Il diritto e i diritti dei cittadini.
Le class actions: buone per gli USA ma non per l'Italia.
Le azioni legali collettive: le proposte per permetterle anche nel nostro Paese.
Genova, 21 lug. -
Cosa hanno in comune le multinazionali del tabacco e l’arcidiocesi cattolica di Los Angeles? Semplicemente sono state sottoposte a
class action da parte di cittadini o associazioni di consumatori, anche se per motivi diversi (i primi per aver omesso di esplicitare i danni prodotti dal fumo, la seconda per il caso dei preti pedofili), ma in entrambi i casi questi giganti sono stati sconfitti.
La class action è un’azione legale collettiva compiuta da uno o più soggetti a nome dell’intera
classe che è ritenuta danneggiata da un prodotto o un comportamento di una grande società o di un’istituzione.
È tipica degli Stati Uniti, paese di common law, dove è possibile estendere, in modo vincolante, la validità di una sentenza a tutti i casi uguali o perlomeno simili.
L’ordinamento italiano per ora non prevede questa eventualità: una decisione precedente può essere presa in considerazione da un altro giudice, così come modificata o ribaltata.
Il primo tentativo di rendere operativo anche nel nostro ordinamento la
class action è stato fatto nella scorsa legislatura dal deputato Ds
Bonito,
primo firmatario di un progetto che modificava la legge 281 del 1998 per consentire azioni collegiali, ma, nonostante l’approvazione a larghissima maggioranza alla Camera, l’iter parlamentare si è fermato al Senato, arenandosi nelle Commissioni.
Nell’attuale legislatura sono state
presentate diverse proposte di legge, sia dal Governo che da singoli parlamentari,per aprire la strada alla possibilità di azioni collettive anche nel nostro Paese. L’iniziativa dell’Esecutivo prevede semplicemente la creazione di un nuovo articolo all’interno del
“Codice del Consumo” (legge 206 del 2005), mentre i vari testi presentati dai più
deputati (Fabris dell’Udeur;Poretti e Capezzone della Rosa nel Pugno; Pedica dell’Italia dei Valori; Grillini di Sinistra Democratica) propongono un articolazione più ampia, la
possibilità per chiunque di mettere in atto una class action,
l’esistenza del “danno punitivo” e l’
automatico annullamento del contratto in caso di pubblicità ingannevole. Il disegno di legge di iniziativa governativa è molto più cauto, limitando la legittimità ad agire alle sole associazioni di consumatori riconosciute nell’apposito registro, alle associazioni professionali e alle camere di commercio; inoltre, non prevede la possibilità di riconoscere il “danno punitivo” nè si pronuncia sulla pubblicità ingannevole.
È auspicabile che in tempi rapidi, e con la maggioranza più ampia possibile, venga approvata una legge che doti anche i cittadini italiani di un formidabile strumento di auto-difesa quale è la
class action.
L’ovvia speranza è che il testo definitivo sia il più avanzato possibile, permettendo un’efficace tutela del più debole.
Matteo Lai