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Discussione: Silvio è un genio

  1. #11
    Elbow
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    No veramente la legge diceva che le coalizioni andavano messe su righe successive.
    Ci voleva buon senso e accortezza, nel 2006 erano chiare, ora no....e chi c'è al governo? Prodi con l'incompetente Amato

  2. #12
    "SI PUO' FARE"
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    Citazione Originariamente Scritto da Elbow Visualizza Messaggio
    No veramente la legge diceva che le coalizioni andavano messe su righe successive.
    Ci voleva buon senso e accortezza, nel 2006 erano chiare, ora no....e chi c'è al governo? Prodi con l'incompetente Amato

    senti, studiati la normativa e poi ripassa.

    Se non te ne fossi accorto berlusconi stesso non ha parlato di errori nell'applicazione della normativa.



    Gazzetta Ufficiale N. 72 del 27 Marzo 2006
    TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 marzo 2006, n.75
    Testo del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2006, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 36), recante: «Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie».
    Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
    decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
    ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
    1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
    unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
    del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
    di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
    trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
    degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
    con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
    (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
    conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione.

    Art. 1.
    Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei
    deputati

    1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 31 del testo unico
    delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
    361, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge
    21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituito dal seguente:
    «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
    alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
    orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
    ((1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del
    citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera
    b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e'
    sostituita dalla seguente: «sul».
    1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
    modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando un unico
    segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito
    al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno
    stesso».))
    2. La tabella A-bis del citato testo unico di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'allegato
    1 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui
    all'allegato 1 al presente decreto.


    Riferimenti normativi:

    - Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
    (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
    la elezione della Camera dei deputati), come modificato
    dalla presente legge:
    «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente,
    sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le
    caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
    tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e
    riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste
    regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
    disposizioni di cui all'art. 24.
    2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
    appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
    seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
    unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
    non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
    liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
    secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni
    devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
    centimetri tre.».
    - Si riporta il testo degli articoli 58 e 69 del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
    361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
    per la elezione della Camera dei deputati), pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, supplemento
    ordinario, come modificati dalla presente legge:
    «Art. 58 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41).
    - Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il
    presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
    consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla
    matita copiativa.
    L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
    il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo
    segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
    contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri
    segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
    secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone
    la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli
    da' preventive istruzioni, astenendosi da ogni
    esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita' e il
    numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di
    esprimere.
    Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
    presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
    constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
    chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
    in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
    bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
    quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
    seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa
    nell'urna.
    Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
    votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
    nella apposita colonna della lista sopraindicata.
    Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
    bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
    nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
    possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
    presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
    processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
    elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
    riconsegnata.».
    «Art. 69 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). - La
    validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere
    ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta'
    effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
    all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato
    su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al
    contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno
    stesso.».
    - La legge 21 dicembre 2005, n. 270, reca: «Modifiche
    alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
    Senato della Repubblica.».

    Art. 2.

    Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della
    Repubblica

    1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico
    delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
    di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come
    modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n.
    270, e' sostituito dal seguente:
    «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
    alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
    orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.».
    ((1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al
    decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall'articolo 4,
    comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, la parola: «nel» e'
    sostituita dalla seguente: «sul».))
    2. La tabella A del citato testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 533 del 1993, introdotta dall'allegato 2 alla legge
    21 dicembre 2005, n. 270, e' sostituita da quella di cui all'allegato
    2 al presente decreto.

    Riferimenti normativi:

    - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del
    decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
    delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
    Repubblica), come modificato dalla presente legge:
    «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
    cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche
    essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
    allegate al presente testo unico e riproducono in
    fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
    presentate nella circoscrizione. Sulle schede i
    contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa
    coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
    orrizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.
    L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non
    collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle liste di
    ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le
    disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni
    devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
    centimetri tre.».
    - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
    legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle
    leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
    Repubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    27 dicembre 1993, n. 302, supplemento ordinario, come
    modificato dalla presente legge:
    «Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la
    matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul
    rettangolo contenente il contrassegno della lista
    prescelta.».
    - Per l'argomento della legge 21 dicembre 2005, n. 270,
    vedasi nei riferimenti normativi all'art. 1.

    Art. 3.
    Spese per l'organizzazione delle consultazioni elettorali

    1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2006, per le sole spese
    comunque connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e
    referendarie, possono essere assunti impegni in deroga al disposto
    dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


    Riferimenti normativi:

    - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
    23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
    finanziaria 2006):
    «7. Al fine di agevolare il perseguimento degli
    obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
    finanziario 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso
    il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
    assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
    un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
    previsionale di base, con esclusione delle spese per
    stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
    aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
    dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
    compensative delle entrate, comprese le regolazioni
    contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
    normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
    impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
    divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
    responsabilita' contabile.».

    Art. 3-bis.

    Somme da conservare in conto residui

    ((1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero
    della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21
    febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    aprile 2005, n. 58, non impegnata al 31 dicembre 2005, viene
    conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio
    successivo.))


    Riferimenti normativi:

    - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
    decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
    per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
    sicurezza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
    febbraio 2005, n. 42, e convertito in legge, con
    modificazioni, dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58:
    «5. Per assicurare il rispetto degli obblighi
    finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici
    gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e'
    autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».

    Art. 3-ter.

    Copertura di oneri in conto capitale

    ((1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2
    dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del
    10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
    giugno 2005, si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di
    euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
    ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
    previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
    di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
    2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
    al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
    autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
    variazioni di bilancio.))

    Art. 4.

    Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Allegato 1 Tabella A-bis

    pag. 59
    Allegato 2 Tabella A

    pag. 60


    http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/72/8.htm
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

  3. #13
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    "2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
    appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
    seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
    unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
    non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
    liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
    secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni
    devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
    centimetri tre.»."

    Quindi non c'è scritto da nessuna parte che gli altri partiti non apparentati dovessero essere ugualmnte sulla stessa riga degli altri nè che gli apparentati fossero attaccati l'uno all'altro, ma solo sualla stessa riga.
    Anzi, specificando che gli apparentati sono sulla stessa riga, si sottindende che gli altri dovrebbero non esserlo.

    Amato è un ladro di quarta categoria, ma tanto lo stesso problema lo ha il PD
    Against all odds

  4. #14
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    Citazione Originariamente Scritto da ossoduro Visualizza Messaggio
    Veramente tutti i giornali (non ovviamente Il Giornale ) riportano che le richieste di Silvio dovrebbero essere rivolte a lui, come specificato nella risposta di Amato e nella normativa: il decreto 8 marzo 2006, n. 75, firmato da questi signori:


    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
    Pisanu, Ministro dell'interno

    Visto, il Guardasigilli: Castelli


    prevede precise norme sulla disposizione dei simboli nelle schede elettorali, qua c'è il grafico riassuntivo:

    http://www.interno.it/mininterno/exp...6310152649.pdf


    Secondo me, invece, sarebbe più interessante sapere perchè chi ha predisposto le modalità di compilazione delle schede (Governo berlusconi) ora si preoccupa di quello che ha fatto.

    prova a chiedere a quelli di Fi che hanno fatto le simulazioni di voto sulle schede ... e fatti dire il risultato.
    questo link non porta a nulla...
    X

  5. #15
    "SI PUO' FARE"
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    Citazione Originariamente Scritto da iannis Visualizza Messaggio
    "2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
    appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di
    seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un
    unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste
    non collegate, nonche' l'ordine dei contrassegni delle
    liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio
    secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I contrassegni
    devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
    centimetri tre.»."

    Quindi non c'è scritto da nessuna parte che gli altri partiti non apparentati dovessero essere ugualmnte sulla stessa riga degli altri nè che gli apparentati fossero attaccati l'uno all'altro, ma solo sualla stessa riga.
    Anzi, specificando che gli apparentati sono sulla stessa riga, si sottindende che gli altri dovrebbero non esserlo.

    Amato è un ladro di quarta categoria, ma tanto lo stesso problema lo ha il PD



    Forse ti dovrebbero spiegare che quando una legge VIETA certi comportamenti lo dice ESPRESSAMENTE.

    In mancanza vige la regola opposta.
    bananas!

    Non è riuscito neanche silvio a sostenere quello che dite voi ... ma a forza di sentir sparare cazzate da lui .... forse vi sentite in grado anche di superarlo.
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

  6. #16
    Elbow
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    Roma, 5 apr (Velino) - “L’ignoranza è una brutta cosa, soprattutto se si può confondere con la cattiva fede. La legge vigente dice chiaramente che le coalizioni devono essere disposte su linee successive, cosa che non è stata fatta e che induce in confusione e in errore l’elettore. Si leggano attentamente le leggi prima di parlare e soprattutto prima di stampare le schede”. Ad affermarlo è Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord.

    http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=525000

    Mettiamo anche (ma non sembra) che la normativa sia stata rispettata. Ma il governo, amato e i suoi tecnici non hanno il cervello per accorgersi che forse la scheda crea confusione? Evidentemente no, ma considerando lo schifo dei due anni di governo prodi non mi meraviglio.
    Bastava una modifica semplice semplice, ma i mortadellas non ci arrivano

  7. #17
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    Ma voi vi immaginate cosa sarebbe accaduto se Amato avesse di sua sponte cambiato la scheda? Avrebbero subito gridato al golpe comunista! In qualsiasi modo si sarebbe comportato avrebbero polemizzato, giusto per fare un pò di casino

  8. #18
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    Citazione Originariamente Scritto da Mr Perfect Visualizza Messaggio
    un appello a Napolitano e tutti i media parlano solo di lui titoloni su tutti i tg e su tutti i quotidiani! Silvio contro Amato , quindi Silvio contro Prodi!! mentre Uolter continua a girare promettendo dentiere gratis e buoni per le coop ...

    o non hai capito nulla oppure sei un ingenuo............
    lo hai capito o no che si annulleranno al pdl un sacco di schede e che il nano ha paura del rincoglionimento dei propri elettori ?
    e tu ti compiaci del fatto che lui appare sui giornali .....

  9. #19
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    dai gente che tra una settimana Amato Prodi e Veltroni andranno a casa i loro giochetti non servono a niente abbiate un po' di pazienza e ce li leviamo di torno

  10. #20
    "SI PUO' FARE"
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    Citazione Originariamente Scritto da Elbow Visualizza Messaggio
    Roma, 5 apr (Velino) - “L’ignoranza è una brutta cosa, soprattutto se si può confondere con la cattiva fede. La legge vigente dice chiaramente che le coalizioni devono essere disposte su linee successive, cosa che non è stata fatta e che induce in confusione e in errore l’elettore. Si leggano attentamente le leggi prima di parlare e soprattutto prima di stampare le schede”. Ad affermarlo è Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato e Coordinatore delle Segreterie Nazionali della Lega Nord.

    http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=525000

    Mettiamo anche (ma non sembra) che la normativa sia stata rispettata. Ma il governo, amato e i suoi tecnici non hanno il cervello per accorgersi che forse la scheda crea confusione? Evidentemente no, ma considerando lo schifo dei due anni di governo prodi non mi meraviglio.
    Bastava una modifica semplice semplice, ma i mortadellas non ci arrivano

    Ah, se parla calderoli possiamo stare certi che abbia ragione.

    Non è percaso lui l'autore della "porcata" ... tale da lui definita ... che avrebbe assicurato stabilità di Governo?

    Non le hanno fatte loro le norme per le schede?

    Dimenticavo ... se ilPdL non avrà la maggioranza al Senato o avrà una maggioranza risicata che non li farà governare ... poi ci diranno, lui e Berlusconi che quella legge è stata voluta dalla sinistra :d ... che lui voleva cambiarla prima delle elezioni e che loro non hanno colpe mai, anche quando fanno e firmano i provvedimenti.

    Se pensate che vi voteranno molti analfabeti ... è un problema vostro.
    "La guerra è la vicenda in cui innumerevoli persone, che non si conoscono affatto, si massacrano per la gloria e per il profitto di alcune persone che si conoscono e non si massacrano affatto." (Paul Valèry, poeta francese).

 

 
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