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  1. #8291
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    VOGLIAMO MAGISTRATI ONESTI AL 100%.

    I politici li puoi cacciare con il voto.
    I magistrati corrotti disonesti ed imbroglioni come li cacci?
    Con la riforma della Vassalli.:giagia::giagia:
    I magistrati hanno il csm...

  2. #8292
    email non funzionante
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Pao Visualizza Messaggio
    Non c'è reato ministeriale, Berlusconi telefonando ha dichiarato il falso su Ruby in qualità di pdc e non in funzione, essendo lui una delle massime autorità della stato il comando di polizia ha creduto alle sue parole e ha affidato la giovane minorenne alla Minetti e lei a sua volta ad una prostituta.
    E' infatti è quello che sostengo. Non è applicabile la fattispecie di reato indicata nell'art. 96 della costituzione. Si tratta di concussione commessa al di fuori dell'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio.

  3. #8293
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    E dove leggi questa perla in quell'articolo?

    Dice: 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.


    ti posto anche l'articolo 96 della costituzione

    96. (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



    Dimmi DOVE leggi che è COMPETENZA del tribunale dei ministri DECIDERE se il reato sia MINISTERIALE o meno. Dove lo leggi? Io leggo che QUANDO la procura RILEVA che esiste un reato MINISTERIALE, ne deve dare IMMEDIATA comunicazione per tutte le successive vagliature e autorizzazioni a procedere.
    TU stai INVENTANDO una lettura che NON esiste.....e lo sai bene.
    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

    1. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 96 della Costituzione.

    2. - (Omissis) (1).

    (1) Ha modificato gli artt. 134, terzo alinea, e 135, comma 7, della Costituzione.

    3. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 12 della l. cost. n. 1 del 1953.

    4. - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

    5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere.

    6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

    2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

    7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

    8. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

    2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

    3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

    4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

    9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

    2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

    3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

    4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

    10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura (1).

    2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

    3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

    4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

    (1) V. l'art. 1, comma 4, della l. 5 giugno 1989, n. 219.

    11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

    2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

    12. - 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

    2. _ altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

    13. - 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalle legge costituzionale stessa.

    14. - 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Se non ti basta allora leggiti la sentenza della Tua Corte dei Miracoli n. 1 del 16 gennaio 1989.iaociao:iaociao:

    Citazione Originariamente Scritto da Ochtopus Visualizza Messaggio
    Ma allora sei de coccio.
    Che c'è, ti scandalizzi perchè non è alllineato con il soviet supremo?
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  4. #8294
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da ada desantis Visualizza Messaggio
    Perchè non sai cosa rispondere
    Poi ti lamenti quanto t' insultano?

    Non è mio interesse scrivere in modo impeccabile in questa sede, ne tantomeno devo farlo per il rispetto di qualcuno, se leggere i miei post ti/vi disturba perl la sintassi o per il contenuto IGNORE LIST...

    Me ne sbatto di cosa pensiate.

  5. #8295
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    LASCIATE OGNI SPERANZA O VOI CHE ENTRATE.

  6. #8296
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

    1. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 96 della Costituzione.

    2. - (Omissis) (1).

    (1) Ha modificato gli artt. 134, terzo alinea, e 135, comma 7, della Costituzione.

    3. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 12 della l. cost. n. 1 del 1953.

    4. - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

    5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere.

    6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

    2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

    7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

    8. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

    2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

    3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

    4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

    9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

    2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

    3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

    4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

    10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura (1).

    2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

    3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

    4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

    (1) V. l'art. 1, comma 4, della l. 5 giugno 1989, n. 219.

    11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

    2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

    12. - 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

    2. _ altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

    13. - 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalle legge costituzionale stessa.

    14. - 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Se non ti basta allora leggiti la sentenza della Tua Corte dei Miracoli n. 1 del 16 gennaio 1989.iaociao:iaociao:


    Che c'è, ti scandalizzi perchè non è alllineato con il soviet supremo?
    Se continuo a leggere Edmond, mi laureo il avvocatura. CRIBBIO!!!

  7. #8297
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Cito una sentenza molto chiara al riguardo.
    La Corte Costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009 ha spiegato bene come stanno le cose.:giagia:

    La Corte sostiene che, “all’organo parlamentare (…) non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto d’indagine giudiziaria” .
    Se infatti il Tribunale dei Ministri decide l’archiviazione del reato, la Camera d’appartenenza “ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata (…)

    Tale comunicazione è l’unico strumento che consente alla Camera di
    apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri”.

    Occorre però chiedersi se, nei casi in esame, i poteri riconosciuti
    alle Camere siano stati esercitati conformemente a quanto disposto dalla Corte.

    La risposta pare negativa. Camera e Senato hanno affermato la
    “ministerialità” dei reati e riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9 della l. cost. n. 1 del 1989.


    Però – almeno secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale –
    nel momento in cui le delibere sono state approvate, non poteva essere oggetto di discussione la valutazione sulla sussistenza delle condizioni necessarie per la delibera di non autorizzazione a procedere.

    Infatti, come si legge in due diversi passaggi della sentenza n. 241
    del 2009, le Camere – laddove non condividano la conclusione del Tribunale dei Ministri sulla qualificazione della natura non ministeriale del reato contestato – hanno la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni avverso la decisione del Tribunale dei Ministri, investendo così la Corte Costituzionale del compito di verificare la correttezza della statuizione dell’Autorità giudiziaria.
    scusa, eh, magari da profano non ci arrivo, ma non trovo il nesso tra questa sentenza (che mi pare regoli i rapporti tra parlamento e tribunale dei ministri) e la legge costituzionale di cui sopra....

    il futuro non è più quello di una volta

  8. #8298
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    LASCIATE OGNI SPERANZA O VOI CHE ENTRATE.
    Piu' adatta questa.
    OH SERVA ITALIA, DI DOLORE OSTELLO, NON DONNA DI PROVINCIE, MA BORDELLO.
    "Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"


    IL DISPUTATOR CORTESE

    Possono tenersi il loro paradiso.
    Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.

  9. #8299
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Pao Visualizza Messaggio
    Non c'è reato ministeriale, Berlusconi telefonando ha dichiarato il falso su Ruby in qualità di pdc e non in funzione, essendo lui una delle massime autorità della stato il comando di polizia ha creduto alle sue parole e ha affidato la giovane minorenne alla Minetti e lei a sua volta ad una prostituta.
    già, ed è ammesso dalla sua stessa difesa.
    Discutere con i dementi non è inutile, è dannoso
    La guerra russa in Ucraina dal 2014, non dal 2022 -> LINK
    Donald Trump concede grazie presidenziali a criminali
    in cambio di contributi elettorali
    ->LINK

  10. #8300
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    Poi ti lamenti quanto t' insultano?

    Non è mio interesse scrivere in modo impeccabile in questa sede, ne tantomeno devo farlo per il rispetto di qualcuno, se leggere i miei post ti/vi disturba perl la sintassi o per il contenuto IGNORE LIST...

    Me ne sbatto di cosa pensiate.
    Io non mi lamento quando mi insultano io so difendermi, poi dai siniistri ci vuole poco.RAGAZZO.
    Ultima modifica di Ada De Santis; 16-02-11 alle 19:39

 

 
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