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  1. #21
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    di che ci stupiamo ?
    di questi sostenitori del diritto sancito dalla COSTITUZIONE ( che loro tanto invocano ) di eleggere governi cosiddetti tecnici durante una legislatura e si strappano ipocritamente le vesti quando si parla di sciogliere la sola CAMERA DEI DEPUTATI ?

    rinfreschiamo a questi faziosi cosa recita la costituzione :

    ****

    Art. 70
    (Potere del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera)



    L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della Camera "politica" (la Camera dei deputati).

    Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.

    Scioglimento anticipato della Camera dei deputati

    La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco").

    Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").


    Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:


    1. previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato).

    La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee:

    la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto;

    il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione.


    Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato".


    L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.


    2. Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica.

    Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia:
    rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato.

    A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento.

    Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni.


    Art. 70


    ****

    Speriamo che questa volta i :gluglu: :gluglu: riescano a capire di piu' e meglio e non diano ascolto solo alle veline rosse che popolano monto reale e mondo virtuale .
    Brava Miluna.
    E se qualcosa non gli è chiara siamo anche disposti a spiegargliela...
    Ultima modifica di acquazzurra; 15-11-10 alle 13:51

  2. #22
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da Dredd83 Visualizza Messaggio
    Preoccuparsi? Ma va... i giochi sono fatti ormai. Ma sognare nn costa nulla
    Vero. hefico:

  3. #23
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da Dredd83 Visualizza Messaggio
    ...mi sembra tanto come la regola del calcio a 2 in area del regolamento calcistico.
    Bravo parla di calcio che ti si confà di più. :sofico:

  4. #24
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Stuto i pischelli.

  5. #25
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da acquazzurra Visualizza Messaggio
    Stuto i pischelli.
    ...che lingua è?
    Documentario mai visto in Italia....nn è difficile capire perchè....

    http://video.google.it/videoplay?doc...entario&hl=en#

  6. #26
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.


  7. #27
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Non può essere considerato determinante il fatto che non esistano precedenti.

    Sebbene la costituzione (art. 88) non faccia menzione della "eccezionalità", essa va considerata alla luce di eventi che abbiano determinato un potenziale rovesciamento del pronunciamento popolare in democrazia.
    Una situazione che costituisca una palese antitetica scelta rispetto a quella recente solennemente effettuata dal Popolo Sovrano nel segreto dell'urna.

    Ci troviamo proprio in presenza di questa eccezionalità.

    Ova infatti, una modesta parte del gruppo facente capo alla maggioranza di governo, abbia effettuato scelte diverse ed opposte dopo la recente solenne pronuncia delle Urne, si dovrà prendere atto di come, durante l'espletamento delle funzioni amministrative e di Governo, affidate dal Popolo al partito di maggioranza, una parte di esso si sia schierato con l'opposizione. In tal caso si potrà procedere solo laddove questo cambiamento imprevisto ed imprevedibile per l'elettorato (al momento del plebiscito) avrà provocato una diminutio della maggioranza.

    Questa riflessione sulla "eccezionalità" dell'evento tiene conto di due elementi:
    1 - Il ravvicinato "momento" nel quale la Sovranità Popolare ha pronunciato il democratico verdetto decretando la maggioranza di Governo;
    2 - L'abbandono, dopo quel verdetto, da parte di una porzione numerica, sebbene modesta, di parlamentari che effettuano scelte politiche di orientamento contrario a quelle sottoscritte nel programma elettorale che ha ottenuto il significativo consenso da parte della Volontà Popolare.

    In presenza di queste due condizioni, laddove in uno dei due rami del Parlamento, quei numeri, fossero giudicati determinanti a sostegno della maggioranza, il soccorso della norma risulta indiscutibile.

    Si dovrebbe procedere allo scioglimento di quella sola Camera promuovendo il ricorso alle democratiche Urne solo per quel ramo del Parlamento.

    Viceversa, che senso avrebbe avuto per il costituente, prevedere lo scioglimento di uno solo dei rami del Parlamento?:giagia:
    caro Edmond, tu hai la sapienza del giusto e, pertanto, le tue considerazioni e conclusioni sono ineccepibili ed "ideali", nel senso che chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può non condividerle...
    ma noi abbiamo a che fare con degli "ignoranti" della democrazia (nel senso che ne ignorano o fingono di ignorarne il sostanziale significato) che - ricordiamo - è pur sempre "forma di governo in cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o mediante rappresentanti liberamente eletti"; tali "ignoranti" pretendono, distorcendo il significato di tale definizione, di accreditare la definizione secondo cui la democrazia è forma di governo in cui la sovranità appartiene al parlamento, dimenticando che il parlamento è solo lo strumento, non il fine, per l'attuazione della democrazia...
    orbene, in considerazione di chi ci si trova davanti, appare pia illusione immaginare che chi ha attualmente in mano le sorti della crisi, della nazione e della democrazia, possa avere la voglia, la statura e la forza di interpretare in senzo "veramente" democratico la possibilità prevista dalla costituzione; pertanto, io credo che SOLO un evento eccezionale, come le dimissioni di massa di metà dei deputati, possa realmente mettere spalle al muro quegli "ignoranti" e dar senso alla previsione costituzionale dello scioglimento di un solo ramo del parlamento...
    iaociao:

  8. #28
    ex unalei
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    caro Edmond, tu hai la sapienza del giusto e, pertanto, le tue considerazioni e conclusioni sono ineccepibili ed "ideali", nel senso che chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può non condividerle...
    ma noi abbiamo a che fare con degli "ignoranti" della democrazia (nel senso che ne ignorano o fingono di ignorarne il sostanziale significato) che - ricordiamo - è pur sempre "forma di governo in cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o mediante rappresentanti liberamente eletti"; tali "ignoranti" pretendono, distorcendo il significato di tale definizione, di accreditare la definizione secondo cui la democrazia è forma di governo in cui la sovranità appartiene al parlamento, dimenticando che il parlamento è solo lo strumento, non il fine, per l'attuazione della democrazia...
    orbene, in considerazione di chi ci si trova davanti, appare pia illusione immaginare che chi ha attualmente in mano le sorti della crisi, della nazione e della democrazia, possa avere la voglia, la statura e la forza di interpretare in senzo "veramente" democratico la possibilità prevista dalla costituzione; pertanto, io credo che SOLO un evento eccezionale, come le dimissioni di massa di metà dei deputati, possa realmente mettere spalle al muro quegli "ignoranti" e dar senso alla previsione costituzionale dello scioglimento di un solo ramo del parlamento...
    iaociao:
    a mali estremi ..estremi rimedi :giagia:
    iaociao: careca
    Sono l'unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo

  9. #29
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    a mali estremi ..estremi rimedi :giagia:
    iaociao: careca
    hai detto tutto...
    iaociao:

  10. #30
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    di che ci stupiamo ?
    di questi sostenitori del diritto sancito dalla COSTITUZIONE ( che loro tanto invocano ) di eleggere governi cosiddetti tecnici durante una legislatura e si strappano ipocritamente le vesti quando si parla di sciogliere la sola CAMERA DEI DEPUTATI ?

    rinfreschiamo a questi faziosi cosa recita la costituzione :

    ****

    Art. 70
    (Potere del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera)



    L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della Camera "politica" (la Camera dei deputati).

    Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.

    Scioglimento anticipato della Camera dei deputati

    La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco").

    Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").


    Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:


    1. previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato).

    La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee:

    la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto;

    il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione.


    Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato".


    L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.


    2. Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica.

    Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia:
    rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato.

    A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento.

    Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni.


    Art. 70


    ****

    Speriamo che questa volta i :gluglu: :gluglu: riescano a capire di piu' e meglio e non diano ascolto solo alle veline rosse che popolano monto reale e mondo virtuale .
    ma di quale costituzione parli ?
    l' art 70 è questo

    Art. 70.
    La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

    la Costituzione

 

 
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