
Originariamente Scritto da
Vladimir Ilyich
PREMESSA: il ragionamento seguente intende stigmatizzare la santimonia dei cosiddetti “liberali” che difendono a spada tratta il diritto di professare opinioni antidemocratiche. È ovvio che per coloro i quali reputano il liberalismo una fanfaluca volta a difendere gli interessi del capitalismo, il discorso va posto in altri termini.
Ora, i “liberali” insistono sul fatto che gli stati non hanno il diritto di limitare l’espressione delle opinioni, anche nel caso in cui tali opinioni prefigurino l’abolizione della democrazia.
Tale problema è in effetti già stato ampiamente discusso, e la soluzione è stata trovata nel concetto di “abuso di diritto”, ovvero nell’utilizzo di un diritto civile pacificamente riconosciuto al cittadino al fine di ottenere l’abbattimento del sistema democratico stesso.
Tale principio è stato così riassunto nell’articolo 17 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo – Divieto dell’abuso di diritto, ispirata all'articolo 30 della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948). Delle disposizioni analoghe all’articolo 17 si trovano anche nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966), nella Convenzione americana dei diritti umani (1969) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000).
Esso recita:
Con questa disposizione fondamentale, la Convenzione mira a salvaguardare i diritti che sancisce proteggendo il libero funzionamento delle istituzioni democratiche (Partito comunista (KPD) c. Germania, 1957, decisione della Commissione).
L'articolo 17 è stato introdotto nella Convenzione in quanto non si poteva escludere che una persona o un gruppo di persone invochino i diritti sanciti dalla Convenzione per ricavarne il diritto di compiere attività volte alla soppressione di questi stessi diritti (Perinçek c. Svizzera [GC], 2015, § 113; Ždanoka c. Lettonia [GC], 2006, § 99 con un riferimento ai lavori preparatori della Convenzione).
In effetti, non è del tutto improbabile che dei movimenti totalitari, organizzati sotto forma di partiti politici, pongano fine alla democrazia, dopo aver prosperato sotto il regime democratico. La storia europea contemporanea ne conosce alcuni esempi (Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], 2003, § 99).
Tenuto conto del legame evidente tra la Convenzione e la democrazia, nessuno deve essere autorizzato ad avvalersi delle disposizioni della Convenzione per indebolire o distruggere gli ideali e i valori di una società democratica (Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], 2003, § 99).
Lo scopo generale dell'articolo 17 è impedire che dei gruppi totalitari o estremisti possano sfruttare in loro favore i principi posti dalla Convenzione (W.P. e altri c. Polonia (dec.), 2004; Paksas c. Lituania [GC], 2011, § 87).
6. L'articolo 17 è legato alla nozione di «democrazia idonea a difendersi» (Vogt c. Germania, 1995, §§ 51 e 59; Ždanoka c. Lettonia [GC], 2006, § 100; Erdel c. Germania (dec.), 2007; Perinçek c. Svizzera [GC], 2015, § 242).
Una determinata forma di conciliazione tra gli imperativi della difesa della società democratica e quelli della salvaguardia dei diritti individuali è insita nel sistema della Convenzione. Allo scopo di garantire la stabilità e l’effettività di un regime democratico, lo Stato può essere indotto ad adottare misure concrete per proteggersi valutandone con cura l'entità e le conseguenze (Ždanoka c. Lettonia [GC], 2006, §§ 99- 100; Petropavlovskis c. Lettonia, 2015, §§ 71-72).
Vietando «l'abuso di diritto», l'articolo 17 mira a fornire alle democrazie i mezzi per lottare contro gli atti e le attività che distruggono o limitano in maniera indebita i diritti e le libertà fondamentali, che si tratti di atti o attività provenienti da uno «Stato», da un «gruppo» o da un «individuo» (Bîrsan c. Romania (dec.), 2016, § 68).
Ritengo quindi dimostrato che i nostri “liberali della domenica” dovrebbero - invece che perder tempo scrivendo corbellerie sul forum - tornare allo studio dei fondamenti stessi della loro dottrina politica.