

"Sarà qualcun'altro a ballare, ma sono io che ho scritto la musica. Io avrò influenzato la storia dell'Europa del XXI secolo più di qualunque altro europeo".
Der Wehrwolf








@Giò
Ammetto che in questo caso la mia opinione è un po' di pancia, ma se vuoi esplicitare meglio ti leggo volentieri.
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In teologia morale è ammessa la liceità di un'azione dalla quale segue un effetto cattivo quando si avverano tutte quante le seguenti condizioni:
1) L'azione stessa che si compie deve essere in sé buona o almeno moralmente indifferente.
2) Almeno altrettanto simultaneamente deve derivare dall'azione anche un effetto buono. Se l'effetto buono non derivasse che da quello cattivo, allora quest'ultimo sarebbe voluto precedentemente come mezzo, ma volere un mezzo cattivo, anche in vista di un fine buono, è proibito. Es.: non è lecito ad una donna ricorrere a pratiche abortive (mezzo cattivo) per sottrarsi al disonore (fine buono). È lecito ad una donna prendere medicine (azione in sé buona o moralmente indifferente) per curarsi (fine buono), anche se può conseguirne l’aborto (effetto cattivo).
3) L'intenzione dev'essere indirizzata solo verso l'effetto buono. Se l'effetto buono può essere raggiunto con un mezzo che non ha conseguenze cattive, si deve scegliere questo mezzo.
4) Dev'esserci un motivo sufficiente per permetterne l'effetto cattivo. Il motivo dev'essere tanto più grave quanto peggiore è l'effetto, quanto maggiore è la certezza che avverrà, quanto più immediatamente consegue, quanto più sono gravi gli obblighi personali in forza dei quali si dovrebbe evitare l'effetto e quanto più è probabile che, tralasciando l'azione, l'effetto non succederà.
Quello dei bombardamenti - o di qualsiasi genere di attacco militare - rientra nei casi di applicazione del principio suesposto. Per esemplificare: se si decide di bombardare un quartiere residenziale, allo scopo di fiaccare il morale della popolazione dello Stato belligerante nemico, l'immoralità dell'atto sarà palese. Se invece si decide di colpire una fabbrica che produce armi o che contribuisce in altro modo allo sforzo bellico dello Stato nemico, sarà lecito farlo anche se si è ragionevolmente certi che da tale attacco ne conseguirà un danno alla popolazione o ai beni civili. L'importante è che l'attacco non miri a causare danno alla popolazione o ai beni civili, ma che il danno sia un effetto collaterale, ancorché previsto. Ovviamente, dev'esserci una proporzione fra il bene conseguibile (si può parlare di vantaggio militare nel senso dell'utile onesto) con l'attacco militare ed il danno eventualmente inferto ai civili. Bombardare un intero quartiere residenziale per colpire un solo soldato semplice dello Stato nemico che vi transita sarà palesemente sproporzionato e quindi immorale. Bombardare un edificio residenziale al cui interno si trova un nutrito gruppo di soldati nemici che da tale posizione continua ad attaccare il tuo stesso esercito potrà invece essere lecito se, secondo una prudente stima, il danno eventualmente inferto ai civili non sia maggiore del vantaggio conseguibile. Ammetto che questi sono esempi "chiari", in cui è facile distinguere fra ciò che è giusto e ciò che non lo è: nella realtà, possono capitare situazioni molto più al limite in cui il confine tra liceità ed illiceità diviene più sottile e difficile da individuare. Ma queste difficoltà pratiche nulla tolgono alla validità del principio e alla possibilità di applicarlo concretamente.
Bisogna ammettere che le regole del cd. diritto bellico internazionale in merito costituiscono uno dei rari casi (rari per i tempi che viviamo, ovviamente) in cui ciò che è legale non fa altro che determinare le modalità concrete del diritto naturale. @Narel Jarvi
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


@Giò
Ok, però l'appello al diritto naturale per il singolo caso è giustificato solo qualora l'azione di guerra nel suo complesso sia giustificata dal diritto medesimo.
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Sul piano oggettivo, certamente. A monte, la guerra dev'essere giusta secondo le condizioni note: autorità legittima, grave lesione del diritto (cioè grave ingiustizia), mezzi incruenti di risoluzione delle controversie già esperiti, fondate speranze di successo, prudente valutazione se il ricorso alle armi non provochi mali maggiori di quelli che si vorrebbero eliminare, intenzione di raggiungere la pace (tranquillitas ordinis). Sul piano soggettivo, l'eventuale colpevolezza degli atti varia a seconda del grado di responsabilità di chi comanda ed a seconda della diligenza impiegata da quest'ultimi nel valutare la liceità dell'intervento militare nel suo complesso. Infatti, a meno che la guerra intrapresa non sia palesemente ingiusta, nel dubbio si ha una presunzione favorevole alle decisioni di chi detiene l'autorità legittima.
@Narel Jarvi
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