Queste le motivazioni della terza sezione TAR del veneto per la sentenza sulla conformità rispetto al principio costituzionale di laicità dell’obbligo di esposizione del crocifisso:
In un contesto scolastico, esso è, in egual misura,
«anche un simbolo storico-culturale… dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo» ed «
anche (e non prevalentemente, si badi) un simbolo religioso», cristiano e non meramente cattolico.
simbolo «di un sistema di valori di libertà, di uguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato» innervanti la nostra Legge fondamentale, rende “paradossale” la sua estromissione da una struttura pubblica
«in nome di una laicità che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana»
Il crocefisso e in genere ogni simbolo distintivo del cristianesimo godrebbero per il TAR di
una condizione sostanzialmente speciale,
un vero e proprio unicum, rispetto alla simbologia delle altre confessioni, in forza dell’assenza in capo ad esso di quel «meccanismo logico d’esclusione dell’infedele insito in ogni credo religioso». La croce, in sostanza, non potrebbe escludere nessuno senza abiurare la sua medesima essenza.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR conclude per la legittimità della collocazione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica,
giacché non solo non vulnererebbe ma sarebbe addirittura «affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano».
Queste invece le motivazioni della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 556 del 13 febbraio 2006, con cui si mette mette la parola fine alla lunga querelle sul crocifisso nelle aule scolastiche. Palazzo Spada ha infatti respinto il ricorso di una cittadina finlandese che chiedeva la rimozione del crocifisso nelle aule della scuola media di Abano Terme (Padova), frequentate dai figli.
Nelle diciannove pagine della sentenza n. 556, il Consiglio di Stato afferma che il crocifisso deve restare nelle aule scolastiche
non perché sia un “suppellettile” o un “oggetto di culto”, ma perché “è un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili” (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc…) che hanno un’origine religiosa, ma “che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”. “
…in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suoi accennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed
assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari di ogni simbolo), valori civilmente rilevanti”.
Il Consiglio di Stato intende espressamente riferirsi a quei valori stanno alla base ed ispirano il nostro intero ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile, “… ed in tal senso il crocifisso – prosegue la sentenza – potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio,
una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni”.