Sino ad ora l'attuale sistema ha consentito l'uso indiscriminato e, per così dire, ossessivo, della pubblicazione attraverso i media di intercettazioni (telefoniche o ambientali che siano) che, come agevolmente abbiamo potuto constatare, ha prodotto danni all'immagine di molte persone che addirittura nulla avevano a che vedere con i procedimenti penali a carico degli intercettati. Le gravissime lesioni prodotte inducono il legislatore a provvedere con una certa urgenza nel porre un preciso limite al diffuso malcostume di stampa, televisioni ed internet.
Vanno però tutelate anche le esigenze relative ai procedimenti penali, che debbono poter vedere utilizzati gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione dei soggetti inquirenti.
Sul piatto della bilancia dunque due esigenze imprescindibili: Tutela del cittadino al rispetto della privacy e tutela delle esigenze processuali alla corretta acquisizione delle prove.
Partendo da quest'ultima necessità, non può essere sottovalutato un problema connesso alla acquisizione delle prove quale quello del segreto istruttorio (art.329 cpp). L'attuale dettato normativo in questione pone limiti molto ristretti alla copertura del segreto istruttorio sulle indagini. Infatti il segreto è previsto, in linea di massima, sino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (art. 114 cpp). La necessità di intervenire in armonia con la tutela del cittadino alla riservatezza impone però limiti più ampi e ciò in considerazione che il cittadino-imputato è imputato e non condannato (con sentenza passata in giudicato) e la possibilità di errore da parte degli organi inquirenti esiste ed è anche abbastanza elevata. Tutelare l'immagine di soggetti la cui colpevolezza non è stata ancora provata per uno Stato Democratico e Civile mi sembra più che doveroso.
Esiste poi un secondo aspetto, non certo di portata inferiore rispetto al primo ed è quello di conservare la segretezza delle indagini a tutela delle attività degli organi inquirenti. Tanto più si osserva il principio ispiratore del segreto istruttorio, tanto più vengono emarginati i punti deboli delle indagini che prestano il fianco a possibilità di "inquinamento delle prove".
In entrambe i casi si rende necessario espandere il dettato dell'art. 329 del codice di procedura penale obbligatoriamente sino al dibattimento e questo in ossequio al principio di pubblicità che i processi hanno secondo la nostra costituzione.
Risolto quindi il problema della espansione del segreto istruttorio si dovrebbero individuare i soggetti che hanno accesso al luogo ove sono depositate materialmente le intercettazioni ed i relativi testi affinchè siano debitamente custoditi e sorvegliati. Già perchè accade oggi che le "fughe" dei testi di intercettazioni "spesso" avvengono negli uffici giudiziari. I soggetti che in ragione dell'incarico svolgono le indagini, possono essere individuabili con facilità e la responsabilità può essere attribuita a seguito di un controllo semplice.
Il disegno di legge dovrebbe prevedere un adeguato controllo sul materiale probatorio coperto dal segreto e conseguentemente prevedere le misure e le pene che andranno adottate a carico di chiunque violi la segretezza delle indagini e le norme di tutela del cittadino relative alla privacy.
Sin ora infatti nessun responsabile è mai stato individuato in tal senso, io dico che neanche si è fatto qualcosa per individuare eventuali responsabilità. Il cittadino Italiano è esposto, sempre, alla lesione del diritto soggettivo alla riservatezza. Non occorre che faccia esempi perchè non saprei dove cominciare.




Rispondi Citando
ma questi furbacchiotti vogliono stare nel "nostro" paese per romperci i coglioni e pretendono che a livello investigativo si adottino quei sistemi bolscevichi. :sofico:
iaociao:

