

l'italiano ha un tale culto per la furbizia che arriva persino all'ammirazione di chi se ne serve a suo danno.
jesus died for somebody's sins but not mine


l'italiano ha un tale culto per la furbizia che arriva persino all'ammirazione di chi se ne serve a suo danno.
jesus died for somebody's sins but not mine


Ultima modifica di Edmond Dantés; 21-04-11 alle 19:16
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


_Non rinnegare e non restaurare__
Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
L'invidia ha due bocche; con una sputa miele , con l'altra sputa veleno e fiele![]()


_Non rinnegare e non restaurare__
Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
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Precisiamo un pochetto :
Il giudizio sulla ministerialità del reato spetta ai pm, perché sono loro che hanno in mano le carte e decidono se procedere o trasmettere tutto al tribunale dei ministri. Questo non vuol dire che il Parlamento non possa avere voce in capitolo. L’ultima sentenza della Corte Costituzionale in materia è la 241 del 2009, e dice che “all’organo parlamentare non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale”.
l' equivoco è sulla denominazione di tribunale, che lascia supporre una funzione giudicante: invece il collegio ha una funzione solamente inquirente. Berlusconi ha detto più volte di voler essere giudicato dal suo “giudice naturale”, facendo riferimento al tribunale dei ministri e a ciò che dice la Costituzione sul giudice naturale. Ma il tribunale dei ministri non ha a che fare con i giudici né col giudizio: istruisce il processo. Conduce le indagini preliminari, chiede un parere al pm che ha trasmesso il fascicolo, questo potrà chiedere poi l’archiviazione, una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio. Se decide di archiviare il caso, si tratta di un’archiviazione non impugnabile. Se non decide di archiviare il caso, è tenuto a trasmettere gli atti (con relazione motivata) al procuratore della Repubblica, che a sua volta chiede alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’indagato, e un processo condotto da un tribunale ordinario. Niente autorizzazione a procedere, niente processo. In ogni caso, il tribunale dei ministri non è affatto un “giudice”.
Mirate solo a negare l autorizzazione a procedere, perchè è ovvio che il padrone è innocente, immacolato e che è tutto un gmomblddo mediatico, altrimenti perchè si negherebbe l autorizzazionerepapelle:
I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
I've come to help you with your problems, so we can be free
I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know
I'm just a man whose circumstances went beyond his control
Beyond my control


non è vero, e lo sai. La procura era ed è legittimata a fare quello che ha fatto.
Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.


Aldo, guarda che ora posto le norme che contraddicono quello che sostieni.
Anzi quelle norme obbligano la procura, non solo a trasmettere gli atti perchè venga assunta la decisione sulla ministerialità o non ministerialità del reato ascritto al ministro al Tribunale dei Ministri, ma addirittura la norma imprime un sigillo persino sulla indagine inizata la quale deve essere sospesa (...omessa ogni indagine...).
Al procuratore non è concesso fare altro se non l'azione di trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri. Non può violare la norma trattenendo gli atti presso di se perchè ha scopi diversi da quelli di giustizia.
Legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione
..................
Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.
Ultima modifica di Edmond Dantés; 21-04-11 alle 19:31
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


_Non rinnegare e non restaurare__
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Perchè hai postato solo il 1° co?
L'articolo sei prosegue con un secondo comma e poi con l'art. 7 composto anch'esso da due commi.
Leggi sopra il mio intervento. Lì ho introdotto i due artocoli in questione nella loro completezza.
Armo la canna del fucile?
Che debbo fare perchè sia inteso ciò che è chiaro come la luce del SOLE?
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)