
Originariamente Scritto da
Venom
Dalla legge elettorale:
Art. 3
1. Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste".
2. Ogni partito e/o ogni colazione formale di più partiti singolarmente registrati nella prima sezione del "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" possono per mezzo del loro rappresentante ufficiale, depositare una lista di candidati per ognuna delle due camere del parlamento.
3. Le liste devono contenere indicati espressamente:
a - il nome (e l'indicazione del nome del partito o della coalizione di riferimento che la presenta)
b - il simbolo del partito o della coalizione.
c - l'ordine delle candidature, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
d - l'indicazione degli eventuali apparentamenti con altre liste.
e - Uno spazio programmatico autogestito di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri.
4. Le liste che palesemente non corrispondano a partiti iscritti nella prima sezione del registro o siano in sovrannumero rispetto all'unica che ogni partito e/o coalizione può presentare o che non rispettino tutte le disposizioni stabilite dalla legge elettorale e/o dalla Costituzione, possono essere cancellate dai moderatori su ordinanza della commissione Elettorale, dietro segnalazione del Ministro degli Interni.
La commissione può disporre anche la cancellazione di un singolo o più candidati senza i requisiti stabiliti dalla legge elettorale o dalla Costituzione.
La Commissione Elettorale ha il termine obbligatorio di 7 giorni per disporre la cancellazione e/o le modifiche da apportare ad opera dei moderatori.
5. La Commissione Elettorale è organo d'appello diretto contro le ordinanze viziate da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
6. Al decimo giorno dalla sua apertura il thread di presentazione viene chiuso e, esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti in commissione, le liste in esso presenti sono le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.