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  1. #581
    Giornalista d'inchiesta
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Bandierarossa Visualizza Messaggio
    Facciamo finta di parlare sul serio:

    1) la legge può derogare ai diritti costituzionali solo ove la costituzione stessa lo preveda, e solo nel modo specifico in cui la costituzione lo preveda.

    2) dato che l’art 13 della costituzione prevede che la garanzia giurisdizionale non sia superabile per legge, nessuna legge può disporre limitazioni della libertà personale senza atto motivato dell’AG

    3) nei casi in cui la limitazione di un diritto costituzionale sia previsto dalla costituzione, tale limitazione deve sottostare a due criteri:

    - riserva di legge

    - stringenti criteri di appropriatezza, proporzionalità e limitazione temporale

    Esaminiamo ora i due concetti:

    1) riserva di legge: significa che la limitazione del diritto in questione deve venir definita in maniera specifica e dettagliata dalla legge, che non può limitarsi ad una sorta di “delega in bianco“ per successivi atti amministrativi.

    Questo perché la ratio della riserva di legge è porre la fattispecie concreta e specifica sotto il controllo dei rappresentanti della sovranità popolare, tanto più che di tratta di situazioni delicatissime che vanno ad incidere su ciò che di più sacro esiste in un corpus normativo, ovvero i diritti fondamentali.

    Se ammettessimo che la riserva di legge è assolta da un mero DL ombrello successivamente convertito in legge, mentre le condotte reprensibili ed i diritti costituzionali compressi vengono stabiliti di volta in volta per Dpcm, avremmo completamente svuotato la funzione di garanzia della riserva di legge, consegnando all’esecutivo il potere di limitare i diritti costituzionali con puro atto amministrativo discrezionale.

    2) la ratio suprema che presiede alla legislazione emergenziale in fatto di diritti è il concetto di bilanciamento, ovvero della ricerca del minor punto possibile di compressione dei diritti sacrificati al fine di ottenere la tutela minima accettabile del diritto di cui si cerca l’espansione.

    In poche parole, nel caso in questione il concetto non è “pur di salvaguardare la salute tutto è lecito”, bensì “vediamo qual’è il punto di equilibrio tra i due (o più) diritti”: salute da una parte, libertà di circolazione, di culto, di impresa e lavoro, di inviolabilità del domicilio dall’altro.

    Ora se tale bilanciamento fosse ottenuto attraverso una legge, sarebbero il PdR ex ante e la CC ex post a dover valutare l’appropriatezza (esistenza della necessità del bilanciamento), proporzionalità (equilibrio tra il danno causato ed il vantaggio ottenuto grazie alla compressione del diritto) e limitatezza nel tempo (precisa indicazione del tempo minimo necessario).

    Ma così non è, in quanto le concrete e specifiche lesioni dei diritti non avvengono al livello della legge, che solo afferma in maniera del tutto generica che il governo potrà prendere misure afflittive di diritti costituzionalmente garantiti, ma direttamente a livello dell’atto amministrativo, l’unico che specifica in concreto quali diritti sono compressi, in qual maniera, con quale pervasività e per quanto tempo.

    È evidente che ci si sottrae in maniera piuttosto subdola al controllo preventivo del PdR e ci si vorrebbe altresì mettere furbescamente al riparo dal sindacato della corte costituzionale.

    Resta solo il ricorso amministrativo avverso una sanzione ricevuta a mente del dpcm in oggetto.

    Con dotta ed articolata sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa irrogatale dalla polizia stradale “per violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell’emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato” – presentato da una cittadina.

    Il giudice ha dichiarato la fondatezza del ricorso e conseguentemente ha accolto lo stesso, per le seguenti due motivazioni:

    • per l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza dovuta all’insussistenza dei presupposti legislativi; nonché per violazione degli art. 95 e 78 della Costituzione;

    • per violazione dell’art. 13 della Costituzione.

    Con riferimento al primo punto lo stato di emergenza è stato dichiarato “in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1”.

    Se esaminiamo l’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018, su cui poggia la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1.2.2029 sull’emergenza sanitaria, possiamo osservare che non fa alcun riferimento né a situazioni di rischio sanitario, né ad agenti virali.

    Il presupposto per la dichiarazione dello stato di emergenza è tutt’altro; la disposizione sopra richiamata stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono:…c) emergenza di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.

    Tra le calamità naturali vanno ricompresi terremoti, valanghe, alluvioni, incendi; mentre tra le attività dell’uomo, sversamenti e altre attività inquinanti. In altri termini, non vi è alcun riferimento all’emergenza sanitaria o rischi sanitari.

    Peraltro, sussiste la violazione degli art. 95 e 78 della Costituzione in quanto il potere normativo “peculiare” di emanare DPCM è attribuibile al Governo solo nei casi di cui all’art. 78 e 87 relativi alla dichiarazione dello stato di guerra. Anche in questo caso quindi non vi è alcun richiamo allo stato di emergenza per rischio sanitario.

    In virtù di quanto sopra, ad avviso del Giudice di Pace la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 appare del tutto illegittima, perché priva di qualsivoglia presupposto giuridico.

    Né la Costituzione, né atti con forza di legge, né leggi prevedono che il Consiglio dei Ministri possa dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

    Secondo la sentenza di Frosinone il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze configura “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”.

    Tale obbligo può essere disposto dal giudice penale come sanzione penale restrittiva della libertà personale nel caso di commissione di alcuni reati.

    Anche in questo caso, il Dpcm appare in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui “le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’Autorità giudiziaria”. Non è possibile che il Governo decida sulla limitazione della libertà personale.

    Il Dpcm non è conforme a Costituzione, in quanto non può essere neppure ricondotto all’art. 16 della Costituzione che disciplina la libertà di circolazione.

    Quest’ultima riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, “ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare” (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).

    In sostanza il divieto circolazione preclude l’accesso a luoghi specifici e per questo si differenzia dal divieto di spostamento che riguarda direttamente la persona, che, in quanto tale può essere disposta solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato.

    Peraltro, in svariate sentenze la Corte costituzionale ha sottolineato come i Dpcm siano atti amministrativi – e in quanto tali – possono essere disapplicati per il caso concreto da un giudice ordinario al solo fine di tutelare un interesse costituzionale superiore.

    Non vi è la necessità che tali atti vengano annullati da un giudice superiore.

    Nel caso che ci occupa, il Giudice di Pace di Frosinone – in quanto giudice ordinario – si è conformato all’orientamento della Corte sopra richiamato, e ha disapplicato il Dpcm – quale atto amministrativo – in virtù di un interesse costituzionale superiore cioè la libertà personale.
    I dpcm rispettano la costituzione perchè sono emessi in applicazione di un decreto legge, che è equiparato a una legge ordinaria come previsto dalla costituzione e viene convertito in legge ordinaria. Quindi il parlamento ha ancora il controllo e l'ultima parola su tutto.

    Comunque se anche venisse lesa la sovranità popolare per me sarebbe solo positivo, dato che sono contro le democrazie e a me non interessa difendere una ideologia ma applicare le regole e controllare i contagi di un virus.

    Lo dici tu che non rientra nel divieto di circolazione. Infatti non è vietato uscire in generale, ci sono sempre deroghe che consentono di uscire di casa quindi non c'è nessun obbligo di rimanere al domicilio, e non c'entra niente con un arresto domiciliare.

    Il governo ha legittimamente decretato lo stato d'emergenza perchè il virus è una calamità naturale. L'italia è piena di anarchici che pensano di trovare scuse per non applicare la legge e circolare liberamente.
    Infatti da tanti anni si usa molto la decretazione d'urgenza ma nessuno si è mai lamentato. Adesso sì, perchè qualcuno sa di avere la coda di paglia.
    Fondatore e Presidente onorario di Italia Morta. Pro Italexit e Unione Terroni d'Europa (UTE).
    Nostra proposta per emergenza Ucraina -----> La nato invade i paesi dell'est e li consegna alla Russia. Guerra finita e pace per tutti.

  2. #582
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da CapitanFracassa Visualizza Messaggio
    I dpcm rispettano la costituzione perchè sono emessi in applicazione di un decreto legge, che è equiparato a una legge ordinaria come previsto dalla costituzione.
    Lo dici tu che non rientra nel divieto di circolazione. Infatti non è vietato uscire in generale, ci sono sempre deroghe che consentono di uscire di casa quindi non c'è nessun obbligo di rimanere al domicilio, e non c'entra niente con un arresto domiciliare.
    Evidentemente non sai leggere, a questo punto.

    Un DPCM è legale solo a due condizioni:

    1) se si limita a dettagliare aspetti tecnici dell'applicazione del DL. Ovvero il DL su cui i DPCM si basa dev'essere sufficientemente dettagliato o tipizzato. In questo caso, il DL "ombrello" non lo è.

    2) Se la norma rispetta i criteri di appropriatezza, proporzionalità, necessità e stretta limitazione temporale.

    Si tratterebbe di limitazione alla circolazione se si parlasse di diritto di uscire di casa tranne in ben specifiche e circoscritte situazioni

    Si tratta invece di limiotazione alla libertà personale quando il diritto di uscire di casa è in linea di principio negato tranne in alcune ben specifiche e circoscritte situazioni

  3. #583
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    @Bandierarossa

    Sempre a proposito dei risvolti legali delle norme anti-coronavirs, è possibile che fra i vari articoli violati dai Dpcm vi sia anche il 23, cioè il fatto che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere richiesta se non con legge?
    Cioè, ad esempio, l'obbligo di mascherina potrebbe essere considerato fra le prestazioni "personali"?

    Che poi a quel punto sarebbe in teoria anche patrimoniale, dato che per quanto ridotto, la mascherina ha un costo, quindi è come se, con l'ultimo decreto, qualunque cittadino fosse di fatto obbligato a pagare una tassa per uscire di casa.

    E' possibile imporre il possesso di qualcosa per circolare liberamente? Da quanto ne so non è obbligatorio neanche avere i documenti se si è in giro a piedi. Come può esserlo la mascherina?

    Stessa cosa con la bislaccia ipotesi dell'App Immuni obbligatoria, che di fatto imporrebbe il possesso per giunta di un oggetto molto costoso, come un cellulare compatibile, che bene che va costa almeno 300 Euro.

  4. #584
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Armonica Visualizza Messaggio
    @Bandierarossa

    Sempre a proposito dei risvolti legali delle norme anti-coronavirs, è possibile che fra i vari articoli violati dai Dpcm vi sia anche il 23, cioè il fatto che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere richiesta se non con legge?
    Cioè, ad esempio, l'obbligo di mascherina potrebbe essere considerato fra le prestazioni "personali"?

    Che poi a quel punto sarebbe in teoria anche patrimoniale, dato che per quanto ridotto, la mascherina ha un costo, quindi è come se, con l'ultimo decreto, qualunque cittadino fosse di fatto obbligato a pagare una tassa per uscire di casa.
    Sono consentite anche mascherine artigianali, basta che facciano un po' da filtro. Non devi comprare le ffp3, nemmeno per forza le chirurgiche.
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  5. #585
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Bandierarossa Visualizza Messaggio
    Evidentemente non sai leggere, a questo punto.

    Un DPCM è legale solo a due condizioni:

    1) se si limita a dettagliare aspetti tecnici dell'applicazione del DL. Ovvero il DL su cui i DPCM si basa dev'essere sufficientemente dettagliato o tipizzato. In questo caso, il DL "ombrello" non lo è.

    2) Se la norma rispetta i criteri di appropriatezza, proporzionalità, necessità e stretta limitazione temporale.

    Si tratterebbe di limitazione alla circolazione se si parlasse di diritto di uscire di casa tranne in ben specifiche e circoscritte situazioni

    Si tratta invece di limiotazione alla libertà personale quando il diritto di uscire di casa è in linea di principio negato tranne in alcune ben specifiche e circoscritte situazioni
    Ho risposto proprio dopo aver letto.

    Il dpcm è sempre legale perchè fa sempre riferimento all'inizio al precedente decreto legge, di cui è un'applicazione amministrativa. Il decreto legge stabilisce eccome i limiti tecnici e l'ambito di applicazione; non serve che sia dettagliato perchè appunto i dettagli vengono scritti nel provvedimento applicativo amministrativo, cioè il dpcm, altrimenti per ogni virgola cambiata bisognerebbe emettere un nuovo decreto legge ma non avrebbe senso.

    Visto che c'è una crisi sanitaria e legata a una calamità naturale, cioè un virus, direi che sono rispettati tutti i criteri di proporzionalità e necessità.

    Il diritto di circolazione è sempre diritto alla circolazione, sia che sia molto limitato e sia se è con pochi limiti. Non è che se tale diritto ha più vincoli allora non si parla del diritto alla circolazione.
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  6. #586
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Generale gothic Visualizza Messaggio
    Ma voi chi ? Ma a nome di chi cavolo parli ?
    Ma chi ti ha votato ?
    Appunto. O troll o persona disturbata.

  7. #587
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da CapitanFracassa Visualizza Messaggio
    Non serve però quel titolo di studio per sapere cosa è un virus

    E mi sa che serve proprio quel titolo di studio e altri similari per parlarne con cognizione di causa, invece.

    e io mi fido dei miei medici che sento, non di gente su internet.
    Io invece mi fido dei libri universitari e dei paper scientifici, guarda un po'.


    La premessa è corretta, il virus è come se fosse un organismo che vive alle dipendenze di un altro. Questo non significa che non possa vivere sugli oggetti ma dura poco
    Ma prima dicevi che era impossibile che vivesse fuori dal corpo, adesso hai cambiato tiro, avrai chiesto al tuo amico medico....

    Comunque, in primis un virus a RNA, come il ns. amico 2019 nCoV-ARD non è nemmeno considerato una vera e propria forma di vita completa. Quindi parlare di "vita fuori" o "vita dentro" è impreciso. Il virus usa l'ospite per replicarsi e può resistere fuori dall'ospite fino a 72 ore a seconda di molte condizioni tra cui la superficie, la temperatura, la pressione, presenza o meno di raggi ultravioletti, ecc....

    Ergo quando dicevi che il ns. 2019 nCoV-ARD non può vivere fuori dal corpo dicevi una enorme cazzata.
    mediante la meccanica quantistica viene stabilita definitivamente la non validità del principio di causalità
    Heisenberg,Sul contenuto intuitivo della cinematica e della meccanica nella teoria quantistica,Zeitschrift für Physik,vol.43,n.4,1927,p.172

  8. #588
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da Armonica Visualizza Messaggio
    @Bandierarossa

    Sempre a proposito dei risvolti legali delle norme anti-coronavirs, è possibile che fra i vari articoli violati dai Dpcm vi sia anche il 23, cioè il fatto che nessuna prestazione personale o patrimoniale possa essere richiesta se non con legge?
    Cioè, ad esempio, l'obbligo di mascherina potrebbe essere considerato fra le prestazioni "personali"?

    Che poi a quel punto sarebbe in teoria anche patrimoniale, dato che per quanto ridotto, la mascherina ha un costo, quindi è come se, con l'ultimo decreto, qualunque cittadino fosse di fatto obbligato a pagare una tassa per uscire di casa.

    E' possibile imporre il possesso di qualcosa per circolare liberamente? Da quanto ne so non è obbligatorio neanche avere i documenti se si è in giro a piedi. Come può esserlo la mascherina?

    Stessa cosa con la bislaccia ipotesi dell'App Immuni obbligatoria, che di fatto imporrebbe il possesso per giunta di un oggetto molto costoso, come un cellulare compatibile, che bene che va costa almeno 300 Euro.
    Interessanti osservazioni.

    Anche qui va valutato il bilanciamento dei diritti in gioco: a tutta prima direi mascherina forse sì, immuni quasi certamente no.

  9. #589
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Comunque è strana questa dicotomia che si è venuta a creare tra un 50% di italiani che considera l'altra metà "anarcoide" ed allergica alle regole e l'altro 50% che considera gli opposti dei pecoroni servili che se il Governo Conte glielo ordinasse andrebbero in giro anche con un dito infilato nel culo, non se ne esce

  10. #590
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    Predefinito Re: Stop alle feste in casa

    Citazione Originariamente Scritto da gameover71 Visualizza Messaggio
    Comunque è strana questa dicotomia che si è venuta a creare tra un 50% di italiani che considera l'altra metà "anarcoide" ed allergica alle regole e l'altro 50% che considera gli opposti dei pecoroni servili che se il Governo Conte glielo ordinasse andrebbero in giro anche con un dito infilato nel culo, non se ne esce
    Oserei dire che è normale semmai: se esiste la tesi esiste per forza di cose l'antitesi...
    Sofferenza causata dalla logica quindi
    Saluti
    Di tutte le possibili reazioni ad un insulto, la più efficace è il silenzio - Santiago Ramòn y Cajal
    A paraulas maccas uriga surda
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