ART. 88
Il presidente della Repubblica puo' , sentiti i loro presidenti , sciogliere le camere o anche una sola di esse .
Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura .
http://www.governo.it/Governo/Costit...caItaliana.pdf
Quindi , tornando all'UTILE e lasciando perdere i cavilli ...chiedo :
era o non era esatto e fattibile OGGI quanto da me scritto nel post originario ???
A me sembra di si visto che nel link che mi hai mandato ho trovato quanto sopra riportato .






hefico: che ci si aspetta da berlusconi...

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