

Documentario mai visto in Italia....nn è difficile capire perchè....
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di che ci stupiamo ?
di questi sostenitori del diritto sancito dalla COSTITUZIONE ( che loro tanto invocano ) di eleggere governi cosiddetti tecnici durante una legislatura e si strappano ipocritamente le vesti quando si parla di sciogliere la sola CAMERA DEI DEPUTATI ?
rinfreschiamo a questi faziosi cosa recita la costituzione :
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Art. 70
(Potere del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera)
L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della Camera "politica" (la Camera dei deputati).
Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.
Scioglimento anticipato della Camera dei deputati
La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco").
Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").
Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:
1. previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato).
La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee:
la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto;
il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione.
Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato".
L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.
2. Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia:
rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato.
A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento.
Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni.
Art. 70
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Speriamo che questa volta i :gluglu: :gluglu: riescano a capire di piu' e meglio e non diano ascolto solo alle veline rosse che popolano monto reale e mondo virtuale .
Sono l'unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo


senti ..ora non farci le menate ..non atteggiarti a primadonna retro'.
Arrivi qui, in una casa che non e' tua , e cominci a dare lezioni di galateo ...
Non ti sembra d'essere proprio tu il maleducato ??
RIPETO :.io scrivo come voglio ...e non sara ' un pischello ( imberbe ..giovane virgulto etc etc etc ) a farmi cambiare idea facendomi la morale
Cio' detto ..se cio' che trovi in questa CASA non e' di tuo gradimento ..sai perfettamente cosa viene risposto in questi casi !
iaociao:
iaociao:
iaociao:
iaociao:
e poi ancor a
iaociao:
iaociao:
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Sono l'unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo




Non può essere considerato determinante il fatto che non esistano precedenti.
Sebbene la costituzione (art. 88) non faccia menzione della "eccezionalità", essa va considerata alla luce di eventi che abbiano determinato un potenziale rovesciamento del pronunciamento popolare in democrazia.
Una situazione che costituisca una palese antitetica scelta rispetto a quella recente solennemente effettuata dal Popolo Sovrano nel segreto dell'urna.
Ci troviamo proprio in presenza di questa eccezionalità.
Ova infatti, una modesta parte del gruppo facente capo alla maggioranza di governo, abbia effettuato scelte diverse ed opposte dopo la recente solenne pronuncia delle Urne, si dovrà prendere atto di come, durante l'espletamento delle funzioni amministrative e di Governo, affidate dal Popolo al partito di maggioranza, una parte di esso si sia schierato con l'opposizione. In tal caso si potrà procedere solo laddove questo cambiamento imprevisto ed imprevedibile per l'elettorato (al momento del plebiscito) avrà provocato una diminutio della maggioranza.
Questa riflessione sulla "eccezionalità" dell'evento tiene conto di due elementi:
1 - Il ravvicinato "momento" nel quale la Sovranità Popolare ha pronunciato il democratico verdetto decretando la maggioranza di Governo;
2 - L'abbandono, dopo quel verdetto, da parte di una porzione numerica, sebbene modesta, di parlamentari che effettuano scelte politiche di orientamento contrario a quelle sottoscritte nel programma elettorale che ha ottenuto il significativo consenso da parte della Volontà Popolare.
In presenza di queste due condizioni, laddove in uno dei due rami del Parlamento, quei numeri, fossero giudicati determinanti a sostegno della maggioranza, il soccorso della norma risulta indiscutibile.
Si dovrebbe procedere allo scioglimento di quella sola Camera promuovendo il ricorso alle democratiche Urne solo per quel ramo del Parlamento.
Viceversa, che senso avrebbe avuto per il costituente, prevedere lo scioglimento di uno solo dei rami del Parlamento?:giagia:
Ultima modifica di Edmond Dantés; 15-11-10 alle 13:38
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


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Se ti riferisci al caso Prodi, NO!
Prodi, le elezioni del 2006 numericamente le aveva perdute. napolitano lo sapeva benissimo. Il professore è rimasto in piedi grazie ai senatori a vita, portati a votare in aula in barella fino a che Mastella non l' ha atterrato.:giagia:
Quì siamo davanti ad una situazione plebiscitaria assolutamente diversa ed opposta.
Nel 2008 la maggioranza numerica è stata stupefacente.
Berlusconi le elezioni le ha stravinte!:giagia:
Poi fini ha eroso i numeri alla camera portandosi all'opposizione unitamente alla quale ora vota.
Contro il Programma di Governo e contro l'elettorato del PDL che gli ha solennemente consegnato la vittoria consacrandolo a forza di Governo.
Ultima modifica di Edmond Dantés; 15-11-10 alle 13:55
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


Mi sa che a sinistra cominciano a preoccuparsi tanto tanto...![]()
Ultima modifica di acquazzurra; 15-11-10 alle 13:49


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