Vabbe' te lo scrivo qui, poi se vuoi continuare facciamo thread a parte.Originariamente Scritto da Silvioleo
Legge 8/3/1996 n.108
In seno all' Art. 644 cod. Penale (modificato da questa legge).
Art. 2 comma 4
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre i quali gli interessi sono sempre usurari; è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà.




Rispondi Citando
