



Ho trovato il quesito referendario che viene preso ad esempio, eccolo:
ELEZIONI SENATO DELLA REPUBBLICA
Quesito:
Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante “Norme per la elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 17
- secondo comma, limitatamente alle parole “al 65 per cento dei votanti”;
Articolo 18
- primo comma, limitatamente alle parole “alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,”;
Articolo 19
- primo comma, limitatamente alle parole “o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione”;
- secondo comma, limitatamente alle parole “presentatisi nei collegi”;
- terzo comma, così modificato dall’articolo 1 della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola “suddetti”;
- ultimo comma, limitatamente alla parola “soltanto” nonché alle parole “il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e”?.
Presentato in Cassazione nel 1992
Pubb. su G.U.: n.130 del 5 giugno 1993
Votazioni il 18/04/1993
Elettori: 47.946.896
Votanti: 36.922.390
Non Votanti: 11.024.506
Corte Suprema di Cassazione
Ultima modifica di stefaboy; 05-10-10 alle 18:10
Ferrara era comunista poi il comunismo è morto, allora è diventato Craxiano e Craxi è morto, poi è diventato Berlusconiano. PORTA SFIGA
(brunik - 25/09/2011)


Vengono parzialmente abrogati dal quesito :
articolo 17,18,19 legge 6 febbraio 1948, n. 29,
Art. 17:
L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale.
Art. 18:
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale.
Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
TITOLO VI DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
Art. 19:
L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'art. 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'art. 17.
La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero degli elettori iscritti nei collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.
* Le parti sottolineate in rosso, sono quelle che vengono cancellate con un tratto di penna dal Referendum del 93.
La domanda è: leggendo questi articoli, senza le parole sottolineate, il sistema elettorale aveva ugualmente un senso compiuto?
Io penso proprio di Sì.
Ultima modifica di stefaboy; 05-10-10 alle 18:35
Ferrara era comunista poi il comunismo è morto, allora è diventato Craxiano e Craxi è morto, poi è diventato Berlusconiano. PORTA SFIGA
(brunik - 25/09/2011)


ultimo comma articolo 19:
L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perché, a mezzo del sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati, e soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età.
Ferrara era comunista poi il comunismo è morto, allora è diventato Craxiano e Craxi è morto, poi è diventato Berlusconiano. PORTA SFIGA
(brunik - 25/09/2011)