

Il coro del Bunga Bunga:
Silvio: ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪fa ♪re ♪sol ♪do
I ministri: ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do
Le ministre: ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do
Il giudice: ♪si ♪fa ♪la minore ♪si ♪fa ♪la minore




semplicemente perchè la riforma non istituisce il monocameralismo, magari
la boschi risponde a chi dice che chi vota sì vota come verdini, se è vero quello è vero pure che tu voti come grillo, berlusconi, meloni, salvini, casapaund... o solo il fronte del no può fare propaganda?![]()
Il coro del Bunga Bunga:
Silvio: ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪fa ♪re ♪sol ♪do
I ministri: ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do
Le ministre: ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do
Il giudice: ♪si ♪fa ♪la minore ♪si ♪fa ♪la minore


siamo d'accordo che elimina il bicameralismo PERFETTO???
siamo d'accordo che per il 90% delle leggi viene escluso l'intervento del senato?pd con la posizione contro il bicameralismo perfetto vada contro la tradizione comunista
e se la boschi dice così perchè io non posso dire che in questa materia (bicameralismo perfetto) tu e iohannes la pensate come togliatti????
a


non viene escluso l'intervento, viene escluso che il voto del senato sia vincolante per la camera bassa.
i comunisti erano contrari, per mille ragioni, al concetto stesso di camera alta, consultiva, riflessiva o deliberativa che fosse.
diciamo che io la penso come calamandrei, non so iohannes, tu come i monarchici![]()
Il coro del Bunga Bunga:
Silvio: ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪fa ♪re ♪sol ♪do
I ministri: ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do ♪mi ♪fa ♪fa ♪re ♪sol ♪do
Le ministre: ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do ♪si ♪la ♪do
Il giudice: ♪si ♪fa ♪la minore ♪si ♪fa ♪la minore


Riforme - I pinocchi del No. Bufale (settimanali) contro la riforma costituzionale | l'Unità TV
Carlo Fusaro · 10 maggio 2016
I pinocchi del No. Bufale (settimanali) contro la riforma costituzionale
Qui mi limito a correggere le vere e proprie bufale che vengono propalate, limitandomi ai fatti. Di molto si può discutere; per altro, invece, carta canta. Giudizio ai lettori
Sulla riforma costituzionale se ne sentono di tutte. Inevitabile. Ma a parte i fautori del costituzionalismo ansiogeno (quelli che… la svolta autoritaria è sempre dietro l’angolo, anzi in corso; quelli che… dal generale De Lorenzo a Renzi passando per Junio Valero Borghese, Craxi e Berluscioni è un unico filo rosso paragolpista), si tratta per lo più di opinioni: da rispettare e discutere con calma, tante sono le buone ragioni della riforma. Qui mi vorrei invece limitare a correggere le vere e proprie bufale che vengono propalate, limitandomi ai fatti. Di molto si può discutere; per altro, invece, carta canta. Giudizio ai lettori.
Pinocchio numero uno della settimana. Salvatore Settis, illustre archeologo (“Repubblica”, 3 maggio): parlando dell’elezione del presidente della Repubblica, scrive che «la vera novità della riforma scatta a partire dal settimo scrutinio: da questo momento in poi basterà la maggioranza assoluta non più dell’assemblea ma dei votanti». Falso: è la maggioranza dei due terzi. Richiamato all’onor del vero da un lettore, il nostro anziché scusarsi dell’errore, cerca di dimostrare che si potrebbe comunque eleggere un presidente con 15 voti (con 20 votanti): come se su circa 730 elettori, si potessero immaginare… 705 astenuti.
Pinocchio numero due. Sempre Salvatore Settis, ma in varia compagnia. La riforma cambierebbe 47 articoli della Costituzione. In effetti, contando gli articoli con modifiche, sarebbero davvero 47. Ma almeno 17 sono oggetto di mera modifica conseguenziale. Mi spiego: se togliamo le province dall’art. 114 Cost. poi van tolte da tutti gli articoli nei quali si fa riferimento alle province, appunto, ma la modifica è una sola; il resto è coordinamento. Perciò siamo di fronte a un cambiamento che tocca 30 articoli su 134 dell’attuale costituzione: pari al 22%, ovvero 29 su 80 della parte seconda (cioè il 36% della parte seconda, visto che la riforma è tutta là). E’ tendenzioso se non falso parlare del 57.5%.
Pinocchio numero tre. Armando Spataro, magistrato. Il teorico del diritto (anzi, come è di moda scrivere ipocritamente, del diritto‐dovere) per i magistrati di schierarsi (ovvio: per il “no”) propone una summula di luoghi comuni, alcuni semplicemente non veri (= falsi): la riforma sarebbe stata approvata «attraverso mozioni di fiducia» (certamente intendeva “questioni di fiducia”, non tutti son tenuti a conoscere il diritto parlamentare: comunque no, neanche una!). Non è neanche esatto che fra i firmatari del “documento dei 56 no” pubblicato dalla “Stampa” il 22 aprile ci siano «molti ‘saggi’ in precedenza nominati per contribuire alla riforma della Costituzione». Il riferimento è alla Commissione Letta‐Quagliariello: composta da 42 accademici, i “molti” di cui trattasi sono 4 (Carlassare, Cheli, Dogliani e Onida). Ma Carlassare s’era dimessa presto dalla Commissione, ergo direi 3 su 41. A me parrebbe comunque una ristretta minoranza.
Pinocchio numero quattro. Ferruccio De Bortoli, già direttore del “Corriere” ed editorialista. In un divertente e rivelatore dialogo con Pietro Ichino (dal quale emerge… che De Bortoli dà ragione a Ichino su tutti i punti cruciali, salvo… concludere per il “no”), sostiene testualmente che «l’Italicum trasformerà ancor di più la Camera in un’assemblea di nominati dai capipartito…». Falso: a parte che proporrei di smetterla con la bubbola dei “nominati”, dato e non concesso che senza le preferenze non c’è libera elezione dei propri rappresentanti, il nostro sembra ignorare che nell’Italicum sono state introdotte le preferenze, capilista a parte: dunque un numero di deputati difficilmente inferiore al 50% sarà eletto proprio con le adorate (da lui) preferenze.
un po' di sana informazione...


Golpeeeeeee!!!!!1!


Visto che si sta parlando dell'articolo 70 riformato, che per me, ma mi pare anche per altri, risulta piuttosto difficile da leggere, provo a riportare l'articolo, e, sotto (con l'esclusione dell'articolo 71) i commi ed i periodi di altri articoli a cui rimanda, nell'ordine in cui vengono richiamati, in modo da averli in un'unica pagina (le sottolineature e il grassetto sono stati aggiunti da me):
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
Articolo 65 comma 1
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Articolo 57 comma 6
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
Articolo 80 secondo periodo
Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
Articolo 114 comma 3
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Articolo 116 comma 3
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
Articolo 117 comma 5
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, approvata da entrambe le Camere, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Articolo 117 comma 9
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 119 comma 6
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Articolo 120 comma 2
Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente.
Articolo 122 comma 1
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Articolo 132 comma 2
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
Articolo 117 comma 4
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Articolo 81 comma 4
La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Ovviamente, ogni segnalazione d'errore è benvenuta.
Comunque, a mio parere, sarebbe stato opportuno, se possibile, cercare di scrivere l'articolo 70 senza tutti quei rimandi, così da renderlo meno "tecnico" e più leggibile, per i cittadini.
Saluti.
Mìdìl
P.S.: Per chi fosse interessato, riporto il collegamento ad un documento del Servizio Studi della Camera dei Deputati, datato febbraio 2016, in cui si possono vedere le modifiche apportate alla legge di riforma della Costituzione nel percorso parlamentare: http://documenti.camera.it/apps/comm...ST/PDF/AC0500M


Pare che l'iter parlamentare abbia raddoppiato la lunghezza dell'art. 70. Un'altro giretto tra Camera e Senato e ne sarebbe uscito un romanzo.


no, no, parola torna indietro...sarai anche intelligente ma sei totalmente travagliato. E poi non sai leggere i post di chi scrive. Dici che io ripeto le parole del governo mentre ho scritto che probabilmente voterò per il NO: giuro che a furia di assorbire travagliate sei diventato un po confuso
se fai le cose come gli altri poi diventi come gli altri - Charles Bukowsky