Salvare la Costituzione, garantire l’universalità dei diritti, rafforzare la democrazia:
nel referendum e oltre
di Franco BASSANINI
Presidente di ASTRID
1. Cinquantatre articoli della nostra Costituzione
vengono
cancellati e riscritti dalla riforma costituzionale sottoposta al giudizio degli italiani col referendum di giugno. Se passerà, della seconda parte della Costituzione del 1947 resterà ben poco. La stessa prima parte della Costituzione, formalmente inalterata, ne verrà sostanzialmente modificata.
La portata “qualitativa” della riforma è ancora più rilevante. Essa definisce una nuova forma di governo, cambia la struttura del Parlamento, modifica la forma dello Stato, riscrive i rapporti fra Stato e Regioni, rivede sostanzialmente i poteri e le funzioni degli organi di garanzia. Indirettamente, ma sostanzialmente, incide sui principi del nostro sistema costituzionale, sulle garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini, sulle regole democratiche e sugli strumenti della democrazia. Di fatto, si demolisce la Costituzione del 1947 e se ne scrive una nuova.
Ma abbiamo davvero bisogno di una Costituzione nuova? O non basta aggiornare e ammodernare quella approvata quasi all’unanimità dall’Assemblea Costituente? E si può, con le procedure dell’art. 138, non già emendare parzialmente in alcuni punti, ma riscrivere l’intera Costituzione? E farlo, per di più,
a colpi di maggioranza?
Ma soprattutto: è questa nuova Costituzione anche una buona Costituzione?Astrid ha più volte riunito, in questi anni, i più autorevoli costituzionalisti italiani, di tutti gli orientamenti culturali e politici: di sinistra, di destra, di centro. Sessantatre di loro hanno espresso e motivato il loro giudizio anche per iscritto. Abbiamo pubblicato integralmente i loro scritti in un volume di Astrid. E’ impressionante la enorme prevalenza di giudizi e valutazioni negative. Sono critiche che non investono i particolari, ma demoliscono il disegno complessivo della riforma. Rilevano che esso non appare coerente con i principi e la cultura del costituzionalismo moderno. Denunciano il rischio di un forte indebolimento delle garanzie dei diritti e delle libertà costituzionali. Come è stato scritto, "mai il costituzionalismo è stato", in Italia, "messo così duramente alla prova".
2. Tre sono le principali ragioni del nostro angosciato dissenso. Primo. Questa riforma non chiude la transizione costituzionale. Non pone le basi per la costruzione di un moderno Stato federale. Al contrario, mescola contraddittoriamente derive secessioniste e rivincite centraliste, minaccia l’unità nazionale e la coesione del Paese, soffoca l’autogoverno locale, mette a rischio l’universalità dei diritti e delle libertà costituzionali, a partire dai diritti all’istruzione e alla salute. Aumenterà non diminuirà, il contenzioso tra Stato, Regioni, enti locali, l’ingovernabilità e il caos istituzionale. Costringerà le Regioni e gli enti locali a aumentare le tasse e ridurre i servizi, anche i servizi essenziali per i cittadini.
Secondo. Questa riforma non dà all’Italia le regole di una moderna democrazia dell’alternanza. Apre, al contrario, una grande questione democratica. Abbandonata la forma di governo parlamentare, questa riforma non approda da nessuna parte: non si ispira a nessuno dei modelli sviluppati dall’esperienza costituzionale delle democrazie moderne. Delinea una forma di governo unica al mondo, basata sulla dittatura elettiva di un uomo solo. Il Parlamento è alla mercè del Primo Ministro. Esasperando la personalizzazione del potere, rischia di aprire la strada a possibile derive autoritarie, peroniste o bonapartiste, senza nel contempo garantire vera stabilità e efficacia all’azione di governo. Il popolo è sovrano per un giorno e poi suddito per cinque anni. Ma il processo democratico non può esaurirsi nella scelta di un capo al quale sono delegati per alcuni anni pieni poteri. Con la sola garanzia che alla fine si tornerà a votare. Garanzia assai modesta, visto che quel capo, controllando e ricattando la maggioranza parlamentare, potrà nel frattempo cambiare le leggi che disciplinano i diritti e le libertà dei cittadini, l´indipendenza della magistratura, il pluralismo dell´informazione, i meccanismi elettorali, i rapporti tra politica ed economia, il sistema delle garanzie e dei controlli.
Terzo: la riforma indebolisce il sistema delle garanzie democratiche e costituzionali, invece di renderlo più forte, per equilibrare i maggiori poteri conferiti alla maggioranza, al governo e a chi li guida. Certo, una democrazia è solida se sa risolvere i problemi dei cittadini. Per questo occorrono
istituzioni
forti,
capaci di decidere e di attuare efficacemente le decisioni prese. Ma esse lo sono, se lo fanno con il consenso dei cittadini, se garantiscono adeguati controlli sull’esercizio del potere, se dànno a tutti la sicurezza dei propri diritti e libertà; se assicurano un equilibrato pluralismo istituzionale. Se ciò non accade, alla lunga non sapranno neppure prendere le decisioni giuste, né sapranno farle rispettare. La forza delle istituzioni nasce dalla loro legittimazione democratica, dalla loro capacità di interpretare attese e domande sociali, di mobilitare coscienze e volontà sulle scelte da compiere e sulle innovazioni da realizzare. E anche dalla capacità di definire con nettezza l’ambito e i confini della politica, e, all´interno di questi confini, i limiti del potere del governo e della maggioranza (i limiti di ogni potere costituito) rispetto ai diritti e alle libertà garantiti a tutti e a ciascuno.Chi vince ha il diritto e il dovere di governare, di avere gli strumenti necessari per attuare il programma presentato agli elettori. Ma nel rispetto della Costituzione e delle leggi, dei diritti e delle libertà di ciascuno e delle garanzie riconosciute alle minoranze. La dittatura della maggioranza non è compatibile con la democrazia.
E´ questo il cuore delle Costituzioni democratiche e liberali: dotare i vincitori delle elezioni dei poteri necessari per ben governare; ma dare a tutti, e in primis agli sconfitti, la certezza che i loro diritti non sono minacciati, che le regole
e i principi della democrazia non sono alla mercé di chi ha vinto. Prevedere dunque, a fronte di governi efficaci e capaci di decidere, forti checks and balances, argini solidi al potere di chi ha vinto, garanzie sicure delle libertà e delle regole democratiche. Questa riforma non fa né l’una, né l’altra cosa.
3. Val la pena scardinare la Costituzione repubblicana, che – bene o male – ha per cinquant’anni garantito la convivenza democratica e la certezza dei diritti e delle libertà fondamentali (e che ha rappresentato il quadro nel quale, non senza aspri conflitti, grandi conquiste civili e sociali sono state conseguite e consolidate), per raggiungere siffatti risultati?
Noi – i milioni di cittadini, e le grandi organizzazioni sociali, politiche o culturali che si sono riunite intorno al Coordinamento “Salviamo la Costituzione” - pensiamo di no. E dunque diciamo no a questa riforma. Ma non siamo conservatori. Sappiamo che molti cambiamenti sono intervenuti nel mondo, e la Costituzione deve tenerne conto. Per attrezzarsi ad affrontare le sfide del XXI secolo, l’Italia ha bisogno di una democrazia più forte, di istituzioni più efficaci, di amministrazioni più moderne. In mancanza delle quali non potranno essere definite, approvate e tanto meno realizzate le impegnative politiche pubbliche necessarie per reggere alla competizione globale, vincere la minaccia del terrorismo, riprendere la strada dello sviluppo sostenibile e della crescita civile e sociale, fronteggiare i grandi flussi migratori, garantire i diritti dei cittadini. Anche nell’ assetto istituzionale e nel sistema delle amministrazioni pubbliche occorre dunque por mano a innovazioni coraggiose. Senza indulgere, tuttavia, all’idea (negli ultimi anni assai diffusa) che le riforme istituzionali siano il rimedio universale, la panacea di tutti i mali. Esse sono indispensabili, ma non possono supplire alla carenza di adeguate ed efficaci politiche economiche, industriali, ambientali, sociali.
Ma soprattutto occorre avere chiaro che una cosa è riformare la Costituzione per demolirne i principi e i valori supremi, un’altra per meglio realizzarli: per meglio garantire i diritti e la dignità di ogni persona umana, per potenziare gli strumenti di partecipazione, per rendere effettiva la democrazia, per promuovere lo sviluppo e la crescita economica, sociale e civile.
Per far questo, occorre innanzitutto fermare questa riforma con
il referendum. Ma poi? Poi occorre “mettere in sicurezza” la nostra Costituzione. Stabilire che anche in Italia, come in Germania, negli Stati Uniti e in gran parte delle democrazie moderne, le riforme costituzionali debbano essere approvate a maggioranza qualificata. Le riforme costituzionali approvate a colpi di maggioranza ledono i principi della democrazia costituzionale; e non durano nel tempo. Non si può cambiare la Costituzione ad ogni cambio di maggioranza.
Ma soprattutto occorre ricostruire nella coscienza degli italiani il senso del valore della Costituzione, come carta dei diritti e delle libertà, dei valori comuni sui quali si fonda la comunità, strumento di identità della nazione. Le riflessioni che seguono vogliono essere un contributo a questa riflessione.
4. Le Costituzioni democratiche riconoscono e enunciano i principi
e i valori condivisi da tutta la comunità nazionale. Rappresentano l’ elemento fondamentale di identità e di unità di una nazione, sottostante la diversità delle culture e delle opinioni politiche. Esse riconoscono e sanciscono, nel loro contenuto essenziale, i fondamentali diritti civili, economici e sociali, che spettano ad ogni persona umana, e gli inderogabili doveri di solidarietà, che da ciascuno devono essere osservati. Definiscono, inoltre, le regole generali della competizione democratica. Le Costituzioni sono, di conseguenza, destinate a durare nel tempo. Danno la certezza che la dignità umana e i diritti e le libertà che ne sono strumenti imprescindibili non sono alla mercé delle alterne vicende della competizione politica.
Le Costituzioni non sono destinate dunque a cambiare ad ogni cambio di maggioranza, come può accadere per le leggi di settore. La stabilità delle Costituzioni serve a dare a tutti, anche alle minoranze, anche agli sconfitti nella competizione elettorale, la certezza che i diritti le libertà e le regole democratiche fondamentali non sono alla mercé del vincitore dell’ultima competizione elettorale. L’erosione della stabilità costituzionale, registrata in Italia negli ultimi anni, rappresenta uno degli elementi del clima generale di insicurezza e di smarrimento che prevale nel paese, ed uno dei fattori della sua crisi. Recuperare il valore della stabilità costituzionale (della certezza delle regole, delle libertà e dei diritti) è uno degli obiettivi strategici dei prossimi anni.
5. In quasi tutte le grandi democrazie
si
è
ritenuto e si ritiene che le leggi di revisione costituzionale debbano essere il prodotto di larghe intese fra maggioranza e opposizione. E’ una conseguenza coerente della esigenza di stabilità, del ruolo di garanzia dei diritti e delle libertà di tutti (e dunque anche delle minoranze) che è proprio delle Costituzioni democratiche. Nelle ultime legislature in Italia si è tuttavia proceduto, o tentato di procedere,
alla adozione di riforme costituzionali sostenute dalla sola maggioranza. Ma un Paese non può vivere e crescere se le regole fondamentali della convivenza comune sono alla mercè dei vincitori, e cambiano ad ogni cambio di maggioranza.
Occorre oggi in Italia innanzitutto ristabilire il principio della stabilità o rigidità della Costituzione. L’attuale formulazione dell’articolo 138 della Costituzione non appare sufficiente a dare questa garanzia. L’attuale testo fu, infatti,
pensato e scritto con riferimento a un Parlamento eletto con sistema proporzionale. E quando tutte le grandi forze politiche democratiche, che insieme avevano combattuto contro la dittatura, si riconoscevano pienamente nella Costituzione e nei suoi principi e valori; e comunque condividevano la convinzione che essa non potesse essere modificata se non sulla base di una larga intesa. Oggi, quelle condizioni non ci sono più. E quell’articolo 138 non garantisce più, come si è visto, dal rischio di riforme costituzionali approvate a colpi di maggioranza. La prima riforma riguarda dunque l’articolo 138.
Già nel 1995[1] (subito dopo l’introduzione della legge elettorale maggioritaria), un gruppo di parlamentari che oggi si ritrova tutto nel Coordinamento per il referendum porpose di elevare a due terzi la maggioranza necessaria per approvare le leggi di revisione costituzionale (come in Germania, e come negli Stati Uniti, dove peraltro occorre poi anche l’approvazione dei Parlamenti di quattro quinti degli Stati). Proposero cioè di dare all’opposizione di allora e a ogni futura opposizione la certezza che i suoi diritti, che i diritti di ciascuno, non saranno alla mercé della maggioranza. Quella legislatura non durò abbastanza per vedere quella proposta discussa e approvata. Ma oggi il problema si ripropone, con la stessa forza e le stesse ragioni.
6. Ma le istituzioni vivono nel tempo, e devono essere capaci di adattarsi ai mutamenti della realtà storica, politica, economica, sociale e culturale; al modificarsi dei bisogni e delle aspettative. Le grandi trasformazioni di questi anni pongono alle istituzioni problemi nuovi, domande inedite, alle quali è difficile dare risposte adeguate senza importanti innovazioni in specie negli assetti e nei meccanismi di funzionamento operativo delle istituzioni.
Beninteso: i sistemi costituzionali moderni, e tra essi la nostra Costituzione del 1947, sono per lo più configurati in modo da adattarsi flessibilmente al modificarsi della realtà; dunque
evolvono innanzitutto per via di prassi, di giurisprudenza, di modalità attuative (attraverso la legislazione ordinaria, i regolamenti parlamentari, le normative secondarie, le innovazioni organizzative) nei larghi spazi che le loro regole lasciano. Così è in fatto accaduto: basti pensare alle modificazioni della forma dello Stato realizzate nella XIII legislatura sulla base della legge 59 del 1997, con il cosiddetto federalismo amministrativo a Costituzione invariata; o alle trasformazioni della forma di governo intervenute per effetto delle leggi elettorali maggioritarie, dell’ elezione diretta dei sindaci, ecc.. Il ricorso a riforme costituzionali
è in realtà necessario e inevitabile solo quando e dove risulti che qualche regola della Costituzione oppone un ostacolo insuperabile a conseguire obiettivi condivisi di funzionalità e razionalità del sistema istituzionale:
la revisione costituzionale è un’ultima ratio, e non una prima ratio sostitutiva di riforme normative o organizzative che
possono essere adottate nel quadro della Costituzione vigente, utilizzandone i margini di flessibilità e adattabilità al mutare delle situazioni di fatto. Nel definire le innovazioni istituzionali necessarie, perciò, è bene riflettere prima di tutto sul modo di operare delle istituzioni, analizzando i malfunzionamenti del sistema, per arrivare solo in ultima istanza a postulare eventuali modifiche del loro assetto costituzionale.
7. L’approccio or ora sinteticamente ricordato non conduce, tuttavia ad escludere la necessità di riforme costituzionali. La ipotizzata modifica del 138 renderà più difficile approvare le riforme necessarie? Si può rispondere che non è stato così in tante altre grandi democrazie (USA, Germania, ecc.), dove da sempre la Costituzione può essere cambiata solo con maggioranze bipartisan. E che l’impossibilità di procedere a colpi di maggioranza renderà più facile, non più difficile, cercare una larga intesa sulle riforme realmente necessarie, e dunque sentite da tutti (o quasi) come tali: la necessità di ottenere una maggioranza più larga toglierebbe infatti alle componenti della maggioranza di governo vincitrice delle elezioni l’ illusione di potere imporre riforme di parte.
E così, per esempio: con la regola dei due terzi, nella legislatura 2001-2006, si sarebbero approvate le correzioni al titolo V sulle quali in realtà convergeva il 90% dei gruppi parlamentari, perché la Lega non avrebbe potuto pretendere di condizionare l’approvazione di queste correzioni alla contestuale approvazione della devolution; e si sarebbe riconosciuto espressamente al Presidente del Consiglio il potere di revoca dei ministri, che anche l’opposizione di sinistra era disposta a votare purchè isolato dal contesto di una riforma tendente a riconoscere al premier poteri assoluti.
8. Non c’è contraddizione fra la difesa della Costituzione e della sua stabilità, che appassiona una parte importante dell’elettorato democratico e dei costituzionalisti italiani, e la proposta di alcune significative innovazioni nel sistema istituzionale, che è un elemento importante di ogni programma riformista. Ma ciò a una condizione: che le riforme proposte
non siano in contraddizione, anzi siano coerenti con i principi e i valori della Costituzione repubblicana del 1947. Siano innovazioni necessarie ad attuare quei principi, a garantire quei diritti e quelle libertà, nel mutato scenario politico-economico-sociale del XXI secolo. Si tratterebbe dunque di un programma assai diverso, anzi antitetico rispetto al progetto di smantellamento della nostra Costituzione che ha ispirato il testo sottoposto al referendum di giugno.
Non è dunque incoerente pensare ai prossimi anni, alla legislatura che comincia ora, come quella nella quale proveremo, dopo il referendum, da una parte a ristabilire la stabilità e rigidità della Costituzione, garanzia dei diritti e delle libertà di tutti e delle regole democratiche condivise; dall’altra ad ammodernare il nostro sistema istituzionale, del adeguandolo ad una domanda nuova di efficienza e partecipazione democratica. Per raggiungere questi obiettivi occorre innanzitutto, innanzitutto, sconfiggere il progetto di demolizione della nostra Costituzione contenuto nel progetto della devolution. Subito dopo, dovrebbe essere incardinata la legge di revisione dell’articolo 138 della Costituzione.
La maggioranza di centrosinistra offrirà così all’opposizione di centrodestra (ma anche ad ogni futura opposizione) la garanzia che non si faranno riforme costituzionali contro di essa e senza di essa. Nessuna riforma costituzionale dovrebbe essere avviata prima del referendum e prima della revisione dell’articolo 138 (salvo che, in casi particolari, vi sia subito un largo consenso su altri ritocchi, per esempio di correzione del titolo V). La medesima preclusione non dovrebbe valere per processi di ammodernamento delle istituzioni che non richiedono modifiche costituzionali, ma legislative o regolamentari, e che dunque possono
realizzarsi fin dall’inizio della nuova
legislatura, senza contraddire il principio secondo il quale le riforme costituzionali debbono essere effettivamente condivise..
9. Come e con quali strumenti condurre il lavoro di elaborazione e definizione delle riforme necessarie e costruire su esse la necessaria larga intesa? Se l’asse portante resta quello della Costituzione del 1947, da ammodernare e rinnovare, ma da non demolire, sembra innanzitutto necessario chiarire che il prodotto di questo lavoro non starà in un solo organico disegno di revisione costituzionale, ma in una pluralità di strumenti, sia pure riconducibili idealmente ad un progetto complessivo di ammodernamento del nostro sistema istituzionale.
Si tratterà di disegni di legge ordinari (per la disciplina dei conflitti di interesse, per la tutela della indipendenza delle autorità di garanzia, per la riforma del sistema elettorale, per la garanzia del pluralismo dell’informazione, per la disciplina del finanziamento della politica, per la garanzia della imparzialità delle amministrazioni, ecc.), di proposte di revisione dei regolamenti parlamentari (per lo statuto dell’opposizione, per contrastare la frammentazione del sistema dei partiti, per potenziare gli strumenti del controllo parlamentare ecc.), di riforme regolamentari e organizzative, e anche, laddove i precedenti strumenti non bastano, di disegni di legge di revisione costituzionale (per la correzione e l’integrazione del titolo V, per la riforma del bicameralismo, per il rafforzamento delle garanzie costituzionali, ecc.).
Rispetto alla grande riforma vagheggiata (e perseguita) negli anni scorsi, si tratta dunque di un progetto non meno impegnativo, non meno complesso, non meno arduo. Ma molto più coerente con i principi e i valori di una Costituzione che nei suoi principi e valori è ancora il fondamento della convivenza democratica degli italiani.
10. Sarà in tal modo più facile evitare il rischio di un eccessivo sovraccarico, di un uso improprio
delle riforme costituzionali come
strumento per risolvere problemi di natura politica, economica o sociale. E sarà più facile evitare il connesso rischio
di irrigidire o forzare gli equilibri strutturali propri dei vari modelli democratici, nel vano tentativo di correggere o condizionare i processi politici[2].
E’ così, per esempio, evidente la necessità di un riassetto del sistema politico italiano che riduca la frammentazione crescente della sua attuale articolazione in partiti, promuova l’omogeneità programmatica delle coalizioni, favorisca la stabilità dei governi e delle maggioranze. Ma è del tutto improprio affidare alle riforme costituzionali un ruolo decisivo nel perseguimento di questi obiettivi. E’ infatti evidente che questi vanno perseguiti principalmente attivando processi politici, eventualmente supportati da una migliore formulazione del sistema delle regole che disciplinano l’attività politica e regolano la formazione delle rappresentanze (leggi elettorali, leggi sul finanziamento dei partiti e della politica, disciplina delle campagne elettorali, regolamenti parlamentari, disciplina dei conflitti di interesse, norme a tutela del pluralismo dell’informazione, ecc.)
11.
Quanto agli strumenti, l’ipotesi della convocazione di un’assemblea costituente si presta a forti obiezioni.
Le assemblee costituenti vengono di norma convocate quando occorre definire e approvare una Costituzione nuova. Per quanto se ne limiti il mandato, essa è infatti un organo costituente. L’Italia non ha bisogno di una Costituzione nuova.
L’Assemblea costituente, peraltro, può essere istituita solo con legge costituzionale, che ne delimita e definisce i poteri e determina le modalità di elezione dei suoi membri. Essa non potrebbe, dunque,
mettersi al lavoro subito, nei primi mesi della legislatura.
Infine, l’istituzione di un’Assemblea Costituente, quando essa non coincide con la Camera politica (come invece avvenne in Italia negli anni 1946-1948), tende a produrre contrapposizioni e concorrenza fra il Parlamento e quest’organo straordinario in realtà competente per decisioni che dovrebbero spettare al Parlamento, a norma dell’articolo 138 Cost. Lo stesso vantaggio in termini di rappresentanza delle minoranze, conseguito con la possibilità di eleggere l’assemblea Costituente con sistema proporzionale, verrebbe fortemente ridimensionato dalla revisione del 138 sopra proposta: a ben vedere, la maggioranza qualificata dei due terzi garantisce le minoranze quanto e
più della stessa proporzionale.
12.
E’ stata, da ultimo, avanzata[3] l’ipotesi di convocare una Convenzione per le riforme istituzionali sul modello della Convenzione che approvò il primo progetto di Costituzione
europea. Il confronto tra maggioranza e opposizione, reso oggi difficile
dalla approvazione a colpi di maggioranza della riforma Berlusconi-Bossi e poi dalla battaglia referendaria (e già dalla approvazione del titolo V), potrebbe in tal caso riaprirsi in una sede più neutra e fluida, dove siano rappresentati insieme i gruppi parlamentari, le istituzioni regionali e locali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali, con loro qualificati rappresentanti.
La via più semplice, più rapida e più coerente con il modello europeo consisterebbe ovviamente nel prevederne l’istituzione mediante l’approvazione di una semplice
risoluzione parlamentare presentata dai capigruppo di maggioranza e di opposizione all’inizio della legislatura (o, meglio, appena dopo il referendum costituzionale). La risoluzione potrebbe definire esattamente la composizione della Convenzione o demandarne la formazione ai Presidenti delle Camere.
In questa ipotesi, i poteri della Convenzione sarebbero unicamente di discussione e proposta. Starebbe poi ai gruppi parlamentari raccoglierne le proposte e trasformarle in disegni di legge da approvare secondo il procedimento previsto dagli articoli 138, 72 o 64 (a seconda che si tratti di proposte di revisione costituzionale, di modifica della legislazione ordinaria o di modifica dei regolamenti parlamentari). Le Camere conserverebbero dunque inalterati i poteri deliberanti ad esse riconosciuti dalle ricordate disposizioni costituzionali.
13.
L’ipotesi della Convenzione è stata proposta anche nella forma di un organismo straordinario dotato di poteri redigenti nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale. In tal caso, la sua istituzione dovrebbe essere disposta con legge costituzionale, derogando al procedimento previsto dall’articolo 138. Dunque l’avvio dei suoi lavori non sarebbe immediato. Anche la sua composizione dovrebbe essere in tal caso esattamente definita dalla legge costituzionale e – forse – passare per un procedimento elettorale.
Si è anche ipotizzato che la definizione finale del testo della Convenzione possa essere in tal caso preceduta da un parere delle Commissioni Affari Costituzionali, reso su un testo approvato dalla Convenzione in prima lettura. Alle Camere spetterebbe poi l’approvazione articolo per articolo e con voto finale, a maggioranza dei due terzi. Potrebbe prevedersi o non la stessa maggioranza anche per il voto finale in seno alla Convenzione.
L’ipotesi ha suscitato consensi ma anche forti dissensi, a mio avviso fondati. Da una parte, essa sembra coerente con l’ipotesi – già sopra criticata – di un progetto di riforma comprensiva e organica della parte II della Costituzione, e contrasta con la diversa ipotesi di un processo di ammodernamento del sistema istituzionale che si avvale di una molteplicità di strumenti (organizzativi, regolamentari, legislativi, costituzionali) che nel loro insieme producono l’effetto desiderato di riforma del sistema istituzionale complessivo. Dall’altra,
sembra anch’essa offrire il fianco al rischio di bicefalismo, di contrapposizione tra le Camere legislative organi ordinari di revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138, e la Convenzione organo straordinario a natura quasi commissariale.