Visualizza Risultati Sondaggio: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

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30. Non puoi votare in questo sondaggio
  • SI sono a favore della madre surrogata

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  • NO non sono a favore della madre surrogata

    20 66.67%
  • Non so

    2 6.67%
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Risultati da 311 a 320 di 709
  1. #311
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da Scipione Visualizza Messaggio
    Ma no, approvò pure le leggi razziali che tanto piacciono al fascistello (dichiarato, sia chiaro) Giò.


    .......leggi che secondo lui sono state ispirate dal vangelo.

  2. #312
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da nordista Visualizza Messaggio
    .......leggi che secondo lui sono state ispirate dal vangelo.
    Leggi criminali, come tante altre elaborate da altre dittature, naziste, comuniste o fasciste che fossero. Leggi che con il vangelo non c'entrano un'emerita sega, ma che certi pseudocristiani vorrebbero conciliare con il messaggio cristiano.

    Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938

    Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

    il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
    il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
    il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
    dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

    EBREI ED EBRAISMO
    Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.


    IL DIVIETO D'ENTRATA E L'ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI
    Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
    abbiano un'età superiore agli anni 65;
    abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

    EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
    Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

    è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
    è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
    è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
    non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

    DISCRIMINAZIONE FRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
    Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:

    famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
    famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
    famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
    famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.
    famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

    GLI ALTRI EBREI
    I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

    essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
    essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
    essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
    prestare servizio militare in pace e in guerra.
    L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

    Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

    che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
    che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
    che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
    che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

    IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA
    Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.
    CATTEDRE DI RAZZISMO
    Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
    ALLE CAMICIE NERE
    Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

    REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381: Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

    VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
    Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
    Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
    Sentito il Consiglio dei Ministri;
    Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
    Abbiamo decretato e decretiamo:
    Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
    Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
    Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
    Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
    Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati. Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
    Ordiniamo
    che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
    Vittorio Emanuele, Mussolini
    Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
    Vittorio Emanuele III
    per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
    Re d'Italia
    Imperatore d'Etiopia
    Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
    Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
    Udito il Consiglio dei Ministri;
    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
    Abbiamo decretato e decretiamo;
    Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
    Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
    Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
    Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
    Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
    Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
    Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
    Vittorio Emanuele
    Mussolini, Bottai, Di Revel
    Visto il Guardasigilli: Solmi

    Dall'Alpe alle Piramidi
    dal Manzanarre al Reno
    va l'aspro odor de i vini
    l'anime a rallegrar

  3. #313
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da Scipione Visualizza Messaggio
    L'unico epiteto possibile è costituito dalla tua miseria di fascista nel disperato e penoso tentativo di equilibrio con il vangelo. Uno dei tanti motivi per cui meriti a pieno titolo l'appellativo di orchidocefalo.
    scipione non fare l'africano, cerca di usare termini consoni non ti fa onore

  4. #314
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da Scipione Visualizza Messaggio
    Leggi criminali, come tante altre elaborate da altre dittature, naziste, comuniste o fasciste che fossero. Leggi che con il vangelo non c'entrano un'emerita sega, ma che certi pseudocristiani vorrebbero conciliare con il messaggio cristiano.

    Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938

    Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

    il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
    il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
    il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
    dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

    EBREI ED EBRAISMO
    Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.


    IL DIVIETO D'ENTRATA E L'ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI
    Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l'espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
    abbiano un'età superiore agli anni 65;
    abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.

    EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
    Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

    è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
    è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
    è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
    non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

    DISCRIMINAZIONE FRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
    Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:

    famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
    famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
    famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
    famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
    famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.
    famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

    GLI ALTRI EBREI
    I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

    essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
    essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
    essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
    prestare servizio militare in pace e in guerra.
    L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

    Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

    che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
    che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
    che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
    che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.

    IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA
    Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.
    CATTEDRE DI RAZZISMO
    Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.
    ALLE CAMICIE NERE
    Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.

    REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381: Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

    VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
    Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
    Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
    Sentito il Consiglio dei Ministri;
    Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
    Abbiamo decretato e decretiamo:
    Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
    Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
    Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
    Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
    Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati. Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
    Ordiniamo
    che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
    Vittorio Emanuele, Mussolini
    Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
    Vittorio Emanuele III
    per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
    Re d'Italia
    Imperatore d'Etiopia
    Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
    Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
    Udito il Consiglio dei Ministri;
    Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
    Abbiamo decretato e decretiamo;
    Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
    Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
    Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
    Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
    Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
    Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
    Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
    Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
    Vittorio Emanuele
    Mussolini, Bottai, Di Revel
    Visto il Guardasigilli: Solmi

    bei tempi scippio

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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da animale.marino Visualizza Messaggio

    bei tempi scippio

    Bellissimi anni e Gio' vorrebbe riviverli. Ricordo ai camerati, che nel 1938 in America un bianco non doveva chiedere permesso a nessuno se voleva sposare un nera.

    (solo al suo cattivo gusto, ma e' una mia battuta non una legge).


    *vale pure per le latino, ebre e brunette: solo bionde.

  6. #316
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da nordista Visualizza Messaggio
    L'unica cosa giusta che hai scritto e' riguardo la proprietà privata, unico vantaggio sul comunismo. Il nazi-fascismo ci fu, eccome. Nonostante Mussolini non fosse antisemita, anzi le ebree se le trombava allegramente (suo diritto), approvo' le leggi razziali quando gli fu chiesto.
    A dire il vero, sono giuste, cioè corrette, tutte quante le cose che ho attribuito di meglio o di meno peggiore al nazionalsocialismo rispetto al comunismo, a meno che tu non dimostri il contrario, cosa che - ovviamente - non ti sei minimamente peritato di fare.

    Nessuno "chiese" a Mussolini di introdurre le leggi razziali nel 1938. Lo fece di sua spontanea volontà. Certamente l'alleanza con la Germania influì su questa decisione, nessuno lo nega. Ma, come dimostrato da De Felice nel suo ormai famoso libro "Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo", il Duce agì in piena autonomia senza alcun tipo di pressione da parte tedesca. Questo potrà ad avviso di alcuni aggravare le responsabilità di Mussolini o diminuirle.
    Credere - Pregare - Obbedire - Vincere

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  7. #317
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da nordista Visualizza Messaggio
    E capirai, chi avrebbe voluto la feccia fascista.
    Se hanno accettato uno come te, avrebbero potuto accettare benissimo chiunque.
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  8. #318
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Tornando alla madre surrogata, perche' vietarlo. Ci sono più ragioni per vietare la ricostruzione del partito fascista, ma sono contrarissimo pure a quello.

    E' diritto di ogni idiota, contarsi e radunarsi. CI MANCHEREBBE.

  9. #319
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Parentesi "Letture consigliate":
    L’autobus di Rosa Parks

    Un bel libro illustrato per bambini racconta la storia della donna che negli anni Cinquanta divenne il simbolo della lotta per i diritti civili



    La casa editrice Orecchio acerbo ha appena pubblicato L’autobus di Rosa, un libro illustrato destinato a bambini da nove anni in su realizzato in collaborazione con Amnesty International. Il libro è scritto da Fabrizio Silei, autore di racconti e romanzi per bambini, ed è illustrato da Maurizio Quarello, disegnatore torinese di 35 anni. LaRosa del titolo è Rosa Parks.


    Il primo dicembre del 1955
    James Blake, un autista di autobus di Montgomery, in Alabama, si avvicinò a Rosa Parks, una donna nera di 42 anni, e le ordinò di alzarsi per fare posto a un passeggero bianco. Erano i tempi della segregazione razziale e i primi posti degli autobus, negli Stati Uniti, erano riservati ai bianchi. I neri dovevano sedersi nella zona posteriore dell’autobus e poi in quella centrale, se i posti non erano occupati da bianchi. Altrimenti si dovevano alzare, cedere il loro posto, spostarsi nella zona posteriore dell’autobus e se questo era pieno andarsene. Rosa Parks si trovava in una fila centrale riservata ai neri e quando Blake si accorse che alcune donne bianche erano rimaste in piedi, ordinò a Rosa e ad altre quattro persone di cedere i loro posti. Rosa Parks non si mosse, contrariamente agli altri. L’autista chiamò la polizia, che la arrestò e la liberò il giorno successivo. Il 5 dicembre Rosa Parks venne condannata per disordini e per aver violato un’ordinanza locale, multata di 10 dollari più 4 dollari di spese processuali.

    In breve tempo Rosa Parks divenne un’icona dei diritti civili e il suo rifiuto diede origine al boicottaggio degli autobus di Montgomery da parte della comunità afroamericana. Gli organizzatori chiedevano che i passeggeri neri venissero trattati in modo cortese, che potessero sedersi nelle file centrali dell’autobus senza dover cedere il proprio posto ai bianchi e che venissero assunti anche autisti neri. Il boicottaggio terminò il 20 dicembre del 1956 dopo l’entrata in vigore di una legge federale che dichiarava incostituzionali gli autobus segregazionisti in Alabama.
    Il libro L’autobus di Rosa è ambientato ai giorni nostri, quando un nonno accompagna il nipote nel museo Henry Ford in Michigan dov’è conservato l’autobus su cui viaggiava quel giorno Rosa Parks e gli racconta la sua storia. Il libro è uscito contemporaneamente in Francia, Germania, Spagna, Grecia, Brasile e Portogallo.



    L'autobus di Rosa Parks - Il Post


  10. #320
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    Predefinito Re: Siete contro oppure a favore della madre surrogata?

    Citazione Originariamente Scritto da nordista Visualizza Messaggio
    .......leggi che secondo lui sono state ispirate dal vangelo.
    Non ho mai detto questo. Aggiungo però che, in effetti, nel passato, leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei, su base religiosa e non razziale, erano state applicate quasi universalmente negli Stati cristiani del passato. Le leggi del 1938 però discriminavano gli ebrei su base razziale e non confessionale. Nonostante questo, si potrebbe dire che, se le leggi razziali non avessero implicato il divieto di sposarsi canonicamente, con matrimonio concordatario, tra ebrei convertiti e cattolici di razza ariana, le altre disposizioni non sarebbero state in aperta contraddizione con i principi della Fede e della morale cattolica, della legge divina e delle legge naturale.
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