Se non avete toccato droga come avete fatto a votare Unione ??Originariamente Scritto da master33
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Se non avete toccato droga come avete fatto a votare Unione ??Originariamente Scritto da master33
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A noi piace avere il cervello libero da qualunque droga compreso la coca, ma state attenti che ora rischiate grosso grandi intellettuali del fumo!Originariamente Scritto da Caimano
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........<>-Max-<>.......


Originariamente Scritto da FuoriTempo
Quello che ha studiato...
Mi posti l'articolo del cp che parla delle pene per il tentato suicidio, in Italia? Grazie
Cristiano


upOriginariamente Scritto da Bigas




sara' andato a suicidarsi?Originariamente Scritto da durrutibus
Cristiano
visto che insistete non mi tiro indietro anche se non gradisco giustificare la mie affermazioni. prima di rispondere faccio notare che in Italia è rato l'eutanasia, figuriamoci il suicidio. se è reato l'autanasia a maggior ragione lo è il suicidio. mi permetto di aggiungere che vi invidio perche avete molto tempo a disposizione. se per ogni posto dobbiamo inseirire le bibliografia dobbiamo cambiae mestiere. ma forse voi non avete bisogno di lavorare. beati voi.
Art 32 Costituzione - *La Repubblica tutela la salute come fondamentale*
diritto dell'individuo e *interesse della collettività*, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Art. 5 codice civile - Atti di disposizione del proprio corpo. - Gli atti di
disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla
legge [c.p. 579], all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32].
Nota: l'art. 5 c.c. prevede un divieto di natura civilistica e dispone la
nullità dei contratti posti in essere a scopo di lucro aventi ad oggetto il
corpo umano
Art. 579 codice penale - Omicidio del consenziente. - Chiunque cagiona la
morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a
quindici anni.
Art. 580 codice penale - Istigazione o aiuto al suicidio. - Chiunque
determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio,
ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non
avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal
tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].
Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si
trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo
precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni
quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85],
si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577].


istigazione al suidicio, non suicidio, son due cose molto diverse.
difatti l'eutanasia è considerata per ora come un aiuto al suicidio, e rientra nel caso in cui un terzo soggetto sia coinvolto.
e la pena eventualmente è per quello che istiga o aiuta a suicidarsi, non per quello che si suicida.
se dobbiamo stare alla lettera, bisogna anceh distinguere tra suidio e tentato suicidio. il primo non è punibile. il secondo sì. se vogliamo entrare nel circolo delle interpretazioni non ne usciamo più.
se è per questo e vogliamo stare alla lettera dobbiamo distinguere anche tra suicidio e tentato suicidio. il primo non sarebbe reato in quanto non punibile. quindi sarebbe più grave il tentato suicidio del suicidio stesso. in quanto il reato presuppone la pena. se non c'è pena non c'è reato. quindi il suicidio non è reato, il tentato suicidio sì. se entriamo nei mendri del diritto positivo non ne usciamo più. la bibliografia non manca. un norma può essere interpetata in 99 modi diversi. ma non andiamo OT. qui si dovrebbe parlare della sinistra e della droga.Originariamente Scritto da epixx
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