





otto giorni prima della fatidica telefonata , il 19 maggio , Berlusconi ha incontrato a Roma Mubarak
Gli avrà parlato della nipote indigente dandogli una girata per mandarla in giro senza soldi?
Anche in Egitto aprirà un'Università italiana, " A pochi passi dal Cairo", annuncia Silvio Berlusconi durante vertice Italo Egiziano che si è svolto nella cornice di Villa Madama. Al suo fianco il primo Ministro Mubarak annuisce e spiega che " la ricerca e l'innovazione sono alla base dell' incontro, speriamo di riuscire ad inaugure l'ateneo nel 2017".
Roma 19 maggio 2010
Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!
DISSIDENTE POLITICO IN REGIME DA OPERETTA!
OH CINCILLA' ... OH CINCILLA'!


Caro collega, questa infantile deduzione mi instilla ancor più il dubbio sulla colleganza…
Premesso che, laddove si discuta sulla legittimità della costruzione giurisprudenziale del “concorso esterno” si discute proprio sulla giurisprudenza della cassazione mettendola letteralmente, come la parola stessa suggerisce, in discussione; risulta assolutamente inconferente, se non come infantile tentativo di mettere le mani avanti per dare autorevolezza ad argomentazioni che, altrimenti non ne avrebbero, affermare che la giurisprudenza della corte è più autorevole del sottoscritto; in pratica affermi: puoi dire quel che vuoi ma, siccome sei un emerito sconosciuto, non potrai mai aver ragione perché tanto la cassazione è più autorevole di te… e se continui a farmi i dispetti lo dico a mamma’…
Appurato, quindi che un emerito sconosciuto incompetente non può permettersi di criticare la giurisprudenza perché, tanto, ha torto a prescindere, passiamo ad altre amenità…
Non mischiare le mele con le pere…Ora, il termine "concorso esterno " è un termine di comodo, esemplificativo , così come quello di "palo " nella rapina.
In altre parole un termine atecnico per definire un comportamento cionondimeno rilevante secondo un'interpretazione del codice a mio avviso perfettamente conforme al dettato normativo e con un ' interpretazione giurisprudenziale consona ai poteri che l'ordinamento nostrano riconosce alla giurisprudenza non creatrice della norma , ma sicuramente interprete del diritto , a fronte di un legislatore spesso poco chiaro e sicuramente da decodificare.
E d'altra parte la tua argomentazione giuridica , tra un insulto e l'altro nei miei confronti, è molto confusa e poco articolata.
stai facendo un po’ di confusione e, in questo caso, non ti soccorre nemmeno la "incontestabile" cassazione…
Il termine concorso esterno è una costruzione giurisprudenziale che è diventata, a tutti gli effetti, una qualificazione giuridica adottata ed utilizzata specificamente dalla "ineccepibile" cassazione che utilizza questo termine per individuare e tipizzare un vero e proprio reato (tizio è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa), il palo (che è quello che ti ottunde la vista), al contrario, è un “termine di comodo”, come lo definisci, che non trova riscontro nella giurisprudenza come individuazione di uno specifico reato (nelle sentente troverai: condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma non troverai mai: condannato per palo in rapina…),
Questo è il “favoreggiamento personale” che già in alcuni casi è assolutamente pertinente a fattispecie che la "indiscutibile" cassazione identifica con ipotesi di concorso esterno; poi c’è il “favoreggiamento reale” che, invece, tipizza la fattispecie in cui taluno aiuta ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, che, senza grossi sforzi, potrebbe essere assimilata alla fattispecie che la cassazione individua come caratterizzante del concorso esterno in cui i comportamenti di una persona (non “organica” di un'associazione criminale) finiscono per consentire il raggiungimento degli obiettivi delittuosi1)Il fatto che il legislatore abbia previsto già il favoreggiamento non capisco cosa c'entri.
Il favoreggiamento è una fattispecie ben delineata e riguarda l'ostacolo all'attività giudiziaria posto in essere da un soggetto allo scopo o con la consapevolezza di favorire uno o piu' singoli associati.
Qua, mi rendo conto di aver preteso troppo da un aspirante uditore…2)"orbene, il solo voler accostare il "concorso" non ad una condotta, ma ad uno "status", è una forzatura logica che si commenta da sola..."
Che significa una tua simile affermazione impropria e atecnica?
Salta a piè pari ‘sta frase… fa come se non l’avessi mai scritta, non vorrei provocarti squilibri…
Se non fosse che, oramai, ti conosco e conosco il tuo spessore, penserei che sei in malafede…Quello di partecipe non è affatto un mero status, nessuno potrebbe essere punito in virtu' di uno status.Nel diritto penale non esiste la punizione di uno status , quindi da un punto di vista giuridico hai sparato una vongola.
ed invece sei solo un po' disattento (sperohefico
dimostrando, per tabulas, che la professione libera non ti si addice...
Non farmi dire cose che non ho mai detto: se fossi un po’ più attento ti saresti accorto che “status” e “condotta” sono racchiuse tra virgolette…
Un buon avvocato dovrebbe notarle certe cose che, evidentemente, non sono mai casuali…
Le virgolette, in questo caso, rappresentano un chiaro segno che si sta utilizzando un “artifizio retorico” per poter esprimere un concetto in una parola…
(mai avrei immaginato di doverti spiegare anche questo!!!)
Il partecipe intanto è punito , in quanto si dimostri che abbia tenuto un comportamento tale da ritenere che sia organicamente inserito nell'associazione, in altre parole, è la sua condotta , composta da una serie di atti, a renderlo punibile, laddove dalla condotta si evinca la sua partecipazione al sodalizio.
Ma il partecipe intanto è punito in quanto esiste il sodalizio , composto da diversi membri (partecipe, coordinatore, boss, promotore, etc..)pertanto la modalità di partecipazione penalmente rilevante di un soggetto"esterno" in virtu' dell'articolo 110 del codice penale buò ben consistere in contributo al sodalizio che pur non configurando partecipazione organica, rafforzi il sodalizio stesso.
In altre parole, così come "il palo "nella rapina viene punito ai sensi del 110 perchè rafforza e agevola la rapina stessa (piu' che la condotta dei singoli rapinatori materiali)parimenti il concorrente esterno viene punito perchè pur non tenendo una condotta tipica rafforza il sodalizio (piu' che la condotta partecipativa dei singoli).
Ed è esattamente questo il ragionamento della Cassazione.
Tu dici che non ti sprechi neppure a discutere sul palo della rapina o del mandante di un omicidio.
E invece mi dovresti spiegare per quale motivo, alla luce delle ragioni che ho esposto, la modalità di partecipazione atipica al reato del palo e del mandante la ammettete, mentre quella del concorrente esterno ritenete che sia un arbitrio della giurisprudenza.
Poi , passando a ragioni metagiuridiche, mi dovresti spiegare e sono curioso di saperlo, tu come puniresti la condotta di un politico che sistematicamente e pervicacemente venga a patti con la mafia in cambio di favori(cosa diffusissima nelle nostre zone).
Il concorso esterno no.Il favoreggiamento no, perchè ha un ambito operativo limitato.
Parlando terra terra - che forse, visti i risultati precedenti, è meglio - semplicemente perché nel primo caso chi fa il palo (oltre a doversi ritenere esso stesso un rapinatore) “concorre” alla realizzazione del reato che, senza la sua partecipazione probabilmente non avrebbe luogo (l’essenza stessa del concorso è proprio questa), mentre chi è accusato di concorso esterno non “concorre” alla realizzazione di alcun reato, visto che l’associazione mafiosa di cui altri fanno parte, esisterebbe lo stesso… (ricordiamo che il 416bis recita: chunque fa parte…)
Ciò che rileva, è il comportamento dell’esterno che, laddove integri ipotesi di reato specifiche, dovrà (dovrebbe!!!) essere punito per quello specifico reato e, eventualmente, quando tale condotta aiuta anche ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, anche per favoreggiamento
Anche per me tale condotta è assolutamente deprecabile e devastante e, come ho spiegato sopra, non ritengo che debba restare impunita, al contrario! Ritengo, tuttavia, che l’ordinamento abbia in se i suoi anticorpi, rappresentati dai reati previsti e puniti dal c.p., che non necessitano di arbitrari aggiustamenti o integrazioni giurisprudenziali…Per me una simile condotta costituisce una delle cose piu' gravi, terribili, mostruose e devastanti immaginabili soprattutto per la nostra realtà territoriale.Peggio dei furti, peggio delle rapine, peggio di tantissimi gravi reati.
Tu la lasceresti impunita?
E se ritieni che vada punita allora spiegami per quale motivo il legislatore non è mai intervenuto lasciando spazio alla giurisprudenza che poi voi tanto criticate?
Se non mi rispondi adeguatamente ho serie ragioni per ritenere che la vostra sia un difesa pelosa dei politici corrotti e filomafiosi (alla Cosentino e non ho alcuna riserva a dirlo esplicitamente.)
Come ho avuto modo di spiegarti per me quei comportamenti vanno perseguiti, se e quando ne integrano le relative fattispecie, perché determinano la commissione di – almeno – due reati previsti e puniti specificamente dal nostro ordinamento, e non di uno che non esiste…
Avvoca’, ti rinnovo l’augurio: spera in quel posto da uditore…hefico:
iaociao:


bravo è esattamente quel che non troppo velatamente volevo intendere...
riguardo il mondo dell'avvocatura, di cui fai parte, va detto che la carriera la fanno o i bravi o i "traffichini", traffichini che, senza il "concorso" di giudici incompetenti o disonesti non potrebbero aver successo...
ad ogni modo, se non sei bravo e se non sei traffichino resti al palo...
in magistratura, invece, poi anche dimenticarti per anni di depositare sentenze e motivazioni, tanto consigliere di cassazione lo diventi lo stesso...






Oltre ai motivi contestati dall'ottimo careca ai quali mi riconduco, aggiungo.
O.T.
Sei un individuo inquietante.
E quel particolare stato, riconducibile al tormento, risulta aggravato dal fatto che sei pure aspirante uditore giudiziario.
Il concorso di persone, esteso oltre ogni ragionevole limite, nel combinato disposto giacobino, è degno del peggiore comitato di salute pubblica.
Nella relazione introduttiva al progetto di legge che ha introdotto l’art. 110 viene accolto integralmente il principio della necessità del rapporto causale, in forza del quale, tutte le condizioni che concorrono a produrre l’evento sono causa di esso.
Il legame posto a fondamento della ascrivibilità dell’art. 110 si realizza mediante una associazione di cause coscienti.
E’ necessario quindi che sussista la consapevolezza di concorrere alla azione delittuosa dei compartecipi. Che sussista la volontà di cooperare al fatto che costituisce reato.
Il combinato disposto tra il 110 ed il 416 bis presuppone che vi sia la contestazione di un reato a monte e che il cd. “concorrente esterno” possieda la coscienza, sebbene non figuri tra i “soci”, che, ad es. l’avere semplicemente conferito con uno degli associati mafiosi in una pubblica piazza, rappresenti la conoscenza delle attività criminali di quest’ultimo in veste di associato in ordine al fatto reato che si intende perseguire e quindi, unicamente per questo, sia imputabile al cd. concorrente esterno individuato, la sua adesione nel voler contribuire alla consumazione appunto di quel crimine.
Trattandosi peraltro di dolo specifico, andrebbero attentamente valutate le motivazioni della sentenza della S.C. di Cassazione del 30 giugno 1994.
GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence
Paradossale quindi l’opinione che sostieni.
L’avvocato a cui il cliente, coinvolto in una accusa di riciclaggio, ha chiesto un consiglio, è un concorrente esterno.
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso non esiste nel nostro ordinamento e costituisce una figura che necessita, per la sua configurabilità, di una legge varata dal Parlamento.
Esiste maggiore fondatezza nel sostenere che l'arresto avvenuto in modo illegittimo (in violazione delle norme degli artt. 272 e segg. cpp) confuiguri l'ipotesi di reato di cui all'art. 605 cp (sequestro di persona) che nel "puntellare" l'insistenibile combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis del cp.
Ultima modifica di Edmond Dantés; 26-01-11 alle 13:52
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)



