Sì è li dove dici, nelle transitorie, ma è la terza, non servono atti amministrativi è un principio di diritto generale già in vigore. Sarebbe meglio per la consultabilità che però fosse pubblicata in 3d separato. Se vuoi farlo, fallo.
p.s. prima che gli idioti commentino ad mentula canis, segnalo che sono norme di banale civiltà previste da ogni ordinamento che prima si ritenevano già vigenti in quanto ovvie, ma sono state scritte nella legge perchè purtroppo qualche frescone in tribunale ha sostenuto non lo fossero. Segnalo che grossomodo nello stesso testo sono da 60 anni ritenute ottime dall'ordinamento italiano (tranne la parte di common law, che è considerata valida dallo stesso tempo ma in altri ordinamenti del mondo). Non sono, in breve, cose "astruse".
III.
[...]
4. E' approvata nel seguente testo la Legge Organica sulla legge in generale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:
"Disposizioni sulla Legge in Generale
[...]
Articolo 46
Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 47 Competenza interpretativa
1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera e del Senato ognuno per i propri ambiti.
4. Le leggi interpretative della Camera e del Senato sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.