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  1. #4771
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Patto Visualizza Messaggio
    E per puro caso alla nota 1 nel tuo post manca il punto finale proprio come nel documento online, e nella nota 16 tra l'ultima parola e il punto c'è uno spazio superfluo sia nel tuo post sia nel documento online. Non c'è mica niente di male nell'usare internet per rinfrescarsi la memoria o trovare citazioni che sfogliando i libri ci si metterebbe troppo a trovare. Per un dibattito intellettualmente valido l'onestà sulle fonti usate però è di primaria importanza.
    A se per questo ho notato pure che la numerazione delle citazioni sono diverse dalle mie.
    Le uniche fonti che ti posso citare sono il Pannain, il Manzini e l'Antoliesi.
    iL RESTO SONO SENTENZE E COMMENTI, tra cui i miei.:giagia::giagia:
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  2. #4772
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Rispondo unicamente per domandare che software avrei utilizzato visto che quando debbo andarmi a leggere le sentenze della S.C. di Cassazione mi collego con il CED.hefico:

    Sul resto sorvolo.
    Non c'è storia.
    Non c'è storia su che?

    Quello che non ti è ancora chiaro
    che prima di un problema giudiziario
    Berlusconi è un problema di pubblica decenza,
    quello che hanno evidenziato
    praticamente tutti i giornali del mondo.

    Solo tu (e i molti bananas ghediniani)
    vi rifugiate nelle "diatribe" di cavilli legali.

    P.S.
    Quando vuoi e se vuoi...
    ti descrivo a tutto tondo
    l'utlizzatore finale di delinquenti (per sentenza) all'ingrosso
    (Massimo Maria Berruti, Salvatore Sciascia, Cesare Previti,
    Vittorio Metta, Renato Squillante, Attilio Pacifico, David Mills)

    Sciao, diatriBISTA. repapelle:
    Ultima modifica di Proteus; 25-01-11 alle 20:01

  3. #4773
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    A se per questo ho notato pure che la numerazione delle citazioni sono diverse dalle mie.
    Le uniche fonti che ti posso citare sono il Pannain, il Manzini e l'Antoliesi.
    iL RESTO SONO SENTENZE E COMMENTI, tra cui i miei.:giagia::giagia:
    Vabbeh, se non vuoi ammettere che hai fatto copia incolla va bene così. Volevo solo far presente che non ci sarebbe stato niente di male.

  4. #4774
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    repapelle:

    Ruby agente del Mossad: vogliono incastrare Berlusconi. Il giallo sul web
    Ultima modifica di luca18; 25-01-11 alle 20:03

  5. #4775
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Patto Visualizza Messaggio
    Vabbeh, se non vuoi ammettere che hai fatto copia incolla va bene così. Volevo solo far presente che non ci sarebbe stato niente di male.
    Il copia incolla è molto più semplice, quando si condivide il concetto espresso.
    Ma quando devi formulare una riflessione, ed in particolare una meditazione che implica il conflitto tra due opposte opinioni in dottrina, se fai il copia incolla, rischi di incollare pure quello che non desideri e che si rivolge contro la tesi sostenuta.

    Per questo è sempre molto meglio confrontare le opinioni. Studiarle e svolgere ragionamenti a contraiis.
    Si può incollare la massima della Corte, ma solo per fini strumentali, se questa non sorregge il pensiero che condividi.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  6. #4776
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Quanto li ho amati! E quanto ho odiato chi ha messo mano a quella dottrina facendo vergognare persino le cover che da azzurre sono diventate rosse! (Antolisei prima dell'89).

    L'ordinamento giuridico positivo domina anche la materia penale in questo Paese. Per questo motivo resta fuori dalla nostra disciplina il diritto naturale, ivi compreso lo jus condendum (le norme che non esistono ancora).
    Forse hai dimenticato i rudimenti del diritto penale.

    "Nullum crimen nulla poena sine Lege certa et scripta"!
    TITOLO I
    Della legge penale

    Art. 1.
    Reati e pene: disposizione espressa di legge.

    Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.


    Ecco queste sono le sciocchezze che hai censurato addobbando il rosso alberello togato.

    I principi ai quali l'intera disciplina penale si ispira sono:
    Principio di legalità (nullum crimen, nulla poena sine lege):
    Principio di riserva di legge (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta);
    Principio di tassatività (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta et stricta);
    Principio di irretroattività della legge penale (nullum
    crimen, nulla poena sine lege previa ) e successione di leggi in diritto penale.

    Quelle che hai definito sciocchezze costituiscono le basi sopra le quali è fondato lo studio del Diritto Penale.

    Potrebbe meravigliare che un avvocato, che si è dichiarato penalista in un precedente intervento, ignori il cardine intorno al quale ruota lo studio di questa parte del diritto pubblico Italiano, se non fosse che egli, come abitualmente accade nella classica patologia che affligge i giacobini, tenda ad oscurare i principi scomodi per esaltare ciò che sta più a cuore. La fornicazione con la lama della ghigliottina.
    In questo caso però trattandosi di autentico scempio, quella copula ha dato luogo alla decapitazione del foruncolo che ne tentava l'accoppiamento.





    Questo è ragionevole.:giagia:


    Questo è il foruncolo.:sofico:


    Ho letto tutti gli interventi dell'eccellente colto e saggio careca.
    Li condivido dal primo all'ultimo.:giagia:

    Tutto il resto, pontificato dalla prelatura antigiuridica porporata è aria fritta.


    E' inutile che mi fai la manfrina sul principio di legalità, lo conosco benissimo, sono avvocato e aspirante uditore e non ritengo affatto che il concorso esterno in mafia sia in violazione del principio di legalità per il solo fatto che non è espressamente previsto dal legislatore, in quanto deriva dal combinato disposto degli articoli 110 e 416bis.
    In altre parole è una modalità atipica di partecipazione all'associazione mafiosa.


    Dimmi : quale norma del codice penale prevede il concorso morale in omicidio?
    Nessuna , quindi a rigore il mandante di un omicidio di mafia non dovrebbe essere punito perchè il reato di omicidio riguarda chi "cagiona "la morte di un uomo e il mandante non la cagiona, non si sporca le mani, non ha alcun contatto fisico con la vittima.

    E il palo di una rapina?
    Stessa cosa..

    Hai mai sentito parlare del fatto che l'articolo 110 non tipizza le singole modalità di concorso nei reati e quindi il compito di elaborarle (ivi compreso il mandante )è toccato alla giurisprudenza?
    Mi dispiace, ma io sul concorso esterno ci ho scritto temi per la preparazione al concorso in magistratura, ne conosco tutte le sentenze (Mannino, Andreotti, Dimitry etc.)tutte le tesi, e quindi sono assolutamente in grado di affrontare l'argomento nel merito.
    Ultima modifica di blob21; 25-01-11 alle 20:46

  7. #4777
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da blob21 Visualizza Messaggio
    E' inutile che mi fai la manfrina sul principio di legalità, lo conosco benissimo, sono avvocato e aspirante uditore e non ritengo affatto che il concorso esterno in mafia sia in violazione del principio di legalità per il solo fatto che non è espressamente previsto dal legislatore, in quanto deriva dal combinato disposto degli articoli 110 e 416bis.
    In altre parole è una modalità atipica di partecipazione all'associazione mafiosa.


    Dimmi : quale norma del codice penale prevede il concorso morale in omicidio?
    Nessuna , quindi a rigore il mandante di un omicidio di mafia non dovrebbe essere punito perchè il reato di omicidio riguarda chi "cagiona "la morte di un uomo e il mandante non la cagiona, non si sporca le mani, non ha alcun contatto fisico con la vittima.

    E il palo di una rapina?
    Stessa cosa..

    Hai mai sentito parlare del fatto che l'articolo 110 non tipizza le singole modalità di concorso nei reati e quindi il compito di elaborarle (ivi compreso il mandante )è toccato alla giurisprudenza?
    Mi dispiace, ma io sul concorso esterno ci ho scritto temi per la preparazione al concorso in magistratura, ne conosco tutte le sentenze (Mannino, Andreotti, Dimitry etc.)tutte le tesi, e quindi sono assolutamente in grado di affrontare l'argomento nel merito.


    tu saresti un avvocato??? inizio a dubitarne...
    tante sciocchezze tutte assieme da un sedicente giurista non le avevo mai lette...
    il fatto che l'art.110 non tipizzi le singole modalità del concorso non significa che ci siamo trasferiti armi e bagagli in un sistema di common law...
    riguardo l'art.416bis, poi, va detto che esso codifica un reato che non è di "condotta" (chiunque fa parte...), specificando analiticamente tutti i casi in cui si è in presenza del medesimo reato;
    orbene, il solo voler accostare il "concorso" non ad una condotta, ma ad uno "status", è una forzatura logica che si commenta da sola...
    tuttavia, non nego che possano esistere sistuazioni in cui l'ipotetico reo, pur non essendo "organico" di quella associazione, pur NON FACENDONE PARTE, favorisca in qualche modo l'opera illegale della associazione medesima...
    ho usato casualmente il verbo favorisca ma, come vedi, esso è assolutamente funzionale al mio ragionamento poiché nel codice esiste una specifica previsione normativa che va sotto il nome di "favoreggiamento" che, come ben sai, prevede - addirittura citandolo - la connessione di questo reato con quello di cui all'art.416bis (quando il delitto commesso è quello previsto dall'art.416bis...); come vedi, non c'era bisogno di alcuna elaborazione giurisprudenziale che colmasse un vuoto normativo che non c'è: o sei mafioso o sei un favoreggiatore, terzium non datur...
    ma, del resto, che l'ipotesi di concorso in associazione mafiosa fosse una costruzione logico/giuridica che non sta in piedi, lo sanno anche coloro che hanno costruito tale ipotesi di reato e che vogliono attribuirsi una funzione legislativa che travalica ed anzi ribalta la loro legittima funzione nomofiliaca...
    e la prova che sia una forzatura è data proprio dall'aver dovuto accostare al "concorso" l'avverbio "esterno" (che, usando la tua stessa peregrina logica, non esiste nel codice)...


    riguardo le considerazioni sul mandante di un omicidio o sul palo di una rapina, non mi sporco nemmeno le punta delle dita per confutarle perchè sai meglio di me che non valgono nemmeno come arrampicata sugli specchi...


    avvoca', avrai pure una buona infarinatura sul "concorso esterno" avendo scritto sul tema per preparare il concorso in magistratura, ma se la farina è questa, il pane che ne esce è già stantio...

    avvoca', senti a me: prega che quel posto di uditore possa essere tuo, perché in magistratura, a differenza della libera professione, la carriera è automatica...
    hefico:

  8. #4778
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    prima o poi sapremo chi ha ragione, dai giudici.
    Certo costruire dei teoremi giuridici difensivi o accusatori sulla base delle proprie posizioni politiche può essere interessante.
    Discutere con i dementi non è inutile, è dannoso
    La guerra russa in Ucraina dal 2014, non dal 2022 -> LINK
    Donald Trump concede grazie presidenziali a criminali
    in cambio di contributi elettorali
    ->LINK

  9. #4779
    waglione
    Ospite

    Question Caso Ruby: l'America sapeva tutto già due mesi fa?

    Vi ricordate quando due mesi fa circa - il caso Ruby non era ancora scoppiato e nemmeno lo si immaginava- alla fine di novembre furono resi noti su wikileaks i comunicati che l'ambasciatrice americana a Roma inviava al segretario di stato americano Clinton? Comunicati anche dell'anno precedente.

    Uno diceva suppergiù che Berlusconi era "inetto", incapace di governare per i "troppi festini".
    In un altro comunicato si parlava di "feste selvagge".

    Ora anche a chi come me provava e prova una disistima più completa per il Cavaliere, il primo messaggio era sembrato eccessivo, esagerato, non professionale, sembrava una chiacchiera da casalinga progressista al mercato, non una informativa diplomatica da consegnare ad un segretario di stato da parte di un'ambasciatrice. Che significa, uno può scopare come un riccio ma avere un'attività diurna produttiva e qualificata.


    Il secondo messaggio poi non aveva molto senso all'epoca, parliamo di fine novembre quando si sapeva della D'Addario ma lo scenario ricostruito dai giornali era quello di incontri piuttosto riservati, con una o due donne per volta portate da Tarantini, cene in regolari sale da pranzo, barzellette e poi sesso ma a due e in camere da letto, sul "lettone di Putin". Di "selvaggio" non c'era molto. Si parlava di feste e di ragazze stipate in bungalow, poi certo c'erano le foto di Topolanev nudo... ma nulla che potesse avvicinarsi al quadro attuale.


    Adesso invece, alla luce dei fatti di queste due settimane, le frasi dell'ambasciatrice non sembrano più quelle di una casalinga ma sono una elegante e costumata sintesi, anche tagliata al ribasso, del quadro prospettatoci dalle intercettazioni.
    Ora quel "selvagge" sembra perfetto, una morigerata riduzione diplomatica di un complesso ben più vergognoso a descriverlo con parole normali.

    Inoltre.

    Sappiamo ora che in meno di 4 mesi sono state organizzate oltre quaranta festini. E che per partecipare a questi festini il nano ha mancato anche qualche appuntamento istituzionale come i funerali del soldato morto in Afghanista.
    E' comprensibile che per un ultrasettantenne, dieci festini al mese possano fiaccare un pò la resa. Solo sotto questo punto di vista è comprensibile quel "non governa a causa dei festini" che a sentirlo due mesi fa sembrava una deduzione basata sul nulla.





    Le rivelazioni di Wikileaks: «Berlusconi inetto e incapace, portavoce di Putin» - Corriere della Sera
    Ultima modifica di waglione; 26-01-11 alle 00:15

  10. #4780
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio


    tu saresti un avvocato??? inizio a dubitarne...
    tante sciocchezze tutte assieme da un sedicente giurista non le avevo mai lette...
    il fatto che l'art.110 non tipizzi le singole modalità del concorso non significa che ci siamo trasferiti armi e bagagli in un sistema di common law...
    riguardo l'art.416bis, poi, va detto che esso codifica un reato che non è di "condotta" (chiunque fa parte...), specificando analiticamente tutti i casi in cui si è in presenza del medesimo reato;
    orbene, il solo voler accostare il "concorso" non ad una condotta, ma ad uno "status", è una forzatura logica che si commenta da sola...
    tuttavia, non nego che possano esistere sistuazioni in cui l'ipotetico reo, pur non essendo "organico" di quella associazione, pur NON FACENDONE PARTE, favorisca in qualche modo l'opera illegale della associazione medesima...
    ho usato casualmente il verbo favorisca ma, come vedi, esso è assolutamente funzionale al mio ragionamento poiché nel codice esiste una specifica previsione normativa che va sotto il nome di "favoreggiamento" che, come ben sai, prevede - addirittura citandolo - la connessione di questo reato con quello di cui all'art.416bis (quando il delitto commesso è quello previsto dall'art.416bis...); come vedi, non c'era bisogno di alcuna elaborazione giurisprudenziale che colmasse un vuoto normativo che non c'è: o sei mafioso o sei un favoreggiatore, terzium non datur...
    ma, del resto, che l'ipotesi di concorso in associazione mafiosa fosse una costruzione logico/giuridica che non sta in piedi, lo sanno anche coloro che hanno costruito tale ipotesi di reato e che vogliono attribuirsi una funzione legislativa che travalica ed anzi ribalta la loro legittima funzione nomofiliaca...
    e la prova che sia una forzatura è data proprio dall'aver dovuto accostare al "concorso" l'avverbio "esterno" (che, usando la tua stessa peregrina logica, non esiste nel codice)...


    riguardo le considerazioni sul mandante di un omicidio o sul palo di una rapina, non mi sporco nemmeno le punta delle dita per confutarle perchè sai meglio di me che non valgono nemmeno come arrampicata sugli specchi...


    avvoca', avrai pure una buona infarinatura sul "concorso esterno" avendo scritto sul tema per preparare il concorso in magistratura, ma se la farina è questa, il pane che ne esce è già stantio...

    avvoca', senti a me: prega che quel posto di uditore possa essere tuo, perché in magistratura, a differenza della libera professione, la carriera è automatica...
    hefico:
    Allora se permetti ritengo che le argomentazioni giuridiche di una consolidata giurisprudenza di Cassazione siano piu' valide delle tue che sei un emerito sconosciuto, pertanto le accuse di sciocchezze rivolte nei miei confronti sono accuse che rivolgi ai giudici della Cassazione, in quanto mi sono limitato a riportare le loro argomentazioni che peraltro condivido in pieno.
    Parlo di consolidata giurisprudenza in quanto dal 1994 in poi la Corte di Cassazione che sicuramente è composta da persone piu' competenti di uno sconosciuto avvocato da forum conferma quasi unanimemente l'orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere l'operatività del combinato disposto dell'articolo 110 e del 416bis del codice penale.
    Ora, il termine "concorso esterno " è un termine di comodo, esemplificativo , così come quello di "palo " nella rapina.
    In altre parole un termine atecnico per definire un comportamento cionondimeno rilevante secondo un'interpretazione del codice a mio avviso perfettamente conforme al dettato normativo e con un ' interpretazione giurisprudenziale consona ai poteri che l'ordinamento nostrano riconosce alla giurisprudenza non creatrice della norma , ma sicuramente interprete del diritto , a fronte di un legislatore spesso poco chiaro e sicuramente da decodificare.
    E d'altra parte la tua argomentazione giuridica , tra un insulto e l'altro nei miei confronti, è molto confusa e poco articolata.

    1)Il fatto che il legislatore abbia previsto già il favoreggiamento non capisco cosa c'entri.
    Il favoreggiamento è una fattispecie ben delineata e riguarda l'ostacolo all'attività giudiziaria posto in essere da un soggetto allo scopo o con la consapevolezza di favorire uno o piu' singoli associati.
    2)"orbene, il solo voler accostare il "concorso" non ad una condotta, ma ad uno "status", è una forzatura logica che si commenta da sola..."

    Che significa una tua simile affermazione impropria e atecnica?

    Quello di partecipe non è affatto un mero status, nessuno potrebbe essere punito in virtu' di uno status.Nel diritto penale non esiste la punizione di uno status , quindi da un punto di vista giuridico hai sparato una vongola.

    Il partecipe intanto è punito , in quanto si dimostri che abbia tenuto un comportamento tale da ritenere che sia organicamente inserito nell'associazione, in altre parole, è la sua condotta , composta da una serie di atti, a renderlo punibile, laddove dalla condotta si evinca la sua partecipazione al sodalizio.

    Ma il partecipe intanto è punito in quanto esiste il sodalizio , composto da diversi membri (partecipe, coordinatore, boss, promotore, etc..)pertanto la modalità di partecipazione penalmente rilevante di un soggetto"esterno" in virtu' dell'articolo 110 del codice penale buò ben consistere in contributo al sodalizio che pur non configurando partecipazione organica, rafforzi il sodalizio stesso.

    In altre parole, così come "il palo "nella rapina viene punito ai sensi del 110 perchè rafforza e agevola la rapina stessa (piu' che la condotta dei singoli rapinatori materiali)parimenti il concorrente esterno viene punito perchè pur non tenendo una condotta tipica rafforza il sodalizio (piu' che la condotta partecipativa dei singoli).
    Ed è esattamente questo il ragionamento della Cassazione.
    Tu dici che non ti sprechi neppure a discutere sul palo della rapina o del mandante di un omicidio.
    E invece mi dovresti spiegare per quale motivo, alla luce delle ragioni che ho esposto, la modalità di partecipazione atipica al reato del palo e del mandante la ammettete, mentre quella del concorrente esterno ritenete che sia un arbitrio della giurisprudenza.

    Poi , passando a ragioni metagiuridiche, mi dovresti spiegare e sono curioso di saperlo, tu come puniresti la condotta di un politico che sistematicamente e pervicacemente venga a patti con la mafia in cambio di favori(cosa diffusissima nelle nostre zone).
    Il concorso esterno no.Il favoreggiamento no, perchè ha un ambito operativo limitato.

    Per me una simile condotta costituisce una delle cose piu' gravi, terribili, mostruose e devastanti immaginabili soprattutto per la nostra realtà territoriale.Peggio dei furti, peggio delle rapine, peggio di tantissimi gravi reati.
    Tu la lasceresti impunita?
    E se ritieni che vada punita allora spiegami per quale motivo il legislatore non è mai intervenuto lasciando spazio alla giurisprudenza che poi voi tanto criticate?
    Se non mi rispondi adeguatamente ho serie ragioni per ritenere che la vostra sia un difesa pelosa dei politici corrotti e filomafiosi (alla Cosentino e non ho alcuna riserva a dirlo esplicitamente.)
    Ultima modifica di blob21; 26-01-11 alle 02:02

 

 
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