Art. 182 c.p.m.p. - Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni [256 c.p.].
Cenni storici
Il significato etimologico della parola "sedizione" si riferisce al "tentativo di rovesciare i poteri dello stato, commesso da più persone" oppure "sommossa, sollevamento contro il potere costituito".
La disposizione in esame mirava soprattutto - in base a quanto è possibile riscontrare nella relazione della Commissione Reale - "ad infrenare quelle manifestazioni insidiose, che possono deprimere il morale delle truppe e riuscire quindi perniciose per la compagine degli eserciti".
Il fatto deve consistere in un'azione (lettere, invio di pubblicazioni, discorsi etc.) oggettivamente idonea e soggettivamente diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi in genere o per l'adempimento di particolari servizi.
Nell'azione è insito l'evento del delitto, perché è insita in essa la lesione della disciplina e il pericolo per il morale delle truppe.
Per quanto attiene l'elemento psicologico, si è sostenuto che fosse sufficiente il dolo generico in quanto i motivi che hanno indotto il soggetto all'azione sono indifferenti per la sussistenza del delitto.
Occorre fare anche un breve riferimento all'art. 180 c.p.m.p. prima dell'intervento della Corte Costituzionale per meglio comprendere la portata del divieto di manifestazione del pensiero nell'ambito militare.
Con essa si faceva riferimento, indiscriminatamente, ad ogni istanza o rimostranza rivolta in forma collettiva all'autorità militare, quali che fossero le modalità o i contenuti.
Detta norma puniva anche l'ipotesi in cui le attività poste in essere non fossero tali da rendere illecita l'istanza o rimostranza diretta alla stessa autorità in forma individuale o addirittura, qualora il contenuto consistesse in pretese fondate o comunque astrattamente formulabili sulla base della stessa normativa in vigore.
Ciò finiva, ovviamente, col comprimere il diritto fondamentale di libera manifestazione del pensiero in una modalità tipica di esercizio da ritenere essenziale come è, appunto, la forma collettiva.
La compressione o limitazione della manifestazione di pensiero
La compressione o limitazione della manifestazione di pensiero, oltre ad essere in sè inammissibile per la portata e gravità che viene ad assumere in relazione alla indeterminatezza del suo oggetto, non può certamente trovare giustificazione nella necessità di protezione dei valori previsti dall'art. 52 Cost. [...]
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