Capo IV - DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 120 - Diritto di querela
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o
istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il
diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il
diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il
tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita,
del minore o dell'inabilitato.
Art. 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne
abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto
di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
Art. 122 - Querela di uno fra più offesi
Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una
soltanto di esse.
Art. 123 - Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato,
decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da
parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Art. 125 - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal
tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o
l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Art. 126 - Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.