
Originariamente Scritto da
markk
direi che la competenza del tribunale dei ministri è per lo meno dubbia.
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Il tribunale dei Ministri, araba fenice. Competenze, funzioni e composizione. Non tutto è chiaro, ecco perché dal giorno in cui è esploso il Rubygate i difensori del Presidente del Consiglio hanno sostenuto che il reato di concussione, addebitato dalla Procura di Milano al Premier, sia di competenza del Tribunale dei Ministri.
Quale competenza ha e chi compone questo speciale organo giurisdizionale?
I reati del presidente del Consiglio e dei suoi ministri
commessi nell’esercizio delle loro funzioni sono giudicati dal Tribunale dei Ministri, uno speciale collegio composto da tre magistrati ordinari e tre supplenti (estratti a sorte) operante presso il tribunale del capoluogo di distretto di Corte d’Appello. Spetta al procuratore della Repubblica stabilire se il reato è stato commesso dal Ministro come privato cittadino, ed
in tal caso esso viene giudicato secondo il diritto penale comune, nell’esercizio della funzione. Ive la decisione arrivasse all’esame del gip, è prevista la possibilità di ricorrere entro novanta giorni al Tribunale dei Ministri. Stabilita la competenza, ai giudici del Tribunale dei Ministri spettano le indagini preliminari: a meno che non venga decisa l’archiviazione, gli atti vengono inviati alla Camera cui appartiene il ministro oppure al Senato nel caso in cui il ministro non sia membro del Parlamento. Dopo averli esaminati, la Giunta per le autorizzazioni a procedere relaziona all’assemblea –che può deliberare se avviare il procedimento, ma per farlo occorre la maggioranza assoluta. La Camera può anche negare l’autorizzazione a sottoporre il ministro a giudizio. Sempre a maggioranza asoluta. Grazie a questa procedura, la Camera può bloccare i procedimenti penali nel caso in cui il reato sia stato commesso per tutelare gli interessi dello Stato.
L’ art. 28 della Costituzione, scrive Federico Novelli, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che compiono atti in violazione di diritti sono responsabili secondo le leggi civili, penali ed amministrative.
Più specificamente, in base all’ art. 96 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, il Presidente del Consiglio ed i Ministri sono sottoposti, per i reati commessi nell’ esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria anche se cessati dalla carica, previa autorizzazione del Senato o della Camera, secondo norme stabilite con legge costituzionale.
“La disciplina attuale dei reati commessi dai Ministri, sebbene semplificata, sottolinea Novelli, è tuttavia diversa rispetto a quella prevista per i reati commessi dai comuni cittadini. Al pari di quanto già ampiamente detto a proposito delle prerogative dei parlamentari e dei consiglieri regionali, questa diversità di trattamento rispetto ai comuni cittadini non deve e non può in alcun modo trasformarsi in privilegio personale, ma si giustifica sulla base del fatto che i reati commessi dai ministri nell’ esercizio delle loro funzioni sono connessi con l’ attività di governo.
Anche in questo caso, dunque, vale il nesso funzionale.
“In base all’ art. 96 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 1989, i Ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria. Tuttavia bisogna precisare che esiste un collegio istituito ad hoc (il cosiddetto “tribunale dei Ministri”) presso il tribunale del capoluogo di distretto di corte d’ appello. Il collegio è costituito da tre magistrati ai quali sono affidate le indagini preliminari. Se il collegio non dispone l’ archiviazione, gli atti sono trasmessi alla Camera competente, ossia la Camera di appartenenza del Ministro oppure il Senato nel caso in cui il Ministro non sia membro del Parlamento. A questo punto la Camera competente può, a maggioranza assoluta, non concedere l’ autorizzazione a sottoporre il Ministro a giudizio, ma solo nel caso in cui questi abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. La valutazione compiuta dalla Camera competente è comunque insindacabile”. Federico Novelli definisce meglio la tipologia dei reati ministeriali:
“Tali dovrebbero essere i reati che i membri dell’ esecutivo commettono nell’ esercizio delle loro funzioni e, presumibilmente, in vista della “tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’ esercizio della funzione di governo”.
Bisogna, dunque, ritenere, che
nel caso in cui il membro dell’ esecutivo commetta illeciti senza che vi sia la necessità di tutelare interessi rilevanti dal punto di vista costituzionale, tali atti siano ascrivibili alla fattispecie dei reati comuni e, come tali, sarebbero soggetti alla piena cognizione dell’ autorità giudiziaria ordinaria. Dunque, in quest’ultimo caso, il Ministro sarebbe giudicato non quale Ministro, ma quale cittadino comune. Il problema che si pone, però, deriva dal fatto che, una volta accertata la “ministerialità” del reato viene inibita la possibilità di procedere; ma allora che senso ha parlare di reato in queste condizioni?”, si chiede Novelli. “Se il reato è “ogni fatto umano per il quale l’ ordinamento giuridico prevede una pena”, allora quello ministeriale dovrebbe essere un reato “improprio”, in quanto non perseguibile; oppure si potrebbe pensare che, nel caso in cui il Parlamento conceda l’ autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro incriminato, il reato verrebbe “degradato” da ministeriale a comune”.
La materia, dunque, non è di facile lettura. E ciò spiega, in parte, per quale ragione, i difensori di Silvio Berlusconi si battono per inviare le carte al Tribunale dei Ministri.
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