2. I nuovi Stati membri adotteranno automaticamente l’euro dopo l’ingresso nell’UE?
No. Ci si attende tuttavia che introducano la moneta unica una volta soddisfatti i criteri di convergenza di Maastricht (cfr. domanda 4). A differenza della Danimarca e del Regno Unito, essi non hanno titolo all’esenzione per quanto concerne l’adozione dell’euro.
3. Quando è prevista l’introduzione dell’euro da parte dei nuovi Stati membri?
La Slovenia ha adottato l’euro come propria moneta il 1° gennaio 2007, per prima fra i nuovi Stati membri dell’UE. Non esiste un calendario predefinito, come è stato rilevato nella “Posizione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea su aspetti di politica del cambio relativi ai paesi aderenti” pubblicata il 18 dicembre 2003. L’adozione della moneta unica è subordinata al conseguimento di un elevato livello di convergenza economica sostenibile. L’adempimento di tale requisito è valutato dal Consiglio dell’UE sulla base dei rapporti stilati dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea. Questi rapporti, indicanti il grado in cui vengono soddisfatti i criteri di convergenza di Maastricht, sono predisposti almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro che intenda adottare l’euro.
4. In che cosa consistono i criteri di convergenza?
L’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro è subordinata al conseguimento di un elevato livello di convergenza economica sostenibile. L’adempimento di questo requisito viene valutato sulla base dei criteri di convergenza di Maastricht enunciati all’articolo 121 del Trattato che istituisce la Comunità europea e ulteriormente specificati in un protocollo allegato al Trattato stesso. Essi prevedono:
“Il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi”. Questa condizione è rispettata se “gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi”.
“La sostenibilità della situazione della finanza pubblica”. Ciò significa che gli Stati membri non devono presentare, al momento dell’esame, un disavanzo eccessivo; la decisione al riguardo spetta al Consiglio, sulla base dei seguenti parametri:
il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato non deve eccedere il 3%
il rapporto tra il debito pubblico e il PIL ai prezzi di mercato non deve essere superiore al 60%.
Nella valutazione dei requisiti di disciplina di bilancio si terrà, tuttavia, conto anche di altri elementi, quali i progressi compiuti nella riduzione degli squilibri dei conti pubblici e/o l’esistenza di fattori di carattere straordinario e temporaneo che alimentino tali squilibri. Al tempo stesso, gli Stati membri che presentano un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60% dovrebbero portarsi in linea con il livello di riferimento a un ritmo adeguato.
“Il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro”. Nel valutare l’adempimento di questo criterio si attribuisce particolare rilevanza al fatto che il tasso di cambio sia prossimo alla parità centrale nei confronti dell’euro, tenendo conto, al tempo stesso, di fattori che potrebbero averne determinato un apprezzamento. Nell’agosto 1993 i margini di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo sono stati ampliati dal ±2,25 al ±15%, rendendo meno chiaro il concetto di “margini normali di fluttuazione” stabiliti nel quadro del meccanismo. Inoltre, il 1° gennaio 1999 a quest’ultimo è subentrato un nuovo meccanismo di cambio per la Terza fase dell’UEM, nel cui ambito sono definite le parità centrali bilaterali delle valute partecipanti nei confronti dell’euro con una banda di oscillazione standard di ±15%. E di eventuali “gravi tensioni”.
“Livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza”. Ciò significa che “il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.”