art.1: la mozione è strumento attraverso il quale congressisti e singoli forumisti possono presentare propri testi,inerenti la politica interna,internazionale ed economica e di attualità,con cui si vuole esprimere la posizione del forum su determinati argomenti.
art.2: la mozione per essere sottoposta al vaglio del Congresso di Camera,deve rispettare,a pena di nullità, i requisiti di forma e sostanza previsti dal presente regolamento;
ogni altro testo verrà immediatamente respinto.
art.3: possono sottoscrivere le mozioni tutti i ministri,i congressisti e tutti i forumisti polliani con i requisiti per l'esercizio del voto attivo;
possono presentare mozioni tutti i ministri,i congressisti e tutti i forumisti titolari del diritto di voto attivo e passivo;
il presidente di POL ed i giudici della Corte Costituzionale,nel periodo del loro mandato non possono nè presentare nè sottoscrivere mozioni. ove dimissionari,restano esclusi dal diritto fino all'entrata in carica dei loro successori.
art.4: la mozione,per essere valida deve riportare le firma di almeno 20 forumisti aventi diritto;
è indifferente che il forumista sottoscrittore sia anche congressista o ministro;
nessuno potrà presentare o sottoscrivere più di 2 mozioni alla settimana.
art.5: il testo della mozione è a forma libera;
solo un espresso decreto legislativo può prestabilire una forma per la mozione;
tale D.Lvo dovrà essere inserito al posto del presente articolo.
art.6: la mozione,una volta raggiunto il quorum di sottoscrittori,viene presentata all'ufficio di presidenza del congresso,per una prima sommaria delibazione;
ove il testo venga ritenuto confacente in forma e contenuto alle norme del presente regolamento,viene trasmesso al Congresso per la discussione in aula ed il successivo voto.
art.7: i ricorsi contro le esclusioni devono essere presentati,a termine di decadenza,entro 7 giorni dalla notizia dell'esclusione alla Corte di POL;
sono escluse dalla possibilità di ricorso le mzouini di cui all'art 9.
art.8: le mozioni che intendano abrogare una precedente inerente lo stesso tema,deve contenere espressamente l'indicazione che,ove approvata,essa va ad abrogare ogni precedente pronuncia contraria sul tema.
art.9: le mozioni,presentate in contemporanea vertenti sul medesimo tema,devono essere accorpate prima di essere presentate all'ufficio di presidenza;
in caso contrario,l'ufficio di presidenza si riserverà insindacabilmente il diritto di ammettere o respingere la moazione presentata per seconda.
art.10: il presente regolamento entrerà in vigore 24 ore dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale e sarà contenuto in specifico 3d nella sezione istituzioni e partiti;
tutte le mozioni in raccolta firma viventi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere presentate in Congresso,a pena di decadenza, entro 9 giorni: in caso contrario, dovranno essere riformulate secondo le disposizioni del regolamento approvato.
solo il voto congressuale a maggioranza dei 2/3 potrà operare modifiche ed integrazioni al presente regolamento;
è possibile per i singoli forumisti presentare mozioni di modifica od integrazione del presente regolamento solo se nell'elenco dei firmatari compariranno non meno di 3 congressisti.