26 aprile 1954
il Tribunale Supremo Militare
considerando che per essere considerati belligeranti devono essere rispettate alcune fondamentali prerogative quali:
1)avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati
2)avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3)portare apertamente le armi;
4)conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra.
Sentenzia
“belligeranti ,dunque,erano i combattenti del centro-nord, anche se ribelli o insorti e , quindi, punibili secondo il diritto interno in base allo svolgimento di regolari giudizi……Accertato che la Repubblica Sociale Italiana concretava un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti.
Anche a voler considerare, per dannata ipotesi come fa la sentenza impugnata, i reparti della R.S.I. quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente dovrebbe ad essi riconoscersi la qualità di belligeranti, perché, comandati da capi responsabili, portavano segni distintivi e riconoscibili a distanza, apertamente le armi, e si conformavano, per quanto era possibile, nei confronti dell’avversario belligerante alle leggi e agli usi di guerra.
Quindi
“pertanto deve concludersi che i partigiani,equiparati ai militari, ma non assoggettati alla legge penale militare, per l’espresso disposto dell’articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1946 n. 93,
non possono essere considerati belligeranti, non ricorrendo nei loro confronti le condizioni che le norme di diritto internazionale cumulativamente richiedono”
ora hai capito chi serviva la Patria !!!
movimento Rinascita Sociale Italiana
dalla parte della Patria
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