
Originariamente Scritto da
miluna
di che ci stupiamo ?
di questi sostenitori del diritto sancito dalla COSTITUZIONE ( che loro tanto invocano ) di eleggere governi cosiddetti tecnici durante una legislatura e si strappano ipocritamente le vesti quando si parla di sciogliere la sola CAMERA DEI DEPUTATI ?
rinfreschiamo a questi faziosi cosa recita la costituzione :
****
Art. 70
(Potere del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera)
L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della
Camera "politica" (la Camera dei deputati).
Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.
Scioglimento anticipato della Camera dei deputati
La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia
(art 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa
sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco").
Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").
Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:
1. previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (
e non anche il Senato).
La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega
alla differente configurazione delle due Assemblee:
la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto;
il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione.
Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato".
L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.
2. Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia:
rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato.
A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento.
Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni.
Art. 70
****
Speriamo che questa volta i :gluglu: :gluglu: riescano a capire di piu' e meglio e non diano ascolto solo alle veline rosse che popolano monto reale e mondo virtuale .