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Risultati da 1 a 10 di 37

Discussione: nuovo statuto sardegna

  1. #1
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    Predefinito nuovo statuto sardegna

    dopo aver letto il seguente titolo preliminare e l'inizio del titolo primo del nuovo statuto sardo così come è stato finora approvato dalla commissione per lo statuto del comitato Firma per la tua Sardgena, comitato promotore di un progetto di legge di iniziativa popolare,
    votate il sondaggio ed eventualmente dite la vostra anche se non siete sardi (giusto a titolo informativo).

    Testo del Titolo preliminare del nuovo Statuto
    www.statutosardegna.eu



    TITOLO PRELIMINARE
    Costituzione della Sardegna in Regione autonoma speciale
    La Nazione sarda
    Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare e il cielo territoriale, l’ambiente, la lingua, la cultura e l’eredità culturale materiale e immateriale della Sardegna costituiscono la Nazione sarda.

    In quanto Nazione, la Sardegna esercita il proprio autogoverno costituendosi in Regione autonoma speciale, in armonia con la Costituzione repubblicana e con la presente Carta fondamentale, e nel rispetto dei principi che si ispirano alla convivenza fra i popoli dell’Unione Europea.

    I poteri della Regione autonoma derivano dal popolo sardo e sono esercitati nel rispetto dello Costituzione sarda e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in armonia con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

    Il nucleo primo dell'autogoverno del suo popolo risiede nelle comunità insediatesi nel proprio territorio nel corso dei secoli.


    Il popolo sardo
    Il popolo sardo è l’insieme dei sardi residenti dentro e fuori dell’Isola, e di quanti si dichiarino appartenenti ad esso.

    La Regione sarda rafforza i vincoli culturali, sociali ed economici con le Comunità sarde fuori dell’Isola e presta loro la necessaria assistenza.

    La Regione disciplina con propria legge la partecipazione degli emigrati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento sardo.


    Regione autonoma
    La Regione autonoma è costituita dal Parlamento, dal Governo, dalla Consulta delle autonomie, dai Comuni, dalle Province.


    Quadro istituzionale
    La Regione autonoma è parte della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

    I rapporti fra la Regione autonoma e lo Stato centrale sono ispirati al principio della pari dignità istituzionale.

    La Regione autonoma è garante in Sardegna dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione italiana e universalmente rico*nosciuti.

    E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione per nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale o personale.

    In Sardegna, la nazionalità sarda per tutti i cittadini sardi, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza, è riconosciuta al pari della nazionalità italiana.

    L’acquisizione, conservazione e perdita della nazionalità sarda, al pari della sua tutela, è regolata con legge del Parlamento sardo che si conforma agli stessi requisiti richiesti dalle leggi dello Stato per la nazionalità italiana.


    La lingua
    La lingua propria della Sardegna è il sardo che, in quanto tale, è lingua ufficiale nel territorio della Regione autonoma. Al pari del sardo, l’italiano è lingua ufficiale. Tutti gli abitanti hanno diritto di conoscere e di usare entrambe le lingue.

    Nel territorio di Alghero, il catalano gode analogo riconoscimewnto di coufficialità sia con la lingua sarda sia con la lingua italiana.

    Al gallurese, al sassarese, al tarbarchino compete analoga tutela.

    Le istituzioni sarde garantiscono l’uso della lingua sarda e delle diverse lingue parlate nel suo territorio e adottano misure e strumenti necessari per assicurarne conoscenza e uso.


    Simboli della Sardegna
    La Sardegna è dotata di propri simboli che ne incarnano l’identità e ne regola l’uso con legge del proprio Parlamento.

    La bandiera della Sardegna è quella dei Quattro Mori: campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.

    Il giorno dell’approvazione della presente Carta è festa della Nazione Sarda.

    L’inno sardo è “ Su patriotu sardu a sos feudatàrios “.

    Il motto della Regione autonoma è: "Forza paris".

    Capitale
    La capitale della Sardegna è Cagliari che è anche sede permanente del Parlamento, del Governo, della Consulta delle autonomie.

    Azioni positive
    La Repubblica riconosce le cause storiche, economiche e politiche della disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni continentali, e si obbliga a garantire alla Regione autonoma, perché le ammini*stri, le risorse necessa*rie al suo benessere economico, sociale e culturale.





    TITOLO I
    La Regione autonoma di Sardegna

    CAPO I
    Poteri autonomisti


    Competenze
    La Regione autonoma ha esclusiva compe*tenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della so*lidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione Europea e gli obblighi internazionali.

    La regione non ha competenza in materia di:

    difesa del territorio della Repubblica,

    mo*neta,

    amministrazione della giustizia,

    rapporti diplomatici con stati terzi.


    Lo Stato non interferisce nelle materie di competenza della Regione Autonoma


    La Sardegna ha soggettività internazionale nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce la presente Costituzione.


    La Regione istituisce propri Uffici con gli Stati terzi e loro enti territoriali con i quali abbia interesse ad instaurare rapporti commerciali e culturali.

  2. #2
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    un nuovo stadio in sardegna ?


    e il vecchio e glorioso sant'elia che fine farà ?

  3. #3
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    Si può fare una legge di iniziativa popolare per le modifiche dello statuto delle regioni a statuto speciale?

  4. #4
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    evidentemente si...
    sinceramente non lo sapevo nemmeno io...

  5. #5
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    TITOLO I
    La Regione autonoma di Sardegna

    CAPO I
    Poteri autonomisti


    Competenze
    La Regione autonoma ha esclusiva compe*tenza e potestà legislativa nelle materie di proprio interesse, nel rispetto dei principi della sussidiarietà, della so*lidarietà fra i popoli europei e della leale collaborazione tra le nazionalità e le regioni che convivono nella Repubblica italiana, in armonia con la Costituzione repubblicana, le norme dell’Unione Europea e gli obblighi internazionali.

    La regione non ha competenza in materia di:

    difesa del territorio della Repubblica,

    mo*neta,

    amministrazione della giustizia,

    rapporti diplomatici con stati terzi.


    Lo Stato non interferisce nelle materie di competenza della Regione Autonoma


    La Sardegna ha soggettività internazionale nei rapporti con l’Unione europea secondo quanto stabilisce la presente Costituzione.


    La Regione istituisce propri Uffici con gli Stati terzi e loro enti territoriali con i quali abbia interesse ad instaurare rapporti commerciali e culturali.


    Credo che prima di arrivare a questo punto occorrera' modificare la Costituzione Italiana...alla quale il medesimo Statuto rinvia ma che con essa contrasta....

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da dies irae Visualizza Messaggio
    TITOLO I

    Credo che prima di arrivare a questo punto occorrera' modificare la Costituzione Italiana...alla quale il medesimo Statuto rinvia ma che con essa contrasta....
    in che senso? dov'è che contrasta?

  7. #7
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    Art. 116.

    Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

    La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

  8. #8
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    continuo a non vederci niente di anticostituzionale...

  9. #9
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    Art. 117.

    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    n) norme generali sull'istruzione;

    o) previdenza sociale;

    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

  10. #10
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    ebbene, questa bozza di statuto a me pare rispetti pienamente tutto questo...

 

 
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