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  1. #31
    ex unalei
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da lucrezio Visualizza Messaggio
    ma di quale costituzione parli ?
    l' art 70 è questo

    Art. 70.
    La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

    la Costituzione
    vai a protestare con chi cura il sito della camera .

    guarda il link

    Art. 70
    Sono l'unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo

  2. #32
    Mangiare gli evasori!
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Il Colle non acconsentirà mai
    PEOPLE SMASH AUSTERITY

  3. #33
    Repubblicano nella sx
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    vai a protestare con chi cura il sito della camera .

    guarda il link

    Art. 70
    appunto, se si legge tutto

    Contenuto

    L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della Camera "politica" (la Camera dei deputati). Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.

    Scioglimento anticipato della Camera dei deputati

    La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art. 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco"). Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").

    Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato). La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee: la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto; il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione. Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato". L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.


    Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia: rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato. A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento. Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni. Oltre al caso di dimissioni volontarie, il testo prevede in proposito (art. 74, commi quinto, sesto e settimo) i seguenti casi in cui il Primo ministro è tenuto a dimettersi:


    si capisce che è il confronto fra una proposta di rievisione e l' attuale disciplina , vedi brano evidenziato

  4. #34
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    caro Edmond, tu hai la sapienza del giusto e, pertanto, le tue considerazioni e conclusioni sono ineccepibili ed "ideali", nel senso che chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale non può non condividerle...
    ma noi abbiamo a che fare con degli "ignoranti" della democrazia (nel senso che ne ignorano o fingono di ignorarne il sostanziale significato) che - ricordiamo - è pur sempre "forma di governo in cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o mediante rappresentanti liberamente eletti"; tali "ignoranti" pretendono, distorcendo il significato di tale definizione, di accreditare la definizione secondo cui la democrazia è forma di governo in cui la sovranità appartiene al parlamento, dimenticando che il parlamento è solo lo strumento, non il fine, per l'attuazione della democrazia...
    orbene, in considerazione di chi ci si trova davanti, appare pia illusione immaginare che chi ha attualmente in mano le sorti della crisi, della nazione e della democrazia, possa avere la voglia, la statura e la forza di interpretare in senzo "veramente" democratico la possibilità prevista dalla costituzione; pertanto, io credo che SOLO un evento eccezionale, come le dimissioni di massa di metà dei deputati, possa realmente mettere spalle al muro quegli "ignoranti" e dar senso alla previsione costituzionale dello scioglimento di un solo ramo del parlamento...
    iaociao:
    Hai ragione careca.
    Come non darti ragione!

    In effetti, nel mio ragionamento, faceva difetto il presupposto: la "consocenza" negli avversari.:giagia:

    Dunque "eccezionale" per questi garzoni della politca assume il significato reale di "eclatante".

    Si consegna alla eccezionalità solo ciò che è dirompente.
    Una vibrante protesta è sensazionale.
    Una dimissione in massa è prorompente.
    Il ricorso ad una travolgente reazione assume il carattere di unicità.
    Un evento inconsueto e fragoroso diviene esplosivo al punto di considerare una norma sancita dalla costituzione degna di essere osservata con la dovuta attenzione.

    E' il segnale di una anomalia della democrazia.
    Eppure il legislatore costituente, benchè obliquo, benchè affetto dalla menomazione che produce l'inganno, benchè deformato dalla elefantiasi del diritto (avere previsto una terza camera non elettiva - la corte costituzionale), ha considerato l'ipotesi di scioglimento di un solo ramo come praticabile, sebbene in presenza delle deteminate condizioni enunciate.

    Dunque amico mio, Tu hai ragione.
    L'evento, per essere considerato "eccezionale" deve possedere il crisma della irruenza. Una strepitosa dimissione di massa nel PDL e nella LEGA integrerebbe senza alcun dubbio gli estremi della "eccezionalità".

    Se invece di trovarci in Italia, ci fossimo trovati nel Regno Unito, quella meditazione introdotta nel mio intervento avrebbe potuto essere elevata al rango del confronto.
    In Questo momento tutto Italiano non c'è spazio per il pensiero.
    Si esige l'azione.
    Necessita la forza del clamore.
    E' un pensiero che condivido.:giagia::giagia:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 15-11-10 alle 15:11
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  5. #35
    ex unalei
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da lucrezio Visualizza Messaggio
    appunto, se si legge tutto

    Contenuto

    L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della Camera "politica" (la Camera dei deputati). Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.

    Scioglimento anticipato della Camera dei deputati

    La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art. 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco"). Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").

    Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato). La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee: la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto; il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione. Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato". L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.


    Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia: rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato. A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento. Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni. Oltre al caso di dimissioni volontarie, il testo prevede in proposito (art. 74, commi quinto, sesto e settimo) i seguenti casi in cui il Primo ministro è tenuto a dimettersi:


    si capisce che è il confronto fra una proposta di rievisione e l' attuale disciplina , vedi brano evidenziato
    quindi ... per non fare i sofistici ...in cio' che ho sottolineato c'e qualcosa di errato ????????

    Non funziona cosi'?????

    Oppure ..stiamo a sottilizzare per mera questione di lana caprina ???

    Fammi capire ...
    Sono l'unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo

  6. #36
    ex unalei
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    di che ci stupiamo ?
    di questi sostenitori del diritto sancito dalla COSTITUZIONE ( che loro tanto invocano ) di eleggere governi cosiddetti tecnici durante una legislatura e si strappano ipocritamente le vesti quando si parla di sciogliere la sola CAMERA DEI DEPUTATI ?

    rinfreschiamo a questi faziosi cosa recita la costituzione :

    ****

    Art. 70
    (Potere del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera)



    L’art. 70 disciplina il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica della Camera "politica" (la Camera dei deputati).

    Esso definisce pertanto un elemento centrale della nuova forma di governo.

    Scioglimento anticipato della Camera dei deputati

    La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia (art 88 della Costituzione) prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che negli ultimi sei mesi del proprio mandato (c.d. "semestre bianco").

    Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. "scioglimento tecnico").


    Le differenze fondamentali tra le disposizioni contenute nell'art. 70 e la disciplina costituzionale vigente possono essere così illustrate:


    1. previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato).

    La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee:

    la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto;

    il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione.


    Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato".


    L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato.


    2. Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica.

    Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia:
    rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere allo scioglimento, ma sottrae l’atto presidenziale alla controfirma del Primo ministro (art. 71, secondo comma), assegnando quindi la relativa decisione all’esclusiva responsabilità del Capo dello Stato.

    A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento.

    Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni.


    Art. 70


    ****

    Speriamo che questa volta i :gluglu: :gluglu: riescano a capire di piu' e meglio e non diano ascolto solo alle veline rosse che popolano monto reale e mondo virtuale .

    ripropongo affinche' qualche lettore frettoloso , che mi ha riproposto , presumo quale eccezione a quanto scritto , quanto gia' riportato nel brano originariamente postato, abbia l'opportunita' e la cortesia di volerlo rileggere .

    Grazie .
    Sono l'unica persona al mondo che vorrei conoscere a fondo

  7. #37
    Cielo stellato
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    quindi ... per non fare i sofistici ...in cio' che ho sottolineato c'e qualcosa di errato ????????

    Non funziona cosi'?????

    Oppure ..stiamo a sottilizzare per mera questione di lana caprina ???

    Fammi capire ...
    Miluna, l'articolo 70 che hai linkato non è quello della VIGENTE COSTITUZIONE, ma era l'ipotesi di riforma costituzionale della BICAMERALE D'ALEMA.

    Capito? Stai facendo riferimento ad una proposta di modifica della Costituzione (di 13 anni fa), non alla Costituzione vera.

  8. #38
    Cielo stellato
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da miluna Visualizza Messaggio
    ripropongo affinche' qualche lettore frettoloso , che mi ha riproposto , presumo quale eccezione a quanto scritto , quanto gia' riportato nel brano originariamente postato, abbia l'opportunita' e la cortesia di volerlo rileggere .

    Grazie .
    La Costituzione vera, quella vigente, la trovi qua:

    http://www.governo.it/Governo/Costit...caItaliana.pdf

  9. #39
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Inutile menar il cane per l'aia, le cose stanno più o meno così:
    la politica italiana si divide in un bipolarismo netto, da una parte
    ci stanno coloro che fan no riferimento a berlusconi (ed io fra questi),
    dall'altra tutti gli antiberlusconiani.

    Berlusconi non troverà mai degli alleati fedeli in quanto toglie alle ambizioni
    dei politici nostrani la possibilità d'emergere, di diventare qualcuno da grande.

    Ricordate casini? Alleato, DC di destra, si prese uno spezzone di partito di cui mani pulite fece fuori i capi storici.

    Col suo 6% credeva di poter contare quanto berlusconi che aveva alla spalle il 32% degli elettori italiani.

    Usò la terza carica della repubblica per minare il consenso del cav .

    Stessa cosa capitò con fini.

    Lo avrà capito berlusconi che non si può fidare di certe amici?

    Berlusconi deve lottare da solo e contro coloro che gli stanno vicino;
    alle elezioni non deve combattere bersani o dipietro ma fini , casini, rutelli e quel tizio del mpa.

    Quali candidati del partito deve scegliere non persone conosciute ma gente che s'impegni nelle campagne elettorali che, eletti, non si assentino dai doveri loro imposti dal mandato.

    Se non vincesse (cosa che non credo) le elezioni faccia una opposizione durissima, cerchi di mettere a disagio il governo che verrà con ogni mezzo.
    Compito facile visto l'eterogenialità della banda comunista-fascista, non andranno d'accordo già colla spartizione dei ministeri.

    Se fini può andare d'accordo con bersani, perchè non cercare di appoggiare vendola oppure grillo? Importante dividere lo schieramento nemico.

  10. #40
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    Predefinito Rif: Berlusconi: "Il Colle sciolga la Camera.

    Citazione Originariamente Scritto da stephen Visualizza Messaggio
    Miluna, l'articolo 70 che hai linkato non è quello della VIGENTE COSTITUZIONE, ma era l'ipotesi di riforma costituzionale della BICAMERALE D'ALEMA.

    Capito? Stai facendo riferimento ad una proposta di modifica della Costituzione (di 13 anni fa), non alla Costituzione vera.
    E non vuol capire della possibilità dello scioglimento di una sola camera, scritto sulla costituzione.

    Vero che lo scioglimento delle camere é compito del presidente della repubblica,che questi non oserà fare un grande dispiacere a bersani;
    vero pure che se il senato desse la fiducia a berlusconi e la camera no
    nessun governo tecnico potrebbe essere messo in atto e si dovrebbe andare subito alle elezioni, con questa legge elettorale che a noi piace.


    E VINCA IL MIGLIORE !

 

 
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