Art. 84
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto)
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007" sono sostituite rispettivamente da "1° gennaio 2007" e "31 dicembre 2006".
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile",
che viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché dagli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi specificati sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi dello stesso comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.
8. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole "conferito alle forme pensionistiche complementari" sono aggiunte le seguenti: "e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile". Al medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.
9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
10.L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione del TFR".
"1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" istituito presso la Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009." Art. 85 (Misure in materia previdenziale) 1. Con effetto dal 1° gennaio 2007 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.