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  1. #21
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    La legge mi sembra ben scritta e non ho grandi appunti da fare.

    La cosa che mi è balzata subito all'occhio è che sia strutturata su un immagine della prostituzione totalmente femminile, quando in verità esiste anche una prostituzione maschile. Per cui l'unica cosa che modificherei è esclusivamente la parte dove si parla di polizia di genere femminile. Io lascerei libertà al questore di decidere come comporre le sue pattuglie in modo tale da poterle adattare alle specifiche situazioni.

    Per quanto riguarda la pubblicità io non sarei per proibirla, è un attività commerciale e come tale deve avere le stesse opportunità di farsi conoscere di tutte le altre attività commerciali.

  2. #22
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Traiano Visualizza Messaggio
    Lo avevo letto, ma come sai è facilmente aggirabile...
    Ho risolto il problema.

    Gli eros center li voglio evitare perche voglio emancipare persone non abbienti ad autodeterminarsi da sole.

    Non voglio certo costringere le prostitute a scegliere fra la strada o fra "eros center" gestiti da "galantuomini".. che per quello che ne sappiamo possono nascondere centri di riciclaggio di denaro sporco ecc. ecc. e che non danno molte più garanzie di pagare tutte le tasse che non la singola prostituta.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #23
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Proponga un emendamento in tal senso.

    non ce n'è bisogno, non è nemmeno minimamente accettabile. Semmai qualcuno può emendare ( o farne un'altra , perché no ) la legge precedente per dire in modo esplicito le pene detentive, le multe ecc.
    DUX SUCKS
    Lombardo-veneto vituperio delle genti
    Se non ti rispondo è probabile che sei in ignore list e/o sei troppo beota. STACCE.

  4. #24
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Frankie D. Visualizza Messaggio
    La legge mi sembra ben scritta e non ho grandi appunti da fare.

    La cosa che mi è balzata subito all'occhio è che sia strutturata su un immagine della prostituzione totalmente femminile, quando in verità esiste anche una prostituzione maschile. Per cui l'unica cosa che modificherei è esclusivamente la parte dove si parla di polizia di genere femminile. Io lascerei libertà al questore di decidere come comporre le sue pattuglie in modo tale da poterle adattare alle specifiche situazioni.
    No problem, è stata una dimenticanza niente di voluto.

    Per quanto riguarda la pubblicità io non sarei per proibirla, è un attività commerciale e come tale deve avere le stesse opportunità di farsi conoscere di tutte le altre attività commerciali.
    No problem, magari su circuiti dedicati ( giornali, riviste ) e non di facile accesso ai minori ecc. ecc.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #25
    Sospeso/a
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Ho risolto il problema.

    Gli eros center li voglio evitare perche voglio emancipare persone non abbienti ad autodeterminarsi da sole.

    Non voglio certo costringere le prostitute a scegliere fra la strada o fra "eros center" gestiti da "galantuomini".. che per quello che ne sappiamo possono nascondere centri di riciclaggio di denaro sporco ecc. ecc. e che non danno molte più garanzie di pagare tutte le tasse che non la singola prostituta.

    Non daranno più garanzie ma sono più facilmente controllabili che tante piccoli "esercizi". Non deve "scegliere" , la prostituzione fuori dai bordelli non è tollerata.
    Il modello svizzero a cui si ispirava la mia legge funziona in Svizzera, non vedo perché non debba funzionare in Italia.
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  6. #26
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    DDL Supermario sulla liberalizzazione dell' esercizio della prostituzione.



    Art. 1. Esercizio della prostituzione




    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
    E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti famiglie con bambini o persone che non vogliono avere a che fare con tale attività.

    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.

    4. Gli enti locali, di comune accordo con gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni delle prostitute e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione, quali edifici nei pressi di scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.

    5. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.

    6. Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.

    7. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.

    8. Nei casi di cui al comma 7, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.



    Art. 2. Adempimenti formali




    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio.

    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:

    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;

    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.

    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.

    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.

    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico.

    6. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.

    7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.


    Art. 3. Disposizioni sanitarie



    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.

    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni due mesi e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.

    3. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta il divieto da parte del Questore.



    Art. 4. Sfruttamento della prostituzione



    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".

    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.


    Art. 5. Disposizioni fiscali



    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.



    Art. 6. Divieto di pubblicità


    1.E' vietata la diffusione in luoghi pubblici e accessibili ai minori di qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.
    Tale pubblicità è permessa su TV a pagamento criptate, giornali e riviste del settore vietate ai minori di 18 anni.

    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.




    Art. 7. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale



    1. Il 10% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne.




    Art. 8. Regolamento di attuazione




    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.


    Art. 9. Entrata in vigore


    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  7. #27
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Traiano Visualizza Messaggio
    Il modello svizzero a cui si ispirava la mia legge funziona in Svizzera, non vedo perché non debba funzionare in Italia.
    Quante cose funzionano in Svizzera e non in Italia

    Cmq non hai capito il mio pensiero.


    Per me è più importante emancipare le prostitute.. .. non riscuotere tutte le tasse...

    Tu pensi alle tasse... io alle prostitute...

    Semplicemente non le voglio per strada... e non le voglio costrette a scendere a patti con terzi.

    Se poi ci scappa qualche milione di evasione fiscale... almeno saprò che è finito nelle mani delle prostitute.. e non dei loro magnaccia..
    Ultima modifica di Supermario; 15-09-14 alle 13:58
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  8. #28
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Frankie ho corretto i due punti che mi hai indicato.

    Meglio o vuoi di più ?
    Ultima modifica di Supermario; 15-09-14 alle 13:59
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  9. #29
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    DDL Supermario sulla liberalizzazione dell' esercizio della prostituzione.



    Art. 1. Esercizio della prostituzione




    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
    E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti famiglie con bambini o persone che non vogliono avere a che fare con tale attività.

    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.

    4. Gli enti locali, di comune accordo con gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni delle prostitute e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione, quali edifici nei pressi di scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.

    5. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.

    6. Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.

    7. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.

    8. Nei casi di cui al comma 7, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.



    Art. 2. Adempimenti formali




    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio.

    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:

    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;

    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.

    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.

    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.

    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico.

    6. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.

    7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.


    Art. 3. Disposizioni sanitarie



    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.

    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni due mesi e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.

    3. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta il divieto da parte del Questore.



    Art. 4. Sfruttamento della prostituzione



    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".

    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.


    Art. 5. Disposizioni fiscali



    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.



    Art. 6. Divieto di pubblicità


    1.E' vietata la diffusione in luoghi pubblici e accessibili ai minori di qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.
    Tale pubblicità è permessa su TV a pagamento criptate, giornali e riviste del settore vietate ai minori di 18 anni.

    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.




    Art. 7. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale



    1. Il 10% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne.




    Art. 8. Regolamento di attuazione




    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.


    Art. 9. Entrata in vigore


    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Meglio ma quanti condomini pensi che le accetteranno ? :-P
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  10. #30
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Approvo le modifiche ma in effetti manca una cosa: la definizione di prostituzione. Per cui propongo la definizione inserita nella legge in vigore in Canton Ticino.

    "È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segnatamente negli esercizi pubblici"

    E ancora

    "Esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale"

    Fonte: CAN - Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino - 1.4.1.3 Legge sull?esercizio della prostituzione

 

 
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