
Originariamente Scritto da
solgenitsin
azz'!!!
e insiste!!!
più si è ignoranti più si pretende di dar lezioni...
È inammissibile la q.l.c. dell'art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003 n. 140, impugnato, in riferimento agli art. 3, 24 e 112 cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato. Premesso che la rilevanza della questione è subordinata all'effettiva possibilità di qualificare come "casuali" le captazioni foniche di cui si discute nel procedimento principale, la valutazione positiva del rimettente sul punto poggia su un'interpretazione del concetto di intercettazioni "casuali" non condivisibile, perché inclusiva di tutte le intercettazioni meramente connotate dall'originaria assenza dell'intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, laddove invece, in presenza, come nella specie, di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, si impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, sicché l'omessa verifica dell'eventualità che, nel procedimento a quo, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione rende inadeguata la motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta (sentt. n. 163 del 2005, 390 del 2007).
Corte costituzionale, 25/03/2010, n. 113
sul punto, ineccepibile quagliariello
CASO RUBY: QUAGLIARIELLO, SU INTERCETTAZIONI PROCURA RISCHIA BOOMERANG
(ASCA) - Roma, 6 apr - ''Il dottor Bruti Liberati sara' certamente a conoscenza della giurisprudenza anche recente della Corte Costituzionale, che nel consentire l'utilizzo a carico di terzi di intercettazioni indirette di parlamentari senza chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza prevede che a tali conversazioni debba essere attribuito carattere di casualita'. Se davvero dunque la Procura di Milano ritiene di poter utilizzare liberamente, in un procedimento a carico di terzi, intercettazioni del premier con i protagonisti del caso Ruby e dintorni, evidentemente considera quei contatti telefonici del tutto casuali. E se quei contatti telefonici verranno qualificati come casuali, sara' interessante capire come fara' la Procura a sostenere un castello accusatorio che si fonda sull'assunto esattamente opposto''. Cosi' Gaetano Quagliariello, vicecapogruppo vicario del PdL al Senato, commenta le affermazioni del procuratore capo di Milano, secondo le quali le intercettazioni del premier possono essere utilizzate senza autorizzazione della Camera nel procedimento a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti.
visto che questa massima già postata sopra non la hai capita, nonostante le argomentazioni chiare ed ineccepibili di quagliariello, ti posto anche la spiegazione...
passo e chiudo!
Necessaria l’autorizzazione della Camera se l’intercettazione diventa mirata.
Necessario l'ok della Camera per continuare le intercettazioni che coinvolgono alte cariche dello Stato quando da fortuite si trasformano in mirate.
Con la sentenza n. 113 del 24 marzo 2010 la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola inammissibile, la questione di legittimità relativa alla Legge Boato ed inerente casi di intercettazioni in cui “casualmente” compaiano esponenti del Parlamento.
A sollevare il caso davanti alla Consulta era stato il Tribunale di Roma.
L’ordinanza di rimessione del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma dubitava della legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per la parte in cui prevede l'obbligo per il Gip di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza all'utilizzo di intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato
Secondo il tribunale dei ministri in particolare, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza.
I giudici della Consulta distinguono innanzi tutto le intercettazioni fortuite, per le quali sarebbe impossibile chiedere un via libera preventivo, da quelle dirette, per le quali è necessario l'ok preventivo che, se negato, comporta l'immediata distruzione del materiale acquisito.
In merito la Corte Costituzionale respinge l’assunto per cui basterebbe l’originaria assenza dell’intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, per qualificare indefinitamente come «casuali» le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento operate su detta utenza.
Rileva la Consulta che più un'indagine è lunga e articolata, meno plausibile diventa sostenere la tesi dell'intercettazione casuale: "ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi...."
Nel caso di specie, precisa inoltre la Consulta, dalle carte giudiziarie non è possibile stabilire se il parlamentare sia stato coinvolto perché interloquiva direttamente con il soggetto sottoposto a intercettazione - condizione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003 - o se sia stato tirato in ballo solo da conversazioni dei soggetti intercettati.
un po' di CAPRA anche per te...