TESTO DEL PROPONENTE
TITOLO I
Princìpi generali e istituzione dell’Ente Regionale Abbasarda (ERAS)
Articolo 1
Principi e finalità
1. La presente legge riconosce nelle risorse idriche un bene pubblico fondamentale che deve essere gestito dalla Regione con criteri pubblici e di equità sociale.
2. La Regione riconosce, ai sensi dell’art. 43 della Costituzione, che la risorsa idrica ha carattere di preminente interesse generale, e che il relativo accesso è diritto umano da salvaguardare in quanto risorsa limitata di fondamentale valore economico, ambientale e sociale.
3. Obiettivo primario della legge è la minimizzazione della tariffa all’utenza ed il più elevato standard quantitativo e qualitativo dell’acqua erogata ai cittadini sardi, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.
Articolo 2
Modifiche del numero e della delimitazione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali
1. Il territorio regionale, in applicazione dell’art. 4 della L.R. 29/1997, è suddiviso in otto Ambiti Territoriali Ottimali, al fine di garantire una gestione più efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato, nonché di facilitare e migliorare la cooperazione fra le Province e i Comuni sardi nel campo dei servizi idrici.
2. I confini territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali coincidono con quelli delle attuali Province sarde.
3. Gli organismi delle singole AA.TT.O., composte dai sindaci in carica, svolgono compiti e funzioni a titolo gratuito, ovvero con i compensi già previsti con la carica di amministratore locale.
4. I dipendenti eventualmente necessari per garantire la funzionalità dell’organismo dovrà essere attivata dagli organismi delle amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto del D.Lgs. 165/2001, attraverso regolari processi di mobilità overo ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 10/2005.
Articolo 3
Procedure di costituzione.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore competente, sono disposti:
lo scioglimento dell’Autorità d’Ambito, costituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 29/1997;
l’approvazione di un regolamento recante i criteri e le procedure per l’istituzione e l’organizzazione del servizio idrico integrato nei nuovi ambiti territoriali ottimali.
Articolo 4
Trasformazione di Abbanoa SpA in Ente Pubblico Economico della Regione.
1. Abbanoa SpA è trasformata in Ente Pubblico Economico, denominato "Abbasarda", con il compito di gestire, nel campo idropotabile, i servizi idrici di captazione, trattamento e trasporto di rilevanza regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della L.R. 43/1990.
2. L’Ente regionale Abbasarda, successivamente ERAS, costituisce soggetto intermedio nel ciclo integrato dell’acqua, destinata ad uso esclusivo civile, in grado di assicurare parità di trattamento a tutti i cittadini sardi, sia sul piano della qualità e della quantità del servizio erogato, sia in relazione alle tariffe applicate.
Articolo 5
Sede
1. L’ERAS ha sede centrale in Cagliari e Uffici decentrati sul territorio, individuati e regolamentati dalla Giunta entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge.
Articolo 6
Oggetto
1. L’ ERAS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Abbanoa SpA, conservandone tutti i compiti istituzionali così come residuanti a seguito del trasferimento agli A.T.O., istituiti ai sensi dell’art. 1 della presente legge, delle reti idriche e fognarie comunali e dei depuratori, nonché degli acquedotti di rilevanza comunale ed intercomunale, già classificate come tali ai sensi dell’art. 7, comma 6, della L.R. 43/1990.
Articolo 7
Certificazione di qualità
1. L’ERAS deve dotarsi, entro il termine di due anni dalla costituzione, della certificazione di qualità globale, ai sensi della vigente legislazione in materia.
Articolo 8
Autonomia economica, finanziaria e patrimoniale
1. L’ERAS espleta attività d’impresa e viene iscritta al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile e per gli effetti dell’art. 2331 dello stesso.
2. L’ERAS possiede autonomia operativa, patrimoniale e gestionale, esercita attività d’impresa secondo i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità.
3. L’autonomia economica e finanziaria dell’ERAS è garantita dalla vendita ai soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato, individuati dalle Autorità d’Ambito insediate nei singoli A.T.O., dell’acqua potabile in ingresso ai serbatoi comunali.
Articolo 9
Politica tariffaria
1. La tariffa praticata per la vendita ai singoli A.T.O. è unica in tutto il territorio regionale.
2. I costi di produzione e vendita agli AA.TT.OO. dell’acqua vengono calmierati attraverso apposito finanziamento derivante dalla fiscalità generale. Sarà compito della R.A.S., attraverso la legge finanziaria, individuare e finanziare l’operazione.
3. La tariffa praticata da ERAS nei confronti dei singoli AA.TT.OO., al fine di abbattere il carico tariffario sull’utenza finale e allo scopo di permettere alle singole AA.TT.OO. di porre in atto tutti gli interventi necessari alla riduzione delle perdite e del recupero crediti da fatturazione, godrà della seguente applicazione:
- per il primo anno: 100% a carico della RAS – 0% a carico degli AA.TT.OO.;
- per il secondo anno: 90% a carico della RAS – 10% a carico degli AA.TT.OO.;
- per il terzo anno: 80% a carico della RAS – 20% a carico degli AA.TT.OO.;
- per il quarto anno: 70% a carico della RAS – 30% a carico degli AA.TT.OO.;
- per il quinto anno: 60% a carico della RAS – 40% a carico degli AA.TT.OO.;
- dal sesto anno in poi: 50% a carico della RAS – 50% a carico degli AA.TT.OO.;
4. Sarà cura di una speciale commissione costituita da Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, che si avvarrà della collaborazione degli Assessori regionali ai Lavori Pubblici, alla Programmazione e Bilancio e all’Ambiente, dal Presidente dell’ANCI Sardegna, dal Presidente dell’UPI Sardegna, dai presidenti delle AA.TT.OO., e dal presidente di ERAS e dal Presidente dell’ERIS, e sentito il Consiglio delle Autonomie locali, valutare ed entrare nel merito dello stato della riforma e della politica tariffaria applicata e valutarne le possibili modifiche.
5. I soggetti gestori dei diversi AA.TT.OO. promuovono iniziative tese ad unificare le procedure di fatturazione agli utenti al fine di conseguire le necessarie e opportune economie di scala.
Articolo 10
Capitale di dotazione
La legge finanziaria assegna all’ERAS, all’atto della costituzione, un capitale di dotazione.
Il capitale di dotazione può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Consiglio d’Amministrazione dell’ERAS, ai fini del migliore equilibrio gestionale.
Articolo 11
Organi dell’Ente
1. Sono Organi dell’ERAS:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore Generale;
d) il Collegio Sindacale.
Articolo 12
Composizione Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale, con voto limitato a due.
2. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.
Articolo 13
Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei seguenti poteri e compiti:
a) fissare le linee strategiche e gli obiettivi dell’Ente in attuazione della programmazione regionale in materia di territorio e di risorse idriche;
b) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
c) approvare le tariffe normalizzate da praticare all’utenza, computate secondo il DM 1° agosto 1996 ovvero secondo gli aggiornamenti di esso;
d) nominare il Direttore Generale;
e) controllare il buon andamento della gestione e del servizio idrico;
f) approvare i progetti delle opere idrauliche e degli impianti a servizio delle stesse;
g) disporre l’attuazione dei procedimenti di assunzione di personale in base alle proposte del Direttore Generale;
h) attuare le prerogative che la L.R. 31/1998 attribuisce all’organo di governo amministrativo, ed in particolare:
- esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
- definire gli obiettivi ed i programmi da attuare;
- verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- decidere in materia di atti normativi e adottare i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per la gestione, nel rispetto delle linee di programmazione regionale;
- quantificare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- definire i criteri generali di determinazione delle tariffe da praticare all’utenza per la fornitura di acqua e per le concessioni d’uso del suolo e del patrimonio dell’Ente;
- definire i criteri generali di nomina di professionisti esterni all’Ente, in conformità dei principi di imparzialità e di evidenza pubblica.
Articolo 14
Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente.
2. Il Presidente è investito dei seguenti compiti e poteri:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
b) impartire al Direttore Generale le direttive strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
c) stipulare il contratto di lavoro con il Direttore Generale;
d) relazionare annualmente alla Giunta regionale sull’andamento dell’ Ente.
3. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei consiglieri di amministrazione formalmente delegato.
Articolo 15
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente secondo i criteri stabiliti nello Statuto.
Articolo 16
Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e di due membri supplenti, eletti dalla Giunta regionale.
2. Il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i componenti effettivi del Collegio.
3. Il Collegio Sindacale scelto tra i revisori ufficiali dei conti:
a) vigila sulla gestione dell’Ente;
b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
d) riferisce alla Regione per consentire l’obbligatoria attività di controllo e vigilanza.
4. I Sindaci sono eletti per cinque anni.
Articolo17
Statuto dell’ERAS
1. Lo Statuto dell’ERAS, e le eventuali successive modifiche, contenenti le norme di funzionamento amministrativo, contabile e tecnico, sono approvati dalla Giunta regionale.
Articolo 18
Controllo sugli atti
1. Gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, alla quale debbono essere trasmessi nel termine di dieci giorni dall’adozione. Ove la Giunta regionale non si pronunci nei venti giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, può chiedere all’Ente per una sola volta entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo di cui al comma 1 decorre dalla data dell’effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.
3. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l’Ente non ottemperi, entro quindici giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2.
Articolo 19
Bilancio
1. L’esercizio aziendale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Direttore generale provvede a sottoporre al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione aziendale.
Articolo 20
Scioglimento
1. Nel caso di scioglimento dell’Ente, la Giunta regionale fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina del liquidatore, fissandone i poteri ed i compensi.
TITOLO II
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 21
Disposizioni generali
1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, si fa riferimento alle leggi regionali che regolano enti ed aziende istituite dalla Regione Autonoma della Sardegna, ovvero alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.
Articolo 22
Disposizioni sul personale
1. La nuova dotazione organica dell’Ente è adottata dal Consiglio d’Amministrazione su proposta del Direttore Generale e sentite le Organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla costituzione dell’Ente stesso.
2. Il personale in servizio presso Abbanoa SpA, riveniente dall’ex ESAF, alla data di costituzione dell’ERAS, transita nei ruoli organici del medesimo, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti in base all’art. 2112 del codice civile, nel rispetto dell’art. 37 della L.R. 31/1998 e dell’art. 73 del Dlgs 152/2006.
3. Al personale di Abbanoa SpA riveniente dell’ex ESAF è consentita, a domanda, l’opzione per transitare nel ruolo unico regionale e degli enti regionali di cui all’art. 2 comma 3 della L.R. 10/2005 nel rispetto dei diritti acquisiti di cui al comma 1.
4. Il restante personale di Abbanoa Spa transita negli organici dei nuovi soggetti gestori, una volta stipulate le convenzioni di gestione con le Autorità d’Ambito per l’affidamento del servizio idrico integrato.
Articolo 23
Contratto collettivo applicato.
1. Nelle more dell’applicazione del contratto collettivo individuato nei modi e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, l’ERAS applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regione – Enti.
2. La scelta definitiva del contratto collettivo, in base all’art. 2112 del codice civile e dell’art. 73 del Dlgs 152/2006, avverrà su base negoziale tra i rappresentanti legali dell’Ente e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza.
3. Per quanto concerne le situazioni previdenziali dei lavoratori dell’ex ESAF inseriti nei ruoli di Abbanoa SpA, sono fatte salve le situazioni giuridiche ed economiche maturate fino alla data di pubblicazione della presente legge e comunque è garantita loro l’iscrizione ai fini previdenziali all’INPDAP, per quanto concerne la situazione pensionistica, ed al FITQ regionale per quanto riguarda le situazioni del TFR/TFS e della previdenza integrativa.
4. Eventuali risorse necessarie al pareggio dei bilanci del sistema previdenziale integrativo dell’ex ESAF, saranno a carico del bilancio regionale attraverso apposita norma finanziaria.
Articolo 24
Disposizioni sul patrimonio
1. Il patrimonio conferito all’ERAS dalla Regione Autonoma della Sardegna è da intendersi patrimonio regionale dato in gestione all’Ente per le finalità istituzionali di cui all’art. 2.
Articolo 25
Contratto di servizio
1. Entro un anno dalla data di costituzione dell’ERAS, la Giunta regionale approva il contratto di servizio contenente le caratteristiche, i contenuti, i livelli qualitativi, la carta dei servizi che l’ Azienda deve garantire.
Articolo 26
Disposizioni transitorie
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nomina, a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, un Commissario straordinario per la gestione della fase di transizione relativa all’entrata in funzione dell’Ente. La nomina viene effettuata tra i candidati che dimostrino con apposito curriculum di essere in possesso di esperienza dirigenziale e di qualificata professionalità in relazione ai contenuti dell’incarico.
2. Dalla data della nomina, il Commissario assume le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’ERAS che, dalla stessa data, cessano dalla carica.
3. Il Commissario provvede agli adempimenti connessi alla fase di transizione e entro tre mesi dalla data della nomina predispone un piano di successione che deve essere approvato dalla Giunta regionale. All’attuazione dei trasferimenti previsti nel piano provvede il Presidente della Giunta regionale con propri decreti.
4. L’ERAS è formalmente costituita dalla data di adozione dei predetti decreti. Dalla stessa data è trasformata e quindi soppressa Abbanoa SpA .
5. Fino all’insediamento del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente le relative funzioni sono svolte dal Commissario straordinario di cui al primo comma, per un periodo non superiore a sei mesi dalla costituzione dell’Ente.
6. Il compenso spettante al Commissario è determinato dalla Giunta regionale all’atto della nomina con riferimento al trattamento economico previsto per funzioni similari ed in considerazione della complessità dell’incarico e delle responsabilità allo stesso connesse.
La relativa spesa, nelle more dell’avvio dell’Ente, graverà sul bilancio di Abbanoa SpA.
7. Fino alla stipula della convenzione di gestione da parte dell’Autorità d’Ambito, l’ERAS continua ad assicurare la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni convenzionati con Abbanoa SpA.
8. Fino alla effettiva attivazione dell’ERAS, Abbanoa SpA continua a gestire in via transitoria tutti i servizi affidatigli ai sensi della legge vigente.
9. Per l’intera durata del periodo transitorio, ed in ogni caso fino alla stipula delle convenzioni di gestione da parte delle costituende Autorità d’Ambito, all’ERAS, e comunque ad Abbanoa SpA, fino al completamento delle procedure di trasformazione, viene erogato un contributo a copertura dei maggiori oneri sostenuti per la gestione delle opere di interesse comunale ed intercomunale, derivanti dallo stato di vetustà delle medesime opere.
Articolo 27
Norma finanziaria
1. La presente legge e le relative norme di attuazione saranno notificate alla Commissione Europea in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia, ed entreranno in vigore successivamente all’espletamento delle relative procedure di autorizzazione.