
Originariamente Scritto da
Ronnie

allora che il giudice templares giudichi
gianfranco non ha diffamato consapevolmente, ha solamente fatto una cosa che era "al limite" ed è stato scagionato con argomentazioni razionali e logiche che dimostrano l'insensatezza totale delle accuse sul piano "logico" e che EVIDENZIANO PERO'
una incompletezza, o meglio una mancata chiarezza, dell'ordinamento penale, in questo senso la corte ha chiarito che la mancanza di rispetto verso l'amministrazione è punibile anche solo per il fatto di risultare da un complesso di cose come lesiva della sua reputazione. punto.
La corte PER POTER FARE QUESTO e dunque dfare una CERTEZZA del diritto futuro HA DOVUTO evitare di punire per la stessa cosa Gianfranco, in ossequio a PRINCIPI ELEMENTARI DEL DIRITTO COME LA NON RETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE. La legge non era chiara e gianfranco non poteva sapere la valenza del suo comportamento, di conseguenza non è affatto pensabile, per soddisfare il vostro forcaiolismo di creare PRECEDENTI DI PROCEDURA osceni.
Questa sentenza è un capolavoro della Corte a mio avviso ed è l'inizio della risoluzione del problema "diffamazione del gioco", riuscendo a liberarsi da strettoie logiche che sono inopportune vista la rilevanza dei dati.