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Struttura giuridica dell'antica società venetica. In estrema sintesi, le scuole storiche polacca e ceca riconducono l'etnogenesi dei Veneti all'humus della Civiltà di Lusazia, che si sviluppò tra il 1500 ed il 1100 a.C. nell'omonima regione posta a sud di Berlino, tra la Germania Orientale, la Cechia e la Polonia. Da essa si sviluppò il movimento di civilizzazione che dilagò in larga parte d'Europa, promosso non da conquiste militari, ma da una nuova visione spirituale del mondo; infatti, i primi Veneti furono conosciuti come portatori dei campi di urne (urnenfelder), in riferimento all'uso introdotto nella ritualità funeraria di bruciare i defunti e di riporne le ossa combuste sotto terra, all'interno di vasi. Questa antica nazione si espanse (sul versante meridionale) in una vasta area che copre tutto l'arco alpino, le regioni tedesche della Baviera e del Wurttemberg (anticamente erano dette Vindelicia, cioè terre dei Veneti, come la stessa Vienna si chiamava Vindobona), la valle del Po e l'alto corso del Danubio; ciò spiega la somiglianza di certi istituti giuridici di quelle zone, solitamente attribuiti a radici germaniche, con quelli tipici delle Venetiae. Anche in Italia, alcuni eminenti studiosi di storia e di linguistica hanno seguito questa impostazione di fondo: Devoto, Battaglia, Sergi; di tutto questo, però, l'università italiana non ha ancora preso atto, poiché resta ancorata a una visione statalista della storia, in larga misura tributaria al mito della romanità E chiaro che non sarà possibile comprendere la valenza storica del diritto veneto, né ogni altra espressione culturale di questo popolo, ignorandone le origini e, per di più, mistificando il senso del suo esistere.
Ad esiti diversi conducono le ricerche di studiosi stranieri, cui non è sfuggita la pregnanza culturale dell'argomento; alcune considerazioni svolte di recente da Savli inseriscono gli istituti giuridici alto-medievali descritti da Margetie in una prospettiva ancor più profonda, caratterizzata da una forte continuità nel tempo. «E sorprendente scoprire che la donna venetica dell'Europa Centrale - a differenza di quella germanica - possedeva la capacità giuridica e la capacità di agire. Così, lo Sachsen spiegel (specchio sassone) del 1275 - il libro giuridico tedesco - enumera tra i soggetti giuridici: Dio, il Re, il Duca, il Conte, lo Sacbese (l'uomo sassone), il Wende, e la Wendin (l'uomo e la donna veneti)». «I popoli di origine venetica, pur parlando assieme ad altri lingue indoeuropee, si differenziano per la loro matrice preistorica in modo decisivo dagli altri popoli indoeuropei. L'organizzazione sociale dei popoli venetici, già da tempo immemore, è formata dalla comunità del villaggio, con campi divisi che appartengono alle singole famiglie. Quella dei popoli celtici e germanici era, invece, formata dalle comunità di parentela (in tedesco: Sippe), mentre nell'Europa meridionale dominava la grande famiglia, o clan. In modo simile, la grande famiglia - detta "produttiva" - era tipica anche presso i Latini e gli antichi Greci, che la chiamavano Ergasterion; essa si basava sull'autorità assoluta del padrone (patria potestas). La famiglia venetica era invece basata sull'autorità sia del padre che della madre.
La discendenza della stirpe poteva continuare, con tutto il lascito dell'eredità, sia in linea maschile che in linea femminile». «La donna nella società venetica aveva pari diritti dell'uomo, la sua significativa posizione deriva dalla precedente cultura matriarcale preindoeuropea».
Siamo ora in grado di capire ciò che fino ad oggi nessuno aveva neppure osato ipotizzare: non la discendenza dal diritto romano, né un diritto fatto in casa all'ultima ora, ma l'esistenza di un'antichissima Civiltà, spiega l'autonomia del diritto veneto. Tenuto conto del salto cronologico che separa l'età del Ferro (in cui si radicò il costume sociale) ed il Medioevo, fattori sociali e culturali radicati tra i Veneziani - come l'elevata posizione sociale della donna, la fortissima spiritualità, l'inclinazione alla democrazia e la tendenziale equiparazione dei membri della famiglia non si spiegano altrimenti se non come il portato della struttura sociale venetica.
Società e consuetudini nel Medioevo. Non è stato fino ad oggi compiuto alcun tentativo di inquadrare i particolari istituti di diritto locale in un'autonoma prospettiva storica. Le fonti disponibili più antiche sono costituite da pronunciamenti di giudici, cui Pitzorno e Margetié hanno dedicato alcuni studi: gli ludicia a probis iudicibus promulgata offrono un interessante spaccato del diritto praticato nell'Alto Medioevo (l'antico documento reperito consiste in una trascrizione duecentesca di atti risalenti nel tempo) «Le concezioni più antiche si ritrovano nello iudicium nr. 51 che proibisce la diseredazione del figlio. In questa fase il diritto veneziano è concorde con gli altri sistemi giuridici dell'Alto Medioevo ... il patrimonio appartiene alla collettività familiare, in linea di principio alla famiglia ristretta, cioè al padre, alla madre, ai figli ed alle figlie non maritate». «Secondo lo iudicium nr. 2, se il padre fa testamento, egli deve lasciare al figlio almeno una parte dei suoi beni ... tenendo conto di varie circostanze, in primo luogo del contributo lavorativo di ogni membro della comunità familiare». «Soltanto nello Statuto di Tiepolo del 1242 si può constatare la vittoria quasi completa ... del diritto romano: il padre dispone liberamente mortis causa del patrimonio, ma deve lasciare al figlio almeno la terza parte degli immobili ai quali il figlio avrebbe diritto». «E proprio a causa della forte presenza dell'idea del patrimonio familiare nel diritto veneziano fino alla fine del secolo XII che la divisione dei beni tra il padre ed il figlio ebbe un posto così importante nella vita delle famiglie veneziane, perché con la divisione il figlio usciva dalla comunità».
«Nonostante l'indubbia somiglianza e legame tra il sistema dei rapporti patrimoniali tra marito e moglie veneziano e quello romano, la dos romana differisce profondamente dalla repromissa veneziana». «Così p. es. la figlia, dopo aver contratto il matrimonio dichiarava per iscritto di aver ricevuto la dote. Soprattutto dopo lo scioglimento del matrimonio, avvenuto con la morte del marito, si apriva una procedura molto complicata, nella quale si stabiliva l'ammontare della dote». «Nel diritto romano la dote si stipulava con il futuro sposo, nel diritto veneziano con la futura sposa; nel diritto romano era la donna che spesso forniva la dote, nel diritto veneziano mai. Mentre nel diritto romano, fino ai tempi di Giustiniano, la dote è almeno giuridicamente proprietà del marito, nel diritto veneziano proprietario della repromissa è la moglie». «Però ... la separazione dei beni della moglie da quelli del marito a Venezia rimase intatta. Questa concezione ostacolava i Veneziani nel concedere alla donna un diritto sui beni che il marito acquisiva durante il matrimonio. Tale sistema differisce profondamente sia dal sistema longobardo ... la Morgengabe, sia da quello della medietas nel territorio della Romagna».
«E vero che a Venezia esisteva un istituto giuridico chiamato grosina, ovvero pellicia vidualis, che consisteva nel diritto della vedova di ricevere dall'eredità del marito oltre la dote, anche un aumento del 10%. Pare che questo diritto ... sia di origine molto antica. Esso ci riconduce ai remoti tempi dei Veneziani antichi, quando la vedova, non volendo fare voto di vedovanza lasciava la casa del marito e quando, per poter provare di non esserne stata cacciata per la sua scostumatezza, riceveva un dono simbolico, appunto la pelliccia, che in modo visibile dimostrava a tutti che la sua partenza era onorevole. Più tardi, col crescere delle ricchezze ... questo dono veniva espresso in moneta, ma rimaneva sempre modestissimo». «Il diritto veneziano conosceva un altro istituto che aveva lo scopo di aumentare le sostanze della donna, il dono del lunedì (donum diei lunae). Com'è noto, i matrimoni veneziani si attuavano la domenica e lo stesso nome dell'istituto indica che veniva effettuato dopo la prima notte, cioè dopo che il marito si era accertato dell'illibatezza della sposa».
«All'opposto a Venezia non c'è traccia della donatio ante (propter) nuptias romana. Nessun documento veneziano la menziona». Il discorso ora svolto si estende ad altri campi del diritto, come quello commerciale e delle obbligazioni o a quello processuale; minori peculiarità emergono, invece, dal settore penale, per l'esiguità delle fonti più remote, ma soprattutto perché l'antica promissione dei malefici di Orio Mastropiero rimarca, nei suoi fondamenti, influssi bizantini. La forte connotazione in senso nazionale del diritto di famiglia e successorio consente, tuttavia, di trovare - andando indietro nel tempo - un aggancio con i risultati della ricerca storica acquisiti a livello europeo a partire dall'Ottocento.
Arengo: il popolo che governa e che giudica. Somiglianze inspiegabili - se si prescinde da profonde radici comuni - legano l'Austria, la Slovenia, il Triveneto, l'Istria (da tempi immemorabili avanti il priodo romano): queste terre portavano i nomi di Raetia, Noricum, Venetia et Histria (tutti toponimi antichissimi adattati alla morfologia latina) e formavano il grande comprensorio alpino-adriatico, connotato da profonde affinità etniche. Durante il Medioevo, in queste zone operarono assemblee popolari quali strutture di natura costituzionale, deliberative e/o giudiziarie, dotate di articolazione interna e collegate con ulteriori organi. Se si considera il famoso rito di intronizzazione del Duca di Carantania, che si teneva in lingua slovena presso Krnski grad/Karnburg in Carinzia si coglie una concezione dell'autorità pubblica ed uno stile di governo assai vicini a quello veneziano. Più che come sovrano, infatti, la figura del duca si atteggia a capo di Stato, titolare della sovranità in quanto rappresentante eletto dal popolo. Il giuramento di fedeltà che è obbligato a pronunciare è un atto pubblico: la sua autorità, quindi, discende dalle leggi e dai diritti che il popolo gli trasferisce. Il potere politico non risponde ad una concezione soggettiva, ma esprime una dimensione oggettiva e collettiva tipica di un vero Stato, essendo inoltre frutto di un'elezione popolare. A Venezia persino le leggi erano deliberate con il sistema delle Promissioni: gli organi di governo e l'assemblea popolare, quando dovevano approvarle, giuravano pubblicamente il rispetto di una certa norma, sicché gli storici del diritto parlano di "concezione pattizia del diritto" a somiglianza dei pacta germanici, in contrapposizione con le concezioni autoritarie del diritto romano. Ma le coincidenze abbracciano anche i minimi particolari. In tutti i territori sopra descritti vi erano organi di governo con dodici membri: come la civanajstija era l'antico collegio di saggi tipico della Slovenia (vigeva anche presso le comunità slovene di Antro e Merso in Friuli), così anche l'antico Consesso tribunizio veneziano - di cui ci parla Vettor Sandi - contava dodici membri, a reggere una confederazione di dodici isole lagunari. Ancora, in tutti questi territori le riunioni pubbliche si tenevano in prossimità di una particolare specie di albero: il tiglio. Tanti paesi sloveni ed istriani serbano ancora un esemplare di tiglio in piazza o vicino alla chiesa, mentre un paesetto del Friuli porta tuttora il suo nome in sloveno, "Lipa". Esso però nell'antichità figurava anche nei paesi veneti: Pieve di Cadore, ad esempio, lo porta ancora sul suo stemma. Nel Medioevo, sia l'elezione del Duca di Carantania, sia quella del Dux Venetiarum era salutata dal canto di ringraziamento Kyrie eleison, che il popolo elevava al Cielo.
Veniamo, dunque, a Venezia. La funzione di massima importanza svolta dall'Arengo fu, dal 697 fino al 1268, quella di eleggere il Doge; almeno in un'occasione, quella che vide nel 1071 prevalere Domenico Selvo nei suffragi, il luogo prescelto fu il litorale di Olivolo, che riterrei essere il sagrato della basilica romanica di S. Nicolò (voluta dal Doge Domenico Contarini ed inaugurata nel 1053), posta all'estremità settentrionale del Lido, come attestato dalla narrazione del chierico Domenico Tino; in seguito il luogo deputato alla solenne consultazione fu la piazza marciana antistante la basilica. Questa funzione era però solo un aspetto di quel sistema democratico, che risaliva agli albori della civiltà. «Fino da tempi remoti ... sia nelle piccole isole perdute nelle lagune, sia nei luoghi principali, troviamo viva l'attività dell'assemblea popolare, presieduta già dai Tribuni, più tardi dai Gastaldi e [a Rialto] dal Doge. La cronaca altinate, la gradense, la brevissima e quella di Giovanni Diacono ricordano spesso decisioni intorno ad argomenti vari, prese dopo aver udito il parere di tutti gli abitanti insieme radunati». «Dall'esame dei documenti anteriori al Mille,_ si avverte facilmente come, seguendo certe norme consuetudinarie, ogni questione che riguardasse il comune interesse, dovesse essere trattata nella pubblica assemblea. Anche a Venezia ... fin dai tempi più antichi, la deliberazione della concio era necessaria nelle questioni che riguardavano i beni pubblici, i vari tributi o i diritti del fisco; i documenti poi ci mostrano il popolo convocato dal doge quando venne trasferita la sede del governo, istituito un nuovo vescovado, per udire la comunicazione di lettere spedite da altri principi, o per rispondere ad essi per mezzo dei legati. Così pure nella votazione di nuove leggi o di disposizioni per tutelare, ad esempio, la pubblica quiete ... il popolo, ricordato dai cronisti e nei documenti con varie frasi, aveva quindi non piccola parte nella politica dello Stato». «Queste riunioni non derivavano dalla tendenza quasi naturale di raccogliersi insieme per discutere coi capi liberamente eletti, intorno ai comuni interessi. Presieduta dal Doge, l'assemblea a Venezia si radunava in curte palacii e potevano intervenirvi il clero e tutti coloro che godevano piena capacità giuridica. I cittadini nei documenti appariscono distinti nelle tre classi dei maiores, mediocres, minores ... sovente però ... molti documenti contrappongono soltanto i nobiles al populus (mai negli antichi documenti si menzionano uomini in schiavitù). Nei tempi più antichi, il clero interveniva in gran numero; nei placiti giudiziari troviamo presenti vescovi e sacerdoti, non altrimenti che nei consimili documenti di terraferma». «Nei documenti più antichi non s'incontrano notevoli differenze fra il placito politico ed il giudiziario, anzi talvolta le stesse formule vengono adoperate dai notai sia nell'uno, come nell'altro caso» Possiamo poi rilevare come stessa struttura e stessi metodi di funzionamento dell'Arengo servano a svolgere funzioni sia amministrative, sia giurisdizionali: «Già nei pochi ricordi di assemblee giudiziarie, radunatesi nei tempi più antichi ... si nota facilmente come il tribunale sia costituito avvicinandosi al cosiddetto tipo germanico: v'è infatti in esso chi presiede, chi giudica e chi approva la sentenza emanata. Come in ogni atto pubblico, così pure nei vari placiti il popolo prende parte abbastanza attiva, ma fra il popolo (adstantes) ed il potere supremo troviamo una raccolta di persone (residentes) ... che formano una classe speciale dei maiores (o primates), distinta dai mediocres e dai minores. Richieste dal Doge, esse esprimono il loro giudizio intorno alle varie questioni; giudizio, che dal Doge stesso sanzionato, viene proposto all'approvazione dell'assemblea. In questi primi documenti i tribuni ... non compariscono come autorità a sé, accanto al Doge, ma fanno parte di quel ristretto Consiglio di ecclesiastici, di nobiles o primates, residentes nei placiti, con le loro stesse attribuzioni».
Risalendo a perdita di memoria, le comunità venete si ressero con una semplice struttura costituzionale: l'assemblea plenaria si componeva di tutti gli uomini liberi, al suo vertice stava un capo di comunità (a presiedere una corte di giudici di numero variabile), cui veniva affiancato un collegio di saggi (nell'Alto Medioevo primates, poi sapientes, dopo il Duecento nobilhomeni).
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L'assetto istituzionale del ducato veneziano rispecchia quello del ducato di Carantania (oggi Slovenia e prima anche S-ciavona, Schiavonia, Sclavonia, Slavonia), sin nei minimi dettagli: ciò è spiegabile solo con la comune discendenza delle due realtà storiche dalla Civiltà dei Veneti antichi, sorta nell'Età del Bronzo. Per rendersene conto, proporrei la sintetica traduzione di un passo da un libro sulla Slovenia: «L'antico ordinamento giuridico sloveno si era conservato anche dopo l'entrata della Carantania nel Regno Franco, che diede origine al Sacro Romano Impero; così l'instaurarsi delle signorie feudali su tutto il territorio sloveno non alterò il basilare ordinamento sociale, che venne addirittura riconosciuto per iscritto agli esordi dell'XI secolo dalle fonti storico-giuridiche con la denominazione latina Institutio Sclavenica (Costituzione slovena). Nella tradizione popolare questo ordinamento sociale, prima che giuridico, è conosciuto come STARA PRAVDA e rappresenta il fondamento dell'autorità dello Stato. All'antico ordine (integratosi poi nella tradizione feudale) risale l'Assemblea nazionale dei boni homines, denominata Veča (lat. Placitum), che in origine eleggeva il signore di quelle terre, mentre in seguito si limitò a ratificare o a rigettare la nomina del Duca da parte del Re. Sino alla fine del secolo XII sul territorio della Madrepatria carantana erano istituite province e ducati, tra cui spiccò quello della Stiria. I suoi duchi, in forza del decreto dell'Imperatore Federico II, divennero principi regnanti, ai quali spettava anche esercitare la sovranità; il placito, quindi, si estinse del tutto e le sue competenze in veste di collegio giudiziale furono assorbite dalla corte ducale. All'interno delle Signorie non avevano perso di autorità i sempre attivi raduni popolari con funzioni giudiziarie; in molte regioni assunsero il nome di Pojezda (cavalcata), poiché talora vi si recava il signore feudale (o un suo incaricato) con il seguito; il capitano distrettuale doveva comunque essere presente ai dibattiti ed alla pronuncia dei verdetti. Tali raduni contemplavano al loro interno un consiglio ristretto di giurati, chiamato Pravda (lat. giudicium), che con sentenza in appello doveva confermare o riformare il verdetto precedente. L'autorità rappresentata dal capitano doveva prenderne atto. L'assemblea popolare denominata Sosednja (vicinia) era l'organo amministrativo plenario del villaggio sloveno; la sua competenza si estendeva alle vicine frazioni ed ai casali isolati; alla testa della comunità vi era il Zupan (sindaco) che gestiva incarichi sia amministrativi, che giudiziari. Gli affari generali del villaggio erano trattati dalla vicinia, presieduta dal sindaco; al termine del dibattito la decisione spettava alla Dvanajstija (consiglio di dodici rappresentanti eletti), che dovevano aver prestato giuramento. Nei villaggi minori tutti i padroni di casa partecipavano alla vicinia. Le assemblee popolari si svolgevano sotto il tiglio, l'albero sacro che testimoniava la presenza divina e che richiamava gli uomini alla responsabilità davanti a Dio per le azioni che compivano. Le imposte che ognuno doveva versare allo Stato e all'amministrazione erano registrate nei libri giuridici, detti urbari»