Non esiste un esplicito divieto di rieleggibilità, così come non esiste un limite esplicito al numero dei possibili mandati. Però i padri costituenti immaginavano l'ipotesi 'fisiologica' di un unico mandato (della durata non insignificante di sette anni) dato che nell'art. 85 co. 2 Cost. si parla di "nuovo" Presidente della Repubblica. Non è da ritenersi un divieto implicito di rielezione ma una indicazione che la rielezione, immediata o successiva, della medesima persona deve ritenersi un fatto eccezionale (figurarsi un terzo mandato).





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