Qui c'è l'articolo di Travaglio:
http://www.tgcom.mediaset.it/politic...lo408945.shtml
E qui se non riuscivate a leggere alla rovescia:
http://www.gabrielemastellarini.com/...risentenza.pdf
Meglio leggerli prima di continuare a dire fesserie
Praticamente è stato condannato non per l offese, non perchè ha detto il falso.b) sconfnano nella contumelia, non
potendosi dubitare della portata ingiuriosa di un’affennazione nella quale si dice ad un
soggetto che, non avendo pudore, deve sputarsi in faccia al mattino quando si guarda
allo specchio, e che da un pezzo ha “perso la faccia” (cioè la dignita e il rispetto degli
’ altri) se mai ne ha avuta una; c) sono “gratuite”, in quanto non hanno alcuna utilita
specifica per rafforzare il pensiero critico del TRAVAGLIO nei confronti delle condotte
del CONFALONIERI. I1 giomalista, infatti, è legittimato a criticare, anche aspramente,
i comportamenti di un soggetto, ma non può esprimere - con termini ingiuriosi - la
propria opinione nei confronti esclusivamente della “persona”.
riporto altro:
I comportamenti indicati dal giomalista (sui quali si ritomerh successivamente, trattando
la domanda proposta da MEDIASET), infatti, sono riferiti alla “aziendu” e - per le
modalita con le quali sono state scritte - non sono riferibili “anche” al suo presidente. In
particolare, deve rilevarsi che (sebbene le condotte penalmente rilevanti, dal punto di
vista giuridico, non possano essere attribuite che a persone fisiche) in nessun modo i1
convenuto attribuisce tali condotte a fatti propri del presidente di MEDIASET o di
soggetti specifici comunque individuati e/o individuabili, sicchi di tale scritto non pub
dolersi Fedele CONFALONIERI.
Quanto al comment0 del giornalista sul fatto che dal Presidente di MEDIASET (e
quindi, pacificamente, da Fedele CONFALONIERI) fosse lecito - a suo awiso -
attendersi un PO’ pih di prudenza prima di fare certe dichiarazioni (sempre riferite al
grido alla “persecuzione” e alla “nuova piazzale Loreto”) valgono le stesse osservazioni
fatte poc’anzi. Anche tale espressione, infatti, i: specificamente riferita all’oggetto (di
pubblico interesse) dell’articolo, non i: “gratuita” bensi necessaria per rappresentare
l’opinione critica del giomalista e non sconfina nella contumelia essendo contenuta nei
limiti della accesa dialettica propria dell’argomento trattato.
In relazione all’ultima parte dell’articolo (“0 maguri di pudore, per non sputarsi in
faccia davanti allo specchio. Mu ormai anche la faccia B un privilegio. C’B chi,
avendola perdutu da un pezzo, non teme pi& di perderla. E chi, pi& fortunato ancora,
non ne ha mai avutu una”) deve rilevarsi, in prim0 luogo, che non vi i: dubbio che detti
commenti siano riferiti a Fedele CONFALONIERI: cib lo si evince chiaramente dalla
lettura dell’articolo (che in quella parte fa riferimento esclusivamente all’odiemo attore)
ed e espressamente riconosciuto dal convenuto (cfr. comparsa di risposta pag. 6 e
comparsa conclusionale pag. 10: ‘‘6 certamente rifribile all ‘attore, invece, lufrase che
chiude 1 ‘articolo”).
Ciò premesso, ritiene il giudicante che nelle frasi sopra riportate siano ravvisabili gli
estremi della diffamazione. Le osservazioni fatte dal giomalista, infatti: a) consistono in
attacchi personali nei confronti del CONFALONIERI, in quanto rivolte alla sua persona
e non ai fatti oggetto di interesse pubblico; b) sconfnano nella contumelia, non
potendosi dubitare della portata ingiuriosa di un’affennazione nella quale si dice ad un
soggetto che, non avendo pudore, deve sputarsi in faccia al mattino quando si guarda
I all0 specchio, e che da un pezzo ha “perso la faccia” (cioB la dignita e il rispetto degli
’ altri) se mai ne ha avuta una; c) sono “gratuite”, in quanto non hanno alcuna utilita
specifica per rafforzare il pensiero critic0 del TRAVAGLIO nei confronti delle condotte
del CONFALONIERI. I1 giomalista, infatti, B legittimato a criticare, anche aspramente,
i comportamenti di un soggetto, ma non pub esprimere - con termini ingiuriosi - la
propria opinione nei confronti esclusivamente della “persona”.
In relazione a tale ultima parte dell’articolo, pertanto, devono ritenersi sussistenti, a
carico del convenuto, gli estremi della diffamazione in danno dell’attore
CONFALONIERI.
+ Passando ora all’esame delle doglianze di MEDIASET, deve osservarsi quanto segue.
In relazione alla prima frase oggetto di contestazione (“ricuftu come primo azionista
Mediuset il sistema-culcio sospendendo i pagumenti ulla Lega per i diritti tv”) la
domanda proposta dall’attrice non può essere accolta per gli stessi motivi gia indicati in
precedenza, con riferimento alla (analoga) domanda proposta da CONFALONIERI.
Si deve infatti ribadire che, con tutta evidenza, la frase in questione non è riferita a
MEDIASET come soggetto giuridico, bensi a “1 ’amico Silvio”, il “capo
dell ‘opposizione”, il ‘>rim0 uzionistu di MediuseP‘ e, dunque, Silvio BERLUSCONI,
cosi come si deve ribadire che la circostanza che - a seguito della sanzione irrogata a1
Milan - siano stati sospesi i pagamenti per i diritti tv non è contestata dall’attrice (la
quale riconduce tale decisione alla legittima tutela dei suoi interessi economici), siccht
deve ritenersi legittimo (nell’esercizio del diritto di critica) il comment0 fatto dal
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giomalista su tale vicenda.
Per quanto attiene alla seconda parte di articolo oggetto delle doglianze dell’attrice
(“un ’azienda che finanziava illegalmente Craxi, conompendo giudici e uficiali della
Guardia di Finanza, falsijcava bilanci, dodava il f;sco, accumulava fondi neri,
scambiava ma$osi per stallieri, da vent’anni commissiona o si scrive direttamente leggi
su misura guadagnandoci migliaia di miliardi, da 12 anni viola due sentenze della
Corte Costituzionale e collaboravapure a truccave i campionati“), deve in primo hog0
evidenziarsi che la tesi sostenuta dal convenuto - secondo il quale le condutte sopra
indicate non sono riferite a MEDIASET, bensi a “diverse” aziende che volutamente non
vengono mai individuate nominativamente - non pub ritenersi degna di pregio.
Dalla lettura complessiva della parte di articolo in esame, infatti, emerge che: a) le
condotte illecite individuate dal giomalista si riferiscono ad una sola societl, come
emerge chiaramente dall’uso del singolare (“un’azienda”), che non put, lasciare dubbio
sul fatto che il giomalista si riferisca ad una sola persona giuridica e non a pi^ soggetti
diversi; b) la circostanza che l’unica azienda alla quale viene fatto riferimento nella
parte precedente dell’articolo sia MEDIASET, unitamente al fatto che il giomalista -
pur non citandola espressamente - individua la societi in quella della quale il
CONFALONEN B il “massimo rappresentante”, inducono necessariamente il lettore ad
individuare tale azienda in MEDIASET.
Fatta questa premessa, deve osservarsi che le condotte (illecite) attribuite dal
TRAVAGLIO a MEDIASET sono specifiche e ben individuate, sicchi il rifeiimento a
tali eventi potrebbe ritenersi lecito soltanto se rispondente a1 requisito della “ventA“
(giacchi per questa parte di articolo deve ritenersi che si faccia “cronaca” e non
“critica”, essendosi limitato il giomalista ad elencare una sene di reati e/o di condotte
illecite). Dalla documentazione prodotta dalle parti, non risulta che (i kgdi
rappresentanti di) MEDIASET abbiano subito condanne (definitive) per i reati elencati
da TRAVAGLIO ne1 suo articolo. Certamente almeno alcuni di tali fatti sono stati
sottoposti a1 vaglio dei giudici penali, ma i relativi procedimenti o non riguardavano (i
legali rappresentanti di) MEDIASET, o non si sono ancora conclusi, o si sono conchi
con la prescrizione (e quindi senza accertamento della responsabiliti penale).
Sul punto deve poi ritenersi destituita di fondamento la tesi sostenuta dal convenuto (per
la prima volta nella memoria di replica alla comparsa conclusionale), secondo cui non
‘
I I
12
potrebbe esservi alcuna condotta diffamatoria nei codonti di MEDIASET in quanto
non pud sjiuggire, neppure a1 lettore pi& distratto ... come nessuna condotta illecita,
soprattutto se penalmente rilevante, possa essere ascritta ad una persona giuridica,
post0 che la responsabilitd penale 2 personale”; la circostanza che una persona
giuridica non possa commettere alcun reato, infatti, non pub essere considerata “nota a
chiunque” (e in particolare a1 “lettore medio”), trattandosi di un principio non certo
“scontato” tra la gente comune.
PoichC il giomalista ha elencato le “nefandezze” di MEDIASET in termini di “certezza”
- senza cioB specificare che si trattava di ipotesi di accusa non (ancora) accertate, owero
che erano riferite a terze persone - tali notizie devono ritenersi non conformi al
principio della “verita” e pertanto devono ritenersi sussistenti gli estremi del reato di
diffamazione.
“
C)Il dunno
Le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei “danni non patrimoniali” e come tale
deve intendersi esclusivamente il “danno morale”, non essendo in alcun modo provate
altre categorie di danno.
Per la valutazione della sussistenza di tale titolo di danno occorre fare ricorso, quanto al
ness0 di causalit& alle leggi statistiche o di probabilia in base alle quali pub affermarsi
che la condotta dell’agente B stata condizione necessaria e sufficiente per il patimento
dell’offeso, mentre per quanto attiene alla prova del danno, ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 2059 c.c., 185 c.p. e 595 c.p. quest0 deve ritenersi sussistente in re
ipsa, ne1 senso che dalla condotta diffamatoria non pub non discendere un’incidenza
negativa sul patrimonio morale e psichico della persona offesa.
Ne1 cas0 di diffamazione a mezzo stampa, pertanto, non essendovi elementi specifici ai
quali ancorarsi per la valutazione del danno morale, occorre necessariamente ricorrere
alla liquidazione in via equitativa, attenendosi a parametri di carattere generale quali la
gravitb dell’offesa, l’intensita del dolo o della colpa, il clamore suscitato dalla
pubblicazione, la notorieta e la posizione sociale del soggetto leso.
In relazione a tali parametri devono svolgersi le seguenti considerazioni:
L’articolo scritto dal TRAVAGLIO - nella parte che riguarda gli odiemi attori - non B
nato dal nulla, ma B stata una “reazione” del giomalista alle dichiarazioni rese dal
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CONFALONIEIU il quale, come giB si B detto, aveva individuato, nei prowedimenti
adottati nei confronti del Milan, una “nuova piazzale Loreto”, cosi sostanzialmente
affermando che i giudici sportivi avevano proceduto ad un linciaggio, ad un’esecuzione
sommaria nei confronti della suddetta squadra. A fionte di questo paragone dai toni
esageratamente forti, deve condividersi I’assunto di parte convenuta, laddove bag. 6
comparsa conclusionale) questi sostiene che tale ‘>unto di partenza ha inevitabilmente
condizionato il livello della critica portata dal giornalista nei con? onti dell ’attore,
anche nella sua veste di presidente della Societd, della quale egli si era fattoportatore”.
L’articolo in questione B stato pubblicato in una pagina intema del quotidiano
L’lJnitA, del quale gli attori non hanno fomito prova della ‘‘tiratma’’ e quindi della
diffusione; si pub pertanto genericamente affermare che B notorio che si tratta di un
giomale a diffusione nazionale, ma politicamente orientato e quindi letto
prevalentemente (se non esclusivamente) dalle persone che si riconoscono in quell’area
politica.
L’orientamento politico del quotidiano e dei lettori de L’Unitb B notoriamente
“awerso” all’ex Presidente del Consiglio, nonchi alle persone (fisiche e giuridiche) a
lui vicine (ivi compresi, pertanto, CONFALONIERI e MEDIASET). Anche sotto
questo profilo deve pertanto condividersi l’osservazione del convenuto, laddove questi
afferma hag. 4 memoria di replica alla comparsa conclusionale) che “la presunta
lesivitiz delle espressioni utilizzate 2 assai mitigata dal contest0 nelle quali le stesse
debbono collocarsi”.
Gli illeciti attribuiti dal TRAVAGLIO a MEDIASET - seppur non veritieri - non
sono h t t o di pura invenzione del giomalista, posto che almeno alcuni di essi sono stati
o sono oggetto di indagini penali, anche se non sempre riferite (ai legali rappresentati)
dell’odierna attrice, ma a(i legali rappresentati di) soggetti a questa collegati (ad es.
FININVEST), che sovente il lettore medio tende a sovrapporre. Cosi, ad esempio,
secondo quanto riferito dal convenuto (e non contestato dall’attore): a) il
CONFAOLONIERI B stato imputato in due procedimenti per falso in bilancio relativo
ai bilanci Fininvest, entrambi conclusisi con sentenza che ha dichiarato la prescrizione
(sentenza che certamente non prova la colpevolezza, ma la cui formula dimostra che
non vi era la prova evidente dell’innocenza); b) il CONFALONEIU B tuttora imputato
per falso in bilancio in relazione all’acquisto di diritti cinematografici e televisi da parte
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di MEDIASET; c) il CONFALONIEN B stato sentito quale “teste assistito” ai sensi
dell’art. 210 c.p.p. ne1 process0 a carico di Cesare PREVISTI, imputato di cormzione in
atti giudiziari; c) condanne per cormzione sono intervenute nei confionti di dirigenti del
gruppo Fininvest.
A fronte di tutto quanto sopra esposto, si ritiene equo liquidare, a titolo di risarcimento
del danno morale:
all’attore Fedele CONFALONIERI - nei confronti del quale pub rawisarsi soltanto
un eccesso nell’esercizio dei diritto di critica da parte del convenuto - la s o m a di €
10.000,00, anche in considerazione di quanto si dua ne1 prosicguo in relazione alla
richiesta di pubblicazione della sentenza.
all’attrice MEDIASET s.p.a., in persone del legale rappresentante - nei confronti della
quale sono state indicate dal convenuto notizie false, integranti degli illeciti di rilevanza
penale - la s o m a di € 12.000,00, anche in considerazione di quanto si did in prosieguo
in relazione alla richiesta di pubblicazione della sentenza.
Quanto alla sanzione ex art. 12 L. 47/48, si ritiene equo condannare l’attore a1
pagamento della s o m a di € 2.000,00, in favore di ciascuna delle due parti attrici.
Le parti attrici hanno domandato altresi la pubblicazione della sentenza 5u diversi
quotidiani. In ordine a tale domanda deve osservarsi che la pubblicazione viene
uniformemente considerata come una forma di “risarcimento in forma specifics con
altissima eficacia risarcitoria dell’onore e della reputazione dell’offeso” e come tale,
quindi, idonea a ridurre il quantum del risarcimento. In parziale accoglimento della
domanda degli attori, pertanto, si ritiene di ordinare la pubblicazione per estratto della
presente sentenza, a cura e spese del convenuto sul quotidiano “11 Corriere della Sera”,
dovendosi ritenere suffciente la pubblicazione su un unico quotidiano.
E) Le spese
In base al principio della soccombenza le spese del giudizio - da liquidarsi secondo lo
scaglione della tariffa prevista per la s o m a attribuita e non per quella domandata -
devon0 essere poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
I1 Giudice Unico, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
Dichiara il convenuto TRAVAGLIO Marco responsabile dell’illecito di cui in
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motivazione in relazione all’articolo pubblicato sul quotidiano L’UNITA’ del 16.7.2006
nei limiti ivi indicati e per I’effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta
dagli attori Fedele CONFALONIERI e MEDIASET s.p.a. in personale del legale
rappresentante pro tempore, CONDANNA il convenuto TRAVAGLIO Marco, a1
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Fedele CONFALONIERI e
MEDIASET s.p.a. in personale del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano
equitativamente in:
€ 10.000,OO in favore di Fedele CONFALONIERI
€ 12.000,OO in favore di MEDIASET s.p.a. in personale del legale rappresentante pro
tempore
Condanna il convenuto, a titolo di sanzione ex art. 12 L. 47/48, a1 pagamento della
somma di € 2.000,00, in favore di ciascuna delle due parti amici.
Dispone la pubblicazione, per estratto, della presente sentenza, a cura e spese del
convenuto TRAVAGLIO Marco, sul quotidiano “I1 Corriere della Sera”.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, che,
in assenza di nota spese, liquida:
quanto a Fedele CONFALONIERI in complessivi € 2.926,57, di cui € 856,OO per
diritti, € 1.550,OO per onorari ed € 520,57 per esposti, oltre 12,5% spese forfetarie CPA
ed IVA.
quanto a MEDIASET s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore in
complessivi € 2.924,84, di cui € 856,OO per diritti, € 1.550,OO per onorari ed € 518,84
per esposti, oltre 12,5% spese forfetarie CPA ed IVA.
Cosi deciso in Torino in data 21.1.2008




Rispondi Citando
, sia chiaro) il governo successivo si ritroverà con un deficit di bilancio e sarà costretto a ripianarlo tartassandoci di nuovo, come ha fatto il governo Prodi. Capito la tattica? A quel punto un governo che si rende impopolare anche se con provvedimenti necessari non durerà molto, farà la fine di quest'ultimo, e Silvio nel giro di un altro paio d'anni sarà di nuovo in parlamento a non fare un cazzo.
