
Originariamente Scritto da
Bandierarossa
Facciamo finta di parlare sul serio:
1) la legge può derogare ai diritti costituzionali solo ove la costituzione stessa lo preveda, e solo nel modo specifico in cui la costituzione lo preveda.
2) dato che l’art 13 della costituzione prevede che la garanzia giurisdizionale non sia superabile per legge, nessuna legge può disporre limitazioni della libertà personale senza atto motivato dell’AG
3) nei casi in cui la limitazione di un diritto costituzionale sia previsto dalla costituzione, tale limitazione deve sottostare a due criteri:
- riserva di legge
- stringenti criteri di appropriatezza, proporzionalità e limitazione temporale
Esaminiamo ora i due concetti:
1) riserva di legge: significa che la limitazione del diritto in questione deve venir definita in maniera specifica e dettagliata dalla legge, che non può limitarsi ad una sorta di “delega in bianco“ per successivi atti amministrativi.
Questo perché la ratio della riserva di legge è porre la fattispecie concreta e specifica sotto il controllo dei rappresentanti della sovranità popolare, tanto più che di tratta di situazioni delicatissime che vanno ad incidere su ciò che di più sacro esiste in un corpus normativo, ovvero i diritti fondamentali.
Se ammettessimo che la riserva di legge è assolta da un mero DL ombrello successivamente convertito in legge, mentre le condotte reprensibili ed i diritti costituzionali compressi vengono stabiliti di volta in volta per Dpcm, avremmo completamente svuotato la funzione di garanzia della riserva di legge, consegnando all’esecutivo il potere di limitare i diritti costituzionali con puro atto amministrativo discrezionale.
2) la ratio suprema che presiede alla legislazione emergenziale in fatto di diritti è il concetto di bilanciamento, ovvero della ricerca del minor punto possibile di compressione dei diritti sacrificati al fine di ottenere la tutela minima accettabile del diritto di cui si cerca l’espansione.
In poche parole, nel caso in questione il concetto non è “pur di salvaguardare la salute tutto è lecito”, bensì “vediamo qual’è il punto di equilibrio tra i due (o più) diritti”: salute da una parte, libertà di circolazione, di culto, di impresa e lavoro, di inviolabilità del domicilio dall’altro.
Ora se tale bilanciamento fosse ottenuto attraverso una legge, sarebbero il PdR ex ante e la CC ex post a dover valutare l’appropriatezza (esistenza della necessità del bilanciamento), proporzionalità (equilibrio tra il danno causato ed il vantaggio ottenuto grazie alla compressione del diritto) e limitatezza nel tempo (precisa indicazione del tempo minimo necessario).
Ma così non è, in quanto le concrete e specifiche lesioni dei diritti non avvengono al livello della legge, che solo afferma in maniera del tutto generica che il governo potrà prendere misure afflittive di diritti costituzionalmente garantiti, ma direttamente a livello dell’atto amministrativo, l’unico che specifica in concreto quali diritti sono compressi, in qual maniera, con quale pervasività e per quanto tempo.
È evidente che ci si sottrae in maniera piuttosto subdola al controllo preventivo del PdR e ci si vorrebbe altresì mettere furbescamente al riparo dal sindacato della corte costituzionale.
Resta solo il ricorso amministrativo avverso una sanzione ricevuta a mente del dpcm in oggetto.
Con dotta ed articolata sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa irrogatale dalla polizia stradale “per violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato” – presentato da una cittadina.
Il giudice ha dichiarato la fondatezza del ricorso e conseguentemente ha accolto lo stesso, per le seguenti due motivazioni:
• per l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza dovuta all’insussistenza dei presupposti legislativi; nonché per violazione degli art. 95 e 78 della Costituzione;
• per violazione dell’art. 13 della Costituzione.
Con riferimento al primo punto lo stato di emergenza è stato dichiarato “in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1”.
Se esaminiamo l’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018, su cui poggia la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1.2.2029 sull’emergenza sanitaria, possiamo osservare che non fa alcun riferimento né a situazioni di rischio sanitario, né ad agenti virali.
Il presupposto per la dichiarazione dello stato di emergenza è tutt’altro; la disposizione sopra richiamata stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono:…c) emergenza di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.
Tra le calamità naturali vanno ricompresi terremoti, valanghe, alluvioni, incendi; mentre tra le attività dell’uomo, sversamenti e altre attività inquinanti. In altri termini, non vi è alcun riferimento all’emergenza sanitaria o rischi sanitari.
Peraltro, sussiste la violazione degli art. 95 e 78 della Costituzione in quanto il potere normativo “peculiare” di emanare DPCM è attribuibile al Governo solo nei casi di cui all’art. 78 e 87 relativi alla dichiarazione dello stato di guerra. Anche in questo caso quindi non vi è alcun richiamo allo stato di emergenza per rischio sanitario.
In virtù di quanto sopra, ad avviso del Giudice di Pace la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 appare del tutto illegittima, perché priva di qualsivoglia presupposto giuridico.
Né la Costituzione, né atti con forza di legge, né leggi prevedono che il Consiglio dei Ministri possa dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
Secondo la sentenza di Frosinone il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze configura “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”.
Tale obbligo può essere disposto dal giudice penale come sanzione penale restrittiva della libertà personale nel caso di commissione di alcuni reati.
Anche in questo caso, il Dpcm appare in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui “le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’Autorità giudiziaria”. Non è possibile che il Governo decida sulla limitazione della libertà personale.
Il Dpcm non è conforme a Costituzione, in quanto non può essere neppure ricondotto all’art. 16 della Costituzione che disciplina la libertà di circolazione.
Quest’ultima riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, “ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare” (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).
In sostanza il divieto circolazione preclude l’accesso a luoghi specifici e per questo si differenzia dal divieto di spostamento che riguarda direttamente la persona, che, in quanto tale può essere disposta solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato.
Peraltro, in svariate sentenze la Corte costituzionale ha sottolineato come i Dpcm siano atti amministrativi – e in quanto tali – possono essere disapplicati per il caso concreto da un giudice ordinario al solo fine di tutelare un interesse costituzionale superiore.
Non vi è la necessità che tali atti vengano annullati da un giudice superiore.
Nel caso che ci occupa, il Giudice di Pace di Frosinone – in quanto giudice ordinario – si è conformato all’orientamento della Corte sopra richiamato, e ha disapplicato il Dpcm – quale atto amministrativo – in virtù di un interesse costituzionale superiore cioè la libertà personale.