CONFERIMENTO DEL TFR
La scelta va effettuata entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007. I lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2007 hanno tempo 6 mesi.
- Qual la data entro la quale i lavoratori dipendenti devono scegliere dove destinare il TFR?
Vale il principio del silenzio/assenso: il TFR viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.
- Cosa accade se il lavoratore non effettua alcuna scelta?
No.
- Dopo aver conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare si puo’ riportare il TFR in azienda?
Sì, in un qualsiasi momento.
- Chi ha lasciato il TFR in azienda può cambiare idea e trasferirlo a una forma di pensione complementare?
Il TFR gia accantonato in azienda continua ad essere gestito dal datore di lavoro. Le nuove norme riguardano esclusivamente il TFR che maturerà dal 1 gennaio 2007.
- Il TFR già maturato in azienda entro il 31.12.06 come viene trattato?
Nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Per aziende con 50 o più dipendenti il TFR maturando viene versato al fondo TFR gestito dall’INPS per conto dello stato.
- Se un lavoratore decide di non destinare il TFR maturando a una forma pensionistica, cosa accade?
In pratica non cambia nulla: il TFR da maturare è gestito dal fondo di categoria (ad es.INPS) e non più dall’azienda, ma continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.
- Se il lavoratore di un’azienda con oltre 50 dipendenti decide di non destinare il proprio TFR a una forma di previdenza complementare, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il TFR versato all’INPS. Il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all’INPS per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell’INPS.
- Se il TFR è versato all’INPS, a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione?
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, Inpdap per i lavoratori del settore pubblico).
- Quando il lavoratore si considera già occupato al 28.04.93?
Può scegliere tra:
- Quali possibilità ha il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e NON iscritto ad una forma di previdenza complementare?
a) conferimento totale o parziale (in base al contratto di categoria, almeno il 50%) al fondo pensione chiuso o ad una forma pensionistica individuale
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare. Il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’INPS.
Il lavoratore in questione non può conferire la quota di TFR ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale. Può scegliere invece tra:
- Quali possibilità ha il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
a) conferimento del TFR ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto
b) non conferire il TFR residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’INPS.
Anche in questo caso, scatta il meccanismo del conferimento tacito al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto.
- Cosa succede se un lavoratore già occupato al 28.04.93 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito al TFR maturando?
Può scegliere tra:
- Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al TFR maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
a) conferimento al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale
b) nessun conferimento ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il TFR resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all’INPS.
Il TFR viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell’accordo aziendale.
- Cosa succede se il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo non manifesta alcuna scelta?
Nulla perché non ha più TFR disponibile presso il datore di lavoro.
- Cosa deve fare un lavoratore occupato da dopo il 28.04.93 e già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
Il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Qualora non sia possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.
- Cosa succede al TFR del lavoratore che non manifesti alcuna scelta se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda?
Il lavoratore può decidere di destinare il proprio TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica individuale. Se il lavoratore non esprime alcuna volontà, il TFR viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS.
- Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
A raccogliere il TFR maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di un’esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore oppure per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.
- A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l’INPS?
No.
- Se si conferisce solo il TFR ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento.
- Se si conferisce al fondo pensione negoziale soltanto il TFR si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
No a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.
- Se si conferisce il TFR ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Il lavoratore può anche decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
- Se il lavoratore decide di contribuire, quanto deve versare?
No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del TFR oppure con il versamento sia del TFR che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
- Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il TFR?
Si.
- Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il TFR?
Il 1° luglio 2007 anche per il TFR riferito a periodi precedenti.
- Quando deve essere effettuato il primo versamento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?
Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
- Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari?
a) dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti
b) dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.
Ognimese.
- Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del TFR maturando al fondo INPS?




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