
Originariamente Scritto da
careca
Caro collega, questa infantile deduzione mi instilla ancor più il dubbio sulla colleganza…
Premesso che, laddove si discuta sulla legittimità della costruzione giurisprudenziale del “concorso esterno” si discute proprio sulla giurisprudenza della cassazione mettendola letteralmente, come la parola stessa suggerisce, in discussione; risulta assolutamente inconferente, se non come infantile tentativo di mettere le mani avanti per dare autorevolezza ad argomentazioni che, altrimenti non ne avrebbero, affermare che la giurisprudenza della corte è più autorevole del sottoscritto; in pratica affermi: puoi dire quel che vuoi ma, siccome sei un emerito sconosciuto, non potrai mai aver ragione perché tanto la cassazione è più autorevole di te… e se continui a farmi i dispetti lo dico a mamma’…
Appurato, quindi che un emerito sconosciuto incompetente non può permettersi di criticare la giurisprudenza perché, tanto, ha torto a prescindere, passiamo ad altre amenità…
Non mischiare le mele con le pere…
stai facendo un po’ di confusione e, in questo caso, non ti soccorre nemmeno la "incontestabile" cassazione…
Il termine concorso esterno è una costruzione giurisprudenziale che è diventata, a tutti gli effetti, una qualificazione giuridica adottata ed utilizzata specificamente dalla "ineccepibile" cassazione che utilizza questo termine per individuare e tipizzare un vero e proprio reato (tizio è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa), il palo (che è quello che ti ottunde la vista), al contrario, è un “termine di comodo”, come lo definisci, che non trova riscontro nella giurisprudenza come individuazione di uno specifico reato (nelle sentente troverai: condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma non troverai mai: condannato per palo in rapina…),
Questo è il “favoreggiamento personale” che già in alcuni casi è assolutamente pertinente a fattispecie che la "indiscutibile" cassazione identifica con ipotesi di concorso esterno; poi c’è il “favoreggiamento reale” che, invece, tipizza la fattispecie in cui taluno aiuta ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, che, senza grossi sforzi, potrebbe essere assimilata alla fattispecie che la cassazione individua come caratterizzante del concorso esterno in cui i comportamenti di una persona (non “organica” di un'associazione criminale) finiscono per consentire il raggiungimento degli obiettivi delittuosi
Qua, mi rendo conto di aver preteso troppo da un aspirante uditore…
Salta a piè pari ‘sta frase… fa come se non l’avessi mai scritta, non vorrei provocarti squilibri…
Se non fosse che, oramai, ti conosco e conosco il tuo spessore, penserei che sei in malafede…
ed invece sei solo un po' disattento (spero

hefico

dimostrando, per tabulas, che la professione libera non ti si addice...
Non farmi dire cose che non ho mai detto: se fossi un po’ più attento ti saresti accorto che “status” e “condotta” sono racchiuse tra virgolette…
Un buon avvocato dovrebbe notarle certe cose che, evidentemente, non sono mai casuali…
Le virgolette, in questo caso, rappresentano un chiaro segno che si sta utilizzando un “artifizio retorico” per poter esprimere un concetto in una parola…
(mai avrei immaginato di doverti spiegare anche questo!!!)
Parlando terra terra - che forse, visti i risultati precedenti, è meglio - semplicemente perché nel primo caso chi fa il palo (oltre a doversi ritenere esso stesso un rapinatore) “concorre” alla realizzazione del reato che, senza la sua partecipazione probabilmente non avrebbe luogo (l’essenza stessa del concorso è proprio questa), mentre chi è accusato di concorso esterno non “concorre” alla realizzazione di alcun reato, visto che l’associazione mafiosa di cui altri fanno parte, esisterebbe lo stesso… (ricordiamo che il 416bis recita: chunque fa parte…)
Ciò che rileva, è il comportamento dell’esterno che, laddove integri ipotesi di reato specifiche, dovrà (dovrebbe!!!) essere punito per quello specifico reato e, eventualmente, quando tale condotta aiuta anche ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, anche per favoreggiamento
Anche per me tale condotta è assolutamente deprecabile e devastante e, come ho spiegato sopra, non ritengo che debba restare impunita, al contrario! Ritengo, tuttavia, che l’ordinamento abbia in se i suoi anticorpi, rappresentati dai reati previsti e puniti dal c.p., che non necessitano di arbitrari aggiustamenti o integrazioni giurisprudenziali…
Come ho avuto modo di spiegarti per me quei comportamenti vanno perseguiti, se e quando ne integrano le relative fattispecie, perché determinano la commissione di – almeno – due reati previsti e puniti specificamente dal nostro ordinamento, e non di uno che non esiste…
Avvoca’, ti rinnovo l’augurio: spera in quel posto da uditore…

hefico:

iaociao: