IRPEF/IRES. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO. La norma costituisce una interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n 413, conseguente anche a ripetuti interventi della Corte di Cassazione e a circolari della Agenzia delle entrate. In pratica, si conferma per legge che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l’immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività. In considerazione dei dubbi interpretativi già emersi in proposito non si prevedono sanzioni per il passato. In caso di comportamenti difformi dall’interpretazione autentica, i contribuenti possono mettersi in regola entro il 31 ottobre 2006, pagando in tre rate annuali di pari importo. Sanato il pregresso, l’agevolazione è sospesa. Restano valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo. La norma riguarda anche l’Ici.
sarebbe a dire? solo x chiarezza?.....dal pacchetto bersani




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