Originariamente Scritto da careca
in Italia, ed in ispezial modo dalle tv possedute o controllate da certa gente, hanno diritto di parola SOLO i condannati.


Originariamente Scritto da careca
in Italia, ed in ispezial modo dalle tv possedute o controllate da certa gente, hanno diritto di parola SOLO i condannati.


ma davvero sei convinto di quello che posti?Originariamente Scritto da DrugoLebowsky
(io non credo)


no, per niente, scherzavo. Lo sanno tutti che Rete4 è controllata da Bertinotti e tifa per i giudici.Originariamente Scritto da careca
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Originariamente Scritto da DrugoLebowsky
siamo andati fuori tema
comunque ti invito ad essere un pò più ragionevole,
non si può scantonare solo perché non si condividono le opinioni degli altri,
ti rendi conto che sei passato dal dire che sgarbi non può legittimamante criticare la borsellino perché condannato (per assenteismo), al dire che in italia hanno diritto di parola solo i condannati, per finire col far intendere che l'informazione sia patrimonio esclusivo di rete4???
dai, ti reputo (davvero) una persona intelligente....
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Mai sentito trasmissioni dove l'accusa dicesse la sua o contraddicesse un imputato in TV...facendo passare quest'ultimi per poveri perseguitati. Ho visto Cuffaro, Previti, Franzoni e relativi avvocati difensori etc etc (tanto per fare dei nomi) molto presenti...questi hanno diritto di parola..per conoscere a fondo ciò per cui sono "indagati" bisogna leggersi libri, spesso non molto avvincenti, o spulciare per internet...e cosa credi che resti all'opinione pubblica?Originariamente Scritto da careca
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secondo per me per la sicilia sarà solo un bene che cuffaro nn vinca
federalismo per un paese migliore


Il tentativo dei sinistri di cambiare argomento spostando il discorso sulla solita solfa su Cuffaro e il concetto che per loro il rinvio a giudizio equivale ad un'inappellabile sentenza di colpevolezza,dimostra che queste persone sono prive di ogni argomento politco.
La signora Borsellino non sa niente dell'area di libero scambio nel mediterraneo nel 2010, non ha idea di come si faccia una legge finanziaria...sa fare solo bei discorsetti contro la mafia.
Continui a farli, giri le scuole, le università, ma lasci perdere il governo regionale, non ha esperienza e soprattutto non permetta che si faccia uso ed abuso del nome e della memoria di suo fratello soltanto per raccogliere dei voti che i signori della sinistra con la loro faccia non sarebbero in grado di prendere.


Bah, a giudicare dalla sentenza non si direbbe proprio, e ciò ovviamente la dice lunga sulla credibilità di Sgarbi.Originariamente Scritto da Mantide
http://www.repubblica.it/2003/k/rubr...l/27april.html
Il prescritto a vita/1
La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c. p.; 531 e 605 c. p. p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza (...). Quanto fin qui si è venuto illustrando indica con chiarezza che la Corte ritiene che una autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi si sia protratta... (fino alla) primavera del 1980 (...)
La Corte ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli e anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l'on. Salvo Lima, ma anche con i cugini Salvo, essi pure organicamente inseriti in Cosa Nostra";
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato";
- della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate..." (continua).
(sentenza della Corte d'Appello di Palermo, presidente Salvatore Scaduti, a carico di Andreotti Giulio, 2 maggio 2003, poi resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 15 ottobre 2004)
(27 aprile 2006)
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http://www.repubblica.it/2003/k/rubr...l/28april.html
Il prescritto a vita/2
"... Il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l'assassinio del Presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del Presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza (...)
In definitiva la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo,
a) chieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli;
b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione;
c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti;
d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso;
e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati;
f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi;
g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici - e non meramente fittizi - di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale.
Alla stregua dell'esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel merito fondate le censure dei PM appellanti. Non resta, allora, che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il reato (di associazione per delinquere con Cosa Nostra, ndr) concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per prescrizione".
(sentenza della Corte d'Appello di Palermo, presidente Salvatore Scaduti, a carico di Andreotti Giulio, 2 maggio 2003, poi resa definitiva dalla Corte di Cassazione il 15 ottobre 2004).
(28 aprile 2006)


Aboliamo la magistratura giudicante.
D'ora in avanti sarà l'infallibile Pericle a stabilre,con sentenza inappellabile, chi è colpevole e chi no.
Ad ogni modo l'argomento del topic era un altro ma vedo che ai sinistri continua a sfuggire.


Non gli sfugge, mi sa tanto di sistema studiato e collaudato.Originariamente Scritto da BOY74