

(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


Se il prezzo del tuo prodotto diventa più conveniente, anche solo di un po', e se allo stesso tempo nel tuo mercato interno migliorano i consumi, allora vorrà dire che il consumatore medio italiano sceglierà il prodotto di qualità al prodotto più scadente. Attualmente i cinesi l'hanno vinta perché gli italiani non hanno la disponibilità materiale per puntare al prodotto italiano.
Anche io mi sono ritrovato a volte a preferire prodotti cinesi, non perché ritenevo il loro prodotto migliore, ma proprio perché non potevo permettermi il prodotto di qualità superiore.
Quindi se si riesce a far abbassare il prezzo del prodotto italiano, non per effetto della precarizzazione del lavoro o dell'abbassamento dei salari, ma per un intervento più di tipo strutturale, allora il prodotto cinese ti fa un baffo.
Poi te l'ho detto, ci si può mettere sempre d'accordo col governo cinese. In Russia mica riversano i loro prodotti come da noi, eppure sono paesi alleati.
“Senza dualità dei sessi, niente matrimoni, senza matrimoni niente famiglie, senza famiglie nessuna società, l’individualismo puro è tirannia”.
Pierre Joseph Proudhon


noi non dobbiamo cinesizzarci, punto. Piuttosto, come europa o meglio come blocco occidentale, dobbiamo pretendere delle misure protezionistiche e non solo verso la cina, ma verso tutti quegli stati che con un lavoro schiavile mascherato da turbocapitalismo riesce a produrre a prezzi stracciati. Che è comodo, per molti consumatori, non lo metto in dubbio, ma credo si possa anche sopravvivere senza palmari e pc di ultima generazione, o felpe dell'adidas prodotti in bangladesh.
Quando le armi saranno fuorilegge, solo i fuorilegge avranno le armi


non hai capito molto nemmeno qui.
“Senza dualità dei sessi, niente matrimoni, senza matrimoni niente famiglie, senza famiglie nessuna società, l’individualismo puro è tirannia”.
Pierre Joseph Proudhon


L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene




Guarda, stavo seguendo prima Claudio Borghi al Basta Euro Tour di Torino.
Ha portato gli articoli de "La Repubblica" del 92'-93 quando l'Italia era nello SME e la Lira era sottoposta a regime di cambio fisso.
Sembravano articoli scritti ieri, le stesse identiche cose che si dicono ora. C'era pure Monti che pontificava.
Risultato? L'Italia fu costretta a svalutare, perché la situazione era insostenibile, l'economia a quel punto riprese....tutta, interna e esterna. Anche Monti poi disse tipo "svalutare è stata una scelta giusta".
Negli anni subito successivi, i tedeschi venivano in italia a comprare i componenti per costruire le loro macchine! Pensate un po'!
Nel'95' facemmo il record di esportazioni.
Il problema numero 1 è la moneta, mettiamocelo in testa.
Tutti gli altri problemi si risolvono dopo, ma senza risolvere quello principale, non si risolvono nemmeno gli altri.
Ultima modifica di Massimo Piacere; 15-03-14 alle 18:37
“Senza dualità dei sessi, niente matrimoni, senza matrimoni niente famiglie, senza famiglie nessuna società, l’individualismo puro è tirannia”.
Pierre Joseph Proudhon


guarda sicuramente è sempre meglio che si abbassino dei prezzi, ma non credo che potranno abbassarsi di troppo con quelle riforme.
anche se posso sbagliare, la mia è più una sfiducia del mercato
per quanto riguarda la svalutazione, potrebbe darci una mano sicuramente la sovranità monetaria, ma i problemi già esposti nell'altro thread rimangono
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


Ho presentato il seguente testo, ispirato al modello Boeri-Garibaldi di contratto unico d'ingresso:
DISEGNO DI LEGGE Gdem88 su CONTRATTO UNICO D'INGRESSO
Art. 1
(Contratto unico di ingresso)
1. E’ istituito il contratto unico di ingresso, di seguito denominato “CUI”, quale contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tutela progressiva della stabilità.
2. Fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 5, il CUI può essere stipulato solo in sede di prima assunzione alle dipendenze del medesimo datore o committente.
3. Per quanto non previsto dalla presente alla legge, al CUI si applica la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2
(Articolazione temporale del contratto)
1. E’ fatto divieto di apporre un termine al CUI.
2. Il CUI si articola in due fasi:
a) la fase di ingresso, di durata non superiore a tre anni;
b) la fase di stabilità, a decorrere dalla conclusione della fase di ingresso.
3. Al CUI non si applica la disciplina in materia di periodo di prova.
Art. 3
(Durata della fase di ingresso)
1. La durata della fase di ingresso è stabilita, entro il limite di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dalle parti contraenti.
2. Le parti possono in ogni momento pattuire, anche in costanza di rapporto, l’anticipazione dell’inizio della fase di stabilità. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS la data di effettiva decorrenza della fase di stabilità.
Art. 4
(Disciplina del licenziamento individuale)
1. Durante la fase di ingresso, in caso di cessazione del rapporto conseguente al recesso del datore di lavoro per motivi diversi dal licenziamento disciplinare, al prestatore è riconosciuta la tutela obbligatoria nella forma di un’indennità di licenziamento a carico del datore di lavoro di ammontare pari a cinque giorni di retribuzione per ogni mese di prestazione lavorativa. Resta comunque ferma l’applicazione della normativa vigente in caso di licenziamento disciplinare e di licenziamento del quale il giudice ravvisi un motivo determinante discriminatorio ovvero un motivo futile totalmente estraneo alle esigenze proprie del processo produttivo.
2. Durante la fase di stabilità si applica la normativa vigente in materia di licenziamento individuale.
Art. 5
(Nuova assunzione alle dipendenze del medesimo datore)
1. Il datore di lavoro che abbia interrotto un CUI durante la fase di ingresso può riassumere, entro i dodici mesi successivi all’interruzione del rapporto, il lavoratore alle sue dipendenze, con il medesimo contratto unico di ingresso. In tal caso, la durata della fase di ingresso è ricalcolata scomputando il periodo di lavoro già svolto. Il medesimo periodo è altresì computato ai fini del calcolo dell’indennità di cui all’articolo 4, comma 1.
Art. 6
(Salario minimo)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo, come individuato sulla base di apposita intesa con le parti sociali da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di cui al presente comma è adottato su proposta del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il salario base dei lavoratori dipendenti non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.
Art. 7
(Inquadramento professionale)
1. L’inquadramento professionale e il trattamento economico del lavoratore assunto con CUI sono quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, applicabili per un lavoratore dipendente con analoga professionalità.
Art. 8
(Modifica della disciplina del contratto a termine)
1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato:
a) quando la retribuzione lorda del prestatore superi l’importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l’importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore;
b) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima, secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
c) in caso di sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, purché nel contratto a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
d) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.
1-bis. In deroga al comma 1, è possibile apporre un termine al contratto di lavoro solo attraverso la contrattazione collettiva nazionale o aziendale stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Art. 9
(Contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria)
1. Per i lavoratori dipendenti a termine l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è incrementata di un punto percentuale.
Art. 10
(Contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici)
1. A decorrere dall’anno 2014, con riferimento ai lavoratori iscritti non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate annualmente in misura pari ad un punto percentuale, fino a convergenza con l’aliquota applicata ai lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Art. 11
(Conversione del rapporto di lavoro parasubordinato in contratto unico di ingresso)
1. il rapporto di lavoro autonomo continuativo, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione, con committenza pubblica o privata, dal quale il prestatore tragga più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, su base annuale, è considerato a tutti gli effetti un contratto unico di ingresso, a far data dalla sua stipulazione, salvo che ricorra alternativamente uno dei seguenti requisiti:
a) la retribuzione annua lorda del prestatore superi i 30.000 euro; tale limite si dimezza per i primi due anni di iscrizione ad una gestione di previdenza obbligatoria;
b) il prestatore sia iscritto a un albo o un ordine professionale incompatibile con la posizione di dipendenza dall’azienda.
2. Nei casi di cui al comma 1, la durata della fase di ingresso è pari, se prevista, alla durata del contratto originario, fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
3. Il criterio di qualificazione di cui al comma 1 si applica anche al rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al rapporto sociale, tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro.
4. Il requisito di cui al comma 1, inerente alla composizione del reddito di lavoro del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il creditore della prestazione non possa documentare la diversa e autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore a un terzo del suo reddito di lavoro complessivo. La documentazione può consistere, alternativamente,
a) in una autodichiarazione del prestatore accompagnata dalla documentazione dei redditi diversi;
b) nella copia della dichiarazione dei redditi del prestatore relativa all’anno precedente.
5. L’insorgenza o la cessazione in costanza del rapporto del requisito inerente alla composizione del reddito di cui al comma 1 determinano, rispettivamente, l’insorgenza o la cessazione della condizione di dipendenza a far data dall’inizio dell’anno fiscale successivo.
Art. 12
(Rivalutazioni annuali e relazione al Parlamento)
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono stabilite, sulla base dell’andamento delle retribuzioni dei contratti a tempo indeterminato del settore privato, come stimato dall’ISTAT , le rivalutazioni degli importi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento circa gli effetti sull’andamento dell’occupazione e dei salari derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, come stimati secondo metodologie rese accessibili alla valutazione indipendente. A tal fine, l’INPS rende accessibili a titolo gratuito i microdati anonimizzati relativi alle carriere e alle retribuzioni dei lavoratori del settore privato iscritti alle rispettive gestioni obbligatorie.
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]


“Senza dualità dei sessi, niente matrimoni, senza matrimoni niente famiglie, senza famiglie nessuna società, l’individualismo puro è tirannia”.
Pierre Joseph Proudhon