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  1. #1
    Mitteleuropea di Trieste
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Località
    Free Territory of Trieste
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    Predefinito Il nuovo Statuto regionale

    Qui c'è la proposta per il nuovo statuto regionale.
    ------------------------------------
    PREAMBOLO
    IL FRIULI VENEZIA GIULIA,
    MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indicarono nell’unione di
    popoli e territori diversi il suo particolare cammino;
    FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l’autonomia speciale
    concessa, gli ha consentito di superare l’emarginazione sociale, le grandi migrazioni e
    gli eventi sismici;
    AFFERMA la propria identità e il solenne impegno a valorizzare le diverse culture e
    lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculiarità e ricchezza;
    DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all’Europa
    di oggi e di domani e passaggio verso l’area mediterranea, riafferma la volontà di
    perseguire, in armonia con i principi della Costituzione europea e della Costituzione
    della Repubblica italiana, il dialogo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni
    contermini, con le comunità di corregionali all’estero e con le minoranze presenti in
    Regione, nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;
    ADEGUA, all’indomani di una tappa storica nell’irreversibile percorso di unificazione
    europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale il proprio assetto istituzionale alle
    mutate condizioni sociali, politiche ed economiche nazionali e internazionali, al termine
    di un ampio coinvolgimento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunità
    regionale.
    <<Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region
    Friaul Julisch Venetien>>
    TITOLO I
    Elementi costitutivi
    Art. 1
    (Il Friuli Venezia Giulia)
    1. Il Friuli Venezia Giulia - Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina
    - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell’ordinamento comunitario.
    2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e
    sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.
    3. E’ compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma
    perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
    Art. 2
    (Territorio regionale)
    1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia,
    Pordenone, Trieste e Udine.
    2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo
    132, secondo comma, della Costituzione.
    3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
    4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle
    autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.
    Art. 3
    (Bandiera, stemma e gonfalone)
    1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la
    Regione ha una propria bandiera, un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
    Presidente della Regione, su conforme deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale.
    2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l’uso pubblico
    delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli Venezia Giulia.
    TITOLO II
    Principi fondamentali
    Art. 4
    (Parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione)
    1. E’ compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni
    ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l’eguaglianza nel godimento dei diritti.
    2. Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo
    e donna in ogni campo della vita sociale, economia e politica e in particolare nell’accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.
    3. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l’obiettivo della pari
    rappresentanza dei generi, promuove l’iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai principi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.
    4. Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con
    tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.
    5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai principi di accoglienza
    e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.
    Art. 5
    (Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero)
    1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio
    comune di tutti i suoi cittadini.
    2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti
    appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.
    3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l’uso delle
    lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.
    4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle
    Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefici previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.
    5. La Regione riconosce i corregionali all’estero quale componente
    fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d’origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all’estero.
    Art. 6
    (Tutela delle tradizioni storiche e culturali)
    1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e
    culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.
    Art. 7
    (Tutela e valorizzazione della montagna)
    1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale
    patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
    Art. 8
    (Tutela dell'ambiente e della natura)
    1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l’ambiente quale bene comune, preserva la
    biodiversità e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.
    2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizza l’elevata naturalità dell’ambiente
    montano.
    3. Il Friuli Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.
    Art. 9
    (Diritti e universalità delle garanzie sociali)
    1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza
    sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.
    2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l’infanzia e promuove la crescita e la
    partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.
    3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie
    sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.
    Art. 10
    (Sussidiarietà sociale)
    1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di
    sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l’autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l’associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.
    Art. 11
    (Sussidiarietà istituzionale)
    1. La Regione impronta la sua attività ai principi costituzionali di
    sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei principi di leale collaborazione e di responsabilità.
    Art. 12
    (Autonomie funzionali)
    1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce
    l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.
    Art. 13
    (Informazione e partecipazione)
    1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell’informazione
    e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all’informazione sull’attività legislativa e amministrativa.
    2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che
    rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.
    3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto
    regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso,secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.
    4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un
    Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.
    Art. 14
    (Istituti di garanzia)
    1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari
    opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.
    TITOLO III
    Rapporti con l'Unione europea ed esercizio del potere estero
    CAPO I
    Rapporti con l'Unione europea
    Art. 15
    (Relazioni con l'Unione europea)
    1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che
    riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
    2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione
    europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.
    3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione
    europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.
    Art. 16
    (Attuazione degli obblighi comunitari)
    1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle
    materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.
    Art. 17
    (Ricorsi)
    1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure
    stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:
    a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità
    europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
    b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità
    europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;
    c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado
    davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
    CAPO II
    Potere estero
    Art. 18
    (Attività internazionale)
    1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha
    competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di
    interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali
    all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.
    4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del
    presente articolo.
    Art. 19
    (Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale)
    1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione
    europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.
    2. La Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione
    transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.
    TITOLO IV
    Autonomie locali
    CAPO I
    Ordinamento delle autonomie locali
    Art. 20
    (Autonomia dei Comuni e delle Province)
    1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che
    disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.
    2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle
    autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.
    3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione
    alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorioregionale.
    4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la
    disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza,secondo i principi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.
    5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina
    organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.
    6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.
    Art. 21
    (Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione)
    1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la
    denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.
    2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere
    disposta con legge regionale.
    3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che
    succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.
    4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per
    l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.
    5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità
    montane per le finalità di cui all’articolo 7.
    6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra
    Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.
    CAPO II
    Funzioni delle autonomie locali
    Art. 22
    (Funzioni degli enti locali)
    1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i
    servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi conferite dalla legge regionale di cui all’articolo 23 e dalla legge dello Stato, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
    2. Le Province esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge
    regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.
    3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite
    dalla legge regionale di cui all'articolo 23.
    4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni conferite dalla legge
    regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.
    Art. 23
    (Conferimento di funzioni agli enti locali)
    1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle
    Comunità montane e alle Città metropolitane con legge regionale approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali espressa nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.
    Art. 24
    (Potere sostitutivo della Regione)
    1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi
    sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e
    ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.
    2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle
    autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.
    CAPO III
    Finanza locale
    Art. 25
    (Sistema di finanziamento delle autonomie locali)
    1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia
    finanziaria di entrata e di spesa.
    2. Al fine di assicurare certezza di risorse per l’esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all’arco temporale della programmazione regionale.
    3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle
    autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all’ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l’istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.
    4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi
    specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, alle Comunità
    montane e alle Città metropolitane contributi speciali.
    CAPO IV
    Consiglio delle autonomie locali
    Art. 26
    (Consiglio delle autonomie locali)
    1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di consultazione, di
    concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.
    2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di
    funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.
    Art. 27
    (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
    1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo
    Statuto e dalla legge regionale statutaria.
    2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere
    alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.
    TITOLO V
    Organi della Regione
    CAPO I
    Organi della Regione
    Art. 28
    (Organi della Regione)
    1. Sono organi della Regione: l’Assemblea legislativa regionale, il
    Presidente della Regione e la Giunta regionale.
    2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti
    fra gli organi della Regione.
    CAPO II
    Assemblea legislativa regionale
    Art. 29
    (Assemblea legislativa regionale)
    1. L’Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della
    comunità regionale.
    2. L’Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell’Assemblea.
    3. L’Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte
    di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
    Art. 30
    (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)
    1. All’Assemblea legislativa regionale è riconosciuta autonomia
    organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.
    2. Nell’ambito della propria autonomia, l’Assemblea legislativa regionale
    ha la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell’Assemblea legislativa regionale.
    Art. 31
    (Elezione dell’Assemblea legislativa regionale)
    1. L’Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
    2. L’Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni. Il
    quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
    3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.
    4. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in
    circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al
    numero degli abitanti.
    Art. 32
    (Consiglieri regionali)
    1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di
    mandato.
    2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i
    voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
    3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun
    Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di essere
    fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia". I Consiglieri regionali appartenenti a uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.
    4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l’espletamento del loro mandato.
    5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e
    incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.
    Art. 33
    (Elettorato attivo)
    1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli
    Venezia Giulia e i cittadini dell’Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.
    2. E’ riservata alla legge dello Stato la disciplina dell’iscrizione nelle liste
    elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all’Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.
    Art. 34
    (Elettorato passivo)
    1. Sono eleggibili all’Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che
    abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.
    Art. 35
    (Rappresentanza della minoranza slovena)
    1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione all’Assemblea legislativa
    regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.
    Art. 36
    (Rappresentanza di genere)
    1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso
    delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale.
    Art. 37
    (Presidente dell’Assemblea legislativa regionale)
    1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il
    maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti.
    A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
    2. Al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, un’indennità di carica.
    Art. 38
    (Regolamento dell’Assemblea legislativa regionale)
    1. L’Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a
    maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
    Art. 39
    (Statuto dell'opposizione)
    1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze
    assembleari.
    2. Il regolamento dell’Assemblea legislativa regionale ne disciplina le
    prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.
    Art. 40
    (Commissioni di inchiesta)
    1. L’Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di
    pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.
    Art. 41
    (Approvazione del bilancio e del conto consuntivo)
    1. L’Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di
    previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
    2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall’Assemblea legislativa
    regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
    3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
    4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di
    previsione.
    CAPO III
    Presidente della Regione e Giunta regionale
    Art. 42
    (Presidente della Regione)
    1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, attua gli indirizzi di
    politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i testi unici e i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.
    2. Il Presidente della Regione è membro dell’Assemblea legislativa
    regionale ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.
    3. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.
    Art. 43
    (Giunta regionale)
    1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli
    Assessori.
    2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di
    formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.
    3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge
    regionale, un’indennità di carica.
    CAPO IV
    Disposizioni comuni sugli organi della Regione
    Art. 44
    (Rapporti tra gli organi della Regione)
    1. L’Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
    del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.
    2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
    della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell’Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell’Assemblea legislativa
    regionale.
    Art. 45
    (Controllo dello Stato sugli organi della Regione)
    1. L’Assemblea legislativa regionale è sciolta quando abbia compiuto atti
    contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dall’Assemblea legislativa regionale,
    che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
    2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.
    3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
    4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del
    Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
    5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
    cittadini, eleggibili all’Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla
    ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.
    Art. 46
    (Proroga dei poteri degli organi della Regione)
    1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono
    prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e
    comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.
    2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento
    anticipato dell’Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.
    3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione
    delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
    TITOLO VI
    Fonti regionali
    Art. 47
    (Fonti regionali)
    1. Sono fonti regionali:
    a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;
    b) la legge regionale statutaria;
    c) la legge regionale;
    d) il referendum regionale;
    e) il testo unico regionale;
    f) il regolamento regionale.
    Art. 48
    (Leggi di revisione statutaria)
    1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla
    Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
    2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all’Assemblea
    legislativa regionale.
    3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o
    parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all’Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.
    4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall’Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi
    dei loro componenti.
    5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare
    regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
    6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare.
    7. Le disposizioni contenute nell'articolo 70, comma 4, possono essere
    modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.
    Art. 49
    (Legge regionale statutaria)
    1. L’Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto,
    la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.
    2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
    costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
    3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
    4. Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di
    legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.
    5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.
    6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il
    conseguimento dell’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell’intesa.
    Art. 50
    (Legge regionale)
    1. L’Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle
    materie di cui agli articoli 55, 56 e 57, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell’Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamenton comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Art. 51
    (Testo unico regionale)
    1. L’Assemblea legislativa regionale può delegare con legge alla Giunta
    regionale l’approvazione di testi unici con valore legislativo.
    2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve
    riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.
    3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.
    4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.
    Art. 52
    (Referendum regionali)
    1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
    2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
    a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;
    b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;
    c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso
    obbligatorio da norme dello Statuto.
    Art. 53
    (Regolamenti regionali)
    1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.
    Art. 54
    (Qualità delle fonti normative)
    1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.
    2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.
    TITOLO VII
    Potestà legislativa e regolamentare
    CAPO I
    Potestà legislativa e regolamentare
    Art. 55
    (Potestà legislativa esclusiva della Regione)
    1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
    dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell’articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:
    a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;
    b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;
    c) istruzione e formazione professionale, salva l’autonomia delle istituzioni
    scolastiche;
    d) asili nido e scuola per l’infanzia;
    e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
    formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
    f) definizione dell’offerta formativa aggiuntiva d’interesse specifico della
    Regione;
    g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle
    relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;
    h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingui;
    i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro
    insegnamento;
    j) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;
    k) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi
    pubblici;
    l) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi
    giudiziari e penitenziari;
    m) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi
    universitari e di ricerca avanzata;
    n) usi civici;
    o) impianto e tenuta dei libri fondiari;
    p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati,
    comprese le grandi strutture di vendita;
    q) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;
    r) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta
    dell’albo delle cooperative;
    s) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e
    termali;
    t) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;
    u) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche,
    comprese le grandi derivazioni;
    v) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di
    navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;
    w) porti e aeroporti turistici;
    x) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l’emittenza di
    interesse regionale;
    y) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;
    z) polizia amministrativa locale.
    2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti
    anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse
    devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.
    Art. 56
    (Potestà legislativa concorrente e potestà legislativa esclusiva dello Stato)
    1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e con
    l’osservanza dei limiti generali indicati nell’articolo 55, la Regione ha potestà nelle
    seguenti materie:
    a) commercio con l’estero e cooperazione internazionale;
    b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;
    c) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
    d) ordinamento delle professioni;
    e) ricerca scientifica e tecnologica;
    f) alimentazione e tutela dei consumatori;
    g) ordinamento sportivo;
    h) servizi di protezione civile;
    i) tutela del paesaggio;
    j) ordinamento dei porti e aeroporti;
    k) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi di sicurezza;
    l) ordinamento della comunicazione;
    m) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
    n) previdenza complementare e integrativa;
    o) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
    pubblica e del sistema tributario;
    p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e
    organizzazione di attività culturali.
    2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:
    a) immigrazione, relative all’accoglienza e all’assistenza degli immigrati,
    nonché all’inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri;
    le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l’ordine pubblico;
    b) istruzione, relative all’insegnamento delle lingue regionali e minoritarie eper l’integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;
    c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione
    degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche e
    delle infrastrutture promosse dall’Unione europea o dallo Stato;
    d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e
    coordinare gli interventi a essi rivolti;
    e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.
    3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la
    disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
    con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
    esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
    concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
    pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa
    locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
    amministrativa;
    k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
    civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    l) norme generali sull'istruzione;
    m) previdenza sociale;
    n) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    o) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
    statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla
    potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.
    Art. 57
    (Potestà legislativa attuativa e integrativa)
    1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le
    disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.
    Art. 58
    (Potestà regolamentare)
    1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
    esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.
    2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2, qualora la Regione eserciti
    le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.
    Art. 59
    (Principio di continuità)
    1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la
    Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.
    Art. 60
    (Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale)
    1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono
    adeguate ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.
    2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica,
    previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.
    3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di
    attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.
    Art. 61
    (Funzioni amministrative)
    1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha
    potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.
    2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua
    competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 76, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia
    della copertura finanziaria dei relativi oneri.
    CAPO II
    Formazione delle leggi regionali
    Art. 62
    (Iniziativa delle leggi regionali)
    1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro dell’Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.
    Art. 63
    (Esame dei progetti di legge)
    1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una
    Commissione e approvato dall’Assemblea legislativa regionale, articolo per articolo e con votazione finale.
    Art. 64
    (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
    1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la
    formula: <<L’Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della Regione
    promulga la seguente legge>>. Al testo della legge, segue la formula: <<La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.
    2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed
    entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
    3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Art. 65
    (Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge)
    1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto
    avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione
    di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della
    Regione.
    2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
    legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica.
    TITOLO VIII
    Amministrazione regionale
    Art. 66
    (Principi dell’attività amministrativa)
    1. L’attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di
    imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.
    Art. 67
    (Principi dell'organizzazione amministrativa)
    1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con
    regolamento sulla base dei principi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.
    2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio
    della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.
    Art. 68
    (Forme di partecipazione)
    1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione
    con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.
    2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione dell’Assemblea legislativa regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo.
    3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o
    amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
    4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell’economia, del
    lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.
    Art. 69
    (Controlli)
    1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è
    soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all’Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.
    2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
    3. L’Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche
    autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione
    finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in
    materia di contabilità pubblica.
    TITOLO IX
    Finanze, demanio e patrimonio
    Art. 70
    (Autonomia finanziaria)
    1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata edi spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i principi di coordinamento dellafinanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
    3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge
    regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suopatrimonio.
    4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati
    proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:
    a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle personegiuridiche;
    c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, e articolo 25bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma1, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
    d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella
    relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
    modificazioni;
    e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica
    consumata nel Friuli Venezia Giulia;
    f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
    g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di
    consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.
    5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al
    comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
    6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.
    7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
    investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso
    ricavate.
    8. Fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
    sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale, gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell’imposizione fiscale e tributaria il cui
    gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.
    9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell’imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione.
    Art. 71
    (Accertamento delle imposte)
    1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in
    compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    Art. 72
    (Demanio regionale)
    1. Costituiscono il demanio regionale:
    a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;
    b) le rade e i porti;
    c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
    materia.
    2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni
    connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.
    3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:
    a) le strade;
    b) gli aerodromi;
    c) gli acquedotti;
    d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
    e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
    f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio
    pubblico.
    4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano
    alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
    5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel
    territorio del Friuli Venezia Giulia.
    6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni
    di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.
    7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per
    l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.
    8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse
    nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.
    Art. 73
    (Patrimonio regionale)
    1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate
    all'articolo 72 costituiscono il patrimonio della Regione.
    2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
    a) le foreste;
    b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al
    proprietario del fondo;
    c) le fonti di acque minerali e termali;
    d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri
    beni destinati al pubblico servizio.
    3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello
    Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
    TITOLO X
    Rapporti con lo Stato e le altre Regioni
    Art. 74
    (Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)
    1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al
    principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.
    2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli
    articoli 55 e 56 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.
    3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli
    Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.
    4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei
    ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.
    5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre
    Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.
    6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di
    partecipazione dell’Assemblea legislativa regionale alle attività previste dal presente articolo.
    Art. 75
    (Decreti legislativi di attuazione dello Statuto)
    1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.
    Art. 76
    (Commissione paritetica)
    1. E' istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e
    Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
    2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dall’Assemblea legislativa regionale.
    3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
    4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla
    legge regionale statutaria.
    5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, esercita le seguenti
    competenze:
    a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;
    b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del
    conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;
    c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del
    Prefetto in capo alla Regione;
    d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la
    Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    Art. 77
    (Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia)
    1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel
    Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    Art. 78
    (Potere sostitutivo dello Stato)
    1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinate da decreti legislativi di attuazione dello
    Statuto.
    TITOLO XI
    Norme finali e transitorie
    Art. 79
    (Commissario del Governo)
    1. E' soppresso il Commissario del Governo nella Regione.
    2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento
    dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.
    Art. 80
    (Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali)
    1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
    Art. 81
    (Norme transitorie e finali)
    1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione
    dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.
    2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 si applicano a partire dal rinnovo
    della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
    3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali
    statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
    4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
    5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti
    dall'articolo 75, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
    6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie
    locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.
    7. L’uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti
    titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.
    Art. 82
    (Abrogazioni)
    1. Sono abrogati:
    a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e
    integrazioni;
    b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2.
    2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di
    cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 70, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.
    Art. 83
    (Redazione del testo dello Statuto)
    1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana,
    slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.

    Il vecchio statuto

  2. #2
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    Di seguito il resoconto delle discussioni in Commissione parlamentare...
    ................................
    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Mercoledì 20 dicembre 2006
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller,
    C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Esame e rinvio).
    La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nell'avviare l'esame dei provvedimenti in titolo, ritiene necessario svolgere alcune riflessioni di metodo, che concernono le modalità complessive con le quali, a suo avviso, è opportuno svolgere un confronto parlamentare nella materia da essi trattata.
    In primo luogo ricorda che, in materia di procedimento di revisione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge costituzionale volte ad introdurre l'istituto dell'intesa; in proposito osserva come, da parte delle stesse regioni ad
    autonomia speciale, tale istituto sia considerato come espressione di un rapporto di tipo confederale e di natura sostanzialmente pattizia che intercorrerebbe tra lo Stato e le regioni medesime. Al riguardo, rileva che tale interpretazione sembra fondarsi su una lettura del dettato costituzionale che
    si basa piuttosto sull'articolo 114, da cui si fa derivare la equiordinazione tra lo Stato e le regioni, che non sull'articolo 5, che sancisce il principio di unità della Repubblica o sulla stessa definizione di autonomia speciale di cui all'articolo 116 della Costituzione.
    Quanto alle modalità di esame del provvedimento, ritiene necessario tener conto del fatto che sono in fase di presentazione analoghe iniziative anche da parte di altre regioni ad autonomia speciale: è evidente che le scelte che la Commissione potrebbe adottare con riferimento allo statuto della regione Friuli- Venezia Giulia dovrebbero essere confermate anche per le altre autonomie speciali.
    Attesa, inoltre, la rilevanza politico-costituzionale della materia, ritiene che sarebbe opportuno verificare, in via informale, quali siano gli orientamenti in materia anche della omologa Commissione del Senato, al fine di evitare che nel corso del procedimento legislativo possano emergere orientamenti potenzialmente divergenti: al riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di
    procedere a una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione della Camera e della 1a Commissione del Senato, al fine di individuare un metodo condiviso per procedere nell'esame di questioni così delicate.
    Ricorda inoltre come in sede di programmazione dei lavori della Commissione si fosse inizialmente ritenuto opportuno soprassedere sull'esame delle proposte di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, in attesa che fosse definita la nuova procedura per la modifica degli stessi; la decisione di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame dei provvedimenti in titolo dipende tuttavia dal fatto che sia il presidente della regione Friuli Venezia Giulia sia il presidente del Consiglio regionale della regione medesima hanno chiesto che si proceda all'esame della proposta di legge presentata dal consiglio regionale sulla base della procedura vigente.
    Venendo al merito del provvedimenti in titolo, e limitandosi agli aspetti costituzionalmente più rilevanti, osserva che alcune disposizioni della proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale recano l'enunciazione di principi fondamentali già contenuti nella Carta costituzionale, secondo un
    meccanismo di sostanziale ripetizione: si riferisce, ad esempio, all'articolo 4, che al comma 1 stabilisce che è «compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti»; mentre al comma 4 prevede, tra l'altro, che il Friuli Venezia Giulia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». In secondo luogo segnala che le proposte C. 519, C. 1816 e C. 1166 contengono disposizioni in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regione e sul federalismo fiscale: la proposta C. 519, ad esempio, riproduce, all'articolo 56, comma 3, le materie
    di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, scelta che appare ispirata a una concezione paritaria e negoziale del rapporto tra Stato e regioni ad autonomia speciale. Analogamente, fa osservare come l'articolo 70 della stessa proposta di legge
    rechi di fatto norme di attuazione del federalismo fiscale con riferimento a tale regione, in assenza di una corinzie generale.
    Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa osservare che le regioni ad autonomia speciale godono già di un particolare grado di federalismo fiscale, più avanzato rispetto a quello delle altre regioni; peraltro, ritiene che sarebbe necessario valutare tali interventi nell'ambito di una cornice comune.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa rilevare la delicatezza della questione, in quanto potrebbe risultare problematico l'assetto derivante da una definizione per via pattizia e regione per regione delle questioni esposte. Ricorda inoltre che le proposte in titolo contengono alcune disposizioni in materia di sistema delle fonti regionali e degli enti locali, in materia di qualità della legislazione regionale nonché in materia di commissione paritetica tra Stato e regione.
    Conclusivamente, fa presente l'opportunità che la Commissione svolga una prima riflessione sulla materia, al fine di acquisire l'orientamento di tutti i gruppi sulle principali questioni problematiche da lui evidenziate. Successivamente potrebbero essere avviata, in via informale, una sede di
    confronto comune con la 1a Commissione del Senato sui profili di metodo; questa fase di confronto preliminare potrebbe quindi includere anche una audizione dei rappresentanti della regione interessata ed eventualmente delle altre regioni ad autonomia speciale.
    Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che, alla luce del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, sarebbe utile individuare una cornice comune in cui inserire le modificazioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Si chiede altresì se l'eventuale riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni possa concludersi con
    l'adozione di un atto di indirizzo per il seguito dei lavori in materia.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che occorra soprattutto pervenire alla definizione di una posizione di natura prettamente politica. Osserva comunque che questi profili saranno valutati nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, già prevista per la giornata di domani; in tale sede. Nessun altro chiedendo di intervenire,
    rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
    La seduta termina alle 12.15.

    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Martedì 10 luglio 2007
    Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
    C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller,
    C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2006.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, informa la Commissione di avere incontrato, in qualità di relatore, nell'ambito di riunioni informali, alcuni esperti di questioni connesse agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, nonché i rappresentanti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, al fine di approfondire alcune questioni connesse al testo della proposta di Statuto presentata dal predetto Consiglio regionale.
    In particolare, informa di aver incontrato nella giornata di ieri i rappresentanti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale, per discutere con loro di alcuni punti delicati della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale stesso.
    Ha in particolare fatto presente che anche le altre regioni ad autonomia speciale stanno per presentare iniziative di riforma statutaria, per cui si rende necessario per il Parlamento riflettere attentamente sulle scelte da farsi con riferimento al Friuli Venezia Giulia, in quanto queste non potrebbero poi non essere confermate anche per le altre autonomie speciali.
    Soffermandosi quindi sugli aspetti costituzionalmente più rilevanti, fa presente di aver segnalato, in particolare, che alcune disposizioni della citata proposta di legge recano l'enunciazione di principi fondamentali già contenuti nella Costituzione, sostanzialmente ripetendoli.
    Fa quindi presente di avere segnalato che la formulazione delle disposizioni in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regione appare ispirata a una concezione paritaria e negoziale del loro rapporto: in particolare, all'articolo 56, comma 3, la proposta di legge C. 519 elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato, in qualche modo sovrapponendosi al disposto di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Lo stesso può dirsi per le disposizioni in materia finanziaria: l'articolo 70 della proposta di legge reca di fatto norme di attuazione del federalismo fiscale con riferimento alla regione, nella perdurante assenza di una cornice generale di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Segnala quindi la delicatezza della questione, osservando che potrebbe risultare problematico un assetto derivante da una definizione delle questioni per via pattizia e regione per regione.
    Oltre a tali questioni, già espressamente sollevate nella sua relazione introduttiva, ha richiamato l'attenzione dei rappresentanti dei gruppi consiliari sulla presenza di un Preambolo, che, al di là delle ovvie difficoltà tecniche derivanti dalla collocazione esterna all'articolato, conferisce un
    carattere «identitario» allo Statuto proposto, il quale, pur presentandosi come legge costituzionale e quindi atto del Parlamento nazionale, nella sostanza si dichiara atto identitario della comunità e dell'assemblea regionale, che il Parlamento nazionale può soltanto «approvare». Ricorda infatti che
    l'articolo 116, primo comma, della Costituzione stabilisce che gli statuti speciali sono «adottati» con legge costituzionale.
    Per quanto riguarda la definizione delle competenze legislative, ha evidenziato la necessità di riflettere anche sulla «clausola di miglior trattamento» ricavabile dall'articolo 10 della legge di riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di recepirla in forma non equivoca e di rendere coerenti le definizioni di materie e oggetti presenti nella Costituzione con quelle presenti nella
    proposta di statuto: la questione è tanto più delicata in quanto anche la ripartizione di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione è oggi in fase di ripensamento e revisione.
    Si sofferma quindi sull'attribuzione al Consiglio delle autonomie locali di funzioni che vanno ben oltre la natura e le attribuzioni di «organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali» ai sensi dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione. In particolare, manifesta perplessità in ordine
    all'istituto dell'intesa, previsto per l'iter legislativo regionale agli articoli 23, 24, 25, comma 3, che potrebbe trasformarsi in un potere di intervento diretto o di veto: al riguardo osserva che è dubbio che lo statuto speciale configuri una potestà legislativa della quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali o un potere che condizioni quello attribuito dalla Costituzione al Consiglio
    regionale. In relazione alla procedura per le successive modifiche allo statuto di cui all'articolo 48, segnala che le procedure di modifica degli statuti sono state già definite dal provvedimento in materia C. 203 ed abbinate, che la Commissione ha licenziato per l'Assemblea nella seduta del 5 luglio 2007.
    Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che, se non viene definita la modalità di elezione del presidente della regione, non è possibile stabilire se il Consiglio debba oppure non debba decadere in caso di decadenza o di dimissioni del presidente stesso. È infatti evidente che, se il presidente è eletto a suffragio diretto dal corpo elettorale regionale, l'assemblea legislativa dovrà essere necessariamente essere sciolta qualora il presidente venga meno.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiarisce che la proposta di Statuto presentata dal Consiglio del Friuli Venezia Giulia si limita a prevedere che, se il presidente della regione è eletto a suffragio diretto, allora, qualora venga meno, l'assemblea legislativa si scioglie; se invece, secondo il modello assembleare, il presidente è designato dal Consiglio, questo permane in carica anche nel caso di decadenza o di dimissioni del presidente stesso. Per la concreta modalità di individuazione del presidente della regione, la proposta di Statuto rinvia quindi alla legge statutaria. Al riguardo, fa presente che si tratta di un punto politicamente controverso, ricordando come i gruppi di Forza Italia e della Lega abbiano presentato proposte di statuto (C. 1166 e C. 1816) che prevedono l'elezione diretta del presidente della regione.
    Riferisce poi di aver richiamato l'attenzione dei rappresentati dei gruppi consiliari, nel corso dell'incontro citato, sul fatto che la previsione di un referendum confermativo regionale sulle riforme statutarie è in contrasto con la disciplina in materia di procedura di revisione degli statuti delle regioni a statuto speciale prevista dal provvedimento in materia recentemente approvato dalla Commissione (testo unificato C. 203 e abbinate).
    Marco BOATO (Verdi) ritiene che il referendum confermativo debba ritenersi escluso anche in considerazione del fatto che la legge costituzionale n. 2 del 2001, nel modificare gli statuti speciali per prevedere l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, non lo ha previsto.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte infine di aver scritto al Presidente della Camera ai fini della tempestiva trasmissione, per il tramite del Governo, al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia delle proposte di legge costituzionale C. 840, C. 1166 e C. 1816 per l'espressione del necessario parere su di esse da parte del Consiglio regionale stesso. Al riguardo fa presente che alcuni rappresentanti dei gruppi consiliari regionali hanno espresso l'auspicio che il provvedimento in esame concluda il suo iter prima del 31 gennaio 2008, quando ricorrerà il quarantacinquesimo anniversario dell'attuale Statuto del 1963. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Mercoledì 11 luglio 2007
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
    C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller,
    C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Rinvio del seguito dell'esame).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2007.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Giovedì 12 luglio 2007
    Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
    C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller,
    C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2007.
    Gino SPERANDIO (RC-SE) ritiene opportuna un'attenta riflessione sul provvedimento in esame, considerato che è la prima volta che si modifica uno statuto di autonomia speciale e che le decisioni che saranno assunte costituiranno inevitabilmente un riferimento e un precedente in occasione della
    modifica degli altri statuti speciali. Premesso quindi che si riserva di intervenire più in dettaglio nel prosieguo dei lavori e dopo aver espresso una preferenza per la proposta di riforma statutaria formulata dal Consiglio regionale rispetto alle altre in titolo, evidenzia la necessità di assicurare il
    necessario coordinamento tra la legislazione regionale e quella statale, nel rispetto delle istanze di autonomia rappresentate dalle regioni.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, assicura al deputato Sperandio che è stata sua cura, in qualità di relatore sul provvedimento, incontrare, tra gli altri, i rappresentanti dei gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia, in modo da potersi confrontare con loro in ordine ad alcuni punti critici del testo di riforma proposto dal Consiglio regionale stesso. Ricorda inoltre che è stata trasmessa al Governo, affinché la inoltri al Consiglio regionale, la richiesta di parere sulle altre proposte di legge costituzionale in titolo, vale a dire le proposte C. 840, C. 1166 e C. 1816, secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
    CAMERA DEI DEPUTATI
    XV LEGISLATURA
    I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Resoconto di martedì 23 ottobre 2007
    Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi. (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2007.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato), che illustra. Al riguardo fa presente che la materia in discussione si caratterizza per l'elevata delicatezza politico-istituzionale in quanto alcune opzioni che saranno assunte relativamente allo Statuto della regione Friuli Venezia-Giulia dovranno essere necessariamente tenute presenti anche per la definizione degli Statuti della altre regioni ad ordinamento speciale. Si tratta, in sostanza, di trovare un punto di equilibrio tra la disciplina proposta dai Consigli regionali e le relative disposizioni già presenti nel testo della Costituzione, evitando duplicazioni di norme. Per quanto concerne la proposta di testo unificato da lui presentata, osserva che, rispetto al testo della proposta di legge C. 519, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato espunto il preambolo che, essendo privo di autonomo contenuto normativo, non fa parte dell'articolato. Si sofferma quindi sull'attribuzione delle competenze legislative alla regione Friuli Venezia-Giulia, disciplinata dagli articoli 53 e seguenti della proposta di testo unificato. Si tratta di una questione che assume significativa rilevanza politico-istituzionale e rispetto alla quale ritiene opportuno acquisire l'orientamento del Governo. In proposito fa presente che si deve decidere se sia più opportuno prevedere che gli Statuti elenchino dettagliatamente le materie oggetto delle competenze legislative regionali o se, invece, non sia meglio prevedere un espresso rinvio all'articolo 117 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che è imminente l'avvio dell'esame dei progetti di legge costituzionale di riforma dello stesso articolo 117. Ricorda, infine, che il prossimo 31 gennaio 2008 ricorre il quarantacinquesimo anniversario dello Statuto della regione Friuli Venezia-Giulia, che fu adottato con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, e che i rappresentanti regionali hanno pertanto espresso l'auspicio che entro tale data intervenga la prima deliberazione della Camera sulla riforma statutaria. Invita quindi i deputati a pronunciarsi in ordine alla opportunità o meno di adottare in questa sede la proposta di testo unificato da lui presentata quale testo base per il seguito dell'esame.
    Marco BOATO (Verdi), dopo aver ringraziato il presidente Violante per il lavoro svolto in qualità di relatore, dichiara che, in considerazione della delicatezza della materia recata dal provvedimento in esame, sarebbe a suo avviso opportuno rinviare alla prossima settimana l'adozione della proposta di testo unificato quale testo base.
    I deputati Gianclaudio BRESSA (Ulivo) e Franco RUSSO (RC-SE) concordano con il deputato Boato.
    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Martedì 13 novembre 2007
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost.
    Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2007.
    Manlio CONTENTO (AN), si sofferma sulle ragioni che furono alla base della particolare autonomia concessa dalla Costituzione al Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 116. Ricorda che all'inizio non era previsto che il Friuli godesse di un'autonomia speciale. La questione di una possibile autonomia del Friuli fu prospettata dal deputato Fuschini, il quale si fece interprete di una richiesta avanzata dagli enti che facevano capo alla Camera di commercio di Udine e che miravano alla costituzione di una distinta regione Friuli, cui si dovevano aggiungere i comuni, che sarebbero rimasti all'Italia, delle province di Gorizia e Trieste. A sostegno della richiesta venivano evidenziate ragioni diverse, principalmente di carattere economico, geografico, finanziario e politico. Nel
    dicembre del 1946 la sottocommissione approvò l'istituzione di una regione friulana formata dalle terre giuliane che sarebbero rimaste all'Italia. Nel corso del dibattito il tema della lingua fu invocato più per denotare una caratteristica che differenziava il Friuli dal vicino Veneto che non per motivare
    la richiesta dell'autonomia speciale, e ciò anche se in commissione vi fu qualche accenno ad una sorta di comunanza delle regioni di confine «mistilingue». Tale accenno era però riferito sempre alla differenziazione tra friulani e veneti, tant'è che emerse ancora una volta che la richiesta friulana era rivolta ad ottenere il riconoscimento regionale più ancora che quello speciale. Il 27 giugno 1947, infine, l'assemblea approvò il testo del futuro articolo 116 della Costituzione includendo il Friuli-Venezia Giulia tra le regioni a statuto speciale. Ricorda che vi fu un tentativo di rimettere in discussione l'autonomia speciale del Friuli e che si giunse, infine, ad una soluzione di compromesso: quella che dette vita alla X disposizione
    transitoria, la quale prevedeva che, fino all'approvazione dello statuto, alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicassero provvisoriamente le norme generali del titolo quinto, parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità all'articolo 6 della Costituzione.
    Durante la discussione vi fu anche chi osservò che la disposizione transitoria aveva corretto l'errore in cui era stata indotta l'Assemblea quando aveva attribuito l'autonomia speciale al Friuli sebbene la regione non avesse una popolazione mistilingue. Il dibattito si riaccese soltanto sul finire degli anni
    '50, quando in Parlamento iniziò il confronto sulle proposte di legge costituzionale volte a dar corpo all'autonomia speciale del Friuli. Lo scontro politico non si concentrò però sulla questione linguistica friulana, ma sull'opportunità o meno di perseguire la scelta regionalista e, per quanto
    concerne il Friuli, sulla questione se della tutela della minoranza slovena dovesse occuparsi lo statuto o non dovesse invece ritenersi sufficiente la norma costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, essendo questo un compito più propriamente statale che regionale.
    Aggiunge che, paradossalmente, l'aspet to di maggiore rilievo nel dibattito parlamentare fu la contrapposizione tra Udine e Trieste, al punto che sulla scelta del capoluogo regionale si accesero contrasti tra partiti e tra parlamentari dello stesso gruppo. Alcune proposte di statuto tendevano
    addirittura a marcare ancor più la differenza tra l'area friulana e quella triestina, ad esempio prevedendo una forma di autonomia differenziata per quest'ultima. Pur presente, quindi, la questione della minoranza linguistica non fu il motivo propulsore e principale dell'autonomia concessa al Friuli-Venezia Giulia, come evidenziò il senatore Tessitori, nella seduta del 12 ottobre
    1962, e come provano anche altri documenti dell'epoca, e la presenza della minoranza linguistica slovena fu soltanto uno dei motivi, ma non il principale, del riconoscimento dell'autonomia speciale al Friuli- Venezia Giulia. Anzi la molla più potente fu senza dubbio la spinta della classe politica
    friulana volta a tentare di evitare che, in una prospettiva revisionista, il Friuli potesse vedere stravolte le proprie caratteristiche sociali ed economiche e finisse per formare un tratto indistinto in un'entità regionale veneto-giuliana o semplicemente veneta. Che il confronto vedesse in gioco,
    prima di tutto, il ruolo delle due aree politiche e territoriali più importanti, cioè quella udinese e quella triestina, si ricava apertamente, a suo parere, oltre che dal dibattito in Parlamento, dal contenuto della legge costituzionale. Se, infatti, il dibattito sull'autonomia speciale è completamente
    condizionato dalle questioni connesse al memorandum di Londra, alla divisione delle terre giuliane tra zona A e zona B, alla rivendicazione di quest'ultima, al rapporto con la vicina Jugoslavia ed alle preoccupazioni avanzate, a questo proposito, da alcuni partiti, resta significativa, sul piano politico,
    la difficoltà di trovare un compromesso accettabile tra il Friuli e la città di Trieste. Anche la ripartizione delle circoscrizioni elettorali, riassunta nel vigente articolo 13 dello statuto speciale, conferma la ricerca di questo difficile equilibrio: fu infatti voluta per favorire la nascita di una
    nuova provincia, quella di Pordenone, auspicata più dall'area triestina che non da quella udinese.
    Sottolinea, quindi, che le ragioni storico-politiche dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia risiedono nell'iniziativa dei friulani per vedere riconosciuta la propria diversità attraverso l'istituto regionale e si attuano attraverso un complesso confronto sulla legge costituzionale nel
    quale la questione della minoranza linguistica assume un ruolo secondario rispetto a quella della ricerca di un equilibrio territoriale considerato fondamentale per gli interessi della futura regione Friuli- Venezia Giulia.
    Venendo alla proposta di nuovo statuto presentata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ed alla proposta di testo unificato presentata dal relatore, rileva che esse si basano su un'impostazione del tutto diversa: non si ispirano più, infatti, all'esigenza dell'equilibrio territoriale, ma richiamano espressamente l'esistenza di minoranze etnico-linguistiche. Osserva poi che, anche nel dettaglio, vi sono diversi aspetti che meriterebbero una valutazione approfondita da parte della Commissione. Innanzitutto, nota che il Consiglio regionale, nell'esprimere il parere di competenza sulle proposte di legge di riforma statutaria, si è in sostanza limitato a ribadire la propria proposta di
    riforma, approvata a maggioranza, senza in alcun modo motivare le ragioni della preferenza rispetto alle altre proposte di riforma, né in generale né sui singoli punti. Tale modo di procedere lede, a suo avviso, il precetto costituzionale della leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, la quale avrebbe imposto alla regione di motivare il proprio parere.
    Sottolinea poi il problema dell'esistenza di parti della proposta di statuto le quali riproducono previsioni della Costituzione o insistono sullo stesso oggetto, con tutte le difficoltà che ne conseguono, atteso che, delle due l'una, o le parti comuni sono conformi, e allora la ripetizione nello
    statuto è superflua, oppure sono discordi, e allora lo statuto è in contrasto con la costituzione.
    Esprime poi forti perplessità in relazione al procedimento legislativo regionale, ed in particolare alla previsione dell'intesa con le autonomie locali, rilevando come questo possa trasformarsi in una fattore di contrasto con l'architettura della Costituzione: mentre questa ha infatti attribuito il potere
    legislativo regionale al consiglio regionale, la proposta in esame prevede l'intesa con il consiglio delle autonomie locali, vale a dire un significativo potere di condizionamento degli enti locali sul consiglio regionale.
    Quanto poi alla diversità linguistica, evidenzia il rischio di rafforzare o stimolare iniziative dirette a mettere in discussione l'unità regionale e l'equilibrio raggiunto con lo Statuto del 1963, ricordando come il vigente statuto non attribuisca alla regione il compito di tutelare le minoranze linguistiche, lasciandolo, com'è giusto, allo Stato.
    Si sofferma poi sul tema dei rapporti internazionali e con l'Unione europea della regione: dopo aver ricordato il quadro normativo unitario delineato dal legislatore costituzionale in sede di riforma dell'articolo 117 della Costituzione, chiede quale sia la ragionevolezza di prevedere un ambito di intervento autonomo della regione Friuli al di fuori di questo quadro comune costituzionale.
    Luciano VIOLANTE, presidente, considerato che l'Assemblea è convocata alle 10.30 per ascoltare l'informativa urgente del Ministro dell'interno sulla vicenda dell'uccisione di Gabriele Sandri e sugli incidenti che ne sono seguiti, invita il deputato Contento a sospendere il proprio intervento, per riprenderlo nella prossima seduta.
    Manlio CONTENTO (AN), consente a sospendere il proprio intervento.
    Luciano VIOLANTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
    La seduta termina alle 10.30.
    SEDE REFERENTE
    Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.
    La seduta comincia alle 12.55.
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost.
    Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.
    Manlio CONTENTO (AN), riprendendo il filo del proprio intervento, interrotto nella seduta antimeridiana, esprime perplessità sull'ipotesi di consentire la formazione di città metropolitane per iniziativa della regione, considerando che deve spettare allo Stato l'individuazione delle condizioni
    che rendono opportuno istituire tale tipo di ente. Esprime altresì forte perplessità sul frequente rinvio, da parte dello Statuto, alla legge statutaria: fa presente che, attraverso questo espediente, la determinazione degli aspetti più rilevanti dell'ordinamento regionale viene rimessa alle maggioranze politiche del momento. Fa riferimento, in particolare, alle modalità di elezione del presidente della regione ed al conseguente regime della mozione di sfiducia. Ritiene, al riguardo, che tali profili debbano essere trattati direttamente dallo statuto.
    Quanto, infine, alla procedura di modifica dello statuto, si dice convinto della necessità di prevedere un procedimento di revisione degli statuti speciali uniforme e valido per tutte le regioni ad autonomia differenziata. In particolare, occorre un procedimento più spedito e non incentrato sul
    principio pattizio, essendo di tutta evidenza che deve residuare allo Stato la possibilità di prevalere, in caso di discordanza, sulla regione.
    In conclusione, esprime l'auspicio che gli aspetti da lui sottolineati possano essere fatti oggetto di più attenta valutazione da parte della Commissione.
    Luciano VIOLANTE, presidente, considerato che deve ancora riunirsi il Comitato permanente per i pareri e che alle 14 iniziano i lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
    La seduta termina alle 13.10.

    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Mercoledì 14 novembre 2007
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost.
    Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2007.
    Roberto MENIA (AN) si dichiara preliminarmente contrario alla stessa opportunità di dare luogo all'esame del provvedimento in oggetto, che reca la complessiva riforma dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di una «riscrittura», fondata su presupposti sbagliati se non proprio falsi e
    puramente ideologici, e non certo di un «adeguamento» dovuto ai mutati tempi o esigenze.
    Si sofferma quindi su alcune questioni di merito e di metodo. In particolare fa presente che la proposta di legge costituzionale C. 519, trasmessa dalla Regione, è tutt'altro che condivisa, trattandosi di un testo approvato dalla sola maggioranza politica oggi al governo regionale, la cui scadenza è prevista per la prossima primavera: è questa la vera urgenza alla base delle richieste
    rivolte a questa Commissione di accelerare l'esame del provvedimento, e non certo quella, pretestuosamente utilizzata, di celebrare il quarantacinquesimo anniversario dello Statuto speciale il prossimo 31 gennaio 2008.
    L'esame di questo provvedimento andrebbe affrontato nel quadro generale della rivisitazione delle autonomie speciali o, meglio ancora, di tutte le autonomie regionali nel quadro di un rinnovato patto costituzionale generale e condiviso, che chiuda la stagione delle modifiche costituzionali fatte a
    colpi di maggioranza. A sostegno di tale tesi ricorda che lo stesso presidente Violante ha affermato, nel corso della seduta del 20 dicembre 2006, che sono in corso analoghe iniziative anche da parte di altre regioni ad autonomia speciale ed è evidente che le scelte che la Commissione potrebbe adottare con riferimento allo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia dovrebbero essere confermate anche per le altre autonomie speciali.
    Il nuovo Statuto proposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia sconta innanzitutto il limite di peccare di presunzione. Si tratta innanzitutto della presunzione di una piccola regione, di poco più di un milione di abitanti, di affermare un'identità paritaria rispetto a quello dello Stato, come si evince
    dall'affermazione di una presunta natura pattizia dello Statuto, falsa quarantacinque anni fa come oggi, così pure della presunzione di poter svolgere una propria politica estera, di fatto svincolata da quello della Stato, come si evince dai poteri che vorrebbe autoconferire in capo al suo presidente.
    Questa caratteristica trova ulteriore conferma nella presunzione di volere riscriversi una propria Costituzione, che appare per lo più una «parodia» della nostra Costituzione, con l'enunciazione e la ripetizione di contenuti, riveduti e corretti, dei principi fondamentali già contenuti nella Carta costituzionale. Più in particolare, sottolinea la presunzione di volere affermare un'identità regionale, di natura totalmente ideologica, basata sulle differenze linguistiche, per lo più presunte. Al riguardo ritiene illuminante quanto dichiara il «preambolo», contenuto nella proposta di legge C. 519, a suo
    parere costituzionalmente illegittimo e comunque opportunamente espunto dal relatore nella proposta di testo base.
    In sostanza, ritiene che la proposta di legge in questione abbia disegnato una regione «apolide», fondata su lingue e identità diverse, come si evince dalla lettura dell'articolo 1, che reca la denominazione della regione in quattro lingue, quando invece la sua specialità si affermò proprio a seguito della sua appartenenza nazionale e delle vicende postbelliche del confine orientale.
    Ricorda in proposito che l'Assemblea Costituente approvò il testo di quello che sarebbe diventato l'articolo 116 della Costituzione con l'inclusione del Friuli-Venezia Giulia, che sarebbe stata elevata a regione a statuto speciale nel 1963, nella seduta del 27 giugno 1947. Si era allora all'indomani della firma del Trattato di pace, che ebbe luogo il 10 febbraio 1947 e che non era ancora esecutivo: con esso l'Italia cedeva, ad est, alla Jugoslavia, Zara, Fiume e il Carnaro, l'Istria con la gran parte della provincia di Pola, parte delle province di Trieste e Gorizia. Si istituiva il Territorio libero di Trieste, comprendente la città (zona A), sotto l'amministrazione provvisoria angloamericana, e la
    zona nordoccidentale dell'Istria (zona B), sotto l'amministrazione provvisoria jugoslava. In pratica si immaginava allora di creare la regione Friuli-Venezia Giulia riunendo ciò che restava della Venezia Giulia «storica» ed il Friuli, che costituiva parte del Veneto: dagli atti della Costituente si rilevano interessanti dispute come quelle dei deputati veneti che non volevano «cedere» il Friuli, o quelle dei deputati friulani che non volevano lo statuto speciale, i deputati giuliani che volevano la denominazione Venezia Giulia anteposta a Friuli. Cita, al riguardo, le testimonianze del deputato
    Tessitori, che aveva affermato che non era possibile definire la regione come «mistilingue», e Ruini, Presidente della Commissione dei 75. Ricorda quindi che negli anni seguenti fu la «questione Trieste» a tenere banco, anche alla luce degli sviluppi successivi, come il memorandum di Londra
    (5 ottobre 1954), a cui seguirà il ritorno di Trieste all'Italia (26 ottobre 1954) e la questione irrisolta sulla sorte della Zona B, a cui l'Italia rinuncerà ventuno anni dopo con il Trattato di Osimo. Ricorda quindi gli interventi del Ministro degli affari esteri pro tempore Martino sul citato memorandum, che ebbe a definire questo accordo come l'unica soluzione praticabile, e che sostenne che nessun impegno comunque era stato mai assunto dal Governo italiano per considerare definitivo l'accordo stesso. Ricorda quindi la posizione del deputato Pietro Nenni, che ritenne mortificante la posizione
    dell'Italia a seguito della conclusione del memorandum e che affermò che l'eventuale concessione dell'autonomia speciale al Friuli-Venezia Giulia andava finalizzata ad agevolare un'analoga iniziativa da parte della Jugoslavia, al fine di tutelare la comunità italiana lì presente.
    Fa quindi presente che la ricostruzione storica da lui fornita evidenzia che la concessione al Friuli-Venezia Giulia di uno Statuto speciale deriva da questioni politiche postbelliche di carattere internazionale, dal Trattato di pace alla questione Trieste, e che pertanto il tema delle minoranze linguistiche ha sempre rivestito un'importanza marginale, precisando comunque che in nessun caso si è mai ragionato della presenza di una minoranza linguistica friulana.
    La proposta di Statuto elaborata dal Consiglio regionale friulano vuole fondarsi, invece, su una inesistente identità quadrilingue della stessa, promuovendo a «minoranza nazionale» quello che nello statuto attuale è definito «gruppo linguistico» sloveno, promuovendo a «minoranza
    linguistica» i friulani, cosa che è un'aberrazione totale e assoluta, antistorica e antinazionale, nonché asserendo una rilevanza che non esiste nella sostanza e nei numeri dei pochissimi germanofoni che risiedono al confine con l'Austria.
    Osserva invece che, in realtà, la questione della minoranza slovena è ormai abbondantemente superata. Dopo sessant'anni di storia repubblicana, una lunga serie di norme nazionali e regionali di tutela hanno creato o permesso di creare una fitta rete di scuole, istituzioni, teatri, enti, banche, programmazione televisiva e finanziamenti a favore della comunità slovena.
    Da ultimo, con la legge n. 38 del 2001 si è conclusa la antica questione della «legge di tutela globale degli sloveni». Si è realizzato, anche a discapito degli italiani, il bilinguismo amministrativo per gli appartenenti alla minoranza stessa. Si è andati anche oltre, imponendo norme poco gradite ai
    residenti a Trieste e Gorizia. Si sono voluti definire sloveni anche coloro che tali non sono: cita, al riguardo, le recenti proteste degli abitanti della Val di Resia e del Natisone, che non vogliono essere definiti sloveni. Più in particolare, osserva che nella stessa legge, l'articolo 5 prevede che nel quadro
    delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della legge medesima, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, cosa che dovrebbe giustificare il presunto quadrilinguismo contenuto nella proposta di Statuto elaborata dal
    Consiglio regionale veneto. Osserva che la questione friulana è diversa. Dalla tutela della lingua friulana, sulla cui dignità di «lingua» si discute, si è passati alla non condivisibile affermazione per cui i friulani, cioè gli abitanti delle province di Udine e parzialmente di Pordenone e ancor più parzialmente di Gorizia, siano una minoranza.
    Ricorda che, nel 1999, svolse il ruolo di relatore di minoranza nell'ambito dell'esame del provvedimento che divenne la Legge n. 482 del 1999, sulla «tutela delle minoranze linguistiche storiche». Al riguardo ricorda che, in quell'occasione, ebbe modo di affermare che «l'errore di questa legge sta nel fatto che essa si muova, da una parte, sulla premessa che il bilinguismo sia
    forma necessaria, per non dire ovvia, di tutela delle minoranze linguistiche, dall'altra promuovendo - ammesso che di promozione di tratti - a minoranze linguistiche popolazioni italiane che sono da sempre componenti della nazione italiana, come i friulani o i sardi». Oggi sta avvenendo proprio questo: si vuole asserire che i friulani siano una minoranza all'interno della Patria italiana e che tale minoranza sia essa stessa una nazione in sé. Ribadisce la propria assoluta contrarietà a considerare i friulani una minoranza, perché essi sono parte integrante della comune e plurale identità italiana,
    una tessera peculiare del complessivo tessuto nazionale. Ricorda inoltre che, nel dibattito all'Assemblea costituente sull'articolo 6, non si fece alcuna menzione dei friulani come «minoranza linguistica» e analogamente accadde in ordine alla costituzione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia. Ritiene, in sostanza che, nel momento in cui sono venute meno le ragioni di quella
    specialità, se ne ricercano di altre e nuove che in realtà non sussistono, su cui si dichiara contrario.
    Lo statuto speciale oggi non ha più le giustificazioni che lo originarono, come del resto è opinione diffusa. Il Friuli Venezia Giulia è una regione italiana come le altre, con in più la caratteristica di costituire un ponte verso l'Europa, che ha saputo costruire in questi quarantacinque anni un modello di riferimento. Pure nelle diversità, che furono motivo di forti contrapposizioni, si è garantito un equilibrio territoriale e si è saldata un'unità regionale che è un valore.
    Se, da una parte, la dicotomia tra Trieste e Udine ha prodotto inutili duplicazioni di sedi, enti, istituzioni, dall'altra la Regione ha saputo però trasformarsi da area di confine lacerata e un tempo di emigranti, a realtà produttiva imporante, con un notevole sviluppo industriale nel pordenonese e nel Friuli. Del resto, ciò di cui gode il Friuli-Venezia Giulia in termini di risorse finanziarie, di entrate, di decimi, di quote sul gettito di tributi statali, di compartecipazioni, di attribuzioni, di grado di decentramento dei poteri, di tutto il patrimonio di esperienze e buona amministrazione, sono dati
    acquisiti e irreversibili e sarebbe piuttosto giusto interrogarsi se i privilegi normativi e finanziari di cui godono le regioni a statuto speciale non siano da estendere rendendoli regola comune per tutte le regioni. Cita i casi dei numerosi comuni della provincia di Belluno, già disagiata perché di montagna, stretta tra due regioni a Statuto speciale, che tentano di accorparsi alle regioni confinanti.
    Si sofferma quindi sui punti principali della proposta di testo base presentata dal relatore.
    Al riguardo si dichiara contrario sulla diversità linguistica quale fattore costitutivo della specialità, come pure su quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 18, che stabiliscono la necessità di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. In proposito osserva che l'»intesa» è
    di fatto una sorta di potere di veto che contrasta con l'architettura della Costituzione. Analoga contrarietà esprime sull'articolo 3, che disciplina l'uso della bandiera, come pure sul Titolo II, che disciplina i princìpi fondamentali, che sembrano una rivisitazione adattata in chiave regionalistica
    dei princìpi fondamentali della Costituzione. Ribadisce poi la propria opinione negativa sul Titolo III, che reca la disciplina dei rapporti con l'Unione europea e del potere estero. In particolare, l'articolo 16 contrasta con quanto afferma il legislatore costituzionale all'articolo 117, secondo comma, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «politica estera e rapporti
    internazionali dello Stato con l'Unione Europea».
    Si sofferma quindi sull'articolo 19, che al comma e 3 prevede in modo indeterminato la possibilità di istituire le città metropolitane. Esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 26, che prevede che la legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della regione.
    In proposito osserva che in questo modo si eludono le questioni fondamentali dell'ordinamento regionale rimettendole alla maggioranza politica. Analoga considerazione svolge sull'articolo 29, comma 4. Ritiene quindi ultronea la previsione di cui all'articolo 31.
    Si sofferma quindi sull'articolo 33, che reca la disciplina della rappresentanza della minoranza slovena. In proposito si definisce contrario a norme di favore politico, che danno luogo a divisioni etniche ed alla costrizione ai partiti o liste etniche. Questa disposizione però afferma, implicitamente, che la minoranza slovena è così poco rilevante da doverle garantire un seggio su sessanta, così smontando la raffigurazione della regione «multilingue».
    L'articolo 40 non individua le modalità di elezione del presidente, se debba avere luogo a suffragio universale o meno, restando conseguentemente irrisolta la questione della «mozione di sfiducia».
    Passa ad esaminare il Titolo VI, in materia di fonti regionali, esprimendo la propria contrarietà in particolare sull'articolo 46, che prevede che «i progetti di modificazione dello Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio Regionale per l'espressione
    dell'intesa». Giudica tale norma inaccettabile, in quanto produce una delegittimazione ed uno svilimento del ruolo del Parlamento nazionale, annullato per dover sottostare ad una sorta di patto federale con la regione che ne annulla la primazia. In generale, ritiene che la questione della
    revisione statutaria debba essere riservata ad una norma di rango costituzionale che assicuri un procedimento uniforme e valido per tutte le regioni a statuto speciale.
    Si sofferma sul Titolo VII, in materia di potestà legislativa e regolamentare, esprimendo alcune perplessità sugli articoli 54, 56 e 63. In particolare, con riferimento all'articolo 53, reputa criticabile la trasposizione quasi automatica alla potestà legislativa esclusiva di alcune materie in settori che
    destano perplessità per contenuto o ampiezza e sostanziale assenza di limiti.
    Per quanto concerne il Titolo IX, in materia di finanze e patrimonio, osserva che l'articolo 68 fotografa la situazione attuale, applicando il concetto di federalismo fiscale a cui il suo gruppo è favorevole. Esprime tuttavia la propria perplessità sulla previsione del comma 8, che ipotizza la modifica del regime dell'imposizione con legge regionale.
    Si sofferma poi sul Titolo X, in materia di rapporti con lo Stato. Al riguardo esprime le proprie perplessità sui contenuti dell'articolo 72, concernenti i rapporti con lo Stato ed in particolare sul comma 3 in materia di «partecipazione ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia
    in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento» ed il comma 4 che vorrebbe attribuire al Presidente della Regione il rango di Ministro quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per questioni che riguardano la Regione.
    Conclude esprimendo la propria contrarietà sull'articolo 81, che prevede la redazione dello Statuto in lingua italiana, friulana, slovena e tedesca, richiamandosi alle considerazioni introduttive e affermando che questa proposta di Statuto nasce da un'impostazione che è culturalmente,
    politicamente e filosoficamente sbagliata, e pertanto inemendabile. Del resto anche autorevoli esponenti della maggioranza non nascondono una visione fortemente critica del provvedimento e non lo ritengono utile alla comunità che dovrebbe regolare ed al Paese più in generale. Ritiene che, al termine di questa discussione generale, sarebbe opportuna un'ampia pausa di riflessione prima di iniziare eventualmente l'esame degli emendamenti, per la cui presentazione comunque appare necessario un termine congruo, riservandosi di presentarne un numero ampio.
    Alessandro MARAN (PD-U) nota innanzitutto che la proposta di testo unificato presentata dal relatore molto opportunamente evita la riproposizione, nel testo dello Statuto, delle disposizioni già contenute nella Costituzione. Non si comprende infatti l'utilità di ripetere pedissequamente principi fondamentali già enunciati negli stessi termini dalla Costituzione: la previsione nulla aggiunge e crea invece il sospetto di una divisione a compartimenti stagni dell'ordinamento costituzionale dello Stato, quasi che quei principi non valessero per la regione o nella regione. Oltretutto la Corte costituzionale ha già ritenuto priva di alcuna efficacia normativa la riproposizione di norme
    costituzionali di principio negli Statuti delle regioni ordinarie.
    Considera altrettanto opportuna la scelta di espungere dal testo il preambolo, che, essendo privo di autonomo contenuto normativo, non fa parte dell'articolato. Oltretutto, il preambolo dello Statuto è redatto in termini che contrastano con il fatto che l'approvazione dello statuto medesimo è atto non
    della Regione ma dello Stato nei modi e nelle forme di cui all'articolo 116 della Costituzione. Il preambolo conferisce infatti, come ha rilevato il relatore, un carattere «identitario» allo statuto proposto. In questo modo, pur presentandosi come legge costituzionale e quindi atto del Parlamento
    nazionale, lo statuto nella sostanza si dichiara atto «identitario» della comunità e dell'assemblea regionale, che il parlamento nazionale può soltanto approvare.
    In via generale, ritiene che bisognerebbe evitare le costituzioni aspirative, quelle che gli anglosassoni chiamano aspirational constitutions. Proprio come in passato si sono avute, con conseguenze disastrose, economie mirate, vale a dire centralizzate e pianificate, sul tipo di quella sovietica, così oggi si stanno sviluppando «costituzioni mirate», ossia target constitutions, che sono
    con altrettanta probabilità destinate a produrre disastri.
    Sottolinea quindi che di rifondazioni dal basso non ha senso parlare sin quando la regione deriva la sua autonomia da una legge dello Stato e non da originari poteri di «autodeterminazione». A suo giudizio, questo è il nodo di fondo sul quale preliminarmente occorre soffermarsi. Anche perché le
    scelte che la Commissione potrebbe adottare nel caso dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia dovrebbero poi essere confermate anche per le altre autonomie speciali, e ciò anche in relazione alla procedura di modifica dello Statuto stesso.
    Sebbene nel Preambolo si riconosca che si tratta di mero adeguamento, tanto il Preambolo stesso, quanto il progetto di revisione nel suo insieme risentono della pretesa di rifondare lo Statuto a partire dalla tesi che la specialità della regione risiede nell'essere terra di tre minoranze: la friulana, la slovena, la tedesca; di queste, la friulana sarebbe addirittura la «vera» maggioranza della regione.
    Personalmente non condivide però la tesi che oggi, superata la questione internazionale, la specialità si legittimerebbe soltanto con la presenza della minoranza linguistica friulana e che l'autonomia debba potersi leggere come autogoverno della minoranza: tesi da cui deriva l'enfasi sulla presenza delle minoranze e sulle diversità linguistiche. Il modello, in altre parole, è quello
    dell'Alto Adige/Süd Tirol, nel quale l'autonomia è funzionale alla tutela minoritaria e la tutela della minoranza è il fine dell'autonomia. Le tracce di questa impostazione sono presenti fin dai lavori preparatori della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto. Secondo alcuni, il Friuli, come la
    Scozia, sarebbe un caso di Staleless nation, cioè un territorio che pur privo di sovranità statuale ne ricopre i presupposti sostanziali, essendo dotato di una propria riconoscibile identità. Si tratterebbe, con le parole del sindaco di Udine, Ceccotti, di definire costituzionalmente l'«entità politica» che si
    va costruendo menzionando «la presenza maggioritaria della minoranza», cioè quella friulana: la revisione dello Statuto diventerebbe quindi il pretesto e l'occasione per riconoscere costituzionalmente la «nazione» del Friuli, intendendo la specialità come «una forma attenuata di statualità»; tutto questo per ottenere il riconoscimento del Friuli come di un «piccolo Stato» nel
    quale «una comunità compatta parla una lingua localmente maggioritaria». Da qui le ricorrenti proposte di autonomia separata per Trieste e per il Friuli.
    Fa presente che, del resto, l'esempio di Catalogna e Paesi Baschi è apertamente richiamato. Ad esempio, nell'Atto di indirizzo per la predisposizione degli atti necessari all'istituzione dell'Associazione fra le province del Friuli, approvato dal Consiglio provinciale di Udine il 16
    aprile 2007, si citano l'esperienza di Catalogna, Paesi Baschi e Galizia nonché quella belga. Insomma, l'istituzione di una forma stabile di coesione delle comunità provinciali del Friuli non è proposta al fine di migliorare la qualità del governo locale e, quindi, la qualità della vita dei cittadini bensì per tracciare un confine tra il territorio friulano e l'esterno: di qui la netta contrarietà della
    provincia di Gorizia e di ampi settori del pordenonese. Personalmente, dubita che il complesso sistema politico belga possa diventare un modello per il
    Friuli Venezia Giulia, né si capisce perché in Friuli si dovrebbe fare come in Catalogna o nei Paesi Baschi. Nutre inoltre serissime perplessità in merito all'idea che per rifondare l'ordinamento regionale occorra richiamarsi alla composizione plurilinguistica della regione. Infatti, in primo luogo rileva che la lettura dell'autonomia differenziata proposta col progetto in discussione, secondo la quale la specialità risiederebbe nell'essere il Friuli Venezia Giulia terra di tre minoranze, non è per nulla pacifica. Da tempo, del resto, il professor Sergio Bartole ha prospettato una più fondata lettura delle ragioni dell'adozione dello Statuto sottolineando come l'origine della specialità vada ricercata in una singolare corresponsabilità della regione nella gestione dell'economia. Si trattava, infatti, di mettere insieme un Friuli allora poverissimo ed afflitto dall'emigrazione con quel che restava della Venezia Giulia, ossia con le due province «mutilate» dalla guerra: Trieste e Gorizia. Della presenza di minoranze linguistiche si era ragionato alla Costituente prima della ratifica del trattato di pace e del conseguente, pesante ridimensionamento della regione Giulia, ma successivamente il discorso era stato abbandonato e quando lo statuto regionale venne adottato nel 1963, dopo un quindicennio e in un quadro politico e internazionale diverso da quello in cui operò l'Assemblea costituente, il riconoscimento dell'autonomia
    differenziata venne fatto risalire alle peculiarità socio-economiche di un'area geografica collocata al confine orientale del Paese e però destinata, proprio per questa sua collocazione, a trovare una nuova integrazione al di là delle differenze territoriali. Questa non può, a suo avviso, ritenersi una vicenda superata. Coloro che pensano che le regioni a statuto speciale godano di troppi privilegi il più delle volte dimenticano le maggiori responsabilità che ad esse spettano, ieri come oggi: ieri ai confini territoriali più controversi e tormentati dell'Italia unita e oggi al confine tra mondi che si stanno integrando. Di queste perduranti responsabilità, accingendosi alla revisione dello Statuto, occorre, a suo parere, avere piena consapevolezza, specie quando si tratta, come nel caso del Friuli Venezia Giulia, di una storia di successo: una storia che ricalca le origini, le ambizioni e le dinamiche del progetto di integrazione europea, e non casualmente, dal momento che la
    combinazione di politica ed economia è stata una caratteristica costante dell'Unione europea.
    In secondo luogo, ritiene che la proposta risenta dell'idea che le istituzioni non appartengono ai cittadini ma ad una comunità etnica: peraltro in questo caso «inventata», in quanto non solo il friulano è parlato da una minoranza, ma ad oggi non costituisce una fonte di identificazione collettiva di tipo esclusivo. La proposta finisce quindi per considerare evidente che la lingua parlata sia all'origine di un sentimento condiviso da un gruppo sociale di minoranza. In questo modo la volontà politica di edificare un popolo tende ad esprimersi in una particolare cultura in base alla quale la titolarità delle istituzioni non spetta ad un demos composto da cittadini, ma ad una o più
    comunità etnoculturali; col rischio che le istituzioni, da presidio dei diritti individuali, divengano presidio di una particolare interpretazione dei diritti collettivi. In questo modo la tutela esterna della lingua minoritaria può agevolmente combinarsi con una restrizione interna dell'esercizio dei diritti
    individuali alla tutela: restrizione perché solo l'appartenenza alla comunità, per come viene delimitata e definita da un'autorità, garantisce l'esercizio dei diritti individuali. Si tratta di un modo di intendere le istituzioni che è giunto addirittura a sancire che l'esercizio di un diritto politico di base, come quello di potersi candidare per il consiglio regionale in condizioni paritarie, debba
    sottostare, nel caso di un cittadino italiano di nazionalità slovena, all'interpretazione particolare che di questa forniscono i dirigenti di un partito etnico. L'articolo 33 dispone infatti che un seggio sia di fatto garantito al partito etnico sloveno. Come dire che uno sloveno che non condivide
    l'interpretazione esclusivista dell'identità slovena offerta dai dirigenti di questo partito e si candida in un partito multietnico ha meno possibilità di conquistare un seggio di un altro che la condivide. Aggiunge che è, a suo giudizio, forte il rischio di creare artificiosamente nuove fratture proprio
    quando le vecchie si stanno ricomponendo. I vecchi nazionalismi hanno tracciato frontiere linguistiche che si fatica a cancellare e c'è chi crede di proteggersi dal cambiamento innalzandone di nuove. Ma tentare di tracciare confini identitari netti dove non esistono implica spesso una qualche
    riduzione della libertà individuale. Cittadinanza ed etnia sono infatti principi di legittimazione politica tra di loro opposti: l'etnicità è un concetto esclusivista ed è difficile da conciliare con i principi di tolleranza e diversità da cui dipende una vera società civile. Ma è alla società civile e non alla comunità che ci si deve rivolgere. La cittadinanza è infatti una forma di integrazione basata
    sulla condivisione di diritti civili e non sull'appartenenza a determinati gruppi vincolati da legami di sangue, tradizione culturale o gerarchie ereditarie. In questo risiede la novità radicale della «società di cittadini» e la sua superiorità etico-politica rispetto ad altre forme di convivenza del passato.
    Chiarisce, per evitare fraintendimenti, di essere tra quanti si sono battuti per la promozione di uno stabile pluralismo linguistico e per il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie. Ma ritiene anche che la tutela delle tradizioni e delle forme di vita costitutive dell'identità debba servire, come ammoniva Habermas, unicamente al riconoscimento dei loro membri in quanto individui, e che non possa quindi avere il senso di una tutela biologica della specie compiuta per via amministrativa. È ovvio infatti che uno Stato di diritto possa solo rendere possibili queste scelte. Del resto, le tradizioni culturali si riproducono normalmente per il fatto di convincere i loro membri ad
    assimilarle e a svilupparle, senza sottrarsi al loro esame critico e tenendo sempre aperta, per i discendenti, l'opzione di apprendere da tradizioni diverse, di convertirsi, di cambiare. Non è un caso che in questi mesi, in merito alla legge di tutela del friulano proposta dalla Giunta regionale del
    Friuli Venezia Giulia, sia in corso un confronto intenso non tra chi è favorevole e chi è contrario: un confronto che avviene tra culture istituzionali opposte in tema di diritti delle minoranze. Il dissenso infatti riguarda due punti: in primo luogo che cosa si debba intendere per tutela della lingua friulana, il che ha messo in luce approcci diversi in merito al rapporto tra lingua e identità
    etnoculturale; ed in secondo luogo la preoccupazione circa possibili conseguenze illiberali dei meccanismi istituzionali di tutela, palesemente limitativi dei diritti individuali, previsti dalla legge in discussione. Si tratta di un tipo di confronto cui l'opinione pubblica nazionale è raramente esposta, ma al quale ritiene occorra dedicare più attenzione, visto che la sfida che gli immigrati pongono al nostro paese è in buona sostanza quella della loro integrazione.
    Infine, ritiene sussistente il rischio di alimentare un equivoco circa il federalismo. Il federalismo, e cioè l'esigenza di una maggiore autonomia, di una maggiore libertà «dal basso», si può configurare in due modi molto diversi: l'uno è l'anticamera delle secessioni, vale a dire il federalismo come
    ideologia, lotta contro lo Stato centrale per delineare patrie e popoli in contrasto con lo Stato nazionale; l'altro cerca invece di far corrispondere l'attenzione per gli affari collettivi alle responsabilità individuali, ponendo fine a quell'assetto centralistico che trasforma cittadini e comunità in sudditi. È, questo, un progetto riformista: uno strumento per affrontare i problemi dello
    sviluppo. Nel nostro paese, e più ancora nella regione Friuli Venezia Giulia, le due tendenze sono pericolosamente convissute, non essendo emerso a sufficienza il loro diverso significato. Ma forse è venuto il momento di chiarire che una cosa è l'autonomia e un'altra cosa è la sovranità, e che di
    rifondazioni dal basso non ha senso parlare sin quando la regione deriva la sua autonomia da una legge dello Stato e non da originari poteri di autodeterminazione.
    Quanto al merito del provvedimento, rileva brevemente che la tecnica dell'elencazione delle materie contenuta non è innovativa quanto all'ampiezza dei poteri assegnati e ricalca quella adottata dalla revisione costituzionale del 2001: si è detto che questa comporta una eccessiva frantumazione delle
    materie che non facilita l'individuazione degli ambiti di competenza rispettivi dello Stato e della regione e quindi espone la regione alle incursioni del legislatore statale sul suo terreno rendendo difficile un giudizio chiaro della Corte costituzionale, come dimostra la recente giurisprudenza. La
    terminologia adottata è spesso nuova ed ha quindi un significato incerto, non verificato dall'esperienza: è il caso dell'articolo 56, comma 2. D'altra parte, ad esempio, la previsione della competenza regionale in materia di fondazioni bancarie e di ordinamento delle professioni richiederebbe qualche qualificazione. Ma si tratta di considerazioni che si potranno sviluppare in
    seguito.
    Per il momento si limita ad esprimere la convinzione che il buon esito dell'iniziativa legislativa presupponga un ridimensionamento della proposta di revisione statutaria, nel senso di configurarla come un adeguamento dello statuto alla riforma costituzionale del 2001, anziché come una pretesa
    di rifondazione.
    Roberto ZACCARIA (PD-U) ricorda la recente sentenza n. 365 del 2007 con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legge con cui la regione Sardegna ha disciplinato uno specifico procedimento per la formulazione di una proposta di nuovo statuto da sottoporre al Parlamento, è
    intervenuta sul tema delle autonomie speciali. In particolare, la Corte si è soffermata sul rapporto e sulla differenza tra sovranità e autonomia speciale, sottolineando, tra l'altro, che la sovranità popolare non può essere confusa con le volontà espresse nei numerosi «luoghi della politica», né
    può essere ridotta alla mera «espressione del circuito democratico», e rimarcando che non rileva minimamente la progressiva erosione della sovranità nazionale sul piano internazionale, specialmente in conseguenza della graduale affermazione del processo di integrazione europea, in
    quanto a tale processo istituzionale non può paragonarsi l'affermarsi del regionalismo in Italia, neppure a seguito della riforma costituzionale del 2001: infatti, la sovranità interna dello Stato conserva intatta la propria struttura essenziale, non scalfita dal pur significativo potenziamento di
    molteplici funzioni che la Costituzione attribuisce alle regioni ed agli enti territoriali. A suo avviso, tale sentenza pone alla Commissione alcune importanti questioni su cui riflettere, valide non solo per il caso della Sardegna, ma in generale per il dibattito sulle autonomie speciali,
    compresa quindi quella del Friuli Venezia Giulia. In particolare, dalla sentenza emerge la necessità di individuare una chiara linea di demarcazione tra sovranità nazionale e autonomie speciali. Fa presente come l'attuale testo costituzionale, nel prevedere che gli statuti speciali siano «adottati» dal
    Parlamento con legge costituzionale, da una parte certamente esclude che l'autonomia speciale possa configurarsi come sovranità, ma dall'altra, parlando di «adozione», esclude anche che l'intervento statale sulla proposta di statuto possa essere del tutto libero e illimitato. Si tratta quindi
    di individuare non soltanto il limite dell'autonomia regionale, ma anche il «controlimite» della sovranità nazionale rispetto all'autonomia regionale.
    In conclusione, sottolinea l'esigenza di individuare un criterio di riferimento il più possibile limpido per stabilire il punto di equilibrio tra sovranità nazionale e autonomie speciali, anche ricordando che è in attesa di essere discusso dall'Assemblea un progetto di legge costituzionale elaborato dalla
    Commissione per la revisione dei procedimenti di modifica degli statuti speciali (C. 203 e abbinate) e che le regioni a statuto speciale premono tutte per il riconoscimento del carattere pattizio degli statuti, ossia della loro non modificabilità in assenza di intesa con la regione interessata.
    Franco RUSSO (RC-SE), premesso che svolgerà considerazioni di carattere personale, riservandosi di esporre le posizioni del gruppo di appartenenza in un successivo momento, esprime una valutazione favorevole della proposta di nuovo statuto di autonomia formulata dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed ampiamente ripresa nella proposta di testo unificato del
    presidente e relatore. In particolare, valuta favorevolmente alcune aperture della proposta di nuovo statuto verso quella contemporanea evoluzione del potere pubblico che va sotto il nome di governance: intende quell'evoluzione per cui lo Stato cessa di essere il detentore esclusivo della
    decisione politica e legislativa per condividere quest'ultima con altri centri di decisione, pubblici e privati. Si tratta di un'evoluzione che caratterizza l'Europa e alla quale ha concorso e concorre non poco l'Unione europea; un'evoluzione che tende alla scomparsa della sovranità accentrata ed alla
    sua sostituzione con un meccanismo decisionale multilivello, nel quale istituzioni diverse cooperano alla definizione del quadro normativo finale. Si tratta, del resto, di un fenomeno che la stessa Costituzione ha ormai riconosciuto, là dove sancisce, al nuovo titolo V della parte seconda, il
    principio della sussidiarietà verticale.
    Ciò premesso, condivide la scelta del relatore di espungere dal testo legislativo il preambolo, che non ha valenza normativa e che esprime, col richiamo a presunte origini, una nozione di identità che personalmente ritiene sbagliata in quanto concepita come un fatto naturale e biologico, laddove essa è, a suo avviso, un fatto culturale, una scelta della persona. Giudica però importante il riferimento contenuto nel preambolo alla regione come spazio aperto all'Europa e come terra di confine e luogo di incontro e di scambio, in quanto segno di una volontà di assecondare l'evoluzione in atto verso il sistema della governance.
    Giudica parimenti con favore altre aperture contenute nella proposta di statuto. Si riferisce innanzitutto all'ipotesi di referendum non più solo abrogativo o consultivo, ma propositivo: si tratta di un'ipotesi da incoraggiare, in quanto segna un significativo passo verso una nuova concezione della democrazia, nella quale il popolo non è solo elettore dell'organo legislatore, ma è esso stesso legislatore; il che costituisce un'ulteriore passo verso il superamento della sovranità accentrata.
    Condivide l'attribuzione di un potere consultivo, anche forte, al consiglio delle autonomie locali, sempre nella medesima prospettiva del coinvolgimento nella decisione pubblica del maggior numero di istituzioni e di livelli istituzionali.
    Con riferimento all'articolo 53, condivide invece la riflessione del deputato Maran in ordine al fatto che elencare le materie di legislazione esclusiva di una regione può costituire un indebolimento, atteso che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa delle regioni tutte le materie che non
    sono espressamente riservate alla legislazione statale esclusiva o alla legislazione concorrente.
    Condivide poi l'inciso contenuto nell'articolo 42 della proposta di statuto del Consiglio e nell'articolo 40 della proposta di testo unificato del relatore, volto a mantenere la possibilità che il presidente della regione non sia eletto a suffragio universale e diretto, anche se l'opzione del governo consiliare non è stata valorizzata dalle regioni. Quanto al richiamo alle differenze etnicolinguistiche, premesso di non concordare con chi ritiene che su di esse debbano fondarsi le ragioni dell'autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia, fa però presente che anche la storia ha il suo peso e che quella regione ha vissuto, come terra di confine, grandi tragedie. Ritiene d'altra parte che le
    questioni relative alle zone di confine e alla loro diversa composizione etnico-linguistica siano oggi adeguatamente risolte dall'Unione europea, la quale ha il merito di aver assicurato la pacifica convivenza dei popoli.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che la norma costituzionale deve assicurare l'unità dell'ordinamento e la sua coerenza interna. Ritiene quindi che, anche quando la sovranità sia suddivisa tra più centri e livelli decisionali, non si possa prescindere da un elemento di chiusura che assicuri l'unità e la coerenza del quadro normativo. Tale elemento è, a suo avviso, rappresentato per un verso dalla Costituzione, e quindi dalla Corte costituzionale, la quale valuta la conformità delle leggi alla Costituzione, e per altro verso dall'interesse nazionale, e quindi dal Parlamento e dal
    Governo, che devono poter intervenire quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento. Serve quindi individuare un opportuno bilanciamento tra autonomia e sovranità nazionale.
    Osserva poi che, se le questioni di confine sono oggi superate, non lo sono per questo le ragioni dell'autonomia speciale. Occorre pertanto individuare più compiutamente le ragioni dell'autonomia speciale, al di là dei richiami ad Aquileia e alle differenze etnico-linguistiche, che rischiano di essere petizioni di principio.
    Franco RUSSO (RC-SE) dissente in parte dal presidente, ritenendo che la competenza delle competenze, come può sinteticamente chiamarsi la competenza a regolare le competenze e a chiudere l'ordinamento, non debba spettare esclusivamente allo Stato centrale, essendo l'esigenza di unità e coordinamento garantita sì dalla Corte costituzionale, al livello interno, ma anche dalla Corte di giustizia, al livello europeo.
    Luciano VIOLANTE, presidente, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata odierna.
    La seduta termina alle 10.50.
    Omissis
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost.
    Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.
    Il ministro Linda LANZILLOTTA esprime l'avviso che la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dal presidente e relatore in materia di revisione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia non possa essere oggi disgiunta da una riflessione più ampia che investa il rapporto tra il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione e gli statuti speciali e che, in
    tale quadro, affronti il tema di quale debba essere oggi il ruolo della specialità. È necessario affrontare questa riflessione anche in considerazione del fatto che il testo proposto dal relatore - ma, ancor prima, il complesso delle proposte di revisione statutaria, sia quella di iniziativa regionale, sia
    quelle di iniziativa parlamentare - non si configura come un mero adeguamento dello Statuto alle innovazioni introdotte dal titolo V, come, pure, l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 suggeriva, bensì come una profonda riscrittura dello Statuto stesso, dalla quale emerge un forte potenziamento dei poteri speciali della regione.
    La riflessione risulta, a suo avviso, tanto più necessaria in quanto, configurandosi il testo come una piena espressione del potere costituente, da una parte esso non potrà non divenire un punto di riferimento per le altre regioni a statuto speciale e, dall'altra parte, tuttavia, deve essere definito
    tenendo conto delle esigenze generali di equilibrio del sistema. In particolare l'evoluzione dell'autonomia speciale deve essere valutata alla luce del processo di attuazione del titolo V e, allo stesso tempo, della necessità di prevedere sviluppi normativi che riducano le differenze tra regioni,
    agendo anche in coerenza con le trasformazioni geopolitiche, storico-sociali ed istituzionali intervenute nell'ultimo cinquantennio.
    Rileva quindi che la natura profondamente innovativa della proposta di revisione dello Statuto, la quale emerge da molte delle parti del testo in esame. Profondamente innovative appaiono innanzitutto le norme di forte potenziamento del potere estero della regione, come pure le
    disposizioni dalle quali discende l'attribuzione alla regione del potere di disciplinare l'ordinamento delle autonomie locali anche in materia elettorale. Analoga portata innovativa si riscontra, a suo parere, nella disciplina dell'autonomia finanziaria della regione, rispetto alla quale va attentamente
    verificata la coerenza con i principi enunciati dall'articolo 119 della Costituzione, come pure nella regolamentazione delle fonti normative regionali.
    Ritiene che la necessità di collegare la discussione sulla proposta di revisione dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia con una più ampia riflessione sul titolo V emerga anche dalla difficile definizione dei rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale. Questo tema rappresenta infatti uno dei principali elementi di criticità nell'attuazione del titolo V della Costituzione ed è la causa prima del consistente contenzioso generatosi negli ultimi anni. Da questo punto di vista particolarmente delicate appaiono, nel testo in esame, le norme che disciplinano la facoltà della regione di emanare norme legislative nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. La disciplina statutaria proposta non sembra tale da riuscire a superare il più generale problema dei
    rapporti tra diverse fonti legislative, quella statale e quella regionale, con il rischio di replicare se non ampliare la sovrapposizione e la conflittualità tra livelli normativi. In particolare, meritano un attento approfondimento, a suo parere, le disposizioni con le quali si amplia lo spazio di intervento
    delle norme di attuazione statutaria prevedendo che mediante esse si possano attribuire alla regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato. La proposta va valutata sia in relazione all'attuale rango costituzionale delle fonti che attribuiscono funzioni legislative alle regioni, sia alle
    prerogative riconosciute al Parlamento in un corretto rapporto tra organi dello Stato.
    Analoga riflessione ritiene che meriti la proposta di conferire alla regione, nei casi e nei modi previsti dalle norme di attuazione statutaria, il potere di modificare con propria legge i presupposti formali e sostanziali dei tributi statali il cui gettito sia devoluto in tutto od in parte alla Regione
    ferma restando l'entità dei proventi spettanti allo Stato. Alle norme di attuazione, e quindi ad una previa intesa tra Stato e regione, è rimessa anche la definizione dei presupposti e delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato «nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti
    dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea». Sebbene tali norme siano l'effetto dell'espansione del potere estero della regione, di cui appaiono il coerente corollario, esprime al riguardo perplessità, ritenendo che l'esito sia eccessivo.
    Osserva poi che il testo sembra definire in più parti un complesso di poteri il cui esercizio sarebbe sottratto a vincoli di coordinamento con lo Stato e che tenderebbe a configurare una pariordinazione con lo Stato medesimo non tanto - come opportunamente prevede il nuovo articolo 114 della
    Costituzione - al fine di rompere le relazioni gerarchiche tra livelli istituzionali nell'esercizio di funzioni che continuano però a distinguere e differenziare il ruolo di ciascun livello, quanto a pariordinare i ruoli dello Stato e della regione fino a prefigurare una sorta di articolazione della sovranità: in tale chiave potrebbe infatti essere inteso il potere estero e quello in materia tributaria,
    se esercitati senza vincoli di cooperazione e di coordinamento sistemico con lo Stato. Un'ipotesi, quest'ultima, che peraltro è stata esclusa sul piano sostanziale, e non solo nominalistico, dalla Corte costituzionale, anche di recente, in relazione ad un'altra Regione a statuto speciale, cioè la
    Sardegna: fa riferimento alla sentenza n. 365 del 2007.
    Fa poi presente che la contestualizzazione della discussione sulla revisione delle statuto del Friuli- Venezia Giulia nell'ambito di una più ampia riflessione sul rapporto tra statuti speciali e titolo V, cui accennava all'inizio, coinvolge necessariamente alcuni fondamentali provvedimenti attuativi della riforma costituzionale del 2001, attualmente in discussione in Parlamento: si riferisce alla Carta delle autonomie e al federalismo fiscale. Si tratta di due provvedimenti che, almeno in parte, riguarderanno anche le regioni a statuto speciale, contenendo principi di carattere generale che non possono non vincolare l'intero ordinamento costituzionale: in primo luogo, la garanzia
    dell'autonomia delle funzioni degli enti locali; in secondo luogo, il principio di solidarietà tra territori e cittadini in diverse situazioni economico sociali e, dunque, la partecipazione universale al Fondo di perequazione.
    Concludendo, afferma che il Governo ritiene che il tema della revisione degli Statuti speciali sia opportuno e urgente per quel che attiene ai profili di adeguamento al titolo V, mentre una loro ampia e profonda riscrittura, quale quella proposta in relazione al Friuli-Venezia Giulia, richiede una forte e seria riflessione di carattere generale che, partendo dalle indiscutibili e indiscusse
    ragioni storiche della specialità, svolga un'analisi seria e attenta sui modi in cui è oggi possibile attualizzarne il significato e le forme, senza intaccare la coesione sociale oltre che l'unità nazionale. Fa presente, al riguardo, che, per parte sua, il Governo ha già invitato alcune istituzioni scientifiche
    ad avviare tale riflessione, ma ritiene quanto mai importante che questo tema, che, se non adeguatamente discusso e compreso dall'opinione pubblica, rischia di alimentare nuove divisioni, sia sviluppato in Parlamento.
    Gianclaudio BRESSA (PD-U), con riferimento alla questione emersa nella odierna seduta antimeridiana relativamente al perdurare delle ragioni che portarono al riconoscimento dell'autonomia speciale, si dice convinto che le ragioni storiche siano oggi venute meno: questo almeno per alcune regioni, in quanto per altre sussistono vincoli di carattere internazionale. Ritiene,
    d'altra parte, che non sia realistico, oggi, pensare di revocare le autonomie speciali. È però certamente necessario ripensarle alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto per le regioni ad autonomia ordinaria un livello di autonomia per alcuni versi più ampio di quello previsto dagli statuti speciali. Fa presente, tra l'altro, che le regioni ad autonomia ordinaria possono oggi definire autonomamente il proprio statuto, residuando allo Stato solo il potere di impugnarlo, eventualmente, davanti alla Corte costituzionale, dopo l'adozione; mentre le regioni ad autonomia speciale continuano ad essere rette da statuti approvati
    dal Parlamento con legge costituzionale, il che significa che il Parlamento può, se crede, intervenire sugli statuti di propria iniziativa, anche al di fuori dell'iniziativa della regione interessata.
    Ciò premesso, entrando nel merito della proposta di nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia, esprime l'avviso che il testo proposto dal consiglio regionale si basi su un'impostazione dirompente, quella di basare la specialità della regione sulla caratteristica della diversità etnico-linguistica. Al riguardo osserva che è possibile pensare in termini di minoranza linguistica con riferimento agli sloveni, ma non ai friulani. Si tratta, peraltro, in entrambi i casi di lingue minoritarie ai sensi della legge n. 482 del 1999, il riconoscimento delle quali non può fondare la specialità, perché in tal caso non si vedrebbe perché non riconoscere l'autonomia speciale anche ad altre regioni italiane nelle
    quali si parlano lingue minoritarie, come la Calabria o il Molise.
    Un altro elemento dirompente, a suo avviso, è dato dal fatto che la proposta di statuto formulata dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia configura un assetto confederale, più che regionale o federale; tende infatti ad attribuire alla regione caratteri statuali, trasformandola in un ente
    equiordinato allo Stato.
    Aggiunge che lo statuto vigente prevede un titolo I di soli tre articoli, a fronte del quale il consiglio regionale propone ora un testo assai articolato, che configura in effetti una vera e propria carta dei diritti, con enunciazioni di principio, a volte anche interessanti, ma che riproducono la parte prima
    della Costituzione, col rischio di generare complessi problemi interpretativi in caso di discordanza dello statuto dalla Costituzione, atteso che lo statuto è legge costituzionale.
    Con riferimento, poi, al riconoscimento di un diritto di intervenire nel procedimento di formazione degli atti regionali a chi ne possa subire un pregiudizio, di cui al comma 3 dell'articolo 13, osserva che si tratta di una previsione il cui impatto sul sistema istituzionale è imprevedibile, tanto più che
    non si fa riferimento al solo procedimento amministrativo, potendosi quindi intendere che si faccia riferimento anche al procedimento legislativo.
    Ulteriori perplessità esprime sul titolo III della proposta di statuto, relativo al cosiddetto potere estero della regione. Si tratta di una disciplina fortemente innovativa, che incide in modo incontrollato sulla disciplina generale di cui all'articolo 117, che si applica espressamente anche alle regioni a statuto speciale. In sostanza, si pone in capo alla regione un potere di relazione
    internazionale che si svolge o in parallelo o in conflitto con quello dello Stato. Analoghe perplessità esprime sull'elenco delle materie di competenza legislativa regionale, che non è coordinato con il riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché sulla procedura di
    adeguamento della normativa regionale alla normativa statale di principio nelle materie di legislazione concorrente: tale procedura, che prevede che nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale si applicano le norme regionali e che solo dopo sei mesi il Governo possa agire per inadempimento, rischia di produrre distorsioni nei rapporti istituzionali tra Stato e regione.
    Non si dilunga poi sulla disciplina in materia di potere di imposizione tributaria e di autonomia finanziaria, riguardo alla quale condivide l'analisi svolta dal ministro Lanzillotta.
    Sulle commissioni paritetiche di cui alla lettera d) dell'articolo 74, cui spetterebbe di conciliare le istanze di Stato e regione, osserva che, se è vero che occorre individuare meccanismi per la riduzione del contenzioso tra Stato e regione, è anche vero che non può immaginarsi di attribuire a
    commissioni paritetiche un ruolo che può spettare unicamente alla Corte costituzionale.
    Conclude affermando che la revisione degli statuti speciali è oggi necessaria, per adeguarli al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ma va portata avanti ponendo la massima attenzione a non stravolgere gli equilibri istituzionali complessivi.
    Luciano VIOLANTE, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine
    della odierna riunione del comitato dei nove.
    Omissis
    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost.
    Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna
    pomeridiana.
    Marco BOATO (Verdi), manifesta apprezzamento per il dibattito in corso che ha avviato una riflessione ampia e complessa sul piano giuridico, costituzionale e storico-politico.
    Ricollegatosi alle riflessioni dei colleghi Maran e Bressa, che condivide, ritiene che il presidente della I Commissione abbia fatto bene a dare ampio spazio al dibattito prima dell'adozione del testo base.
    Manifesta perplessità, poi, in ordine all'affermazione del ministro Lanzillotta, circa una sorta di omogeneizzazione delle regioni a statuto ordinario con le regioni a Statuto speciale. Ritiene infatti che tale affermazione contrasti nettamente con l'attuale configurazione costituzionale prevista
    dall'articolo 116 della Costituzione, che non solo ha confermato integralmente le cinque autonomie speciali, ma ha anche previsto ulteriori forme di autonomie che possono essere attribuite alle altre regioni.
    Rammentato poi che durante i cinque anni di governo del centro-destra non è stata assunta alcuna iniziativa per dare attuazione al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione e che nella riforma costituzionale varata dal centro-destra stesso ne era addirittura prevista l'abrogazione, fa presente
    che taluni esponenti di quello schieramento hanno richiamato recentemente proprio il terzo comma dell'articolo 116 per realizzare in alcune regioni il regionalismo differenziato lì configurato. Rammenta che il 19 luglio del 2000 in occasione dell'approvazione della legge costituzionale n. 2
    del 2001 fu presentato ed approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno bipartisan volto ad impegnare il Governo a far sì che le proposte di modifica dell'ordinamento finanziario delle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia siano assunte con il concorso e con il consenso degli organi politici di quelle regioni in analogia con quanto avviene per la Valle d'Aosta e il Trentino.
    Considerata poi la complessità della riforma statutaria, che incide direttamente sulle competenze statali e sulla indicazione delle competenze residuali, ritiene necessario preservare il delicato equilibrio tra le fonti. In particolare, con riferimento al ruolo previsto per la Commissione paritetica,
    ritiene che, così enfatizzato, sembrerebbe quasi sostituire il ruolo della Corte costituzionale.
    Invita infine a non cedere agli opposti atteggiamenti centralistici o statualistici rammentando che le regioni a statuto speciale rappresentano elementi di ricchezza e valorizzazione riconosciute dalla Costituzione, ma che essa riconosce e promuove le autonomie locali con una felice formula che ha
    consentito di superare nel corso del tempo i problemi che si sarebbero potuti presentare per alcune regioni d'Italia, quali le isole e le regioni di confine.
    Richiamati altresì numerosi interventi che ritiene di condividere in parte e rimandando ulteriori interventi alla fase degli emendamenti, auspica un ulteriore affinamento della proposta di testo unificato da parte del relatore, prima della sua adozione come testo base.
    Luciano VIOLANTE, presidente, pur condividendo la necessità di riflettere ulteriormente sui contenuti del testo in esame, ritiene preferibile deliberare sull'attuale proposta di testo base nella giornata di domani, riservandosi la presentazione di una serie di emendamenti al fine di dare
    risposta alle numerose questioni sollevate nel corso del dibattito e di garantire un contenuto equilibrato del provvedimento.
    Maurizio FUGATTI (LNP), rammenta che sull'argomento il gruppo della Lega ha presentato un disegno di legge a firma dell'onorevole Stucchi e che tale proposta delinea la posizione del gruppo della Lega.
    Ritiene giusta la concessione dell'autonomia regionale, esprimendo perplessità circa il fatto che alcune siano dotate di autonomia maggiore rispetto ad altre. Rammentato peraltro che a norma dell'articolo 116 della Costituzione il Friuli e altre regioni dispongono di particolari forme e condizioni di autonomia che sono regolate sulla base di un proprio statuto, condivide l'adozione di
    forme sempre maggiori di autonomia.
    Esprime positivo apprezzamento per l'iniziativa della regione Friuli-Venezia Giulia che mira a dare maggiore autonomia ad una regione che è la prima a proporre una riscrittura integrale del proprio statuto.
    Ricorda che la precedente riforma sulla devolution prevedeva il meccanismo dell'intesa tale per cui qualsiasi modifica dello Statuto regionale doveva passare per l'accordo del Consiglio regionale e provinciale, stabilendo in tal modo una misura di difesa dell'autonomia di fronte a tentativi di
    modificare lo statuto senza un accordo con le regioni interessate. Tale riforma non ha però superato il vaglio del referendum. Auspica quindi che tale meccanismo dell'intesa, oggetto di un provvedimento che la Commissione ha esaminato e che è attualmente in stato di relazione per l'Assemblea (A.C.203 e abb./A) possa essere esaminato e approvato rapidamente.
    Lamenta poi il fatto che ancora ieri, nel corso del dibattito si siano definiti gli ordinamenti a Statuto speciale come forme di privilegio. Ritiene invece che essi rappresentino modelli ideali a cui le altre regioni dovrebbero ispirarsi. Tiene infatti a precisare che l'autogoverno non è una forma di
    privilegio ma obbliga a maggiori controlli del territorio e al migliore utilizzo delle proprie risorse.
    Rammentata poi la proposta della Lega di istituire Trieste come città metropolitana, ritiene necessario aumentare il rapporto riferito al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, portandolo rispettivamente da sei decimi e da quattro decimi, come è
    attualmente, a otto decimi per la regione Friuli-Venezia Giulia, considerando anche il fatto che la regione Trentino-Alto Adige ne trattiene nove decimi.
    Ivano STRIZZOLO (PD-U), rilevato che l'esame della proposta di legge rappresenta una fase sperimentale per la Commissione che dovrà in futuro affrontare anche l'esame di modifiche agli statuti di altre regioni, fa presente che lo Statuto speciale del Friuli presenta elementi e caratteristiche particolari che derivano dalla storia e dalla condizione geopolitica di questa regione di confine. Manifesta apprezzamento per alcuni interventi che hanno rappresentato riflessioni approfondite di aspetti che bisognerà sviluppare ulteriormente per addivenire ad una riscrittura dello statuto, strada scelta dal Consiglio regionale, o ad un percorso più ristretto per l'aggiornamento
    dello stesso, visto anche il primo sforzo compiuto con la «pulitura» rispetto al testo proposto dal consiglio regionale fatta dal presidente Violante.
    Non condivide che la specialità di questa regione possa farsi risalire in termini quasi esclusivi alla presenza di minoranze linguistiche.
    Non condivide il fatto che solo la regione a Statuto speciale Trentino Alto Adige, anche in virtù di un trattato internazionale, debba godere di certe prerogative e di un certo livello di riconoscimento come peraltro giustamente è stato scelto in modo lungimirante sulla strada di un percorso di
    pacificazione tra le popolazioni dell'Alto Adige e la vicina Repubblica austriaca.
    Il Friuli ha invece pagato un prezzo altissimo con il trattato di Osimo che ha comportato seri contrasti nella regione e la nascita del movimento politico della lista per Trieste. La conclusione del secondo conflitto mondiale ha dunque pesato nella complessiva realtà del Friuli anche se questo
    aspetto si è modificato fortunatamente nella nuova condizione europea.
    Rivendica il ruolo svolto dalle istituzioni politiche del Friuli che si sono adoperate per una sorta di politica estera di collegamento, avviando un dialogo con le popolazioni vicine, prima jugoslave poi slovene. Si è trattato di un lavoro lungimirante che ha contribuito al miglioramento dei rapporti con
    i paesi vicini.
    Condivide quanto detto dal deputato Russo, circa il preambolo dello Statuto che dà un orientamento e una motivazione per un rafforzamento dell'autonomia e della specialità friulana. Apprezzate poi le espressioni del deputato Zaccaria che ha messo in evidenza la distinzione tra l'autonomia e la
    sovranità, ritiene che ciò rappresenti un punto importantissimo indicando una soluzione che potrebbe attagliarsi alle aspirazioni regionali e non ponendo la secca alternativa della scelta tra autonomia e sovranità. Ritiene infatti che la politica deve tentare ogni sforzo per trovare uno spazio tra l'autonomia e la sovranità.
    Ricorda tra l'altro che a livello europeo vi è stata un'evoluzione dinamica e una cessione di sovranità tra gli stati membri dell'Unione europea ma che ciò non ha costituito un elemento di crisi del sistema.
    Ritiene poi che gli ulteriori passi che l'Europa dovrà muovere verso una maggiore coesione in diversi settori oltre quello monetario contribuirà a vincere le sfide del futuro, perciò ritiene che la riscrittura dello statuto del Friuli debba tenere conto della dimensione europea e che si debbano
    comprendere le preoccupazioni dei colleghi e del ministro relativamente alla dinamica evolutiva che riguarda il livello comunitario.
    Condivide altresì le perplessità circa l'elencazione delle competenze esclusive della regione, che può paradossalmente rischiare di limitare il potere legislativo delle regioni. Ritiene pertanto che occorra recuperare un livello più forte in cui l'autonomia non si risolva in una riduzione del ruolo dello Stato, giacché il cammino che si deve intraprendere non è quello di livellare verso il basso la condizione delle regioni a statuto speciale ma quello di portare verso l'alto le regioni a statuto ordinario, ponendo attenzione anche alle problematiche legate al federalismo fiscale nel processo di
    graduale rafforzamento delle autonomie dei territori e delle comunità locali.
    Auspica che l'importantissimo lavoro svolto dalla Commissione possa portare ad una stesura che tenga conto della storia e del ruolo che la regione Friuli ha saputo svolgere in una condizione di difficile rapporti tra est e ovest contribuendo ad un cambiamento rispetto alla situazione di quindici
    anni fa.
    Ritiene infine necessario che la nuova definizione dello statuto incontri la più ampia condivisione della Commissione e dell'Assemblea data la delicatezza degli argomenti e la loro valenza per il futuro.
    Richiesto un congruo tempo per la presentazione degli emendamenti, ritiene importante aprire, nel corso della elaborazione del testo, un dialogo costruttivo con la rappresentanza politico-istituzionale
    della regione Friuli, fatti salvi i rispettivi ruoli rivestiti dal Consiglio regionale e dal Parlamento.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nel far presente che, come relatore, ha già avuto modo di svolgere incontri informali per la definizione della proposta di testo unificato, si dichiara disponibile agli ulteriori incontri sollecitati dal deputato Strizzolo.
    Khaled Fouad ALLAM (PD-U) ritiene che l'evoluzione del rapporto tra Stato e regione debba essere oggi inquadrato necessariamente in una prospettiva internazionalistica. In quest'ottica emerge chiaramente come la coesistenza all'interno di un unico Stato di entità con forte autonomia è
    possibile nella misura in cui l'identità nazionale è molto forte: fa presente, ad esempio, che il sistema federale statunitense funziona perché gli Stati Uniti d'America hanno una forte identità, la quale permette l'unità nazionale non soltanto nella pluralità di Stati, ma anche nella pluralità di lingue ed etnie; un discorso analogo ritiene possa farsi per la Svizzera. Occorre quindi
    un'articolazione regionale che sia coesa con lo Stato nazionale. Osserva poi che, se la ricerca dell'equilibrio tra Stato nazionale e arti colazioni regionali è sempre difficile, diventa ancora più complessa qualora si attribuisca alla regione un potere di relazioni internazionali; tanto più quando,
    come in Italia, manca la distinzione tra politica estera e cooperazione internazionale. Le regioni potrebbero infatti avere un loro ruolo proprio in ambito di cooperazione internazionale, mentre è più delicata l'attribuzione di un potere di politica estera, in quanto la politica estera delle regioni può
    essere in contraddizione con la politica internazionale dello Stato, con conseguenze assai rilevanti dal momento che dalle relazioni internazionali possono sorgere obblighi verso altri Stati.
    In conclusione, si dice favorevole al riconoscimento dell'autonomia alle comunità regionali, ma invita a fare attenzione a non creare asimmetrie pericolose e a non favorire la chiusura di comunità ristrette su se stesse, secondo una tendenza di reazione alla globalizzazione che si riscontra in
    diverse parti del mondo.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, con riferimento alla questione della differenza tra autonomia e indipendenza emersa nel corso della seduta antimeridiana, ricorda che la distinzione fu elaborata sotto Federico Barbarossa, il quale, scendendo in Italia, si pose il problema del rapporto da stabilire tra le città e il Sacro romano impero. La questione va impostata, a suo avviso, tenendo fermo che l'autonomia è tale all'interno della sovranità dello Stato, ossia della Repubblica una e indivisibile. All'interno della sovranità possono quindi articolarsi autonomie più o meno accentuate,
    ma che incontrano il proprio limite appunto nella sovranità statale; diversamente, l'autonomia si configurerebbe come cessione di sovranità.
    Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì 15 novembre 2007, nella quale si procederà a votare per l'adozione della proposta di testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.
    CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
    Resoconto della I Commissione permanente
    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
    Giovedì 15 novembre 2007
    Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
    C. 519 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost.
    Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
    (Seguito dell'esame e rinvio).
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2007.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 1), del quale propone l'adozione come testo base.
    Chiarisce che il nuovo testo si differenzia dal precedente per alcune limitate modifiche che tengono conto di taluni elementi emersi nel dibattito e che è sua intenzione, in qualità di relatore sul provvedimento, proporre ulteriori modifiche al testo, sotto forma di emendamenti che si riserva di formulare dopo aver riflettuto sulle questioni evidenziate dai deputati intervenuti nella discussione di ieri. Da questa è emerso, a suo avviso, che il principio da tenere fermo è che l'autonomia speciale si fonda su una decisione dello Stato sovrano, anche se vi sono i casi particolari del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, nei quali interviene anche un vincolo di diritto internazionale.
    Chiarisce che le modifiche che intende proporre tendono ad assicurare il rispetto, da parte dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, del quadro ordinamentale delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
    In questa ottica deve intendersi la prima modifica da lui apportata al testo unificato, la quale, all'articolo 1, chiama la regione con il solo nome italiano di «Friuli-Venezia Giulia», conformemente all'articolo 116 della Costituzione, al fine di evitare ogni riferimento al pluralismo linguistico del territorio: condivide infatti l'obiezione emersa nel dibattito di ieri secondo cui il pluralismo linguistico non può costituire la ragione dell'autonomia speciale della regione.
    Ha poi modificato l'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva della regione, di cui all'articolo 53, comma 1, eliminando, alla lettera a), le materie «assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari», mantenendo solo la materia «tutela della salute».
    All'articolo 54, che contiene l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, ha soppresso il comma 3, che prevede che i decreti legislativi di attuazione dello Statuto possano attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato.
    Ha poi modificato l'articolo 63, nel senso di prevedere che il Governo possa promuovere la questione di legittimità costituzionale non quando la legge della regione invada la sfera di competenza statale, ma quando ecceda la sfera di competenza regionale.
    All'articolo 74, ha soppresso la previsione di cui alla lettera d) del comma 5, in base alla quale la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione svolge funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione e lo Stato.
    Ribadisce che intende proporre ulteriori modifiche al testo, ispirati al principio di fondo che lo Stato e la regione autonoma non possono considerarsi soggetti equiparati e paritari, spettando allo Stato una posizione diversa e restando esso l'unico titolare della sovranità.
    Oriano GIOVANELLI (PD-U), con riferimento alla modifica apportata all'articolo 53, ritiene che sarebbe stato più corretto eliminare la materia «tutela della salute», lasciando le altre materie previste dalla lettera a), atteso che la tutela della salute è, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, materia di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni.
    Luciano VIOLANTE, presidente, accogliendo la proposta del deputato Giovanelli, riformula l'articolo 53, comma 1, lettera a), del nuovo testo unificato togliendo dall'elenco delle materie di legislazione esclusiva della regione la «tutela della salute» e reinserendovi l'«assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari», e riformula l'articolo 54, comma 1, del testo unificato aggiungendo la «tutela della salute» all'elenco delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regione.
    Propone quindi di adottare come testo base tale ulteriore nuovo testo unificato da lui predisposto.
    Gianclaudio BRESSA (PD-U) dichiara preliminarmente di condividere le modifiche proposte dal presidente, che sono coerenti con il dibattito svoltosi in Commissione nelle sedute precedenti. Più in generale, fa presente di ritenere essenziale che la Commissione, nel seguito dell'esame del provvedimento in oggetto, pur rispettando l'autonomia del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, garantisca il rigoroso rispetto dei principi costituzionali. Tale condizione assume tanto più valore ove si consideri che le scelte che saranno assunte con riferimento allo Statuto del Friuli- Venezia Giulia avranno valenza per gli eventuali futuri provvedimenti di modifica degli altri Statuti speciali.
    Per quanto concerne il provvedimento in esame, fermo restando il riconoscimento della specialità della regione, che non può essere messo in discussione se non all'interno di una generale riconsiderazione del principio stesso in un'ottica complessiva, ritiene che non sia possibile in alcun modo consentire al Friuli di individuare nuove ragioni a fondamento della sua specialità. Per questi motivi giudica condivisibile la scelta del relatore di sopprimere le denominazioni della regione nelle lingue diverse da quella italiana che, oltretutto, a differenza di quanto accade per la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, non sono contenute nella Costituzione.
    Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione dell'ulteriore nuovo testo unificato del relatore quale testo base per il seguito dell'esame. In proposito, tuttavia, precisa che tale voto favorevole deve essere inteso quale atto di rispetto nei confronti del Consiglio regionale friulano, in quanto persistono profonde contrarietà sul merito del testo che dovrà pertanto essere adeguato ai principi costituzionali, avendo espresso riguardo alle modifiche apportate al Titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001.
    Riccardo MARONE (PD-U) osserva che è inopportuno stabilire un elenco di materie di legislazione esclusiva della regione, atteso che la Costituzione, all'articolo 117, quarto comma, attribuisce alla competenza esclusiva delle regioni, in via residuale, tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato. Aggiunge che la tutela della salute non è l'unica materia di legislazione concorrente contenuta nell'elenco di cui all'articolo 53 della proposta di testo base.
    Maria Fortuna INCOSTANTE (PD-U) concorda con il deputato Marone su entrambe le considerazioni, osservando che, ad esempio, la materia dell'istruzione non è rimessa dalla Costituzione alla legislazione esclusiva delle regioni.
    Roberto ZACCARIA (PD-U) fa presente che le regioni a statuto speciale sono disciplinate in modo diverso da quelle a statuto ordinario, il cui ordinamento è fissato direttamente dalla Costituzione.
    Gabriele BOSCETTO (FI) valuta favorevolmente le modifiche apportate dal presidente alla proposta di testo base, ma ribadisce la valutazione negativa del testo nel suo complesso. Pertanto, alla luce delle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri e dell'intenzione del relatore di proporre ulteriori modifiche, chiede di rinviare l'adozione del testo base al momento in cui tali modifiche saranno state concretamente precisate, in modo da consentire ai gruppi una valutazione esatta del testo che il relatore ha in mente.
    Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che sta per iniziare alla Camera la sessione di bilancio, nel corso della quale le Commissioni sono chiamate a concentrarsi prioritariamente sul disegno di legge finanziaria. Per questo ritiene necessario adottare oggi il testo base, in modo da stabilire un punto consolidato, fermo restando che il testo sarà rivisto nel corso della fase emendativa.
    Marco BOATO (Verdi), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione come testo base dell'ulteriore nuovo testo unificato del presidente e relatore, rileva che il richiamo all'articolo 117 della Costituzione fatto da alcuni degli intervenuti non è corretto, dal momento che qui non si dibatte di una regione a statuto ordinario, bensì di una regione a statuto speciale. Ricorda che le regioni a statuto speciale sono soggette ciascuna ad una disciplina ordinamentale specifica, stabilita dal rispettivo statuto, e diversa da quella di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Non per nulla la stessa legge costituzionale n. 3 del 2001, nel riformare il titolo V, ha espressamente previsto che le nuove disposizioni si applicassero anche alle regioni a statuto speciale solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite alle regioni a statuto speciale e solo sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
    Poiché dettano una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella ordinaria della Costituzione, gli statuti speciali sono di necessità adottati con legge costituzionale, e, proprio perché adottati con legge costituzionale, sono adottati dal Parlamento, e non invece dai Consigli regionali, come invece ormai avviene, dal 1999, per gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria. Nella loro peculiarità, gli statuti speciali prevedono un riparto di competenza legislativa diverso da quello di cui all'articolo 117, e per molte regioni si prevedono elenchi di materie di legislazione «primaria» o «esclusiva».
    Ciò premesso, osserva che sia la proposta di statuto presentata dal Consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia, sia la proposta di testo base del relatore abrogano lo statuto regionale del 1963. Si tratta, a suo avviso, di una scelta radicale e di un segno di rottura e di discontinuità con il passato che non ha precedenti. Ricorda, infatti, che anche quando nel 1972 fu rivisto lo statuto del Trentino Alto Adige, ne venne fuori uno statuto diverso politicamente, ma non giuridicamente: si trattava dello stesso statuto del 1948, modificato attraverso la tecnica della novella. Ciò premesso, invita il presidente a valutare se non sia più saggio adottare lo stesso sistema anche per la revisione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, nel senso di non abrogare lo statuto del 1963, ma di novellarlo, anche significativamente.
    Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver espresso apprezzamenti per la ricostruzione fornita dal deputato Boato, rileva come, all'indomani della riforma del 2001, si sia registrato un sostanziale appiattimento degli statuti speciali ai contenuti della stessa riforma costituzionale. In particolare, l'introduzione del terzo comma all'articolo 116 della Costituzione, che prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni, ha ridotto le potenzialità della stessa specialità.
    Si sofferma quindi sull'ulteriore nuovo testo unificato predisposto dal relatore. In particolare, per quanto concerne la sua formulazione, ritiene opportuno che sia mantenuta, nella parte in cui è disciplinata la competenza legislativa regionale, il linguaggio dello Statuto del 1963, con particolare riguardo al titolo delle rubriche. Più in generale, dichiara di condividere le modifiche apportate dal relatore al testo unificato, soprattutto perché esse sono volte ad evidenziare che le ragioni della specialità hanno carattere storico e non sono ascrivibili al multilinguismo.
    Nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'adozione dell'ulteriore nuovo testo unificato del relatore quale testo base per il seguito dell'esame, fa presente il proprio convincimento sull'opportunità di sperimentare forme di democrazia «multilivello», rompendo il monopolio legislativo del Parlamento. In questa ottica ritiene che il Senato federale previsto nel testo di riforma costituzionale all'esame dell'Assemblea della Camera rappresenterebbe il luogo ideale nel quale far convergere le istanze delle regioni.
    Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) fa preliminarmente presente di ritenere ormai anacronistico ragionare ancora oggi di autonomie regionali speciali, in quanto sarebbe preferibile operare una scelta coraggiosa nell'ottica di una riforma generale in chiave di decentramento.
    Dichiara quindi di condividere le osservazioni del deputato Boscetto sull'inopportunità di procedere, in questo momento, all'adozione del testo base. Nel richiamarsi, quindi, all'intervento svolto sul merito del provvedimento dal deputato del proprio gruppo Manlio Contento, nella seduta dello scorso 13 novembre, del quale afferma di condividere i contenuti, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame.
    Roberto ZACCARIA (PD-U) sottolinea che tutti gli statuti speciali, nelle parti in cui disciplinano le competenze legislative delle rispettive regioni, utilizzano una terminologia costituzionale specifica e non necessariamente coincidente con quella ricorrente nel titolo V della parte seconda della Costituzione. Per quanto concerne la competenza attribuita in via esclusiva alle regioni speciali stesse, fa presente che essa è definita «primaria» ed «esclusiva», riferendosi rispettivamente al grado delle fonti ed all'esclusione dell'intervento statale. Invita pertanto la Commissione a tenere in considerazione queste osservazioni nel corso del seguito dell'esame del provvedimento.
    Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, con riferimento alla proposta del deputato Boato di procedere alla revisione dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia con la tecnica della novella, esprime l'avviso che sia preferibile seguire, fin dove possibile, l'impostazione data dal Consiglio regionale, sussistendo un limite politico al potere di intervento del Parlamento sulle autonomie speciali. Pone quindi in votazione la proposta di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato da lui presentato quale testo base per il seguito dell'esame.
    Gabriele BOSCETTO (FI) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adozione dell'ulteriore nuovo testo unificato del relatore quale testo base per il seguito dell'esame, chiarendo che il voto contrario è motivato dall'incertezza circa le ulteriori modifiche che il relatore intende apportare al testo e che quindi non preclude una successiva riconsiderazione, qualora gli emendamenti presentati dal relatore andassero incontro alle posizioni del suo gruppo.
    La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato presentato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.
    Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del 30 novembre 2007 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

    http://www.astrid-online.it/i-nuovi-...di/Modifiche-/

  3. #3
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    Dal Gazzettino:
    Nuovo statuto d'autonomia, oggi l'incontro con Violante
    Trieste - È previsto questa sera a Roma l'incontro promosso dal presidente del Consiglio regionale, Alessandro Tesini, con il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Luciano Violante, e i capigruppo regionali.

    Assenti, per volontà politica, i rappresentanti di Forza Italia, An e Udc, ci saranno i membri della coalizione di Intesa democratica e della Lega nord. All'ordine del giorno, le resistenze incontrate in commissione a Roma da un primo esame della proposta di revisione dello statuto d'autonomia avanzata dal Consiglio regionale. «Le altre autonomie speciali, chi più chi meno, stanno meglio di noi, quindi sentono di meno il problema - ha osservato ieri Tesini - La motivazione che ha spinto il Friuli Venezia Giulia a rivedere la propria Carta costitutiva è innanzitutto perché i tre candidati alle elezioni del 2003,- Riccardo Illy, Alessanra Guerra e Ferruccio Saro - avevano proposto questo problema al primo punto del programma. L'adeguamento al nuovo Titolo V della Costituzione non è una facoltà, è un vincolo. Ora il Parlamento ci faccia sapere cosa intende fare».

    «Sullo Statuto il Partito democratico sia coerente e compatto nel sostenere il plurilinguismo della Regione» auspicano invece il segretario regionale e il capogruppo regionale del Prc, Giulio Lauri e Igor Kocjiancic, secondo i quali l'accenno può essere contenuto, anzichè nel primo articolo come tratto costitutivo della specialità, anche nel prosieguo del futuro statuto.

  4. #4
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    Dal Piccolo:
    Statuto, la Regione pronta a rivedere la bozza
    Tesini e i capigruppo stasera a Roma con Violante

    Ciro Esposito (ndr ma xe de qua sto Ciro Esposito?)
    Il presidente: «Il Titolo V in certi casi penalizza le Regioni speciali rispetto a quelle ordinarie»
    Travanut: siamo disposti a discutere su ogni punto. Degano: forniremo tutti i chiarimenti al parlamento TRIESTE Oggi a ora di cena il presidente della commissione Affari Costituzionali Luciano Violante incontra i capigruppo del Consiglio regionale per discutere dello Statuto. Non ci saranno quelli del centrodestra, fatta eccezione per la Lega. Ci saranno invece i vertici della maggioranza che alla vigilia vogliono raccogliere quello spirito di collaborazione lanciato dal Parlamento che pure ha cassato parti non irrilevanti della proposta licenziata dal Consiglio. Sempre oggi si troveranno nel primo pomeriggio per fare il punto della situazione. A guidare la compagnia con il ruolo di comandante «super partes» ci sarà Alessandro Tesini. Il presidente sa che sul nuovo Statuto serve equilibrio tra le aspettative del Consiglio e il rispetto delle prerogative del Parlamento. Ma il Consiglio, sostiene Tesini, è anche disposto da accettare un testo modificato. «Sono sul tavolo trecento emendamenti - spiega -, ma i temi forti riguardano pochi articoli. Dobbiamo analizzarli e metabolizzarli». «Riconosco - precisa poi Tesini sul suo blog - che qualcuno ha detto di ”contestualizzare” nell'attualità l'autonomia del '47 e del '63. Il Consiglio regionale ha provveduto a licenziare un testo organico, ma è pronto anche alla subordinata. Il Parlamento - conclude - ci faccia sapere cosa intende fare». Sugli Statuti regionali, prosegue Tesini, sempre nella pagina interattiva web «le altre autonomie speciali, chi più chi meno, stanno meglio di noi, quindi sentono di meno il problema. Hanno lasciato i loro statuti al testo originario, che è molto più vecchio del nostro». Il presidente dell'Assemblea aggiunge che «l'adeguamento al nuovo Titolo V della Costituzione non è una facoltà, è un vincolo. Quel Titolo V - aggiunge - che in alcuni casi penalizza le Regioni speciali rispetto a quelle ordinarie e che mantiene le condizioni di miglior favore per le speciali solo fino all'adeguamento dei loro Statuti».
    I capigruppo del Partito democratico sottolineano l’aspetto collaborativo dell’incontro. «Oggi, prima di partire per Roma - spiega Mauro Travanut - analizzeremo con il presidente Tesini la sostanza degli emendamenti presentati alla Camera. Siamo disponibili a discutere su ogni punto ed è un fatto positivo che anche la Lega abbia raccolto l’appello di Violante». «Tesini ha lavorato a fondo sul testo e sugli emendamenti presentati dal Parlamento - sottolinea Cristiano Degano -. L’incontro con Violante mi sembra opportuno. Noi forniremo dei chiarimenti al testo licenziato dal Consiglio. Poi i parlamentari faranno la loro parte. Il centrodestra sbaglia a non partecipare e la presenza della Lega dimostra la forte divisione che c’è nell’opposizione».
    Rifondazione invece chiede alla Regione di difendere il plurilinguismo. «Sul plurilinguismo della regione all'interno dello Statuto - scrivono Giulio Lauri e Igor Kocijancic - è possibile trovare un punto di incontro comune: si tratta di sancire l'esistenza di più lingue senza che esse assumano un tratto identitario che potrebbe alimentare vecchie e nuove divisioni prive di senso, evitando nel contempo che il plurilinguiismo assuma la funzione di unico elemento costitutivo della specialità del Friuli Venezia Giulia. Ci aspettiamo che tutto il Pd sostenga con coerenza questa proposta, che abbiamo avanzato attraverso un emendamento».(12 dicembre 2007)

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    REGIONI: STATUTO FVG; TESINI, A VIOLANTE POSTE TRE PRIORITA'

    (ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Tre questioni prioritarie nella riscrittura del nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia sono state sottolineate oggi a Roma dai capigruppo del Centrosinistra. Guidati dal presidente del Consiglio regionale, Alessandro Tesini, i capigruppo di Intesa Democratica, insieme a quello della Lega Nord (assenti Fi, An e Udc) hanno incontrato oggi, per circa tre ore, il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Luciano Violante. "Abbiamo insistito - ha riferito Tesini, interpellato dall'ANSA in serata - sulle questioni per noi prioritarie. In primo luogo le competenze attualmente attribuite alla Regione non sono discutibili. Alla Regione - ha aggiunto - vanno poi formalizzate le competenze che le derivano in ragione delle condizioni di miglior favore previste dalla legge costituzionale del 2001 e poi - è il terzo punto evidenziato da Tesini - vanno pensate anche altre competenze, coerenti e compatibili, con il particolare status che deriva alla regione dalla sua specifica collocazione geopolitica". Tesini ha parlato di una riunione "molto utile e approfondita nel merito" e che "conferma il rapporto di positiva collaborazione e trasparenza che c'é tra Regione e Parlamento".
    "Violante - ha affermato Tesini - ha tenuto fede all'impegno che si era preso come relatore a luglio quando aveva manifestato la disponibilità, prima di passare alla discussione del testo, ad un ulteriore confronto con i capigruppo anche alla luce degli emendamenti". Secondo Tesini l'incontro "ha confermato che quando ci si confronta e si dialoga è posibile capirsi e spiegarsi, e questo a prescindere dalle condizioni di particolare difficoltà che in questo momento può avere il Parlamento. Il Consiglio regionale - ha aggiunto - ha fatto tutto quello che doveva fare e anche oggi i capigruppo si sono mossi con grande responsabilità lasciando alle spalle elementi di distinzione". Tesini ha riferito inoltre che "i capigruppo presenti e gli esperti del comitato giuridico hanno fornito le necessarie spiegazioni a supporto delle intenzioni del Consiglio regionale e della proposta approvata". "Non c'é alcun equivoco o confusione - ha sottolineato il presidente - riguardo alla pretesa, del tutto inesistente, di mettere a confronto autonomie e sovranità parallele. C'é piena consapevolezza che la sovranità è quella della Repubblica e l'autonomia speciale è uno status che deriva da legge costituzionale del Parlamento". Tesini ha poi detto che l'autonomia della Regione è "sempre prodotto nella leale collaborazione con lo Stato" e ha espresso la "ferma convinzione che il Friuli Venezia Giulia vanta 45 anni di positiva attuazione dell'autonomia con la realizzazione di grandi traguardi". Il presidente dell'Assemblea ha poi parlato della necessità di confermare e rafforzare il "ruolo della Commissione paritetica, come luogo e sede di raccordo e di snodo delle relazioni fra Regione e Stato". (ANSA).

 

 

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