ORDINE DI SAN GIUSEPPE
FOR THE LATEST ON THE ORDER OF SAINT JOSEPH AND THE TUSCAN ORDERS,
BURKE'S PEERAGE AND GENTRY WORLD ORDERS OF KNIGHTHOOD AND MERIT WILL BE PUBLISHED IN JULY 2006; IT INCLUDES ESSAYS ON ALL THE ORDERS OF THE WORLD, AND STUDIES OF ORDERS AND NOBILITY, HERALDRY AND KNIGHTHOOD, THE SELF-STYLED ORDERS, AND LENGTHY ESSAYS ON THE MOST FAMOUS ORDERS: General Editor Guy Stair Sainty
Il Gran Maestro
Sigismondo d'Asburgo Lorena
per grazia di Dio e diritto ereditario
Granduca titolare di Toscana
Arciduca d'Austria
Principe Reale di Ungheria e di Boemia
Gran Maestro del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e
dell'Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe
Considerato che l'Ordine del Merito civile e militare sotto il titolo di S. Giuseppe, istituito nel 1807 dal Nostro predecessore Ferdinando III allora Granduca di Wursbourg e dal medesimo riordinato nel 1817 dopo la sua restaurazione in Toscana, è ordine dinastico della Nostra Casa.
Considerata l'opportunità di modificare in alcune parti gli Statuti vigenti dell'Ordine allo scopo di adeguarli ai tempi attuali.
Visti le vigenti Costituzioni emanate dal Granduca Ferdinando III il 18 marzo 1817, il Regolamento emanato dal Gran Cancelliere dell'Ordine il 1 agosto 1817, i Decreti del Nostro Predecessore in data 1 gennaio 1990 e 15 gennaio 1992 e le deliberazioni della Commissione Magistrale dello Ordine, dal Nostro Predecessore istituita, in data 10 ottobre 1990(3), di Nostro motu Proprio
Abbiamo Decretato e Decretiamo
Art. 1
L'Ordine assume la denominazione ufficiale di "Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe" omettendosi le parole "civile e militare" in quanto attualmente superflue.
L'Ordine verrà comunemente indicato come "Ordine di S. Giuseppe".
Art. 2
L'Ordine sarà essenzialmente destinato a premiare le benemerenze per il progresso civile e culturale della Toscana nonché i meriti verso la Nostra Casa.
Art. 3
Il numero dei cavalieri di gran croce è determinato in trenta, dei commendatori in sessanta e dei cavalieri in centocinquanta, non compresi in tal numero i Sovrani, i Capi di Stato, i Principi della Nostra Casa e della altre Case Reali, i Cardinali di Santa Romana Chiesa e gli Arcivescovi delle sedi metropolitane della Toscana.
I cavalieri di gran croce di giustizia ed i titolari delle Grandi Cariche del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire sono di diritto insigniti della dignità e del grado di cavalieri di gran croce dell'Ordine di S. Giuseppe; essi, come del pari anche gli altri cavalieri di S. Stefano che venissero insigniti dell'Ordine di S. Giuseppe, non sono compresi nel numero sopra indicato.
Art. 4
La gran croce, concorrendo speciali benemerenze, può essere conferita, oltre che a persone di cospicua nobiltà, come previsto delle vigenti Costituzioni, anche a soggetti di alta condizione sociale, che verranno nei decreti di nomina espressamente dispensate della presentazione delle prove nobiliari.
Art. 5
Il grado di commendatore e di Cavaliere sono conferiti a parsona nobili o di distinta condizione sociale che abbiano acquisito importanti benemerenze nei campi di cut all'art. 2 del presente decreto.
Art. 6
Alle Signore che abbiano acquisito importanti meriti nei campi previsti dall'art. 2 può essere conferito il grado di "Dame dell'Ordine di S. Giuseppe". Ad altissime personalità può essere accordata la dignità di dame di gran croce.
Il numero delle dame non pu`o essere superiore a cinquanta, non comprese nel numero le Principesse della Nostra e delle altre Case reali, le consorte dei Capi di Stato e le dame dell'Ordine di S. Stefano.
Art. 7
I decreti di nominal dell'Ordine devono essere firmati da Noi, controfirmato dal Gran Cancelliere e dal Segretario e registrati presso la Cancelleria.
Art. 8
La forma delle decorazioni è quella prevista delle vigenti Costituzioni. Le dame han no una croce uguale a quelle dei cavalieri pendente da un fiocco con i colori dell'Ordine da portarsi dal lato sinistro del petto. Le dame di gran croce portano la croce pendente da una fascia come i cavalieri di gran croce, ma non portano la placca a stella prevista per questi ultimi.
Art. 9
La Commissione Magistrale attualmente esistente è confermata delle sue funzioni.
Il Gran Cancelliere, il Segretario ed i membri della Commissione Magistrale sono nominati con Nostro decreto.
Art. 10
Sono espressamente confermate le disposizione dal Nostro Predecessore emanate per la previsione delle nomine effectuate prima della Sua successione nel Gran Magistero nonché quelle per il funzionamento provisorio della Cancelleria.
Art. 11
Tutte le proposte di nomina ed in genere tutti gli affari concernenti l' Ordine Ci saranno trasmessi per il tramite della Nostra Segreteria in Firenze.
Art.12
Ogni disposizione in contrasto con il presente decreto è abrogata.
Le norme delle Costituzioni e del Regolamento non in contrasto con il presente decreto restano in vigore. I problemi che dovessero sorgere per la loro applicazione nei tempi attuali saranno risolti con Nostri decreti, su relazione del Gran Cancelliere.
Art. 13
Il presente decreto firmato da Noi e controfirmato dal Gran Cancelliere e dal Segretario sarà depositato e registrato presso la Cancelleria dell'Ordine.
Londra, 9 June 1994