
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Ho eliminato l'opinione che non interessa al nostro scopo.
Dunque rimaniamo sulla definizione di giudice naturale che hai introdotto.
Come si concilia questa illustrazione, che appare prossima alla correttezza, con la Tua affermazione:
La procura di Milano ha violato gli artt. 6 e 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
Art. 7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.
Il dolo, da parte della procura subentra laddove possa essere ragionevolmente esclusa l'ipotesi che abbia fragorosamente violato la norma costituzionale per non conoscenza.
Ora, secondo te, perchè la procura di Milano, scientemente, ha compiuto tale "infrazione" la cui conseguenza potenzialmente potrà condurre ad una nullità degli atti compiuti?
Non era forse un dovere per la procura di Milano osservare la procedura prevista e cioè quella che impone la norma, ovvero trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri perchè questi, e solo questi, dovrà assumere la decisione sulla ministerialità del reato che ove respinta (non ministerialità del reato) avrebbe rimesso l'intero incarto alla medesima procura che avrebbe avuto l'obbligo di procedere ai sensi delle norme del cpp chiedendo il rito immediato davanti al magistrato ordinario?
Oppure la procura di Milano, divinis iuris, è dispensata dal seguire le norme procedurali dell'ordinamento Italiano e con la benedizione del compiacente sant'uffizio della curia, procedere secondo il rito ambrosiano?

hefico:
Solo il Tribunale dei Ministri possiede il requisito (sancito appunto dalla legge citata) di decidere sulla ministerialità o non ministerialità del reato ascritto al PdC oppure al ministro.
Il giudice naturale viene designato proprio da quel disposto normativo che è stato beffardamente, ma io dico dolosamente, violato dalla Procura.