire pesantemente, la solidarietà.
Una solidarietà che nei fatti la Lega non vuole ed alla quale si oppone sempre pesantemente senza invece minimamente interessarsi di come viene investita quella solidarietà.
Indice della volontà di non voler spendere un cent nella solidarietà punto e basta! non gli interessa molto se quei soldi potrebbero essere degli investimenti che potrebbero creare quelle condizioni per la ripresa del sud!
Semplicemente non voglio che venga più investito un cent al sud!
Un chiaro esempio di menefreghismo!
Saluti


A raga', e smettetela di floodare il forum co sti messaggi insulsi.
Avete perso, avete preso una bella legnata tra le corna galliche e l'unica alternativa che vi resta e' scegliere come morire: un colpo secco o un arrostimento a fuoco lento.
![]()


Visto che si parla (a vanvera) del federalismo tedesco posto una ottima analisi della Luiss sul medesimo e sull'esportabilita' dello stesso. Inutilmente, in quanto i celti credono di sapere tutto sul medesimo ma sanno meno di niente.
Modelli di federalismo e sistema finanziario tedesco nel quadro dell'integrazione europea
Introduttore: prof. Dian Schefold
28 gennaio 2000
(Resoconto redatto dal dott. Gino Scaccia)
Dian Schefold osserva in sede introduttiva che parlare di federalismo nell’ambito di una trattazione dei sistemi di perequazione finanziaria potrebbe apparire sottrarsi ai problemi fondamentali.
In effetti il X titolo del Grundgesetz, quello relativo alla gestione finanziaria, che comprende gli artt. da 104a a 115, definisce e disciplina una materia complicatissima, la cui regolazione può sembrare, a prima vista, poco chiara e che inoltre ha subìto frequenti modifiche, in via generale con la legge costituzionale del 12 maggio 1969, ma anche precedentemente, negli anni cinquanta e sessanta, e in seguito, dopo la grande riforma del 1969, per mezzo di varie disposizioni speciali, da ultimo nel 1993 e nel 1997, senza contare il fatto che si stanno concretizzando, a giudizio del relatore, gli indizi per un’ulteriore modificazione della disciplina.
L’elevato grado di tecnicismo, necessario per comprendere appieno tutte le articolazioni del problema, sarebbe tuttavia, in ultima istanza, soltanto apparente. Al di sotto della superficie si agitano infatti i classici problemi del federalismo, e pur ricordando l’ammonimento di J.J.Rousseau : "finance, un mot d’esclave", l’introduttore considera autoevidente il fatto che lo Stato moderno non può svolgere le sue funzioni se non attraverso un sistema finanziario effettivo che garantisca l’adempimento dei diritti attribuiti dalla Costituzione.
Per descrivere il sistema adottato in Germania il Prof. Schefold si prefigge dunque di illustrare in una prima parte l’antinomia principale tra indipendenza e intreccio, separazione e collegamento della normativa federale con quella regionale, per poi evidenziare come la Corte costituzionale federale, in tre fondamentali sentenze, abbia concretizzato la normativa costituzionale fino a definire i caratteri di una vera e propria Finanzverfassung.
L’esposizione si apre con la considerazione che il carattere statale della Federazione deve essere costantemente sottoposto alla verifica della responsabilità e quindi della capacità propria di ciascun membro dell’assieme federale di adempiere i suoi compiti. Un ente o anche un Land che dipenda esclusivamente da sovvenzioni, sussidi erogati da altri enti non potrebbe infatti impegnare la sua responsabilità per i compiti propri, ma perderebbe il suo ruolo attivo nella cooperazione federale.
E’ proprio in seguito a questa considerazione, secondo il Prof. Schefold, che il legislatore costituzionale del 1969, inserendo nel Grundgesetz un gran numero di compiti comuni a Federazioni e Länder, ha fissato il principio fondamentale e introduttivo dell’art. 104a, primo comma GG, che recita: "Il Bund e i Länder sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente legge fondamentale". Analogamente, malgrado i necessari intrecci, la Federazione ed i Länder sono indipendenti nella gestione dei bilanci preventivi, come dispone l’art.109, primo comma. A tale proposito il relatore osserva quanto la storia costituzionale sia stata "ironica", ricordando che l’enunciazione di quei princìpi di base fu ancorata al GG, proprio nel momento in cui si trattava di relativizzarli. Il Prof. Schefold continua ponendo in rilievo come la separazione cui ha fatto cenno non esclude motivi di cooperazione, di equiparazione e di redistribuzione, che possono essere raggruppati secondo criteri diversi, tre dei quali meritano di essere approfonditi.
In primo luogo l’introduttore nota che se lo Stato federale, pur lasciando ai componenti della federazione un’ampia autonomia, è basato su un minimo di omogeneità costituzionale, così come prescrive l’art.28,I GG, allora deve essere garantita la capacità degli Stati membri di costituirsi secondo i seguenti princìpi: senza un’effettiva protezione dei diritti, senza un’amministrazione efficiente, senza una forma di governo che permetta l’adempimento delle funzioni, anche di cooperazione nel Bundesrat, la federazione non ha senso. Si potrebbe sostenere che un Land incapace di compiere queste funzioni non meriterebbe di essere conservato, ma in ciò l'introduttore crede di poter individuare un limite del sistema federale, posto che fino ad oggi non si è mai proceduto alla eliminazione dei Länder troppo piccoli o inefficienti.
Secondariamente il Prof. Schefold chiarisce che nello Stato di diritto sociale moderno l’omogeneità non è limitata all’organizzazione dello Stato-apparato, ma comprende anche le condizioni di vita. Conseguentemente, ad avviso del relatore, l’uniformità delle condizioni di vita e la tutela dell’unità giuridica ed economica, cui allude l’art. 72, secondo comma GG, presuppongono equiparazioni, nell’ambito territoriale, tra i membri della federazione. Peraltro, come non possono e non devono essere assolutamente equalizzate tutte le condizioni di vita, non potrebbe neanche raggiungersi l’assoluta omogeneità nei rapporti tra i Länder. Diventa chiaro così, conclude l'introduttore, come il problema chiave della disciplina della perequazione finanziaria federale tocchi le misure e i limiti dell’equiparazione.
L’espansione delle funzioni pubbliche pone inoltre il dubbio che i singoli Länder siano capaci di finanziarle autonomamente, problema che il relatore ritiene destinato ad assumere dimensioni costituzionali sempre crescenti. Ricorda ad esempio il caso di Brema, il Land più piccolo, con appena 700000 abitanti, che avrebbe esitato molto a creare un’università proprio per motivi finanziari, ma lo stesso discorso si potrebbe fare per porti, aeroporti, per la grande ricerca. Solo teoricamente, sottolinea peraltro il Prof. Schefold, si potrebbe ipotizzare un trasferimento di tali compiti alla federazione, come è avvenuto per le ferrovie e le autostrade, considerato che molti dei compiti in questione hanno radici locali o regionali, come è per esempio per i porti, le dighe marine o la protezione contro le valanghe, cosicché un trasferimento di tali compiti alla federazione parrebbe poco adeguato. D’altro canto l’oratore ricorda anche che competenze come l’insegnamento medio-superiore e la ricerca fanno parte dell’eredità culturale classica dei Länder e che affidare tali compiti al Bund indebolirebbe senza dubbio il federalismo. La conclusione è che il compromesso necessario, almeno in principio, sia un cofinanziamento dei cosiddetti compiti comuni di federazione e Länder, così che le funzioni relative rimangono di competenza dei Länder, ma la federazione contribuisce al finanziamento ed esercita un’influenza sulla legislazione e sulla programmazione in questa materia. L'introduttore pone in risalto come tale intreccio possa ostacolare un finanziamento responsabile, come spesso è stato criticamente rilevato in proposito. Anche se, pur esistendo una responsabilità comune e condivisa, tuttavia, non se ne dovrebbe derivare una rinuncia alla responsabilità di ogni Land per le sue finanze, né di conseguenza il rischio di finire in una situazione finanziaria disperata.
A questo punto il relatore si interroga su come conciliare e ponderare i diversi interessi che vengono in rilievo in questa complessa materia.
Osserva in primo luogo che il Grundgesetz, oltre a disciplinare la ripartizione delle imposte secondo regole costituzionali definite, prevede un sistema di perequazione finanziaria fondato soprattutto sulle nozioni di "capacità finanziaria" (Finanzkraft : art. 107, II, 1 GG) e di Land di "debole capacità" (leistungsschwach) con un "generale fabbisogno finanziario" (allgemeiner Finanzbedarf, art.107, II, 3 GG). Con riferimento a tale quadro costituzionale, il legislatore ha predisposto una legge sulla perequazione finanziaria (Finanzausgleichsgesetz), entrata in vigore dopo la riforma finanziaria del 1969 e spesso modificata, anche in seguito a una serie di sentenze del Bundesverfassungsgericht che l'introduttore si accinge a spiegare, non prima di aver ricordato che questa disciplina non ha incontrato il favore di tutti e che è stata impugnata diverse volte per ricorso in via principale da quei Länder che si sono sentiti svantaggiati, sia perché ritenevano di dover pagare troppo, sia perché credevano di avere diritto a sovvenzioni più alte. Così la Corte costituzionale ha avuto l’occasione di pronunciarsi sui problemi della perequazione finanziaria con le tre sentenze del 24 giugno 1986, del 27 maggio 1992 e dell’11 novembre 1999, le quali sono idonee a presentare le tecniche possibili per conciliare i princìpi di responsabilità propria e solidarietà federale, di federalismo cooperativo e federalismo competitivo, benché il relatore sostenga che non si possa parlare di vittoria assoluta di uno dei princìpi sull’altro, ma di spostamenti lenti nel loro continuo bilanciamento.
A giudizio del Prof. Schefold, la prima delle sentenze, pronunciata il 24 giugno 1986 su ricorso della Renania del Nord-Westfalia, del Baden-Württemberg, dell’Assia, della Saar, di Brema e di Amburgo, può ritenersi fondamentale soprattutto perché ha riconosciuto la giustiziabilità del sistema costituzionale di equiparazione finanziaria. Leggendo il testo della legge infatti, era evidente che i pagamenti previsti apparivano come il risultato di trattative tra la federazione e i Länder, come conferma la genesi dell’approvazione della legge. Sarebbe perciò possibile, a detta del relatore, individuare nelle regole costituzionali un solo principio di perequazione la cui concretizzazione spetterebbe al legislatore, e ridurre il controllo della Corte ad uno scrutinio di non manifesta arbitrarietà, secondo la formula del Willkürverbot propria della giurisprudenza più risalente sul principio di eguaglianza.
Il Prof. Schefold ritiene tuttavia che un tale modo di vedere trascurerebbe la struttura e la funzione delle norme in questione e soprattutto ridimensionerebbe in misura eccessiva le pretese di controllo della Corte costituzionale tedesca. Osserva in proposito che quest’ultima ha caratterizzato la vecchia formula del principio di uguaglianza, cioè il divieto di arbitrio, riportandolo alla necessità di giustificare i trattamenti disuguali e di misurare la legittimità della differenziazione secondo tale giustificazione, e che inoltre essa ha sviluppato, soprattutto durante gli anni ‘70, un intenso controllo sulla legislazione, concretizzando anche norme molto generali, come il diritto alla vita (nella sentenza sull’aborto), l’obbligo della riunificazione (nella sentenza sul trattato fondamentale) e via discorrendo.
D’altra parte, continua il relatore, la Corte poteva fare leva sullo scopo della riforma del 1969, che tentava di giuridicizzare la costituzione finanziaria, riconoscendo tuttavia il carattere aperto di molte delle nozioni fino a quel momento utilizzate.
Il relatore si sofferma quindi sul fatto che la Corte ha articolato il sistema della perequazione finanziaria in una pluralità di "gradini" che devono essere tra loro distinti. Solo attraverso tale distinzione è possibile comprendere la contrapposizione tra responsabilità propria di ogni Land e solidarietà reciproca: ogni "gradino" infatti garantisce una fase di dotazione finanziaria. Sotto questo profilo, secondo l’impostazione della Corte, il Grundgeetz distingue cinque "gradini" che sono dall’oratore così descritti:
1) La ripartizione verticale delle imposte di cui alcune spettano alla federazione (art. 106 I, GG), altre ai Länder (art. 106, II GG). Ovviamente le imposte importanti, quella sul reddito, sul reddito delle persone giuridiche e sul valore aggiunto sono, secondo la GG, ripartite. Per le prime due imposte si tratta di una ripartizione a metà (ma con una quota che deve essere versata dai Länder ai Comuni), per l’IVA la distribuzione è determinata dalla legge, ma con variazioni che devono tener conto del fabbisogno legato all’adempimento dei compiti dell’ente. Il relatore rileva come la Corte insista sul concetto che si tratta di una ripartizione delle proprie entrate costituzionalmente garantita e prescritta.
2) Occorre a questo punto definire, su un secondo "gradino", a quale dei Länder, a livello orizzontale, spettino le singole entrate. In questa materia, nota il Prof. Schefold, vale in generale il criterio del luogo di percezione delle imposte, che tuttavia per i pendolari è modificato in favore del principio della residenza.
Il relatore si sofferma sul fatto che questa regola della cosiddetta "cintura di lardo" delle aree metropolitane, per quanto comprensibile, è d’altro canto fonte di gravi svantaggi per le Città-Stato, dal momento che le imposte per i redditi guadagnati in questi luoghi spettano alle zone di residenza dei pendolari e ricorda che proprio questo è alla base di un conflitto che coinvolge attualmente Brema e la Bassa Sassonia. Per quanto riguarda l’IVA, valgono princìpi più complicati, che prevedono comunque elementi di equiparazione in favore dei Länder che hanno capacità inferiore alla media.
Dal sistema appena descritto risulta una ripartizione che costituisce il reddito proprio della federazione e di ogni Land. Tale ripartizione deve essere giustificabile e comprende già (soprattutto per l’IVA) la considerazione del fabbisogno. L’effetto finale è la definizione del tasso che spetta alla federazione e ad ogni Land e, in questo senso, afferma l'introduttore, il risultato conseguito rappresenta la base di partenza per ogni ulteriore fase di equiparazione.
3) Una perequazione ha luogo poi, su un terzo "gradino", in maniera orizzontale: i Länder con capacità finanziaria elevata in base all’art. 107 II, prima e seconda frase, GG, hanno nei confronti dei Länder finanziariamente deboli un obbligo di conguaglio, la misura del quale viene determinata da una legge federale. Schefold rileva tuttavia che su questo "gradino" il principio di solidarietà viene applicato non come sostitutivo della ripartizione precedentemente eseguita, ma come correttivo complementare.
4) Il Prof. Schefold continua nella sua illustrazione ponendo lo sguardo sul quarto "gradino", quello delle assegnazioni complementari federali (Bundesergänzungszuweisungen), ossia le sovvenzioni erogate dalla federazione ai Länder con capacità di prestazioni debole (Leistungsschwäche), in base all’art. 107 II, frase 3 GG. Il relatore precisa che tale perequazione ha carattere verticale in quanto esprime una solidarietà federativa, e che essa, in base all’interpretazione del Grundgesetz fornita dalla Corte, può, ma non deve necessariamente completare la perequazione orizzontale, qualora questa non produca ancora i risultati necessari per una dotazione sufficiente di certi Länder. Conclude sul punto sostenendo che le condizioni di queste assegnazioni, non capovolgendo, bensì completando il risultato dei gradini inferiori, debbano essere determinate dalla legge e debbano inoltre rispettare il principio di eguaglianza nei rapporti federali.
5) Passando all’esame del quinto "gradino", l’oratore afferma che esso riguarda le sovvenzioni erogate dalla federazione per l’adempimento dei compiti comuni, con assegnazioni a scopi concreti, non dunque con carattere di aiuto finanziario generale.
Secondo questi princìpi la Corte costituzionale, nella sua prima sentenza in materia del 1986, controllò nei dettagli la legge sulla perequazione finanziaria e ritenne che l’attribuzione delle imposte pagate dai pendolari alla sede del domicilio fosse costituzionalmente legittima, ma che la legge contenesse pure numerose regole inadeguate e non attribuibili al giusto "gradino" e che per questo dovesse essere dichiarata incostituzionale. Data la necessità di una disciplina in materia considerò inoltre la legge ancora applicabile per un anno e mezzo, stabilendo d’altra parte l’obbligo del legislatore di modificarla nei sensi indicati in motivazione entro il 1988.
Il Prof. Schefold si sofferma quindi su come il legislatore abbia adempiuto a tale obbligo e, tenendo conto delle indicazioni provenienti da Karlsruhe, abbia riformulato la legge sull’equiparazione finanziaria con la legge del 18 dicembre 1987. Tale legge tuttavia scontentava molti Länder, soprattutto quelli che soffrivano di un finanziamento insufficiente anche a causa della percezione delle tasse dei pendolari al domicilio. L’oratore ricorda che i Länder della Saar, dello Schlewig-Holstein, di Amburgo sollevarono un ulteriore ricorso in via principale, che venne deciso dalla Corte costituzionale con la lunghissima sentenza del 27 maggio 1992. In tale pronuncia la Corte tedesca riesaminò tutta la problematica e confermò le affermazioni della prima sentenza, precisando soprattutto la nozione di capacità finanziaria che deve essere presa in considerazione per la perequazione orizzontale (terzo "gradino"). Schefold osserva tuttavia che il sistema elaborato nella prima sentenza rimase in principio valido, ed in fondo furono annullate solo norme di portata non fondamentale. Di nuovo la Corte sottolineò l’importanza del principio di uguaglianza e di un trattamento conseguente nella disciplina della perequazione finanziaria.
A questo punto il Prof. Schefold pone in rilievo l’aspetto assolutamente nuovo della sentenza del 1992: la Corte ammetteva che il risultato della perequazione finanziaria era insufficiente per Länder in una situazione finanziaria di emergenza. Tenendo conto della percentuale di crediti nuovi necessari per finanziare il bilancio, da un lato, e della percentuale di interessi da pagare in relazione alle somme in bilancio, dall’altro, la Corte constatò che due Länder, la Saar e Brema, si trovavano in una situazione finanziaria di emergenza. Visto che per tali Länder il carico degli interessi si era rivelato troppo pesante (circa un quarto dei redditi), riconobbe che il sistema delle assegnazioni federali complementari era insufficiente per far fronte a questo problema. Quindi, citando testualmente la Corte, "nel caso di una situazione finanziaria di emergenza, come ha luogo attualmente per la Saar e Brema, è colpito il principio dello Stato federale. Ne risulta l’obbligo degli altri Länder della comunità federale di aiutare il Land interessato con misure appropriate secondo un concetto armonizzato" (BVerfGE, 86, 263).
Il relatore commenta questa nuova impostazione della Corte riflettendo sul fatto che nonostante i princìpi giustiziabili di un sistema finanziario articolato tramite i menzionati "gradini", rimane fermo l’obbligo dei membri di un sistema federale, federazione e Länder, di un mutuo sostegno nei casi di crisi. Afferma dunque che il principio di solidarietà, non come strumento principale e generale, ma come principio sussidiario e di interpretazione, completa ed orienta gli strumenti esistenti e previsti dalla Costituzione. Nel caso della situazione finanziaria di emergenza di una parte, gli altri membri del sistema federale devono pertanto costruire un sistema di sostegno e di "guarigione" del membro colpito, sviluppando un programma comune di risanamento del bilancio e avvalendosi di misure come le assegnazioni complementari federali speciali, il finanziamento di progetti di compiti comuni e via discorrendo.
L'introduttore non può non rilevare quanta importanza abbia avuto tale sentenza per la Saar e Brema, perché in seguito ad essa, sulla base di accordi tra i rispettivi ministri delle finanze, la legge sulla perequazione finanziaria fu modificata, accordando sovvenzioni ulteriori, sotto le condizioni di una politica di bilancio improntata al risparmio e controllabile, così che i due Länder hanno ricevuto dal 1993, e continueranno a riceverle fino al 2004, assegnazioni speciali in misura compresa tra i 500 milioni e i 2 miliardi di marchi all’anno, che sono destinati a ridurre il carico di debiti ed hanno lo scopo di renderli capaci di partecipare di nuovo, in futuro, al sistema finanziario normale.
Un’ulteriore riflessione di Schefold riguarda il fatto che la sentenza del 27 maggio 1992 fu pronunciata in un periodo menzionato nella sentenza soltanto marginalmente, quando cioè le difficoltà e le opportunità della riunificazione tedesca erano ancora tutte da esplorare. Osserva il Prof. Schefold che per i primi anni, dopo il 1989, la Federazione ed i Länder facevano fronte ai gravissimi problemi economici risultanti dalla situazione della Germania orientale mediante misure speciali e provvisorie e soprattutto attraverso un fondo denominato "Unità tedesca", alimentato da contributi della Federazione e dei Länder. A lungo termine tuttavia divenne indispensabile inserire questa problematica all’interno del sistema della perequazione finanziaria generale. L’oratore spiega come la legge che traeva le conseguenze della sentenza del 1992 doveva recepire disposizioni relative alla perequazione orizzontale fra i Länder dell’Ovest e quelli nuovi ed alle assegnazioni complementari federali in favore dei nuovi Länder, e rileva quanto ciò potesse risultare pesante per i Länder occidentali. La nuova legge fu di conseguenza ampliata e, a detta del relatore, caricata e complicata al punto da non presentare più una logica nitida. In concreto non era da escludere che i trasferimenti finanziari cambiassero, anzi capovolgessero la gerarchia di ricchezza dei Länder (Finanzkraftreihenfolge).
Su queste basi veniva proposto un terzo ricorso in via principale contro la legge rimaneggiata, sollevato questa volta dai Länder più ricchi, Baden-Württemberg, Baviera ed Assia, i quali hanno tentato di limitare la portata, e, per loro, il carico, della perequazione finanziaria. Il relatore osserva come il processo ha avuto una strana peculiarità, consistente nel fatto che il giudice relatore previsto, Paul Kirchhof, era stato l’avvocato del Baden-Württemberg nel primo processo del 1986, ma la Corte non ha ritenuto sufficiente questo elemento per ammettere l’esistenza di un dubbio di parzialità ed escluderlo dal giudizio. Il Prof. Schefold sostiene che proprio l’autorevolezza di Kirchhof abbia influito in modo determinante sulla sentenza dell’11 novembre 1999 e approvata dalla Corte all’unanimità. Tale sentenza contiene un dispositivo che l'introduttore definisce, in un primo momento, difficile da comprendere, e successivamente, sottolineandone l’atipicità, singolare e straordinario perché non dichiara l’incostituzionalità della legge, ma neppure la sua conformità a Costituzione. Si limita invece a dichiarare la perdurante validità della legge, come diritto transitorio, al massimo fino al 31 dicembre 2004, e questo a patto che una legge sulla misura della ripartizione finanziaria sia emanata entro il 31 dicembre 2002. Schefold ritiene che non sia stata sufficientemente disciplinata l’ipotesi che ciò non avvenga e che il legislatore resti inerte ed osserva che, seppure nella motivazione della sentenza si parli di nullità della legge a partire dalla data del 2002, è assai dubbio che ciò basti ad annullare una legge, soprattutto in una situazione come quella della perequazione finanziaria, che è imposta direttamente dalla Costituzione e necessita di una legge di attuazione. Si potrebbe ritenere che la Corte abbia rivolto un monito, un appello, ma abbia formulato il dispositivo della sentenza in maniera singolare, forse per sottolineare il carattere definitivo della pronuncia.
Schefold considera inoltre che la sentenza, chiedendo l’emanazione di una legge che concretizzi e completi le misure della ripartizione dell’IVA e della perequazione finanziaria, definisce un metodo nuovo di vincolare il legislatore, per il quale non soltanto le norme costituzionali devono essere rispettate ed applicate in maniera uguale, ma devono anche essere completate tramite una legge che determini nei dettagli la ripartizione delle imposte e la perequazione. In tal modo, a parere del relatore, essa vincolerebbe il Parlamento nella sua ulteriore attività legislativa fornendo alla Corte - che però è Corte costituzionale - una misura legislativa per controllare la perequazione finanziaria.
L’oratore ritiene in certo qual modo comparabile tale metodo con quello fondato sulla "ley organica" e operante nel diritto spagnolo, ma dubita seriamente che possa essere effettivamente praticato in Germania ed osserva comunque che tale metodo, qualora fosse introdotto, dilaterebbe in misura notevole i poteri di controllo della Corte costituzionale
Passando ad esaminare la sentenza nel dettaglio, il Prof. Schefold osserva che essa conserva il sistema dei cinque "gradini", valorizzando la funzione speciale del finanziamento dei compiti comuni, ma accentua particolarmente il principio della "giustificazione" sotto i profili dell’uguaglianza e della coerenza del sistema. In tal modo, rileva il relatore, la Corte mette in discussione i princìpi che determinano la ripartizione dell’IVA, che certo non sono molto chiari secondo il testo costituzionale, e richiede la loro precisazione legislativa in via generale invece che con una decisione legislativa di ripartizione concreta.
Per quanto attiene alla capacità finanziaria dei Länder, la sentenza in commento vieta il capovolgimento dell’ordine esistente (Finanzkraftreihenfolge) come anche il suo livellamento totale per mezzo della perequazione. Per le assegnazioni complementari federali mette l’accento sul loro carattere sussidiario e temporaneo. Sullo sfondo di tale argomentazione il relatore vede la situazione della Germania riunificata che richiede l’utilizzazione economica di tutte le risorse e ritiene l’appello rivolto nella sentenza assolutamente convincente. Osserva inoltre che la sentenza non dichiara generalmente incostituzionale tale forma di perequazione, ma richiede all’uopo un esame ben ponderato, anche con riguardo ai Länder con capacità finanziaria elevata. In questa fase sembra impossibile all’oratore pronosticare in che misura la sentenza abbia conseguenze concrete e sensibili, soprattutto considerando il fatto che ci si trova all’inizio di un processo legislativo estremamente difficile e delicato, e con esito assolutamente aperto.
Per quanto consideri importante per le parti dell’insieme federale tedesco la risposta a tale interrogativo, il Prof. Schefold ritiene che essa abbia conseguenze ancor più decisive per il funzionamento generale di un sistema federale, e segnatamente di quello tedesco.
Avviandosi a concludere, propone quindi cinque elementi di riflessione:
1) In primo luogo il relatore reputa impressionante il grado di giuridicizzazione del sistema finanziario, che costituisce un elemento importante del sistema federale in generale. Egli ritiene inoltre che quest’ultimo, nell’intreccio effettuato tra ordinamenti giuridici originariamente separati, ma ora funzionanti soltanto tramite la cooperazione, necessiti di un’organizzazione e una dotazione dei partecipanti che li renda capaci di adempiere ai compiti relativi e perciò di una disciplina giuridica del sistema federale completa e complessa.
2) Secondariamente afferma che la base necessaria della disciplina della perequazione rimane in ogni caso la disponibilità a cooperare e quindi la solidarietà delle parti del sistema federale. Partendo poi dal rilievo che all’inizio della federazione tedesca ci fosse necessariamente la volontà di cooperare, l'introduttore sostiene anche che nell’attuazione del sistema federale la cooperazione volontaria e solidale dei membri di quest’ultimo debba essere un requisito assolutamente irrinunciabile. Proprio in situazioni come la crisi finanziaria di un Land o la disuguaglianza tra vecchi e nuovi Länder, infatti, la disponibilità ad accordarsi sarebbe l’unica vera garanzia per l’unità federale. In questo senso il relatore ritiene generalizzabile il principio della natura solidale e cooperativa di ogni federalismo. Ne segue che l’accordo, la base contrattuale, è stimata come la forma più adatta a garantire la cooperazione e la perequazione necessaria.
3) Secondo il Prof. Schefold il carattere giuridico delle misure di controllo rivelerebbe la tendenza ad ancorare la perequazione a leggi generali che concretizzino i princìpi e garantiscano una prevedibilità dell’obbligo risultante dal legame federale. Il carattere giuridico del sistema e la sua determinazione conforme al principio di uguaglianza produrrebbero effetti proprio in tale direzione. La sentenza dell’11 novembre 1999 è considerata un passo ulteriore, nuovo, ma giustificabile in virtù del carattere giuridico dell’organizzazione e della necessità per quest’ultima di garantire l’effettività dei doveri che impone ai propri membri.
4) Il Prof. Schefold ritiene tuttavia che, con una tale limitazione e generalizzazione, si crei tra le parti del sistema federale un rapporto di carattere piuttosto competitivo. Ogni Land sa perfettamente sotto quali condizioni abbia diritto a sovvenzioni ed aiuti e sa anche che questi aiuti sono limitati. La legge fondamentale prevede la possibilità di una ristrutturazione territoriale, anche se non a questo scopo, e nella sentenza del 1992 la Corte ha, nell’ambito dell’accento sul federalismo solidale, menzionato la possibilità di una ristrutturazione territoriale (art.29 GG), una prospettiva subito ripresa dai ricorrenti nell’ultimo processo. L'introduttore ne deriva dunque che la prospettiva non possa essere esclusa. In ultima istanza però, egli è incline a ritenere che la realizzazione di un sistema federale di tipo competitivo creerebbe più problemi di quanti potrebbe risolverne. Tale conclusione è ricavata da un lato dal fatto che la ristrutturazione territoriale prevista dall’art.29 GG non è stata mai compiuta fino ad oggi, se si eccettua la creazione del Baden-Württemberg nel 1951, e dall’altro lato dalla considerazione che lo scioglimento di un Land in crisi non risolverebbe i problemi economici della regione, che rimarrebbe sostanzialmente povera.
5) L’oratore sostiene infine che non si debba leggere il rapporto tra federalismo cooperativo e federalismo competitivo secondo la logica dell’aut-aut. Egli ritiene infatti che proprio la perequazione finanziaria ci insegni, da un lato che senza solidarietà non può esistere federalismo, dall’altro che la solidarietà non può essere illimitata e che in uno Stato di diritto opera una tendenza naturale in favore di una giuridicizzazione secondo legge generale e pertanto in favore di un federalismo competitivo (nella misura in cui sembra inerire al federalismo cooperativo la forma giuridica dell’accordo contrattuale). Come la funzionalità dei modelli non è verificabile in astratto, giacché in concreto si impone necessariamente l’esigenza di un loro bilanciamento, così anche il sistema federale, secondo il relatore, non può in alcun modo considerarsi quale schema semplice ed astratto.
La conclusione è affidata a un rilievo di Montesquieu, il quale indicava quale principio della forma di Stato la moderazione, la virtù che il relatore considera essenziale per la corretta impostazione del tema oggetto della relazione.
Interviene Marco Piredda, il quale preliminarmente rileva che la decisione del tribunale costituzionale federale del 1992 ha definito solo l’aspetto relativo alle procedure che il Land in crisi finanziaria dovrà seguire per risanare il bilancio, mentre afferma non essergli chiaro quali siano i presupposti economici e contabili necessari per conseguire i finanziamenti ulteriori, ai fini del risanamento economico. A questo proposito osserva come nel sistema della moneta unica europea siano poste condizioni ben definite, che giustificano eccezioni alle regole relative al rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita e chiede al Prof. Schefold se anche in Germania esistano meccanismi simili per le sovvenzioni ai Länder in crisi finanziaria.
Schefold ritiene che la domanda postagli concerna due profili, uno puramente esplicativo, l’altro relativo alla trasponibilità del modello tedesco a livello europeo. Quanto al primo profilo, afferma che la sentenza del 1992 è molto esplicita, perché fa riferimento all’obbligo di corrispondere gli interessi e il totale dei crediti che si sono resi necessari per risanare il bilancio. Da ciò egli deduce che i due Länder in crisi non avessero la possibilità di risanarsi, sicché ritiene che il risanamento dovesse essere oggetto di un programma concretizzato e armonizzato in cooperazione con la federazione. Ricorda che è stata prevista la necessità di un accordo tra il Ministro federale delle finanze ed i Ministri delle finanze dei due Länder, unitamente all’obbligo per i due Länder medesimi di perseguire una determinata politica per il risanamento del bilancio. Su queste basi sono state erogate le sovvenzioni straordinarie. Nota però che questo meccanismo presuppone un calcolo del bilancio preventivo dello Stato comparabile e controllabile.
Quanto al secondo profilo della questione postagli, il Prof. Schefold nutre delle perplessità in ordine alla trasferibilità del modello tedesco a livello europeo, in quanto i criteri di equiparazione dei bilanci preventivi sono, in Germania, piuttosto vaghi e discutibili.
Gian Candido De Martin, ringraziato il relatore per aver fornito un quadro così ampio ed esauriente del sistema tedesco, formula tre domande: 1) in primo luogo chiede dove si collochi il baricentro finanziario tra Bund e Länder e quale sia l’esatta ripartizione percentuale delle risorse finanziarie tra livello federale e livello dei Länder; 2) in secondo luogo chiede quali effettive garanzie abbiano le autonomie locali rispetto ad un sistema di riparto come quello illustrato, che sembra concepito essenzialmente in funzione di una gestione dei rapporti tra i livelli della federazione e dei Länder. Rammentando quanto detto dal relatore, e cioè che al primo gradino, nel riparto verticale, è prevista una quota riservata ai Comuni, il Prof. De Martin vorrebbe sapere qual è la consistenza di tale quota rispetto al totale e se essa è sufficiente per l’esercizio dei compiti istituzionali dei Comuni; se consenta, in breve, di renderli finanziariamente indipendenti dai Länder. 3) il Prof. Schefold ha accennato alla soluzione, che ha definito della ristrutturazione territoriale, necessaria per fronteggiare le diseguaglianze e le difficoltà finanziarie dei Länder. Tale soluzione, a giudizio di De Martin, potrebbe rispecchiare l’idea, viziata da un certo illuministico ottimismo, per la quale l’assetto istituzionale e finanziario possa essere ottimizzato creando a priori enti uguali, per poterli conseguentemente trattare in modo uguale, ma rileva come in contrario la sfida debba essere soprattutto quella di rispettare le varie differenze delle realtà territoriali comunitarie, eventualmente adeguando e modulando gli ordinamenti e le funzioni secondo modelli differenziati. Formula comunque al Prof. Schefold il quesito se l’ipotesi di riordino territoriale possa in futuro essere concretamente realizzata.
Schefold, precisato che non è in grado di fornire cifre esatte, potendo solo dar conto di quelle che paiono le tendenze in atto, indica nella misura del 50% circa la ripartizione delle entrate tra Bund e Länder, con una leggerissima prevalenza per il Bund. Considerando che, da un lato, vi è accentramento a livello federale della politica economica e della politica estera e che, d’altro lato, sono i Länder, sulla base dei rispettivi bilanci, ad erogare finanziamenti ai singoli Comuni, sicché esiste una certa separazione tra Länder e Comuni, è possibile affermare che il baricentro finanziario è spostato dalla parte del Bund.
Al secondo quesito postogli dal Prof. De Martin, l’oratore risponde che già nella legge fondamentale, ma anche nella tradizione amministrativa tedesca, il finanziamento autonomo dei Comuni riveste un’importanza cruciale. In particolare, spiega che sono previste a favore dei Comuni due imposte speciali: l’imposta fondiaria e l’imposta sul commercio, che hanno una aliquota relativamente alta, anche se la prima ha perso parte della sua originaria importanza e la seconda è stata visibilmente ridotta per la sua negativa incidenza sullo sviluppo economico. Inoltre ai Comuni sono assegnate una quota dell’imposta sul reddito e di quella sul valore aggiunto. Ricorda infine come, con una delle ultime modifiche costituzionali, sia stata completata la garanzia delle autonomie comunali sul piano finanziario attraverso la previsione di un finanziamento proprio dei Comuni.
Passando all’esame della terza domanda a lui rivolta, Schefold afferma che in uno Stato federale l’organizzazione del decentramento costituisce un aspetto assolutamente prioritario e considera interessante il fatto che Hugo Preuss, il grande difensore delle autonomie locali, cominciasse a pensare alla ristrutturazione territoriale già nell’inverno del 1918-19. Rileva d’altro canto che una ristrutturazione sarebbe possibile solo per un potere assoluto come quello nazista, che potrebbe sciogliere d’autorità i Länder. Questi, tuttavia, hanno una tradizione politico-amministrativa così forte, che scioglierli, a giudizio del Prof. Schefold, è materialmente quasi impossibile, e comunque assai più arduo di quanto non sarebbe sciogliere una Regione italiana. Concorda con il rilievo del Prof. De Martin che la ristrutturazione territoriale, per motivi di opportunità, presuppone zone geografiche caratterizzate da una certa omogeneità e considera proprio questa una difficoltà insormontabile. Adduce ad esempio la Germania dell’Est, la quale è ovunque molto povera, di modo che qualunque ristrutturazione territoriale sarebbe praticamente inutile, non mutando con essa le condizioni generali dell’area considerata. La difficoltà di soluzione di tale problema induce Schefold a manifestare scetticismo sull’ipotesi di trasferibilità del modello tedesco a livello europeo.
Interviene Cesare Pinelli, il quale istituisce un parallelismo tra le sentenze della Corte tedesca ricordate dal relatore ed alcune importanti sentenze della Corte costituzionale italiana degli anni ’80, nelle quali la Consulta ha affermato che non le spettano valutazioni di ordine quantitativo in ordine alla ripartizione finanziaria tra Stato e Regioni, eccetto alcune ipotesi assolutamente eccezionali di palese irragionevolezza della normativa. Nota come la Corte di Karslruhe abbia invece sicuramente compiuto valutazioni di natura schiettamente quantitativa. Prova ad interpretare tale differenza fondandola sulla diversità strutturale del sistema di finanziamento delle regioni italiane rispetto a quello dei Länder. Osserva in proposito che la finanza italiana è stata quasi completamente accentrata, sicché può dirsi che tra il giudizio della Corte tedesca e quello della Corte italiana vi sia una sensibile diversità di oggetto: la Corte italiana ha agito in presenza di un sistema che prevede semplici "trasferimenti" delle risorse statali alle regioni, e dunque ha potuto limitarsi a fissare le regole del gioco veramente minimali; al contrario il sistema tedesco ha messo il tribunale costituzionale federale in condizione di scrutinare criteri di perequazione, che inevitabilmente comportano una maggiore discrezionalità nel contemperamento tra le contrapposte istanze del federalismo cooperativo e di quello competitivo. Chiede al Prof. Schefold se la sua ipotesi ricostruttiva sia plausibile.
Interroga inoltre il relatore su quali siano i caratteri sostanziali e indefettibili del federalismo competitivo, rammentando come la versione americana di tale federalismo presenti elementi che portano ad elidere quasi del tutto la componente cooperativa. Ritiene che la competizione venga probabilmente valorizzata in nome della sperimentazione, e chiede conclusivamente all’illustre ospite quale sia la sua opinione del modello competitivo americano.
Schefold chiarisce in primo luogo che la giurisprudenza costituzionale tedesca ha cominciato ad impiegare valutazioni quantitative solo a partire dalla seconda metà degli anni ’80. Specialmente in materia fiscale la Corte si è spesso avvalsa di tabelle, indici statistici, dati quantitativi raccolti con carattere di scientificità, come dimostra efficacemente la sentenza dell’11 novembre 1999, ove il Bundesverfassungsgericht, per la eccessiva complessità dei calcoli da effettuare, si è rivolto all’Istituto di Matematica applicata dell’Università di Karslruhe.
Schefold afferma di condividere la riflessione del Prof. Pinelli circa l’ispirazione essenzialmente centralista del sistema finanziario italiano e, in merito al federalismo competitivo, osserva che il sistema americano può svilupparsi coerentemente perché gli Stati membri godono di autonomia molto più ampia di quella dei Länder tedeschi. Ritiene anzi che proprio questo aspetto, e la necessità di postulare una ampia autonomia degli Stati membri per realizzare forme compiute di federalismo competitivo, potrebbe avere effetti deleteri sull’Unione europea, ed anche sulla Germania, nel caso in cui si decidesse di applicare tale modello. Quanto alla competizione a fini di sperimentazione, che è stata efficacemente provata in Svizzera e negli Stati Uniti, il Prof. Schefold, pur manifestando il proprio apprezzamento per questo modello, che auspica possa svilupparsi maggiormente, dubita che esso possa trovare terreno fertile in Germania, ove vige il principio della omogeneizzazione, il quale lascia ampia potestà autoorganizzatoria ai Länder ma pone ad essa stringenti limiti costituzionali.
Sergio Lariccia pone la questione di come nell’esperienza costituzionale tedesca il problema dell’autonomia finanziaria delle Università abbia agito sulla esigenza di formazione ed istruzione degli studenti nelle varie parti del territorio nazionale.
Schefold ammette che il problema è assai complesso, per le profonda diversità finanziarie tra i vari Länder, e in considerazione del fatto che una politica di espansione del numero degli studenti necessariamente riduce le risorse a disposizione pro capite. Il problema è ulteriormente complicato dalla concorrenza che si fanno le varie Università, così da creare situazioni molto diversificate anche all’interno dello stesso Land.
Conclusivamente Sergio Panunzio, premesso che nelle ipotesi in cui si verificano situazioni ed eventi eccezionali per una comunità territoriale, interviene la federazione con assegnazioni complementari, ed a queste assegnazioni si aggiunge un sussidio da parte degli altri Länder, chiede di precisare con quali atti venga stabilito chi deve in concreto intervenire e come si quantifichi la misura di tale intervento.
Schefold chiarisce che tutti i finanziamenti sono disciplinati in via legislativa dalla federazione. La legge sulla perequazione finanziaria prevede i pagamenti di trasferimento orizzontale dai Länder alla federazione ed i pagamenti supplementari da parte della federazione. Richiama infine l’attenzione su un punto importante, che risale alla sentenza ricordata del 1986, ed è quello per il quale l’equiparazione orizzontale rappresenta il grado primario della equiparazione verticale, che può soltanto colmare le lacune restanti.
Vuoi una soluzione VERA alla Crisi Finanziaria ed al Debito Pubblico?
NUOVA VERSIONE COMPLETATA :
http://lukell.altervista.org/Unasolu...risiEsiste.pdf


Da anni la Lega Nord non rappresenta che alcuni interessi particolari di un pezzo di classe dirigente locale, soprattutto in Veneto e Lombardia. Gli strumenti che usano sono sempre gli stessi, alla rincorsa disperata del consenso: prima erano contro Roma ladrona e il CAF, poi contro il grande mafioso di Arcore (ricordate la tessera P2 1816?), poi contro la sinistra e i suoi apparati sindacali; ora c'è un nemico facile da identificare e contro cui aggregare i mal di pancia della gente...gli extracomunitari, meglio se perfidi musulmani, e i magistrati che li coprono per chissà quale disegno strategico...mai un'idea, mai un elemento di continuità che riveli uno straccio di identità culturale...


la lega rappresenta la classe dirigente locale? (allora perchè pesca voti fra gli operai e non nell'alta borghesia?)In Origine Postato da demokrat
Da anni la Lega Nord non rappresenta che alcuni interessi particolari di un pezzo di classe dirigente locale, soprattutto in Veneto e Lombardia. Gli strumenti che usano sono sempre gli stessi, alla rincorsa disperata del consenso: prima erano contro Roma ladrona e il CAF, poi contro il grande mafioso di Arcore (ricordate la tessera P2 1816?), poi contro la sinistra e i suoi apparati sindacali; ora c'è un nemico facile da identificare e contro cui aggregare i mal di pancia della gente...gli extracomunitari, meglio se perfidi musulmani, e i magistrati che li coprono per chissà quale disegno strategico...mai un'idea, mai un elemento di continuità che riveli uno straccio di identità culturale...
la lega scopre ora il problema extra-comunitari? (allora perchè è presente nei suoi manifesti dal 1980?)
la lega non ha continuità? (allora perchè le cose che dice oggi le trovi nei programmi di vent'anni fa? vuoi vedere cosa dicevano gli altri appena cinque-sei anni fa?)
per piacere, rifletti prima di parlare (fai un favore a te stesso, prima di tutto....)


e ' vera .. .ma il culo rode solo a chi vuol male alla lega nord... visto che treviso e' leghista grazie a gentilini ..In Origine Postato da -ART-
Mai sentita questa... ma se fosse vero chissà a quanti di voi rodeva il culo![]()
![]()